Incarto n. 12.2016.199
Lugano 13 dicembre 2016/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Balerna e Grisanti
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. CA.2015.591 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con istanza supercautelare 22 dicembre 2015 da
PI 1, e PI 2, entrambi rappr. dagli avv. RA 2,
contro
RE 1 rappr. dall’ RA 1
giudicando ora sulle spese della procedura di reclamo per ritardata giustizia (inc.
12.2016.111)
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con reclamo per ritardata giustizia 4 agosto 2016 RE 1 e RE 2 hanno adito questa Camera chiedendo di ordinare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di decidere senza indugio e al più tardi nel termine di dieci giorni sull’istanza cautelare 22 dicembre 2015 di PI 1 e PI 2;
che con decisione 26 settembre 2016 (inc. 12.2016.111) questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RE 2 (dispositivo n. 1) e ha respinto quello interposto da RE 1 (dispositivo n. 2), ponendo le spese processuali, di fr. 1'000.-, a carico dei reclamanti in solido, senza assegnare ripetibili (dispositivo n. 3);
che con sentenza 23 novembre 2016 (inc. 4A_572/2016) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile di RE 1, ha accolto il medesimo, annullando e riformando il dispositivo n. 2 del giudizio summenzionato, nel senso che il primo giudice è stato invitato a statuire senza indugio sulla domanda di misure cautelari 22 dicembre 2015 di PI 1 e PI 2, e rinviando la causa a questa Camera per nuovo giudizio sulle spese giudiziarie;
che rimangono, quindi, da decidere solo le spese processuali e le ripetibili della procedura di reclamo dinnanzi a questa Camera;
che dato l’esito del giudizio, si prescinde nella fattispecie dal prelevare spese processuali;
che per quanto concerne le ripetibili, nell’ambito di un reclamo per denegata giustizia è l’autorità inferiore ad assumere il ruolo di parte (DTF 139 III 471; vedi anche DTF 142 III 110);
che le ripetibili in favore di RE 1 devono quindi essere poste a carico dello Stato, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a RE 2 che risulta essere soccombente;
che esse sono fissate tenendo conto che il memoriale di reclamo è stato redatto dal medesimo legale anche in rappresentanza di RE 2;
che, va rilevato, nel frattempo il Pretore ha deciso il 1° dicembre 2016 sulla domanda di misure cautelari 22 dicembre 2015 di cui si è detto sopra;
che per questo giudizio non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. Nella procedura di reclamo inc. 12.2016.111 si prescinde dal prelevare spese processuali. Lo Stato rifonderà a RE 1 fr. 500.- per ripetibili relative a tale procedura.
II. Non si prelevano per questo giudizio spese processuali e non si assegnano ripetibili.
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III. Notificazione:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).