Incarto n. 12.2016.128
Lugano 12 febbraio 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.38 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 1° ottobre 2012 da
AO 1 e per essa, deceduta, l’Amministrazione del fallimento rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 123'510.-, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2010, a titolo di stipendio lordo, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla datrice di lavoro al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ per il menzionato importo, con protesta delle spese giudiziarie;
domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e sulla quale il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha statuito con decisione 30 giugno 2016, ammettendo la pretesa attorea limitatamente a fr. 115'276.-, oltre interessi di mora al 5% dal 31 luglio 2010, e rigettando in via definitiva per tale somma l’opposizione al precetto esecutivo menzionato;
appellante la convenuta con atto di appello 2 settembre 2016 con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 7 novembre 2016 ha postulato la conferma del giudizio pretorile, protestando le spese giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 27 ottobre 2005 AP 1 ha assunto AO 1 dal 7 novembre 2005 come Call Center Agent presso la sede di __________, per una retribuzione annuale lorda di fr. 56’508.–, comprensiva di tredicesima (doc. B).
B. A fine giugno 2008 AO 1 è stata vittima di un infortunio che l’ha resa inabile al lavoro nella misura del 100% sino all’11 gennaio 2009. Con certificato medico 6 gennaio 2009 il medico curante ha attestato un’abilità lavorativa della paziente nella misura del 50% dal 12 gennaio 2009, aggiungendo che siccome essa “abita in una zona impervia dove in caso di nevicate la viabilità è fortemente limitata, è possibile che in questi casi non possa recarsi al lavoro non essendo in grado per motivi post-infortunistici di liberare la strada” (doc. F).
Il 29 gennaio 2009 il medico curante di AO 1 ha nuovamente attestato un’inabilità lavorativa al 100% a causa di un secondo infortunio (doc. I). Dal 6 aprile 2009 essa è stata dichiarata abile al lavoro in misura completa (doc. 4) fino al 6 dicembre 2010, quando il suo medico ha attestato un’inabilità del 100% (doc. 6).
Dal 1°dicembre 2011 AO 1 è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità al 100% (doc. P).
C. Nel frattempo, con raccomandata 6 febbraio 2009 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 31 maggio 2009, sostenendo che la fiducia nei confronti della lavoratrice era “definitivamente compromessa” e liberandola da subito “dagli obblighi di presenza al luogo di lavoro” (doc. H). Con scritto 6 aprile 2009 AO 1, tramite il suo patrocinatore, si è opposta alla disdetta del rapporto di lavoro, ritenendola nulla, poiché data durante il periodo di protezione di tre mesi seguenti l’infortunio del 29 gennaio 2009, oltre che abusiva, poiché “espressamente motivata con l’irritazione per la legittima esigenza (…) che AP 1 rispettasse il certificato medico che le imponeva in caso di nevicate di astenersi dal recarsi al lavoro (con le stampelle da località disagiata e discosta) per i problemi determinati da un primo infortunio (…)” (doc. 9).
D. Con istanza 22 luglio 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, postulandone la condanna al pagamento di fr. 24’332.10 a titolo di indennità per disdetta abusiva, precisando in sede di udienza di discussione 28 settembre 2009 che la nullità della disdetta andava esaminata d’ufficio. In sede di conclusioni AO 1 ha chiesto, in via principale, l’accertamento della nullità della disdetta e, in via subordinata, l’accertamento della sua abusività con conseguente condanna della controparte al pagamento dell’indennità sopra indicata. Con sentenza 25 marzo 2011 il Pretore ha accertato la nullità della disdetta 6 febbraio 2009 ai sensi dell’art. 336c CO (doc. L). Contro questa decisione la datrice di lavoro ha interposto appello a questa Camera, che l’ha integralmente respinto con decisione 16 febbraio 2012 (inc. n. 12.2011.82).
E. L’8 giugno 2011, nelle more della procedura d’appello, AP 1 ha notificato a AO 1 una seconda disdetta, a titolo precauzionale, per il caso in cui l’appello non fosse stato accolto (doc. N). Anche tale disdetta è stata contestata da AO 1, questa volta adducendone l’invalidità siccome disdetta sottoposta a condizione (doc. O).
F. Con petizione 1° ottobre 2012, ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura di Bellinzona, chiedendo la sua condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 123'510.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2010 a titolo di salario per il periodo 1° giugno 2009 – 30 novembre 2011 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ per tale importo. A seguito del decesso dell’attrice, avvenuto il 24 dicembre 2012, e della rinuncia all’eredità degli eredi, è subentrata in causa l’Amministrazione del fallimento.
G. Con decisione 30 giugno 2016, qui impugnata, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 115'276.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010 e, limitatamente a tale somma, ha rigettato in via definitiva l’opposizione al menzionato precetto esecutivo.
H. Con appello 2 settembre 2016 AP 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di confermare l’opposizione da lei interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni (recte: risposta) 7 novembre 2016 AO 1, e per essa l’Amministrazione del fallimento, postula la reiezione integrale dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, protestando le spese e le ripetibili di questa sede.
Considerato
in diritto: 1. Le controversie in materia di contratto di lavoro sono disciplinate dalla procedura semplificata fino al valore litigioso di fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC). In concreto, essendo tale limite superiore, si applicano le disposizioni della procedura ordinaria (art. 219 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Il Pretore aggiunto, nella decisione impugnata, ha ritenuto valida la (seconda) disdetta 8 giugno 2011, inviata a AO 1 da AP 1 con effetto al 30 settembre 2011. Premesso che dal 6 aprile 2009 la lavoratrice era ritornata abile al lavoro e che tale circostanza era nota alla datrice di lavoro (come accertato con la decisione pretorile 25 marzo 2011, confermata da questa Camera con sentenza 12 febbraio 2012, inc. 12.2011.82), il Pretore aggiunto ha ritenuto che il mancato ritorno sul posto di lavoro di AO 1 era unicamente dipeso dall’atteggiamento della datrice di lavoro, che non aveva accettato un suo rientro nonostante i tentativi esperiti dalla lavoratrice per trovare una soluzione. Il primo giudice ha pertanto ammesso il diritto della lavoratrice di ottenere il pagamento del salario, riconoscendo in suo favore (e per essa all’Amministrazione del fallimento) l’importo di fr. 115'276.- corrispondente a 28 mensilità salariali, in altre parole da giugno 2009 a settembre 2011.
L’appellante critica la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui il mancato rientro della lavoratrice sul posto di lavoro una volta ristabilita l’abilità lavorativa nell’aprile 2009 era da attribuire unicamente al mancato volere della datrice di lavoro. Al riguardo AP 1 ripropone in questa sede la tesi secondo cui AO 1 non avrebbe avuto diritto a percepire il salario per il periodo 1°giugno 2009 – 30 settembre 2011, poiché essa non avrebbe mai offerto le proprie prestazioni professionali in maniera tempestiva e inequivocabile né prima del 31 maggio 2009 né dopo.
Preliminarmente si osserva che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per consolidata giurisprudenza infatti l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del primo giudice. La semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non è conforme ai presupposti di motivazione e rende l’atto di appello irricevibile (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).
In concreto l’appellante a sostegno della sua tesi si limita alla testuale trascrizione di quanto già esposto con le conclusioni 26 febbraio 2016 (act. V, in particolare consid. 7, pag. 4 – 8, che corrisponde parola per parola all’appello, consid. 3 e 4, pag. 5 – 10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono l’appello irricevibile, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Nel seguito sarà pertanto esaminata unicamente l’unica censura che potrebbe avere una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.
La censura, oltre che irricevibile, non confrontandosi con il giudizio pretorile e non adempiendo in tal modo le condizioni di motivazione previste all’art. 311 cpv. 1 CPC, è infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, il Pretore aggiunto nell’apprezzamento delle prove non si è limitato ai due documenti antecedenti il 31 maggio 2009. Egli ha infatti pure fatto esplicito riferimento allo scritto 8 giugno 2009 (doc. 12), inviato dalla datrice di lavoro in risposta a quello della lavoratrice del 29 maggio 2009 (doc. 11), con il quale AP 1 ha rifiutato la proposta formulata dalla lavoratrice di convocare la commissione paritetica di conciliazione e ribadito la sua volontà di volere sciogliere definitivamente il rapporto di lavoro. Volontà confermata pure successivamente con l’invio della disdetta cautelativa 8 giugno 2011 con effetto al 30 settembre 2011, nel caso in cui la prima disdetta del 6 febbraio 2009 fosse stata ritenuta nulla (doc. N). In queste circostanze appare chiara la volontà della datrice di lavoro di non volere continuare il rapporto di lavoro con l’attrice né prima né dopo il 31 maggio 2009, ciò che esclude una mora della lavoratrice. Il diritto al salario rimane, infatti, dovuto qualora sia il datore di lavoro a impedire colpevolmente la prestazione di lavoro o a essere altrimenti in mora nell'accettarla (art. 324 cpv. 1 CO; DTF 135 III 349 consid. 4.2). La mora del datore di lavoro presuppone di regola che il lavoratore abbia offerto le sue prestazioni. Non può tuttavia essere rimproverato al lavoratore di non averlo fatto, quando il datore di lavoro medesimo l’ha esonerato dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro rispettivamente quando dalle circostanze del caso è chiaro che egli non avrebbe in ogni caso accettato la prestazione offerta (DTF 135 III 349 consid. 4.2 e riferimenti), come in concreto.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 115'276.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 2 settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 30 giugno 2016 della Pretura di Bellinzona è confermata.
Le spese processuali di appello di fr. 6’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).