Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.06.2018 12.2016.176

Incarto n. 12.2016.176

Lugano 21 giugno 2018/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 4 marzo 2005 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 entrambi rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, pretese modificate con le conclusioni nel senso della condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi nonché dell’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________;

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 16 dicembre 2013, ha parzialmente accolto, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________;

evasi con giudizio 20 novembre 2015 di questa Camera (inc. n.12.2014.28) l’appello 3 febbraio 2014 dei convenuti e l’appello incidentale 14 marzo 2014 dell’attrice, segnatamente con riferimento alla questione della lamentata insufficiente motivazione della decisione pretorile, con conseguente annullamento della stessa e rinvio degli atti di causa al Pretore per un nuovo giudizio;

accolta parzialmente la petizione con nuovo giudizio del 12 settembre 2016 con il quale il Pretore ha condannato ogni convenuto al pagamento di fr. 498'521.14 oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002, ordinando altresì l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligati quest’ultimi a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili;

appellanti i convenuti con atto di appello 24 ottobre 2016, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante incidentalmente l’attrice con risposta e appello incidentale 14 dicembre 2016, con cui ha chiesto di respingere l’appello principale e di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre a confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

lette la risposta all’appello incidentale 1° febbraio 2017, la replica spontanea 11 gennaio 2017 e la duplica spontanea 24 gennaio 2017;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto d’appalto 17 maggio 2000 (doc. A), retto dalle norme SIA 118, AP 1 e AP 2, rappresentati dalla direzione lavori __________ (in seguito: DL), hanno incaricato l’impresa AO 1 di eseguire, per una mercede di fr. 1'820'257.25 IVA inclusa (comprensiva in particolare di un ribasso del 5% e di un’ulteriore deduzione contrattuale dello 0.75% per “Bauwesen” ecc.), le opere da capomastro relative all’edificazione di due ville bifamigliari sul fondo n. __________ RFD di __________, costituito in proprietà per piani prima della costruzione e le cui quote, ciascuna di 250/1000, erano intestate rispettivamente a __________ (il foglio PPP n. __________), a __________ (il foglio PPP n. __________), a AP 2 (il foglio PPP n. __________) e a AP 1 (il foglio PPP n. __________).

A seguito di divergenze con la committenza, l’impresa ha interrotto i lavori ed ha in seguito rescisso il contratto.

  1. Con petizione 4 marzo 2005 AO 1, che nel frattempo aveva chiesto e ottenuto in via supercautelare l’annotazione in via provvisoria di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 7% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ del medesimo fondo base, poi confermata in via cautelare limitatamente a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________ e a fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 per il foglio PPP n. __________, ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di fr. 1'152'935.90 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 449'066.80 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________. Essa, in estrema sintesi, ha rivendicato il saldo della sua mercede, calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05, doc. E, F e AG), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25, doc. R e AG) e dell’IVA al 7.6% (fr. 177'984.34), aggiungendo le opere a regia IVA compresa, ma senza lo sconto (fr. 399'651.95, doc. G e AG), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90, doc. B e AG) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65, doc. B e AG), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'590.78), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha chiesto l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sui due fondi intestati alle controparti.

I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

  1. Esperita l’istruttoria di causa, nell’ambito della quale è stata in particolare assunta una prova peritale, le parti, con gli allegati conclusionali, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attrice, per tener conto delle risultanze peritali, ha tuttavia modificato parzialmente le sue richieste, auspicando la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 1'197'773.25 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi ridotti al 5% a carico del foglio PPP n. __________. Essa ha rilevato che la sua mercede andava calcolata tenendo conto dei lavori liquidati e firmati dedotto il ribasso (fr. 2'303'673.05), dei lavori come da liquidazione n. 13 (fr. 38'226.25) e dell’IVA all’8% (fr. 187'351.95), aggiungendo le opere a regia IVA compresa ma senza lo sconto (fr. 409'216.10), la fattura per prestazioni a corpo del 29 marzo 2001 (fr. 26'244.35), gli aumenti per l’anno 2001 (fr. 83'444.90) e gli aumenti per l’anno 2002 (fr. 9'124.65), togliendo le deduzioni contrattuali dello 0.75% (fr. 22'929.60), aggiungendo ancora il risarcimento danno per fermo cantiere (fr. 28'210.40) e deducendo infine gli acconti sino ad allora ricevuti (fr. 1’864'788.80). Ed ha limitato l’importo per il quale chiedeva l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale alla somma che le era stata riconosciuta in sede di annotazione provvisoria.

  2. Con sentenza 16 dicembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 494'397.85 oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002, ordinando l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 26 marzo 2002 a carico del foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligato altresì a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili.

  3. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

Con appello 3 febbraio 2014 i convenuti hanno chiesto di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione.

Con risposta e appello incidentale 16 settembre 2013 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre beninteso a confermare l’iscrizione dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- arrotondati oltre interessi al 6.25% dal 26 marzo 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle, riproponendo un calcolo aggiornato delle sue spettanze.

Con risposta 19 maggio 2014 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello incidentale.

  1. Con decisione 20 novembre 2015 questa Camera (inc. n. 12.2014.28) ha accolto le censure degli appellanti principali e dell’appellante incidentale che lamentavano un’insufficiente motivazione della decisione pretorile e, elencate una serie di obiezioni ed eccezioni proposte dalle parti sulle quali il Pretore non si era espresso in maniera sufficientemente puntuale, ha annullato il giudizio impugnato e rinviato la causa al primo giudice affinché, previo accertamento dei fatti rilevanti, provvedesse all’emanazione di un nuovo giudizio.

  2. Con giudizio 12 settembre 2016 il Pretore ha nuovamente statuito sulla causa e parzialmente accolto la petizione, condannando ogni convenuto al pagamento di fr. 498'521.14 oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002, ordinando altresì l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________ e di fr. 222'297.37 oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2002 a carico del foglio PPP n. __________, ritenuto che la tassa di giustizia di fr. 12'000.-, le spese di fr. 500.-, e metà delle spese peritali sono state attribuite alle parti tenendo conto di una soccombenza dell’attrice di 1/7 e di ogni convenuto di 3/7, obbligati quest’ultimi a rifondere alla controparte fr. 27'000.- per ripetibili. Il Pretore, riproposte sostanzialmente inalterate le considerazioni già esposte nel precedente giudizio, ha sviluppato nuovi considerandi con i quali, esponendo un’argomentazione più articolata, ha esaminato e deciso le contestazioni delle parti.

  3. Seguendo il conteggio esposto dall’attrice in sede di conclusioni, il primo giudice ha concluso che il credito residuo complessivo a favore dell’attrice potesse essere determinato in fr. 997'042.29, rilevando quanto segue.

8.1. Esaminando la pretesa riferita ai cosiddetti lavori liquidati e firmati e alle liquidazioni parziali n. 1-12, il Pretore ha ritenuto di potersi affidare all’importo indicato dal perito (pag. 6 e 8 del referto maggio 2011) di fr. 2'173'220.80, confermando l’applicazione del ribasso del 5% e l’ulteriore deduzione dello 0.75%, poiché contrattualmente pattuiti e senza alcuna relazione con la tempestività del pagamento.

8.2. In merito ai lavori di cui alla liquidazione n. 13 per fr. 38'000.- il primo giudice ha per contro respinto la pretesa dell’attrice, con riferimento alle considerazioni a tal proposito già contenute nel giudizio di rinvio 20 novembre 2015 di questa Camera (inc. n. 12.2014.28).

8.3. Il giudizio pretorile ha poi riconosciuto una pretesa di fr. 376'062.- quale remunerazione per opere a regia, correggendo l’errore di calcolo contenuto nella quantificazione del perito giudiziario e confermando la deduzione contrattualmente pattuita dello 0.75%, negando per contro il diritto allo sconto del 10%, siccome decaduto a causa del mancato pagamento tempestivo.

8.4. Negato per lo stesso motivo il relativo diritto allo sconto, anche la fattura dell’attrice per prestazioni a corpo è stata riconosciuta, sempre con riferimento al referto peritale, per un importo di fr. 24'300.33.

8.5. Gli aumenti per gli anni 2001 e 2002 sono infine stati concessi sulla base delle verifiche eseguite dal perito giudiziario (referto pag. 8) per totali fr. 86'111.20.

8.6. La pretesa a titolo di risarcimento danni per fermo cantiere è per contro stata respinta, in applicazione della specifica clausola contrattuale e poiché rimasta priva di riscontro probatorio.

8.7. A mente del Pretore, considerato che alle somme così riconosciute (per totali fr. 2'659'694.33), aggiunta l’IVA pari a fr. 202'136.76 (al tasso del 7.6% in vigore negli anni 2001/2002), dedotti gli acconti versati dai debitori per complessivi fr. 1’864'788.80, ne consegue un saldo residuo complessivo a favore dell’attrice di fr. 997'042.29, sul quale sono pure dovuti interessi di mora al tasso del 6.25% preteso dall’attrice (art. 190 cpv. 1 norma SIA 118, doc. P) a decorrere dal momento dell’istanza di annotazione dell’ipoteca legale, mancando una precedente messa in mora.

8.8. Di conseguenza il Pretore ha ammesso l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 222'297.37 oltre interessi di mora del 5%, pari al limite massimo del pegno concesso nell’ambito dell’annotazione in via provvisoria a registro fondiario.

8.9. Per quanto concerne, infine, la ripartizione a carico di ogni singola quota di PPP, il Pretore ha ritenuto, non essendo a suo parere praticabile una suddivisione in base ai lavori eseguiti sulle singole quote e non ritenendo adeguata una suddivisione in base ai millesimi della PPP, di poter adottare il criterio suggerito dal perito giudiziario, calcolandola sulla base delle rispettive superfici delle singole unità abitative e tenuto conto dell’incidenza delle parti comuni.

  1. Con riferimento alle varie censure sollevate dai convenuti, il Pretore ha nel dettaglio statuito come segue.

Respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 1 ed accolta l’eccezione a proposito dell’assenza di solidarietà tra i convenuti, il primo giudice ha preliminarmente accennato “alle diverse contestazioni sollevate dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alle ordinazioni supplementari, alle modifiche, alle relative discussioni e accordi e alla verifica delle opere da parte della DL” indicando di potere e dovere a tal proposito “fare riferimento a quanto dichiarato dai testi sentiti prima nella causa di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali e poi in sede di merito” (decisione impugnata consid. 9). Egli ha pertanto riproposto ampi stralci delle sette testimonianze assunte (testi __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________; decisione impugnata consid. 9 pag. 6-13) deducendone che “sulla base di queste prove testimoniali, dettagliate e articolate, nonché sulla base delle verifiche effettuate dal perito giudiziario (perizia, pag. 12 e segg.) si deve concludere, in linea generale, che tutte le contestazioni sollevate dai convenuti in merito all’entità dei lavori eseguiti, alla loro fatturazione, alle ordinazioni supplementari, alle modifiche in corso d’opera, risultano infondate” (decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13).

A questo riguardo il Pretore ha inoltre sottolineato come le liquidazioni e i rapporti a regia risultino essere stati firmati dalla DL, ciò che li avrebbe resi vincolanti per i committenti in virtù dell’art. 33 cpv. 2 della Norma SIA 118 (doc. AC), permettendo altresì di concludere che “le verifiche peritali hanno sufficiente forza quo all’entità delle opere eseguite dall’attrice e alla congruità della relativa mercede” (decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13).

Il giudizio pretorile ha poi passato in rassegna i temi esposti secondo la struttura del considerando 8.3.2 del giudizio 20 novembre 2015 di questa Camera (inc. n. 12.2014.28) rilevando quanto segue.

10.1. Alla luce delle conferme emerse dalle deposizioni testimoniali è stata rispettata, salvo per lavori di piccola entità, la procedura concordata (art. 16 CGA del contratto doc. A) per la fissazione dei prezzi dei lavori non contemplati nell’offerta iniziale, ovvero l’accettazione della committenza per il tramite della DL prima dell’esecuzione.

10.2. I lavori supplementari e le opere a regia eseguiti sono stati approvati dalla DL, oltre ad essere state in alcuni casi richiesti direttamente dalla committenza. L’invocazione da parte dei convenuti della violazione della clausola relativa ai lavori a regia (art. 17 CGA del contratto doc. A) per sottrarsi ora al pagamento della mercede è stata ritenuta contraria al principio della buona fede, siccome giunta tardivamente senza che nel corso dei lavori sia mai stato eccepito nulla da parte della committenza sul modo di procedere adottato dall’attrice e dalla DL.

10.3. La conferma d’ordine 27 aprile 2000 della DL, per conto dei committenti, ha riconosciuto gli aumenti per salari e materiali dal 1° gennaio 2001 e costituisce un “documento contrattuale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 Norma SIA 118 (doc. AC), prioritario in caso di contraddizioni rispetto ad altri elementi contrattuali e quindi anche alla clausola invocata dai convenuti in merito alle formalità richieste per il riconoscimento di tali aumenti (art. 24 segg. CGA del contratto doc. A).

10.4. La pretesa risarcitoria posta in compensazione dai convenuti, per danni asseritamente subiti per inadempienza contrattuale, è da respingere poiché, a prescindere dalla fondatezza degli addebiti mossi all’attrice, il danno non è stato adeguatamente quantificato e ancor meno provato.

10.5. Riproposte con ampie citazioni le deposizioni testimoniali, il giudizio pretorile ne ha dedotto che il sorpasso del preventivo sia stato sostanzialmente determinato dalle numerose richieste di modifica dell’opera e di aggiunta di opere supplementari rilevanti. Il primo giudice ha ritenuto provato che la committenza e la DL fossero stati debitamente e tempestivamente informati sul superamento della cifra preventivata e sui lavori ancora necessari, rilevando altresì il ruolo svolto da parte di una ditta terza alla quale il convenuto aveva affidato il mandato di supervisione del cantiere con la specifica richiesta di verificare i preventivi e le liquidazioni.

  1. Con atto di appello 24 ottobre 2016 i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione, mentre con risposta e appello incidentale 14 dicembre 2016 l’attrice ha chiesto di respingere l’appello principale e di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione e con ciò, oltre a confermare l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, di aumentare a fr. 584'660.- oltre interessi al 6.25% dal 24 aprile 2002 la somma che ogni convenuto era tenuto a pagarle. Con la risposta all’appello incidentale 1° febbraio 2017, la replica spontanea 11 gennaio 2017 e la duplica spontanea 24 gennaio 2017 le parti hanno ulteriormente ribadito e sviluppato le rispettive tesi e domande.

I. In merito al diritto processuale applicabile

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

II. In merito all’appello principale dei convenuti

  1. In questa sede i convenuti ripropongono la censura di carenza di motivazione della sentenza pretorile e si dolgono della conseguente violazione del loro diritto di essere sentiti, protetto dall’art. 29 Cost. A loro parere le lacune già rilevate nel giudizio di rinvio di questa Camera non sarebbero state colmate, in particolare a seguito della scelta pretorile di riproporre pedissequamente una trascrizione delle deposizioni testimoniali e del mancato confronto con le critiche esposte in merito alla portata probatoria della perizia giudiziaria. La censura che, se fondata, implicherebbe già di per sé l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, e ciò indipendentemente dalle possibilità di successo dei due gravami nel merito, va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2013.116).

Contrariamente a quanto rilevato da questa Camera a proposito della prima sentenza pretorile annullata, la decisione ora contestata presenta una motivazione che adempie le condizioni minime poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La riproduzione delle deposizioni dei testimoni e i rimandi al referto peritale sono proposti dal Pretore nell’ambito di un giudizio di ordine generale (“in linea generale”, decisione impugnata consid. 9 in fine pag. 13) e adeguatamente posti in relazione con un’esposizione sufficientemente dettagliata delle singole contestazioni dei convenuti, accompagnate dalle considerazioni in fatto e in diritto riferite ad ognuna di esse, così come dai motivi per i quali sono state respinte. Proprio sulla base dell’elenco del consid. 8.3.2. del giudizio di rinvio, il Pretore ha inoltre formulato le relative considerazioni e conclusioni (giudizio impugnato consid. n. 10 in particolare). Le critiche ora proposte dagli appellanti per dolersi di una carente motivazione sono infondate e riguardano, a ben vedere, il merito delle deduzioni e delle conclusioni pretorili e non tanto il loro grado di dettaglio argomentativo o la loro comprensibilità. La censura a questo riguardo va pertanto disattesa, ritenuto altresì che il giudice è tenuto ad esprimersi solamente sui temi rilevanti per il giudizio, permettendo così al destinatario di capirne la portata ed esprimersi con cognizione di causa con il rimedio di diritto (DTF 134 I 83 consid. 4.1; IICCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.12.46, 26 febbraio 2013 inc. n 12.2012.136).

  1. Gli appellanti illustrano preliminarmente i tratti salienti dell’accordo stipulato tra le parti, evidenziandone alcune specifiche clausole, rimproverando al Pretore di non averne adeguatamente tenuto conto. Queste considerazioni, di ordine generale, non costituiscono una censura ricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) e possono pertanto esser considerate quale semplice premessa alle successive censure.

  2. 15.1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver erroneamente ritenuto che la procura conferita dai committenti alla DL potesse estendersi fino al punto di comprendere atti giuridici suscettibili di generare impegni finanziari rilevanti per i mandanti. Le liquidazioni parziali allestite dall’attrice non potrebbero pertanto essere opposte ai committenti sulla base dell’asserito controllo da parte della DL, il Pretore avendo a torto riconosciuto il loro valore probatorio. Tale vizio comporterebbe pure un mancato accertamento da parte del perito della congruità della mercede pretesa per le opere asseritamente eseguite, il referto peritale essendosi basato sulle liquidazioni, considerate a torto come un dato accertato sulla base della semplice vidimazione della DL e benché mai portate a conoscenza della committenza. Con particolare riferimento alle opere a regia, il perito avrebbe poi confermato di aver limitato la sua verifica alla sottoscrizione dei bollettini da parte della DL, circostanza che non modifica l’onere della prova, che resta a carico dell’artigiano, e non rappresenta un riconoscimento di debito della committenza. Ne consegue che, a mente degli appellanti, il giudizio pretorile sarebbe da annullare poiché ha riconosciuto la fondatezza del credito “da una prova peritale che non è stata in grado di fornire al giudice una valutazione oggettiva dell’ammontare dei lavori eseguiti dall’attrice e del loro valore” (appello pag. 9). Ribadita la critica alla carente motivazione del giudizio a questo riguardo, la censura rimprovera al perito di aver fornito criteri di calcolo senza tenere in debita considerazione le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, specificatamente in merito alla fissazione dei nuovi prezzi, al riconoscimento delle opere a regia e alla previsione degli aumenti per salari e materiale.

15.2. La censura va respinta. In merito alla questione del ruolo e del potere di rappresentanza della DL, pure alla base di gran parte delle ulteriori specifiche contestazioni dei convenuti, il Pretore ha in termini generali ritenuto che i rapporti a regia e le liquidazioni allestite dall’attrice fossero da considerare vincolanti per i committenti per il fatto di essere stati vidimati e approvati da parte della DL in virtù dell’art. 33 cpv. 2 Norma SIA 118. La norma in questione dispone che, salvo diverso accordo tra le parti, la direzione dei lavori rappresenta il committente nei rapporti con l’imprenditore ed il committente è di conseguenza vincolato giuridicamente da tutti gli atti espressi dalla direzione dei lavori relativi all’opera. Tra questi la norma menziona espressamente le prescrizioni e le ordinazioni, oltre all’accettazione delle comunicazioni e degli atti espressi dall’imprenditore riguardanti l’opera. Il primo giudice ha poi specificatamente esaminato le critiche in merito alla portata degli atti compiuti dalla DL, con riferimento ai vari aspetti dei lavori eseguiti e alle specifiche critiche dei convenuti, in particolare a riguardo della fissazione dei prezzi, dei lavori supplementari e a regia, degli aumenti tariffali, del sorpasso del preventivo e della relativa informazione ai committenti. La conclusione pretorile sul valore vincolante dell’agire della DL nel caso specifico merita quindi conferma.

Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di stabilire che nel settore della costruzione esiste peraltro la presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui (TF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3ª ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (SJ 1988 p. 26 consid. 2; TF 19 aprile 2000 4C.189/1999 consid. 2c, 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170, 21 luglio 2008 inc. n. 12.2007.82, 30 luglio 2008 inc. n. 12.2007.174, 7 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.43, 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012,165). Anche alla luce della presunzione naturale di cui si è detto, i convenuti non sono stati in grado di provare l’esistenza di circostanze o di indizi particolari tali da invalidarla o inficiarla.

I prezzi unitari e quantitativi dei lavori eseguiti, delle ore e dei materiali indicati, così come contenuti nelle singole liquidazioni e nei bollettini a regia, godono inoltre della presunzione di esattezza a fronte del riconoscimento da parte della DL (IICCA 31 maggio 2000 inc. n. 12.2000.48). Nel caso concreto i committenti hanno conferito alla DL la facoltà di riconoscere la liquidazione finale per loro conto come disposto dall’art. 154 Norma SIA 118 ripreso dall’art. 20 CGA (plico doc. AI) e come peraltro deducibile dal principio generale di rappresentanza dell’architetto (art. 32 cpv. 2 CO; P. Gauch, Der Werkvertrag. 5a ed., n. 1923 e 2743). L’impresa, alla luce di tale pattuizione, poteva quindi senz’altro ritenere che la DL avesse potere di rappresentanza e fosse pertanto abilitata a riconoscere la liquidazione e il conseguente saldo dovuto all’appaltatrice.

Correttamente il primo giudice ha pure rilevato la regolare presenza della committenza sul cantiere, compreso in occasione delle riunioni, attestata dai verbali e dalle testimonianze. Da questo coinvolgimento, compreso nella discussione di questioni economiche con l’impresa esecutrice, il Pretore ha giustamente concluso che i committenti fossero consapevoli del ruolo di rappresentanza svolto dalla DL su questi aspetti, rispettivamente ne ha dedotto una ratifica, perlomeno a posteriori, dell’agire della DL mandataria.

Oltre alle summenzionate considerazioni di ordine generale, tenuto conto della situazione concreta del cantiere in questione, va rilevato come rasenti la malafede pretendere che le innumerevoli mansioni svolte dalla DL, il suo ruolo nella discussione e definizione degli accordi man mano intervenuti, la sua presenza alle riunioni a scadenza regolare, la firma dei bollettini giornalieri e il ruolo della DL nella liquidazione, siano stati tutti atti rimasti privi di implicazioni per la committenza, che pretende di non essere vincolata in alcun modo dall’agire di una DL a suo dire priva di potere di rappresentanza. Abbondanzialmente si rileva come la complessità dell’opera messa in cantiere e la rilevanza delle modifiche apportate in corso d’opera, per richieste di modifiche sostanziali e ritardi imputabili ai committenti (ad esempio per la fornitura delle colonne in pietra dall’estero) e altri sopraggiunti imprevisti (circostanze sulle quali come rilevato nel giudizio impugnato si sono espressi numerosi testi), avrebbero semplicemente reso impossibile il proseguimento dei lavori in assenza di una DL autorizzata ad agire per conto della committenza, non potendo certo bastare una regolare presenza di uno o entrambi i committenti a distanza di una o più settimane o la supervisione di una ditta di fiducia come la A__________ AG a permettere di far fronte alle concrete e pressanti esigenze di esecuzione e alle relative prese di decisione che si imponevano quasi giornalmente.

15.3. Restano da esaminare le censure degli appellanti con riferimento all’affidamento posto dal primo giudice alla perizia giudiziaria a fronte della sua scarsa forza probatoria, siccome fondata perlopiù sulle liquidazioni o sui rapporti a regia controfirmati dalla DL, senza dare la prova certa dell’esecuzione dei lavori da parte dell’attrice nella misura da questa pretesa e della congruità della mercede esposta. Anzitutto va respinta, poiché infondata (con rinvio a quanto esposto al considerando precedente), la critica alla motivazione pretorile a questo riguardo, il giudizio impugnato avendo adeguatamente esaminato e preso posizione, respingendole, in merito alle riserve sollevate dai convenuti sul valore probatorio del referto reso dal perito giudiziario. Può peraltro bastare che le censure di dettaglio sul referto siano state respinte in maniera implicita, non essendo tenuto il giudice a formalmente chinarsi su ogni singolo aspetto.

Per migliore comprensione, va premesso che quale perizia giudiziaria (ai sensi dell’art. 247 segg. CPC/TI) nella vertenza in questione debba intendersi l’insieme dei referti resi dal perito nominato arch. E__________ A__________, ovvero la prima perizia dell’agosto 2004, resa nella procedura di iscrizione provvisoria delle ipoteche legali degli artigiani (atto XIV dell’inc. DI.2002.292: in seguito “referto n. 1”), il suo complemento del dicembre 2004 (“risposta alle domande di completazione e di delucidazione di perizia”, atto XVII dell’inc. DI.2002.292: in seguito “referto n. 2”) e la successiva perizia disposta nella causa in oggetto del maggio 2011 che integra in sostanza gli accertamenti precedenti (atto XXIV dell’inc. OA.2005.149: in seguito “referto n. 3”).

Il Pretore ha correttamente ritenuto che, in concreto, il perito giudiziario non si è limitato a far acriticamente proprie le liquidazioni verificate dalla DL, come a torto preteso dagli appellanti, ma ha esaminato l’applicazione corretta dei prezzi esposti nell’offerta, rispettivamente di quelli successivamente concordati, e in seguito ha controllato la correttezza delle liquidazioni (redatte in fase esecutiva di un’opera non ancora giunta alla sua conclusione) sulla base dei quantitativi verificati, secondo le misure rilevabili dai piani e sulla base della visione sul posto di quanto costruito, pur con i limiti insiti in una tale operazione, descritti dal perito stesso (cfr. referto n. 3 a pag. 2). Medesima verifica puntuale, compatibilmente con gli ostacoli che possono rendere difficoltoso un tale modo di procedere, è stata eseguita dal perito sui singoli “bollettini” approvati dalla DL e entrati a far parte della liquidazione, con riferimento alla corrispondenza di quanto esposto rispetto alle prestazioni di manodopera, ai materiali e ai mezzi impiegati (cfr. referto n. 3 a pag. 41 risposta al quesito n. 25).

Contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, non è il perito a “accertare la correttezza della mercede” o a dover “tenere in debita considerazione le espresse pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti” (appello pag. 10 4.1 b), o ancora a dover subire il rimprovero di “non chinarsi minimamente sulle precise contestazioni” (appello pag. 11), quanto semmai il Pretore ad avvalersi delle conoscenze tecniche e delle risposte del referto peritale per fondare il proprio convincimento apprezzando liberamente la prova (art. 253 CPC/TI). Correttamente quindi, nel caso concreto e considerato quanto precede, il giudice ha proceduto avvalendosi del referto peritale come supporto, assieme ad altri riscontri probatori convergenti, in particolare ai chiari riscontri emersi dalle deposizioni dei numerosi testi e dai documenti agli atti.

A torto gli appellanti pretendono che la perizia giudiziaria, sulle cui risultanze il Pretore si è fondato per quantificare l’ammontare delle opere eseguite, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito, di verificarne l’entità, di modo che la pretesa attorea doveva essere respinta siccome non sufficientemente provata. Da un lato è vero che il perito stesso ha evidenziato alcune difficoltà incontrate nello svolgimento del suo compito, ma ha altresì dichiarato di essere stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato peritale che gli era stato affidato. Tanto basta per respingere la censura. Del resto in questa sede i convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno spiegato per quali ragioni gli elementi poi concretamente considerati dal perito per fornire la propria valutazione, fondandosi sull’esperienza, su prove indirette, o ancora sui documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle ammissioni delle parti o dei loro rappresentanti, non sarebbero convincenti o non potrebbero essere condivisi e neppure hanno indicato quali sarebbero i singoli accertamenti peritali che in tale evenienza dovrebbero essere disattesi.

Le critiche degli appellanti non sono pertanto atte a scalfire il giudizio pretorile che ha ritenuto di potersi affidare alla perizia, ritenuta completa, chiara e conclusiva, oltre che coerente con gli altri accertamenti istruttori.

  1. Gli appellanti propongono in seguito alcune specifiche censure nei confronti della decisione impugnata, con particolare riguardo ai tre aspetti summenzionati (consid. 15.1), ovvero: 1. alla fissazione dei nuovi prezzi; 2. al riconoscimento delle opere a regia; 3. alla previsione degli aumenti per salari e materiale.

16.1. Riproposta per esteso la clausola art. 16 CGA (doc. A) relativa alle modalità di fissazione dei nuovi prezzi in corso d’opera, gli appellanti espongono una serie di considerazioni a questo riguardo con riferimento alla portata, al tenore univoco e alla funzione di garanzia per la committenza, da ritenere quale diretta applicazione dell’obbligo di informazione da parte dell’artigiano, non bastando a questo riguardo il ruolo di rappresentanza della DL. La censura è sostanzialmente irricevibile, siccome non si confronta adeguatamente con la decisione pretorile preferendo opporvi soggettive considerazioni e interpretazioni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella misura in cui la si volesse ritenere ricevibile, perlomeno quale lamentela sulla violazione della specifica clausola contrattuale invocata, essa nulla aggiunge alle critiche di carattere generale in precedenza esposte e, per gli stessi motivi, va quindi respinta. Gli appellanti rilevano come le deposizioni testimoniali citate dal giudizio pretorile dimostrerebbero che solo in casi sporadici e occasionali i prezzi per lavori non preventivati sarebbero stati fissati con il necessario anticipo in accordo con la DL. La critica non è atta a scalfire la conclusione del Pretore (cfr. consid. 10.1), secondo il quale le deposizioni hanno invece indicato la prassi di concordare in anticipo tra DL e impresa le modifiche dei prezzi per lavori rilevanti, con la sola eccezione di alcuni prezzi di modifiche di poco conto concordate in fase di liquidazione o, qualora si trattava di opere ripetitive, preventivamente in occasione di un primo intervento e in seguito a posteriori al momento della liquidazione. Eloquenti a questo riguardo sono le deposizioni testimoniali riprodotte nel giudizio impugnato (testi __________ __________, __________ __________ e __________ __________) e i riscontri nei documenti (in particolare le richieste scritte doc. T e la ratifica plico doc. E e doc. S). Se ne deve concludere che regge alla critica la deduzione pretorile secondo la quale i nuovi prezzi sono stati concordati nel rispetto di quanto stabilito nel contratto (art. 16 CGA).

Abbondanzialmente va peraltro rilevato che, se anche si volesse dedurre dalle modalità adottate dall’impresa e dalla DL (e peraltro pure con la partecipazione dalla società A__________ AG di cui si è detto) per la verifica e l’accettazione dei prezzi una difformità rispetto a quanto stabilito nel contratto iniziale, tale modo di procedere, costante e mai messo in discussione dalla committenza con un richiamo ad una diversa pratica concordata, costituirebbe un evidente accordo in deroga. In virtù del principio di buona fede, la parte che ha accettato tale modo di procedere, non è successivamente ammessa ad invocare a suo vantaggio l’accordo iniziale per sottrarsi ai suoi obblighi (IICCA 14 febbraio 2008 n. 12.2007.13). 16.2. Anche con riferimento alla questione delle opere a regia gli appellanti lamentano la carenza probatoria in merito all’adeguatezza, alla congruità e alla correttezza della fatturazione dei lavori, ribadendo le critiche all’inconcludenza del referto peritale e alla carente motivazione della decisione impugnata, il Pretore non essendosi espresso al riguardo. Gli appellanti criticano la mera verosimiglianza dell’accertamento (a loro parere deducibile da quanto indicato a pag. 41 del referto peritale) e il fatto che questo non si fondi su elementi oggettivi, ma solo sulle dichiarazioni della DL. Invocato l’art. 17 CGA (doc. A) gli appellanti rimproverano all’attrice di aver eseguito lavori senza il necessario consenso preventivo della DL, rispettivamente un suo ordine scritto. La censura va respinta siccome pretende a torto di contestare la conclusione pretorile, che ha dedotto una modifica delle condizioni contrattuali per assenza di obiezioni al modo di procedere di DL e A__________ AG (vedi sopra consid. 10.5 e IICCA 14 febbraio 2008 n. 12.2007.13). Essi invocano una pretesa mancanza di informazione, smentita dalle risultanze istruttorie, riproponendo sostanzialmente la precedente critica generale, in modo altrettanto inconsistente e privo di riscontro probatorio.

Gli appellanti non si esprimono in merito alla tutela della buona fede riposta nell’agire della DL da parte dell’attrice, che non era tenuta a sapere dei rapporti interni tra DL e committenza e del flusso di informazioni relativo. Ciò vale a maggior ragione alla luce del ruolo attivo svolto dalla committenza durante la fase di cantiere. Numerose e concordanti deposizioni di testi hanno riferito della regolare presenza di persona alle riunioni di uno o entrambi i committenti, delle loro precise richieste e istruzioni impartite in tali occasioni, fino all’assunzione diretta di specifiche incombenze (come è il caso per la cura di persona della fornitura delle colonne in pietra dalla Bulgaria, elemento essenziale e risultato rilevante per i cambi di programmi e il ritardo nell’andamento dei lavori).

Visto quanto sopra appare superfluo verificare in quale misura un accoglimento delle tesi degli appellanti in termini generali permetterebbe pure di accoglierne le richieste di riduzione della mercede, a fronte di una chiara carenza di motivazione (negli allegati preliminari e ancora nelle censure in questa sede), mancando un’indicazione con il necessario grado di dettaglio delle singole opere a regia che sarebbero contestate e la relativa quantificazione della riduzione richiesta.

16.3. Con riferimento all’aumento delle tariffe a seguito di adeguamenti salariali e del rincaro dei materiali gli appellanti invocano le disposizioni per il riconoscimento degli aumenti per salari e materiali previste dagli art. 24 segg. delle condizioni generali allegate al contratto di appalto (doc. A). La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), siccome si limita a non riconoscere, senza contrapporvi validi elementi, la portata attribuita dal Pretore al successivo consenso espresso dalla DL con la conferma d’ordine 10 maggio 2000 (doc. A), a valere quale modifica contrattuale che prevede un adeguamento dei salari a partire dal 2001 senza ulteriori formalità e quindi senza l’obbligo di notifica di cui all’art 28 CGA. Gli appellanti ignorano, nuovamente a torto, la portata dell’affidamento riposto dalla controparte nell’agire della DL, come se questa e i suoi atti concreti non fossero in grado di vincolare la committenza.

  1. Gli appellanti ricordano altresì di aver “sempre contestato l’importante sorpasso del preventivo commesso dall’Attrice in violazione del suo obbligo di informazione nei confronti del committente” (appello pag. 15 n. 5), rimproverando al Pretore un’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie per aver intravvisto nelle dichiarazioni dei testi la prova della puntuale informazione della committenza da parte della DL. Il Pretore non si sarebbe inoltre espresso in merito alla contestazione dei convenuti secondo la quale “la notifica del sorpasso di preventivo, eventualmente effettuata alla DL, non sarebbe stata sufficiente a che l’Attrice adempisse al proprio dovere di informazione nei confronti del committente” nel rispetto del dovere generale di diligenza e al fine di consentire al committente di esercitare le facoltà conferitegli dall’art. 375 cpv. 1 CO (appello pag. 17). In sostanza gli appellanti pretendono di essere stati vittime della mancata informazione da parte della DL e imputano all’attrice un’inadempienza contrattuale per “mancato rispetto dell’obbligo di informazione del committente” (appello pag. 18).

La censura va respinta siccome infondata perché ignora nuovamente come il suo obbligo di far fronte al pagamento dei maggiori costi dell’opera non possa prescindere dal considerare l’agire della DL in virtù del potere di rappresentanza (art. 33 Norma SIA 118). La regolare informazione della committenza emerge peraltro dai numerosi riscontri, in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi (ad esempio cfr. teste __________ , verbale 4 maggio 2006 pag. 3) e dai verbali allestiti da A AG (n. 4, 8, 12 e 20) relativi alle molteplici discussioni sul proseguimento dei lavori e sull’andamento generale dell’edificazione. A giusta ragione il Pretore ne ha dedotto la consapevolezza dei committenti in merito all’incremento dei costi in corso d’opera, segnatamente a seguito di modifiche di progetto e di opere supplementari da loro stessi richieste (cfr. anche doc. AE e dichiarazioni a questo proposito del teste __________ __________, verbale 13 gennaio 2006 pag. 3).

  1. Gli appellanti invocano la mancata fornitura della garanzia bancaria e le circostanze del recesso del contratto in relazione a pretese inadempienze dell’attrice. La censura è irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), poiché non argomenta adeguatamente le richieste conseguenti a questa invocata circostanza, limitandosi a contestare genericamente la conclusione del Pretore che aveva ritenuto non cifrato e non provato il danno asseritamente subito dai committenti. A fronte delle suddette lacune allegatorie in prima sede, giustamente rilevate dal primo giudice e il cui giudizio non risulta in questa sede validamente criticato, è quindi priva di rilevanza (oltre che tardiva ai sensi dell’art. 317 CPC) l’invocazione di una pretesa mancata contestazione da parte dell’attrice dell’entità del danno e della relativa eccezione di compensazione.

Abbondanzialmente, va peraltro rilevato come all’attrice non sia mai stato chiesto di fornire la garanzia ai sensi dell’art. 58 CGA, ciò che basta ad escludere che la committenza possa trarre vantaggi invocando un’inadempienza a tal riguardo. Nessun danno derivante da tale circostanza è peraltro stato asserito dai convenuti, che nemmeno in questa sede (a prescindere dalla preclusione in virtù dell’art. 317 CPC) indicano in modo adeguato i fatti rilevanti a sostegno di una simile richiesta risarcitoria. Merita pertanto conferma la decisione pretorile che ha ritenuto legittima la rescissione del contratto da parte dell’attrice a seguito di inadempienza contrattuale della committenza.

  1. Gli appellanti rimproverano al Pretore di aver ritenuto di potersi eccezionalmente distanziare dai criteri di ripartizione dell’ipoteca legale giurisprudenzialmente ammessi, per soccorrere l’attrice che avrebbe negligentemente omesso di far fronte al suo obbligo di allestire conteggi separati dei lavori eseguiti in ogni singola unità della PPP. Menzionata una serie di elementi emersi dall’istruttoria, gli appellanti ritengono che nulla avrebbe impedito all’attrice di indicare l’entità dei lavori eseguiti semplicemente allestendo una separata contabilità e, in assenza di solidarietà tra i convenuti come correttamente rilevato dal Pretore, la ripartizione da questi applicata costituirebbe una violazione dell’art. 798 cpv. 2 CC.

Sin dalle prime comparse scritte i convenuti si sono limitati a proporre considerazioni del tutto generiche e teoriche sulla correttezza del metodo di ripartizione invocato dall’attrice, senza però indicare quali elementi concreti impongano una diversa ripartizione per tener conto di specifiche particolarità. Tardivamente in questa sede (art. 317 CPC) e peraltro in modo carente dal punto di vista argomentativo (art. 311 cpv. 1 CPC) gli appellanti cercano di invocare l’esistenza di una differenza tra le prestazioni e le opere fornite ai due oggetti edificati. Così facendo essi non riescono però a mettere in discussione la bontà del criterio adottato dal primo giudice, peraltro sulla base delle considerazioni espresse dal perito giudiziario, secondo il quale la metodologia indicata sarebbe la sola attendibile e oggettivamente applicabile (referto n. 3, pag. 10, risposta a quesito n. 5 della parte attrice), la cui conclusione al riguardo merita pertanto conferma.

  1. Gli appellanti contestano infine il tasso d’interesse del 6,25% applicato, rimproverando al Pretore un’erronea applicazione dell’art. 190 cpv. 1 della Norma SIA 118 e un’interpretazione scorretta del contenuto del doc. P, ovvero della dichiarazione rilasciata dall’istituto bancario indicante un tasso di interesse applicabile ai crediti aziendali senza copertura, irrilevante nel caso in questione. La censura è inammissibile perché nuova, non avendo i convenuti eccepito nulla in modo adeguato in corso di causa a questo proposito.

III. In merito all’appello incidentale dell’attrice

  1. L’appellante incidentale contesta il giudizio pretorile e ne chiede la riforma dei dispositivi 1.1 e 1.2 nel senso di aumentare la somma di condanna da fr. 498'521.4 a fr. 684'660.-, ovvero di riconoscere una pretesa ulteriore di fr. 86'139.- verso ciascuno dei convenuti. Di conseguenza l’appellante incidentale postula pure la modifica della decisione su spese giudiziarie e ripetibili.

  2. L’appellante incidentale rimprovera al Pretore un erroneo accertamento dei fatti e apprezzamento delle prove e una violazione del diritto, per non averle interamente riconosciuto la somma dovuta, a suo dire ammontante a complessivi fr. 1'197'773.25, a carico dei convenuti in ragione di un mezzo ciascuno.

Il Pretore avrebbe a torto concesso uno sconto al quale i committenti non avevano diritto siccome in mora, visti i ritardi nel pagamento degli acconti (dovendosi applicare l’art. 190 Norma SIA 118), e non avendo peraltro i convenuti contestato la perdita del diritto allo sconto. Invocata un’impropria denominazione quale “ribasso” nel contratto (doc. A e doc. AI), l’appellante incidentale pretende che questa non sarebbe stata la reale volontà delle parti e in ogni modo sarebbe successivamente intervenuta una consensuale modifica contrattuale a questo riguardo in occasione della firma dei bollettini a regia.

La censura è priva di fondamento ritenuto che il Pretore ha correttamente rilevato come il contratto d’appalto per opere da capomastro abbia indicato un importo complessivo al netto della deduzione contrattuale dello 0,75 % riferita al cosiddetto “Bauwesen” e di un ribasso del 5%, come emerge dalla conferma d’ordine 27 aprile 2000 (doc. A). L’indicazione del “Ribasso convenuto del 10%” appariva inoltre nella conferma d’ordine del 24 gennaio 2001 per specifiche opere (doc. AP). Nella richiesta di acconto del 25 settembre 2001 (doc. H), come pure nella fattura del 18 febbraio 2002 (doc. B) relativa agli aumenti di salari materiali per le opere a regia dell’anno 2001, è stata esposta l’IVA al tasso del 7.6%. La ricapitolazione della situazione finanziaria al 19 aprile 2002, allestita il 22 aprile 2002 e prodotta dall’attrice quale doc. F indica il medesimo tasso IVA.

La critica non può essere seguita neppure laddove pretende che la committenza non si sia opposta alla richiesta di non concedere un ribasso, le contestazioni in merito alle liquidazioni comprendendo anche questo aspetto.

  1. L’appellante incidentale contesta la deduzione pretorile relativa alla pretesa per le opere eseguite nelle ultime fasi di presenza sul cantiere contemplate nella liquidazione n. 13 (doc. R). Invocato l’art. 78 , l’appellante incidentale pretende che la generica e carente contestazione dei convenuti avrebbe imposto al primo giudice di ritenere provata la sua domanda, perlomeno nella misura di fr. 38'000.-, alla luce della deposizione al riguardo del teste __________ __________ (verbale 21 maggio 2003 inc. n. DI 2002.293) e delle indicazioni emerse dal referto peritale (referto n. 3 pag. 4-6 e 38). Il ragionamento non può essere seguito per i motivi già esposti a pag. 10 del giudizio 20 novembre 2015 (inc. n. 12.2014.28) di questa Camera, che aveva concluso che le opere relative all’ultima liquidazione non fossero più dimostrabili e con ciò neppure accettabili da un punto di vista peritale, e che sia così mancata la prova del fatto che tali lavori rientrassero negli accordi tra le parti e che l’ammontare del loro valore corrispondesse effettivamente alla somma rivendicata. L’appellante incidentale non apporta argomento alcuno atto a sovvertire tale conclusione e del tutto priva di fondamento, oltre che al limite della temerarietà, risulta la tesi della mancata contestazione puntuale da parte dei convenuti su questo aspetto. A giusta ragione il Pretore ha quindi dedotto che questa specifica pretesa fosse da respingere.

  2. L’appellante incidentale rimprovera, infine, al primo giudice di aver riconosciuto un tasso di imposizione IVA del 7,6%, pari all’aliquota in vigore al momento dell’interruzione dei lavori, dovendosi piuttosto applicare quello dell’8% applicabile al momento dell’emissione della fattura, volontariamente posticipato visto l’ingente importo scoperto e per non dover procedere al versamento anticipato dell’IVA. La tesi dell’appellante incidentale è anzitutto contraddetta dal suo stesso agire, ovvero l’IVA al tasso del 7,6% applicata ad una serie di fatture emesse e saldate dai committenti (plico doc. G) e ai vari acconti incassati dall’attrice per un totale di fr. 1'864'788.80 (referto n. 3 pag. 11). La scelta unilaterale della creditrice di ritardare il momento dell’emissione della fattura (o di una parte della stessa) non è peraltro atta a influenzare l’entità del debito oggetto della vertenza, esigibile e fatto valere già dal

Anche su questo punto la sentenza pretorile merita conferma.

  1. Dovendosi respingere le tesi dell’appellante incidentale, non appare necessario esaminare le complesse ricalcolazioni da questa proposte (pag. 47 e segg. dell’appello incidentale), trattandosi di deduzioni conseguenti alle richieste summenzionate e non di una vera e propria censura in merito all’esattezza aritmetica dei calcoli eseguiti dal primo giudice. Per lo stesso motivo va respinta pure la richiesta di ridurre a 1/9 la quota di spese processuali a carico dell’attrice e di aumentare a fr. 30'000.- le ripetibili poste a carico di entrambi i convenuti.

  2. In conclusione, l’appello incidentale, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

IV. Sulle spese giudiziarie

  1. Alla luce di quanto precede, sia l’appello principale dei convenuti, sia l’appello incidentale dell’attrice devono essere respinti. L’esito del presente giudizio comporta la conferma della decisione sugli oneri processuali e sulle ripetibili di prima sede, e un’analoga ripartizione di quelli in seconda sede, sulla base della reciproca soccombenza (art. 106 CPC), calcolata sulla base di un valore litigioso di fr. 997'042.- per la domanda dell’appello principale (2 x fr. 498'521.14, oltre interessi) e di fr. 172'277.72 per la domanda dell’appello incidentale (2 x fr. 86'138.86). Questi importi risultano determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 24 ottobre 2016 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 30'000.- sono poste a carico degli appellanti in solido che rifonderanno con il medesimo vincolo all’appellata fr. 20'000.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 14 dicembre 2016 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 7'000.- sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà agli appellati in via incidentale fr. 5'000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2016.176
Entscheidungsdatum
21.06.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026