Incarto n. 12.2016.127
Lugano 16 agosto 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2016.240 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) 16 marzo 2016 da
AO 1 (I) rappr. da RA 3
contro
con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla convenuta di mettere a sua libera disposizione la metà di tutti gli averi (tra cui liquidità e simili, investimenti a reddito fisso e simili, azioni e investimenti simili, investimenti misti e altro) giacenti nel conto n. __________, trasferendo tali beni a favore del conto a lui intestato presso __________, __________, IBAN: __________;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza ed ha denunciato la lite a AP 1 __________ (I) (rappr. dall’avv. __________ __________, __________), poi effettivamente intervenuta a suo favore, e che il Pretore con decisione 17 agosto 2016 ha integralmente accolto, aggiungendo che nel caso in cui sussistessero dei prodotti in numero dispari o altrimenti non divisibili, la convenuta avrebbe potuto procedere trasferendo la quota divisibile per intero, trattenendo la parte indivisibile o i prodotti indivisibili;
appellante la sola interveniente in lite con appello 1° settembre 2016, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con scritto 5 ottobre 2016, ha comunicato di non voler presentare osservazioni e l'istante, con risposta 7 ottobre 2016, ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 6 giugno 2014 (cfr. doc. B) AO 1 e AP 1 hanno aperto un conto congiunto con diritto di firma individuale presso la succursale __________ di PI 1;
che con fax 13 luglio 2015 (doc. I) AP 1 ha diffidato PI 1 “dal voler girare e/o bonificare dal conto medesimo a me cointestato qualsivoglia somma e/o ammontare a favore del sig. AO 1 … o di altra persona”;
che con istanza 16 marzo 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AO 1, preso atto che PI 1, a seguito della diffida pervenutale, aveva rifiutato di dar seguito alle sue richieste del 22 gennaio 2016 (doc. G) e del 23 febbraio 2016 (doc. L) volte al trasferimento della totalità rispettivamente di almeno la metà degli averi in conto su una relazione bancaria a lui intestata in __________, ha convenuto in giudizio la banca innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per farle ordine di trasferire metà degli averi in conto;
che PI 1 e AP 1, alla quale quest’ultima aveva nel frattempo denunciato la lite e che è intervenuta nella lite, si sono opposte all’istanza;
che con decisione 17 agosto 2016 il Pretore ha sostanzialmente accolto l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 1’500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere all’istante
fr. 3’000.- per ripetibili: egli ha in sostanza rilevato, per quanto qui interessa, che in base alla dottrina e alla giurisprudenza (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed. p. 339 seg.; Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ª ed., n. 1712; DTF 94 II 167, 94 II 313, 101 II 117) il contitolare di un conto congiunto con firma individuale non poteva bloccare in modo unilaterale il medesimo, revocare gli ordini dati dall’altro contitolare o esigere che il conto venisse gestito solo con firma congiunta di tutti i contitolari, ma che, se intendeva evitare il prelievo di averi del conto da parte dell’altro contitolare, doveva procedere come previsto dall’art. 150 cpv. 3 CO, ossia avviare una procedura esecutiva o giudiziaria nei confronti della banca, ritenuto che nel caso concreto la semplice richiesta di blocco del conto trasmessa a suo tempo dall’interveniente in lite (doc. I) non era conforme a quella disposizione e non era dunque tale da inibire il diritto dell’istante di esigere dalla convenuta il trasferimento degli averi in conto;
che con l’appello 1° settembre 2016, che qui ci occupa, l'interveniente in lite ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di dichiarare irricevibile l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha rimproverato al Pretore di non aver dato seguito alla sua chiara istruzione di cui al doc. I, di non aver rilevato che anche le condizioni generali della convenuta prevedevano la possibilità di revocare i diritti di firma di un contitolare, di non aver tenuto conto che con l’inoltro dell’istanza i diritti individuali dei contitolari erano stati inibiti e di non aver considerato che a seguito della complessità dei rapporti di proprietà sugli averi in conto la situazione giuridica non era chiara ai sensi dell’art. 257 CPC;
che mentre la convenuta, con scritto 5 ottobre 2016, ha comunicato di non voler presentare osservazioni, l'istante, con risposta 7 ottobre 2016, ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
che, preliminarmente, va respinta la tesi dell’istante, secondo cui il fatto che la convenuta non avesse provveduto ad impugnare la decisione del Pretore era tale da rendere irricevibile l’appello in esame: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’interveniente in lite è legittimato ad appellare la decisione impugnata nella misura in cui la parte principale non si oppone o dichiara (in modo esplicito o concludente) la rinuncia a interporre un rimedio di diritto (DTF 142 III 271 consid. 1.3), ritenuto che quest’ultima eventualità non si verifica qualora, come nel caso concreto, la parte principale abbia unicamente rinunciato a presentare osservazioni all’impugnativa dell’interveniente in lite (cfr. TF 11 aprile 2016 4A_580/2015 consid. C e 1.4);
che, passando ora ad esaminare le censure d’appello formulate dall’interveniente in lite, va innanzitutto disatteso il rimprovero da lei mosso al giudice di prime cure di non aver dato seguito alla sua chiara istruzione di blocco del conto (doc. I): in effetti essa, pur avendo sostenuto, oltretutto per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che in deroga alla regolamentazione dell’art. 150 cpv. 3 CO le relazioni contrattuali tra le parti in causa implicavano anche la facoltà per il contitolare del conto congiunto “di sospendere o revocare i diritti di firma” dell’altro contitolare, neppure ha spiegato, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), da quale passaggio della clausola contrattuale n. 5 (p. 2 del doc. B), il cui tenore non è mai stato riportato o riassunto, risultava o poteva essere desunta quella circostanza;
che il rilievo dell’interveniente in lite, secondo cui l’art. 3 delle condizioni generali della convenuta prevedeva a sua volta la possibilità di revocare i diritti di firma di un contitolare, non può essere condiviso: oltre ad essere stato addotto per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC), lo stesso non è stato minimamente provato, visto e considerato che le condizioni generali della convenuta non sono mai state prodotte in causa (per altro nemmeno in questa sede) e, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il loro contenuto non può assolutamente essere considerato notorio; e comunque la clausola menzionata neppure aveva per oggetto la facoltà di revocare i diritti di firma di un contitolare;
che è poi manifestamente a torto che l’interveniente in lite si è prevalsa, nuovamente per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), del fatto che l’inoltro dell’istanza aveva inibito i diritti individuali dei contitolari del conto: in effetti l’inoltro della procedura giudiziaria da parte dell’istante, che è un caso di applicazione dell’art. 150 cpv. 3 CO, ha inibito il solo diritto di firma dell’interveniente in lite, il che non osta all’accoglimento dell’iniziativa giudiziaria dell’istante;
che neppure l’ultima censura d’appello, secondo cui la complessità dei rapporti di proprietà sugli averi in conto avrebbe in ogni caso imposto di respingere l’istanza per il fatto che la situazione giuridica non sarebbe chiara ai sensi dell’art. 257 CPC, può trovare accoglimento: l’interveniente in lite, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quale motivo il diverso assunto del Pretore, secondo cui la questione relativa alla titolarità degli averi in conto fosse irrilevante per l’esito della lite, fosse errato e dovesse con ciò essere riformato; e comunque l’argomentazione pretorile, fondata sulla dottrina e sulla giurisprudenza, era del tutto pertinente e sarebbe senz’altro stata confermata (cfr. Lombardini, op. cit., p. 339; Guggenheim/Guggenheim, op. cit., n. 1656 e 1701; DTF 94 II 167 consid. 4b);
che, stando così le cose, l’appello in esame deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile con accollo alla parte soccombente delle spese giudiziarie (art. 106 CPC), calcolate su un valore litigioso di fr. 410'758.87 (somma corrispondente alla metà degli averi in conto convertiti in valuta svizzera).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 1° settembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).