Incarto n. 12.2016.123 Rinvio TF
Lugano 19 ottobre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.111 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 febbraio 2010 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall RA 1
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di euro 159'786.- oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta, la quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che il Pretore, con sentenza 23 dicembre 2013, ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 31 gennaio 2014, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede;
mentre l'attrice, con risposta 24 marzo 2014, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto della sentenza 18 luglio 2016 (inc. 4A_146/2016) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, in accoglimento del ricorso in materia civile presentato dall'attrice il 9 marzo 2016, ha annullato la decisione 4 febbraio 2016 di questa Camera (inc. 12.2014.25), rinviando la causa alla stessa per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. La AO 1 (in seguito: AO 1) è una società attiva a livello internazionale nel campo della comunicazione d'impresa. Il 2 ottobre 2003 essa ha concluso con la B__________ un piano di comunicazione a favore del Gruppo B__________, volto a posizionare correttamente l'istituto nel mercato italiano (doc. C). Il contratto, retto dal diritto svizzero e che istituiva il foro esclusivo per ogni controversia a L__________, prevedeva una durata iniziale di tre anni e si rinnovava tacitamente alle stesse condizioni e modalità salvo revoca dell'incarico da parte della B__________ entro 90 giorni dalla sua scadenza (cfr. doc. C, pag. 10 rispettivamente 11). Il contratto è indi stato rinnovato, per cui sarebbe venuto a scadenza il 30 settembre 2009. Frattanto, nel corso dell'estate del 2008 la AP 1 (in seguito: AP
La AO 1 ha continuato a svolgere le prestazioni pattuite nel contratto che poteva eseguire autonomamente, assicurando in particolare la fornitura del servizio giornaliero di segnalazione di articoli inerenti la AP 1 sino al 30 settembre 2009, data di scadenza del contratto (doc. L). Essa ha quindi emesso 12 fatture, una per ciascun mese tra ottobre 2008 e settembre 2009 compresi, per complessivi euro 159'786.- (doc. M), che tuttavia l'istituto bancario non ha onorato.
B. Con petizione 15 febbraio 2010 la AO 1 ha convenuto in giudizio la AP 1 dinanzi alla Pretura di Lugano, alla quale ha chiesto di condannare quest'ultima al versamento di euro 159'786.- oltre interessi, a titolo di pagamento delle fatture emesse a carico della stessa e rimaste impagate. L'attrice ha sostenuto che l'accordo di collaborazione costituiva un contratto di appalto di lunga durata, al quale ritornavano applicabili gli art. 363 segg. CO. Poiché quindi essa aveva adempiuto ai suoi obblighi e la mercede era prestabilita nel contratto (doc. C, pag. 9), alla stessa spettava l'intera mercede convenuta sino alla sua scadenza.
Con risposta 17 maggio 2010 la AP 1 ha postulato la reiezione integrale della petizione. Ha sostenuto di essere in presenza di un contratto di mandato, che essa aveva revocato con effetto al 30 settembre 2008 a tenore dell'art. 404 cpv. 1 CO.
Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Esperita l'istruttoria, con sentenza 23 dicembre 2013 il Pretore ha accolto la petizione. Egli ha ritenuto che l'accordo sorto tra le parti (doc. C) rappresentasse un contratto misto. Tre obiettivi del progetto, per i quali il risultato della prestazione era garantito, rientravano sotto l'appalto, mentre che gli altri due, per i quali non era esatto un risultato, costituivano un mandato. Alla pattuizione si applicavano, di conseguenza, le norme di entrambi i citati contratti. Il regime giuridico applicabile alla disdetta dipendeva invece dalla prestazione preponderante, che il Pretore ha individuato essere quella dell'appalto, in quanto rappresentava il nucleo (core) della pattuizione. La convenzione non era pertanto liberamente disdicibile a tenore dell'art. 404 cpv. 1 CO, ma semmai lo avrebbe potuto essere solo nelle ipotesi - non soddisfatte - previste agli art. 375 segg. CO. Per questo motivo, il giudice di prima istanza ha riconosciuto il diritto dell'attrice di prevalersi della durata contrattuale sino al 30 settembre 2009 e di emettere le fatture per le prestazioni fornite sino a tale data. Il Pretore ha altresì rilevato, a titolo abbondanziale, che in realtà la AP 1 non era nemmeno stata in grado di provare quando avesse dato la disdetta del contratto.
D. Con atto di appello 31 gennaio 2014 la AP 1 ha chiesto di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di modificare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.
Confrontandosi criticamente con i considerandi del giudizio impugnato l'appellante ha sostenuto, in sintesi, che il contratto in parola costituiva di principio un mandato, ma in ogni caso soggiaceva alle regole di questo contratto per quanto atteneva alla sua revoca. Per questo motivo essa lo poteva disdire prima della scadenza concordata in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CO; la revoca, debitamente comprovata, ha inoltre avuto effetto al 30 settembre 2008.
Con risposta 24 marzo 2014, la AO 1 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, sposando le tesi del Pretore, confortate da ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
E. Con sentenza 4 febbraio 2016 questa Corte ha accolto l'appello di AP 1. La Camera ha condiviso la valutazione del Pretore, nella misura in cui rilevava nella pattuizione la presenza di elementi del contratto di mandato. Ai fini del giudizio essa non ha invece ritenuto necessario accertare se, come aveva considerato il giudice di prime cure, ci si trovasse di fronte ad un contratto misto oppure se, come argomentava l'appellante, la pattuizione rappresentasse esclusivamente, o comunque prevalentemente, un contratto di mandato. Infatti, in presenza di un contratto misto, con elementi sia del contratto d'appalto che di quello di mandato, per quanto atteneva allo scioglimento appariva determinante il rapporto di fiducia alla base del mandato, per cui ritornava esclusivamente applicabile l'art. 404 cpv. 1 CO, che permette a ciascuna parte di revocare o disdire il contratto in ogni momento. Tale diritto, di natura imperativa, non poteva essere escluso o limitato contrattualmente. Nel caso di specie non ci si trovava, per contro, di fronte unicamente ad un contratto di appalto di lunga durata, come sostenuto dall'appellata; era del pari escluso che il ricorso alla disdetta fondata sull'art. 404 cpv. 1 CO potesse essere costitutivo di un abuso di diritto.
Scostandosi dall'opinione del primo giudice, questa Camera ha inoltre ritenuto che l'appellante avesse provato la disdetta del contratto.
Atteso quindi come l'appellante, AP 1, avesse validamente disdetto il rapporto di collaborazione con l'appellata, AO 1, per la fine del mese di settembre 2008, essa non doveva di conseguenza onorare le fatture emesse da quest'ultima riferite ai successivi 12 mesi.
F. Con giudizio 18 luglio 2016 la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile presentato dall'attrice il 9 marzo 2016 contro la sentenza testé menzionata di questa Camera.
La Corte federale ha in effetti considerato che l'attrice producesse delle opere immateriali nel senso dell'art. 363 CO (consid. 4.2 del giudicato); poiché gli obblighi della stessa non si estinguevano con la fornitura dell'opera ma con il trascorre del tempo - il contratto era stato sottoscritto per tre anni ed era rinnovabile alle stesse condizioni salvo disdetta novanta giorni prima della scadenza - si trattava precisamente di un contratto di appalto di durata, il quale, pur avendo le caratteristiche dell'appalto per quanto attiene alla prestazione tipica, è un contratto sui generis, innominato, cui si applicano, oltre alle pattuizioni delle parti, le disposizioni adeguate dei contratti tipici. Poiché nella fattispecie il contratto stabiliva in modo chiaro le scadenze e le modalità della disdetta da parte della banca, non vi era necessità di ricorrere ad analogie (consid. 4.3). Il diritto di revoca in ogni tempo secondo l'art. 404 cpv. 1 CO non poteva pertanto entrare in linea di conto (consid. 4.4). La sentenza 4 febbraio 2016 di questa Camera, la quale aveva invece ammesso tale diritto, violava dunque il diritto federale (consid. 5).
La Corte federale ha annullato la sentenza 6 febbraio 2016 di questa Camera, cui ha rinviato la causa per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Donde la presente pronuncia.
Considerato
in diritto: 1. Il contratto, del 2 ottobre 2003 (doc. C), prevedeva una durata iniziale di tre anni e si rinnovava tacitamente alle stesse condizioni e modalità salvo revoca dell'incarico da parte della banca entro 90 giorni dalla sua scadenza (cfr. doc. C, pag. 10 rispettivamente 11). Il contratto, la cui durata iniziale terminava al 30 settembre 2006, è stato rinnovato una volta, per cui sarebbe nuovamente venuto a scadenza il 30 settembre 2009. Com'è noto, la AP 1 ha disdetto la convezione con effetto al 30 settembre 2008. Per questo motivo, AP 1 ha onorato, da ultimo, la fattura concernente le prestazioni del citato mese (doc. F, I). Dal canto suo, la AO 1 ha continuato a svolgere le prestazioni pattuite nel contratto che poteva eseguire autonomamente, assicurando in particolare la fornitura del servizio giornaliero di segnalazione di articoli inerenti la AP 1 sino al 30 settembre 2009, data di scadenza del contratto (doc. L). Essa ha quindi emesso 12 fatture, una per ciascun mese tra ottobre 2008 e settembre 2009 compresi, per complessivi euro 159'786.- (doc. M), che tuttavia l'istituto bancario non ha onorato.
Secondo il Tribunale federale (cfr. supra, consid. F) l'appellante, AP 1, non poteva disdire il rapporto di collaborazione con l'appellata, AO 1, per la fine del mese di settembre 2008, richiamandosi all'art. 404 cpv. 1 CO, inapplicabile, bensì doveva rispettare la scadenza contrattuale del 30 settembre 2009. Essa è pertanto obbligata ad onorare anche le fatture emesse dalla controparte riferite ai 12 mesi successivi alla data della disdetta, come ha stabilito il Pretore nell'impugnato giudizio.
Sulla scorta di quanto precede, l'appello dev'essere respinto.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC/Ti rispettivamente, per questa sede, art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
L’appello 31 gennaio 2014 di AP 1 è respinto. Di conseguenza la sentenza 23 dicembre 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.
Le spese processuali, di complessivi fr. 6'000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata identico importo per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).