Incarto n. 12.2016.151
Lugano 20 aprile 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.106 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 maggio 2013 da
AO 1 rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 60'145.-, oltre interessi e accessori;
domanda avversata da controparte con risposta 27 settembre 2013 con la quale ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva;
richiesta sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 26 agosto 2016, accogliendo integralmente la petizione;
appellante la convenuta con atto di appello 29 settembre 2016 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 18 novembre 2016 l’attrice postula la reiezione del gravame, con protesta delle spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 27 agosto 2010 AO 1, società pakistana attiva nella produzione e commercializzazione di riso, e la società svizzera B AG (ora B SA, doc. C) hanno stipulato un contratto di compravendita avente per oggetto la fornitura di 325 tonnellate di riso, di cui 225 tonnellate di qualità “finest Basmati rice” e 100 tonnellate di qualità “PK-198 Basmati rice”. Il prezzo è stato stabilito secondo la clausola Incoterms C&F (Cost and Fright, corrispondente all’attuale Incoterms CFR) in Euro 685.-, rispettivamente in Euro 615.- alla tonnellata, per un importo complessivo di Euro 215'625.-, da pagarsi “cash against documents” (CAD), cioè contanti dietro documenti. Le parti hanno concordato la spedizione di metà del quantitativo per la fine di settembre 2010, dell’altra metà per la fine di ottobre 2010 (doc. B e 2).
A fine settembre/inizio ottobre 2010, in parziale modifica degli accordi, sono state fornite (doc. 3) e fatturate alla AP 1 per la somma di Euro 89'050.- (doc. D), in seguito ridotta a Euro 80'145.- (doc. 7), 130 tonnellate di riso, trasportate in cinque container via mare dal porto di (Pakistan) al porto di .
Il 20 aprile 2011 AP 1 ha versato alla AO 1 l’importo di Euro 20'000.- (doc. Q), mentre il saldo della fattura è restato insoluto.
B. Con petizione 31 maggio 2013 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento della somma di Euro 60'145.-, oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2010, pari al saldo della fattura concernente la fornitura di riso menzionata (doc. D e 7). Con risposta 27 settembre 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha sollevato l’eccezione di carenza legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del contratto di compravendita di cui al doc. B e doc. 2.
C. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la sentenza 26 agosto 2016 qui impugnata, ha accolto integralmente la petizione, condannando la convenuta al pagamento di Euro 60'145.-, caricando alla convenuta le spese processuali e le ripetibili e liberando la cauzione processuale a favore dell’attrice.
D. Con l’appello 29 settembre 2016 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese processuali e ripetibili di entrambe le sedi. L’attrice si è opposta integralmente al gravame con la risposta all’appello 18 novembre 2016, protestando le spese giudiziarie di seconda sede. Degli argomenti delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Nella sua decisione il Pretore ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, che essa era subentrata al contratto di compravendita stipulato dalla B AG con l’attrice (doc. B). Ritenuta la fattispecie internazionale, il primo giudice ha poi rilevato che le parti avevano optato di comune accordo per l’applicazione dei principi generali del diritto internazionale (Incoterms e Unidroit principles). Egli ha ritenuto la qualità del riso fornito conforme a quanto pattuito contrattualmente, rilevando come, secondo le clausole Incoterms C&F (corrispondente all’attuale Incoterms CFR), il rischio di perdita o di danni alla merce, dovuta a fatti accaduti dopo che la stessa è stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce ha superato la murata della nave nel porto d’imbarco. Il Pretore ha concluso che ad ogni modo agli atti non vi era alcuna valida notifica della non conformità della merce e ha pertanto accolto integralmente la petizione.
In questa sede l’appellante si limita a ribadire il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva. A suo dire, l’attrice in prima sede non avrebbe mai sostenuto che il contratto di compravendita sarebbe stato ceduto dalla B AG alla convenuta. Ma se anche così fosse, tale circostanza non sarebbe confermata dagli atti istruttori, dai quali emergerebbe anzi come la parte contrattuale della AO 1 sarebbe sempre stata la B AG. L’appellante rileva infine che in concreto farebbe pure difetto il consenso del terzo, richiesto dai Principi Unidroit ai fini della validità del contratto di cessione.
La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1a e riferimenti). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare d’ufficio alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare (DTF 118 Ia 129 consid. 1, sentenza del TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (tra le tante II CCA 4 giugno 2014 inc. n. 12.2012.165).
L’appellante rileva innanzitutto che l’attrice con la petizione non avrebbe allegato la cessione del contratto di compravendita di cui al doc. B. Essa omette di spiegare in che cosa consisterebbe la violazione e perché la decisione del Pretore sarebbe errata, di modo che la censura già solo per questo motivo è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa è comunque destinata all’insuccesso, atteso che l’onere dell’attrice di allegazione e di prova della legittimazione passiva della controparte sorge solo con la sua contestazione da parte del convenuto (cfr. per analogia TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2, invero riferita al tema della legittimazione attiva; Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 446, 942 segg.), di modo che la pretesa mancata allegazione in sede di petizione della cessione del contratto di compravendita è irrilevante.
Sia come sia, l’attrice già con la petizione ha spiegato di avere sottoscritto il contratto di cui al doc. B con la B AG ma di avere successivamente fornito e fatturato alla convenuta 130 tonnellate del riso oggetto del contratto menzionato su richiesta di P__________, amministratore unico della B AG, siccome quest’ultima “aveva dei problemi fiscali in Italia, dove il riso doveva essere consegnato” (petizione, pag. 2). Con la risposta la convenuta ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, argomentando di non essere parte del contratto di cui al doc. B e contestando i presunti problemi fiscali della B AG. In replica l’attrice ha ribadito che le 130 tonnellate di riso, su indicazione della B AG erano state fornite e fatturate alla convenuta, la quale aveva pure pagato parzialmente l’importo dovuto, di modo che essa era da considerare parte del contratto di compravendita. AO 1 ha inoltre precisato che la banca incaricata dell’esecuzione del pagamento della fattura era quella della convenuta (doc. D), destinataria della merce, e non quella della B AG con la quale era stato sottoscritto il contratto. In duplica la convenuta si è limitata a ribadire di non essere parte contrattuale del contratto di compravendita di cui al doc. B. In tali circostanze è incontestabile che l’attrice abbia fatto fronte all’onere di allegazione che le incombeva sul tema. A fronte della contestazione della convenuta in merito alla sua legittimazione passiva, l’attrice ha addotto le circostanze di fatto in base alle quali il Pretore poteva ritenere la AP 1 parte del contratto di compravendita. Seppur senza invocare esplicitamente l’istituto della cessione del contratto, le circostanze addotte dall’attrice erano sufficienti per stabilire la legittimazione passiva della convenuta e per permettere al giudice di dedurre che quest’ultima si era obbligata nei confronti dell’attrice a pagare la somma, fatta valere in giudizio, equivalente al saldo della fattura per la vendita del riso oggetto del contratto di cui al doc. B. Irrilevante al riguardo il fatto che l’attrice non abbia menzionato esplicitamente la cessione del contratto, rispettivamente la qualifica giuridica del rapporto che ha fatto nascere l’obbligazione tra l’attrice e la convenuta, risultando dall’istruttoria inequivocabilmente che la AP 1 si era impegnata nei confronti dell’attrice a pagare la fattura concernente la compravendita del riso oggetto del contratto doc. B (vedi considerando successivo).
L’appellante, a sostegno della sua tesi, secondo cui la parte contrattuale sarebbe sempre stata la B AG, rimprovera al Pretore di non avere considerato che questa società avrebbe provveduto allo sdoganamento della merce e a notificare i difetti all’attrice nel dicembre 2010 (doc. 6). Tali circostanze, inammissibili, poiché formulate irritualmente solo in sede di conclusioni (317 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA del 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2013.152), sono pure prive di fondamento, mancando agli atti qualsiasi riscontro oggettivo in merito e in ogni caso non essendo sufficienti a scalfire la conclusione del Pretore. Come rettamente accertato dal primo giudice, l’istruttoria ha infatti permesso di stabilire che la convenuta si era impegnata a saldare la somma della fattura di Euro 89'050.- (doc. D), poi ridotta a Euro 80'145.- (doc. 7), emessa a suo nome dall’attrice per la vendita di 130 tonnellate di riso a lei spedite in virtù del contratto doc. B. L’amministratore unico della B AG, sentito come teste, ha infatti dichiarato che il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato “ceduto alla AP 1 da parte della B AG, ovviamente con l’accordo di AO 1” (verbale di audizione 5 giugno 2014 di __________ __________, pag. 4). La circostanza secondo cui la convenuta era subentrata alla B AG ha trovato riscontro nell’interrogatorio del suo azionista al 50%, il quale ha spiegato che “subentravo quale AP 1 a pagare delle fatture se e quando la AG era in difficoltà a farvi fronte (verbale di interrogatorio 5 giugno 2014 di __________ __________, pag. 6). La circostanza secondo cui la convenuta è subentrata al contratto è suffragata pure dal fatto che essa ha pagato parzialmente la fattura concernente la fornitura di 130 tonnellate di riso di cui al doc. B (doc. Q) e a notificare in suo nome (anche se tardivamente) i presunti difetti della merce (doc. T).
L’appellante sostiene infine che la cessione del contratto non avrebbe in ogni caso potuto verificarsi, mancando in concreto il consenso del venditore. La censura è manifestamente infondata, emergendo chiaramente dagli atti il consenso di tutte le parti in causa. Il teste P nella sua deposizione ha infatti dichiarato che il contratto di compravendita di cui al doc. B era stato ceduto da B AG alla convenuta, “naturalmente con l’accordo della AO 1”(verbale 5 giugno 2014, pag. 4). Circostanza confermata pure dall’interrogatorio di R, proprietario della AO 1 (verbale 2 ottobre 2014, pag. 4) e dai documenti emessi dalla stessa attrice per la spedizione e la fatturazione, nei quali è sempre menzionata la convenuta (doc. B annessi, doc. D, doc. 3, doc. 7, doc. 9 e annessi).
Ne discende che l’appello 29 settembre 2016 della AP 1 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 29 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 26 agosto 2016 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
Gli oneri processuali di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).