4A_252/2012, 4A_353/2017, 4A_462/2015, 4A_474/2013, 4A_659/2011, + 1 weiteres
Incarto n. 12.2016.193
Lugano 11 giugno 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.87 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 agosto 2011 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 151'597.70, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 132'475.25, oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2011;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 11 ottobre 2016 ha respinto;
appellante l'attrice con appello 16 novembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 16 gennaio 2017 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
I lavori, che secondo lo scadenziario contenuto nel capitolato d’appalto avrebbero dovuto iniziare nell’aprile 2004 e finire nel dicembre 2005 (doc. C p. 5 e 16), sono invece iniziati nel maggio 2005 e sono stati sospesi alla fine del 2005 a seguito di un cambiamento sostanziale del progetto, che ha comportato il raddoppio della cubatura. Ripresi nel maggio 2006, essi sono poi giunti al termine verso la fine del 2008.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Egli ha escluso che il contratto d’appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo che prevedeva il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti. Ed ha ritenuto che il fatto che la direzione dei lavori, dopo aver chiesto e poi ottenuto dall’attrice di compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E e F), le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I) non fosse tale da far sì che quegli aumenti fossero effettivamente dovuti dalla convenuta.
Essa ha sostenuto che l’interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto di appalto permetteva di concludere che gli aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti dovessero esserle remunerati. Ed ha evidenziato che, in assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell’opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che nell’occasione avrebbe così dovuto nuovamente riconoscerle il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari.
Preliminarmente va senz’altro rettificato l’assunto dell’attrice secondo cui la procedura innanzi al Pretore resterebbe disciplinata dal diritto cantonale previgente e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI), mentre che la procedura ricorsuale sarebbe retta dal nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che sia la procedura innanzi al Pretore sia quella innanzi a questa Camera sono state promosse dopo il 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice di rito, entrambe sono in effetti rette dalle nuove disposizioni federali (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
Nel caso di specie l’appello dell’attrice dev’essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il fatto che quest’ultima non si è confrontata con la motivazione della decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2).
Nel gravame non è in effetti stato spiegato per quali motivi il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a respingere la sua tesi secondo cui il contratto d’appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo concluso per atti concludenti, e ciò in quanto l’attrice non era riuscita a dimostrare che le parti, specie la convenuta, avessero avuto la volontà di derogare ai prezzi fissi pattuiti in precedenza (ritenuto in particolare che a suo giudizio, con riferimento all’estensione temporale dei lavori causata dall’ampliamento del progetto iniziale, non era stato provato che l’attrice avesse accettato di stipulare il contratto di cui al doc. B a prezzi fissi solo a condizione che le opere a lei commissionate fossero terminate entro il dicembre 2005, la clausola n. 4 del contratto - prioritaria rispetto a quanto stabilito nel capitolato d’appalto - non prevedendo un termine di consegna dei lavori a dicembre 2005 ma stabilendo solo che i lavori dovevano essere eseguiti secondo il programma di lavoro allestito dalla direzione dei lavori, tanto più che era incontestabile che i termini temporali prospettati nel capitolato d’appalto fossero stati superati dal fatto che il contratto era stato firmato quasi 13 mesi dopo l’allestimento di quel documento; e ritenuto inoltre che non era stato dimostrato che l’estensione quantitativa delle prestazioni fornite dall’attrice, determinata anche qui dal cambiamento di progetto, avesse implicato una modifica della pattuizione inerente ai prezzi unitari fissi contenuta nel contratto di cui al doc. B, ciò che per altro pareva escluso dal fatto che l’accordo tra le parti prevedeva la possibilità di variare le quantità senza che ciò desse luogo a pretese di sorta da parte dell’appaltatrice, tanto più che, nonostante il cambiamento di progetto fosse stato importante, l’oggetto del contratto era rimasto immutato).
E nemmeno è stato qui spiegato per quali motivi il primo giudice avrebbe sbagliato a disattendere l’altra tesi dell’attrice secondo cui la sua remunerazione sarebbe cambiata perché la direzione dei lavori le avrebbe prima chiesto di compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E) e poi le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione (doc. H p. 2 e I) un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che a suo giudizio l’art. 33 cpv. 2 della norma SIA 118 non conferiva alla direzione dei lavori il potere di obbligare finanziariamente il committente, ossia di cambiare il modo di fatturazione o di riconoscere la fattura finale comprensiva degli eventuali rincari di prezzo).
7.1. Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante l’interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio della priorità dell’interpretazione soggettiva). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell’altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell’affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A_462/2015 consid. 3.2).
7.1.1. Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dall’attrice, sulla questione degli aumenti dei prezzi unitari l’interpretazione soggettiva del contratto non entra assolutamente in linea di conto, visto e considerato che le prove addotte al proposito nell’appello non sono in realtà tali da dimostrare quale sia stata la vera e concorde volontà delle parti in merito alla stessa. L’attrice si è in effetti limitata a menzionare il verbale di cantiere 1° marzo 2007 (doc. V) nel quale S__________ , rappresentante del progettista, aveva chiesto a M , attivo per la direzione dei lavori, di “provvedere all’aggiornamento dei capitolati, in funzione del nuovo progetto, per le opere da sanitario, riscaldamento, ventilazione, clima, elettrico”, circostanza confermata dal teste M __________ (verbale 25 febbraio 2013 p. 5), a rilevare che il 6 marzo 2008 (doc. E) la direzione dei lavori aveva proposto all’attrice l’allestimento della tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro, da quest’ultima poi effettivamente allestita (doc. F), ed a riferire come il teste F__________ , direttore tecnico di un’altra ditta intervenuta nel cantiere, B __________, avesse confermato che la direzione dei lavori aveva chiesto anche alla sua ditta di procedere in quei termini (verbale 11 marzo 2013 p. 4): sennonché nell’occasione si tratta solo di interpretazioni e valutazioni soggettive che sono poi state date sul tema dall’attrice e da terze persone, che non dimostrano però quale fosse stata la vera e concorde volontà delle parti, specialmente quella della convenuta, tanto meno al momento della conclusione del contratto, nell’aprile 2005.
7.1.2. L’interpretazione oggettiva, ossia in base al principio dell’affidamento, che dunque s’impone, consente invece di confermare la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui gli aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti non dovevano essere remunerati. A sostegno della sua tesi, l’attrice, oltre alle risultanze probatorie di cui si è appena detto, ha menzionato il fatto che il teste M__________ __________ avesse ritenuto giustificati i rincari (verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e che la direzione dei lavori le poi avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I): sennonché tutte queste circostanze erano già state accertate e considerate anche dal Pretore aggiunto, che le aveva tuttavia ritenute prive di rilevanza con delle argomentazioni, perfettamente condivisibili ed alle quali si può senz’altro rinviare, fondate sostanzialmente sul tenore delle clausole contrattuali, e che oltretutto - come detto - non sono state minimamente censurate dall’attrice in questa sede e sulle quali dunque non vi è motivo di ritornare. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che neppure era vero che il 21 aprile 2009 la direzione dei lavori, che per altro - come accertato dal Pretore aggiunto e qui non censurato - nemmeno aveva la facoltà di impegnare finanziariamente la convenuta, avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione l’importo di fr. 1'077'988.65 comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2), essa essendosi allora limitata a controllare e a verificare (cfr. doc. 4c e 6c, teste M__________ __________ verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e dunque solo a “preavvisare favorevolmente” quell’importo, ritenuto che il 6 maggio 2009 - come risulta anche dalla decisione qui impugnata - aveva poi chiesto all’attrice di allestire una fattura separata avente per oggetto quelle pretese (doc. I) e, preso atto che la convenuta non era disposta a riconoscergliele (doc. 9c), il 23 dicembre 2009 aveva quindi provveduto a comunicare formalmente all’attrice quella sua presa di posizione (doc. 10c); del resto, con scritto 4 febbraio 2008, la direzione dei lavori aveva già reso attenta l’attrice che il riconoscimento dei rincari e degli aumenti era condizionato alla loro successiva ratifica (cfr. doc. 16c), come confermato anche dal teste M__________ __________ (verbale 25 febbraio 2013 p. 7 seg.).
7.2. Del tutto infondata è invece l’altra tesi dell’attrice, evocata, per la prima volta e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e fondata sulla dottrina dominante (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 778 segg.), secondo cui, in assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell’opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che nell’occasione avrebbe così dovuto riconoscerle il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari. Come rilevato dalla stessa attrice, condizione essenziale per far sì che il giudice procedesse eventualmente in tal senso era in effetti l’assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell’opera da parte del committente: sennonché, come si è visto, nel contratto di appalto le parti si erano accordate nel senso che i prezzi erano fissi e non vi sarebbero stati aumenti di sorta e nel capitolato avevano altresì previsto la facoltà di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche dei piani ritenute opportune senza che ciò potesse dar luogo a pretese da parte dell’appaltatore.
Non si vede come la presente causa possa avere un altro esito.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 132'475.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 16 novembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 7’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).