Incarto n. 12.2016.122
Lugano 7 novembre 2017/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.20 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 24 maggio 2013 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'311.85 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 nonché l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 15'494.94 più interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________ e di un’ipoteca legale di fr. 28'247.50 più interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 68'475.-, importo in via subordinata da compensare all’eventuale credito dovuto alla controparte;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 7 marzo 2014, con cui ha stralciato dai ruoli la domanda riconvenzionale, rispettivamente con decisione 21 giugno 2016, con cui ha accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 38'331.85 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 ed ha ordinato l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr. 12'155.07 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________ e di un’ipoteca legale di fr. 26'176.78 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul fondo n. __________ RFD di __________;
appellante la convenuta con appello 29 agosto 2016, con cui ha chiesto la riforma della sola decisione 21 giugno 2016 nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni (recte: risposta) 12 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
A garanzia delle sue spettanze residue, asseritamente di fr. 38'311.85 (recte: fr. 38'331.85 = mercede complessiva fr. 119'831.85 ./. acconti fr. 81'500.-, cfr. fattura 8 febbraio 2012 di cui al doc. Q dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), essa ha in seguito chiesto ed ottenuto, con decisione supercautelare 15 febbraio 2012 prima e con decisione cautelare 29 aprile 2013 poi (cfr. inc. n. SO.2012.137 rich.), l’annotazione in via provvisoria di due ipoteche legali sui fondi oggetto degli interventi, di fr. 15'494.95 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul primo e di fr. 28'247.50 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2012 sul secondo.
La convenuta, per quanto qui interessa, si è integralmente opposta alla petizione (ritenuto che la sua ulteriore domanda riconvenzionale è stata nel frattempo stralciata dai ruoli).
Con decisione 21 giugno 2016 il Pretore, ritenendo fondate le pretese avanzate dall’attrice (salvo aver lievemente modificato il termine di decorrenza degli interessi e le somme garantite dal diritto reale), ha accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 38'331.85 oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 ed ha ordinato l’iscrizione in via definitiva delle due ipoteche legali, per fr. 12'155.07 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul primo fondo e per fr. 26'176.78 più interessi al 5% dal 20 febbraio 2012 sul secondo, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 5’660.-, a cui andavano aggiunte la tassa e le spese di fr. 400.- della procedura di conciliazione, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8’280.- per ripetibili.
Con l’appello 29 agosto 2016 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 12 ottobre 2016, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa, in estrema sintesi, ha ribadito che il credito residuo vantato dall’attrice, per altro inesistente e comunque non provato, era in ogni caso compensato dalle sue pretese risarcitorie e perento.
5.1. In questa sede la convenuta ha ribadito che il fatto che il 38% delle opere eseguite (corrispondenti a fr. 47'217.95) non fosse visibile escludeva di poterle confermare in tale misura, tanto più che la conclusione del perito secondo cui l’impossibilità pratica di verificarne visualmente l’esecuzione fosse superata dal fatto che gli impianti realizzati erano funzionanti era una sua semplice deduzione impropria, apodittica e senza riscontri.
5.2. La censura è ampiamente infondata, al limite del temerario.
Il perito, sulla base della sua esperienza, ha in effetti confermato che, per quanto era stato ancora possibile constatare, le opere fatturate dall’attrice erano state effettivamente eseguite (perizia p. 6 segg.). Pur avendo rilevato che una verifica visiva di tutto ciò che concerneva la parte di impianti interrata, realizzata sottomuro o nascosta da altri elementi costruttivi (pari al 38% del totale) non era evidentemente più possibile (perizia p. 6 e 13 e complemento peritale p. 3), egli è stato in grado di concludere nel senso che anche quella parte, non visibile, delle opere era stata effettivamente eseguita (complemento peritale p. 3). La motivazione addotta a sostegno di quella sua conclusione, e meglio il fatto che gli impianti sanitario e riscaldamento forniti erano perfettamente funzionanti (il che presupponeva anche l’esecuzione delle opere non più visibili, ossia dei relativi lavori di posa e di collegamento, cfr. complemento peritale p. 3), appare decisamente logica e pertinente, ed è pertanto a ragione (cfr. DTF 136 II 539 consid. 3.2; cfr. pure TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6 con rif. a DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e 132 II 257 consid. 4.4.1; II CCA 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188) che il giudice di prime cure, preso oltretutto atto che una verifica visiva di quella parte delle opere sarebbe stata irragionevole per il suo carattere eccessivamente invasivo, circostanza quest’ultima neppure censurata in questa sede dalla convenuta, ha ritenuto di far proprie le conclusioni peritali.
Da parte sua, l’attrice non può invece essere seguita laddove ha qui rilevato che l’esecuzione di tutte le prestazioni da lei fatturate era stata in ogni caso suffragata anche dai testi __________ (sentito nell’inc. n. SO.2012.137 rich.) e __________, tanto più che la direzione dei lavori, che rappresentava la convenuta, aveva a suo tempo riconosciuto lavori per fr. 110'000.- (doc. M dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), di appena fr. 9'831.85 inferiore alla mercede rivendicata: il primo teste menzionato, pur avendo talora parlato di alcuni “lavori fatti” (verbale 10 ottobre 2012 p. 6), non si è in effetti espresso chiaramente nel senso che tutte le opere fatturate fossero state eseguite; il secondo ha unicamente confermato l’esecuzione dei lavori di cui ai doc. O1-O7 e P dell’inc. n. SO.2012.137 rich. (verbale 13 giugno 2014 p. 2); mentre la terza circostanza evocata non appare a sua volta decisiva, visto che anche in quel documento i lavori dell’attrice erano stati riconosciuti solo in modo parziale.
6.1. Nel gravame la convenuta ha negato di aver autorizzato, personalmente o tramite la direzione dei lavori, l’esecuzione di lavori supplementari. Essa ha rilevato che dalle deposizioni dei testi __________ N__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 2 nell’inc. n. SO.2012.137 rich.) e __________ R__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 3 nell’inc. n. SO.2012.137 rich.) risultava che l’attrice aveva in realtà contattato dei terzi, di sua iniziativa, per effettuare dei lavori non approvati da lei o dalla direzione dei lavori; e non era per altro vero che essa non avesse mai contestato l’esecuzione delle opere supplementari né avesse chiesto spiegazioni al riguardo, tant’è che il consuntivo 13 luglio 2011 era stato prontamente contestato dalla direzione dei lavori evocando “i danni subiti per irregolarità e ritardi nella consegna dell’opera”.
6.2. La censura dev’essere disattesa sia in ordine che nel merito.
Essa è innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che la convenuta non si è confrontata criticamente con tutti gli argomenti (segnatamente sulle testimonianze di __________ C__________ e __________ P__________, rispettivamente sull’assenza di contestazioni - fatto salvo quella relativa al doc. L dell’inc. n. SO.2012.137 rich., di cui si dirà qui di seguito - da parte sua e della direzione dei lavori) che avevano indotto il Pretore a decidere sul tema a suo sfavore ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto gli stessi fossero errati e non potessero essere condivisi (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150).
Le circostanze evocate nell’appello, quand’anche, per ipotesi, fossero state ricevibili, non avrebbero comunque migliorato la posizione processuale della convenuta. Le deposizioni dei testi __________ N__________ e __________ R__________, dipendente della __________ il primo, società che, come rilevato dal Pretore e neppure censurato in questa sede, aveva effettuato dei lavori in subappalto nel cantiere, rispettivamente dipendente dell’attrice il secondo, non dimostrano in effetti che i lavori supplementari non erano stati approvati da lei o dalla direzione dei lavori, dalle stesse potendosi unicamente evincere che quella ditta era intervenuta su incarico dell’attrice, rispettivamente che quest’ultima aveva proprio ricevuto l’incarico di agire dalla direzione dei lavori. Il fatto che il consuntivo 13 luglio 2011 (doc. L dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) possa essere stato contestato dalla direzione dei lavori evocando “i danni subiti per irregolarità e ritardi nella consegna dell’opera” non è a sua volta di particolare rilievo: a parte che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha indicato da quale risultanza istruttoria si potesse evincere quella circostanza, si osserva in effetti che la presunta contestazione della direzione dei lavori, evocando genericamente “i danni subiti per irregolarità e ritardi nella consegna dell’opera”, sarebbe stata ben lungi dal poter essere intesa come una puntuale contestazione del consenso all’esecuzione delle opere supplementari.
7.1. Nell’appello la convenuta ha contestato la conclusione peritale sulla congruità dei prezzi fatturati. A suo dire, la motivazione esposta dall’esperto, il quale aveva dichiarato di aver effettuato al proposito un “confronto con offerte e fatture per opere analoghe eseguite da altre ditte e che ho acquisito nel corso della mia attività di architetto” (complemento peritale p. 4), non era sufficiente, dalla stessa non potendosi in effetti evincere quali fossero gli elementi oggettivi da lui considerati e non essendo così possibile una loro verifica.
7.2. La censura è pretestuosa, al limite del temerario. Nell’occasione il perito si era in effetti limitato a rispondere, con perfetta pertinenza, al quesito supplementare che gli era stato allora posto, con il quale la convenuta gli aveva domandato “quali motivi la inducono a considerare come prezzi di mercato quelli fatturati dalla ditta attrice ?”. Ritenuto che a quel momento non gli era stato invece chiesto di allegare, rispettivamente di documentare le circostanze di fatto alla base di quella sua risposta, la convenuta non può evidentemente ora lamentare il fatto che le stesse non siano state da lui indicate o provate.
8.1. In seconda istanza la convenuta ha ribadito il buon fondamento della contropretesa da lei posta in compensazione, rilevando in sostanza come il ritardo da lei evocato fosse stato senz’altro comprovato (teste __________ P__________ verbale 11 aprile 2014 p. 3).
8.2. La censura è manifestamente irricevibile, per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La convenuta non si è in effetti confrontata criticamente con l’argomentazione del Pretore, fondata su due aspetti alternativi e indipendenti, ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto la stessa fosse errata e non potesse essere condivisa (TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.2; II CCA 16 agosto 2016 inc. n. 12.2015.150). Sulla seconda argomentazione pretorile essa si è limitata a sostenere, arbitrariamente e senza per altro addurre alcuna prova, che “a nulla valeva la contestazione circa la non imputabilità” del ritardo nella consegna “all’attrice. Infatti, ammesse e non concesse, anche se non direttamente, le mancanze di altri che intervengono sul cantiere, sono immediatamente riconducibili a chi gestisce l’intervento”; mentre in merito alla prima si è limitata a definire “ininfluente” il fatto che dagli atti non risultasse un’espressa pattuizione circa il termine di consegna dell’opera, ma soprattutto neppure ha speso una parola sull’assunto pretorile secondo cui l’opera era comunque stata messa in funzione nelle sue componenti essenziali nel luglio 2011.
9.1. In questa sede la convenuta ha sostenuto che il diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale dell’attrice, e con esso la sua domanda creditoria, fosse perento non essendo stato esercitato tempestivamente entro i 3 mesi (cfr. art. 839 cpv. 2 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011) dall’effettuazione dell’ultimo lavoro di completazione dell’opera. Nel caso di specie la consegna dell’opera era in effetti avvenuta al più tardi a fine luglio 2011 con la messa in funzione dell’impianto da parte della ditta __________ (cfr. doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), gli interventi del 1-2 febbraio 2012, per altro nemmeno autorizzati o approvati da lei o dalla direzione dei lavori, costituendo invece dei semplici ritocchi, considerati dalla direzione dei lavori “non determinanti al funzionamento generale dell’impianto” (cfr. doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), tanto più che il teste __________ N__________ (verbale 10 ottobre 2012 p. 2 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) aveva negato di aver firmato il doc. I dell’inc. n. SO.2012.137 rich. su cui il Pretore si era fondato.
9.2. Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, l’eventuale perenzione del diritto dell’attrice all’iscrizione dell’ipoteca legale non potrebbe ovviamente avere alcun effetto sulla sua domanda creditoria.
9.3. L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori doveva avvenire, fino al 31 dicembre 2011, entro 3 (ora 4) mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC), ovvero dal momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto sono state eseguite e l'opera può essere consegnata (Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 4ª ed., n. 2890a; DTF 125 III 113 consid. 2b; I CCA 15 luglio 2015 inc. n. 11.2013.26, 6 novembre 2015 inc. n. 12.2013.58). Semplici ritocchi, riparazioni o rifacimenti per difetti non entrano in considerazione, ritenuto invece che lavori di poco momento influiscono sulla decorrenza del termine se sono indispensabili, nel senso che l'opera non può ritenersi terminata senza di essi (Steinauer, op. cit., n. 2884a e n. 2884b). Determinante è piuttosto l'aspetto qualitativo (DTF 125 III 113 consid. 2b).
La giurisprudenza federale ha ritenuto indispensabile per il compimento dell'opera - ad esempio
9.3.1. In questa sede la convenuta non ha censurato l’accertamento pretorile secondo cui la posa dell’isolazione delle tubazioni, regolarmente prevista nell’offerta, sia stata effettuata tra il 1° e il 2 dicembre 2011 dalla ditta __________, e che la direzione dei lavori aveva giudicato quel lavoro importante dal punto di vista della durabilità dell’impianto (doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.). Tali circostanze devono così essere considerate assodate.
Quanto alle censure sollevate al proposito dalla convenuta, si osserva quanto segue: il fatto che gli interventi del 1-2 febbraio 2012 fossero regolarmente previsti nell’offerta, che la convenuta mai aveva preteso di non aver accettato (cfr. anzi, a conferma dell’avvenuta accettazione dell’offerta, ritenuta pure dal Pretore, teste __________ C__________ verbale 10 ottobre 2012 p. 5 seg. nell’inc. n. SO.2012.137 rich.), esclude di per sé che gli stessi potessero non essere stati autorizzati o approvati da lei o dalla direzione dei lavori; il fatto che gli stessi non fossero determinanti (doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.) può invece essere ammesso; il fatto che il teste __________ N__________ abbia negato di aver firmato il fax 2 dicembre 2011 di cui al doc. I dell’inc. n. SO.2012.137 rich., che per altro il Pretore non ha menzionato, risulta per contro irrilevante, anche perché lo stesso teste ha comunque confermato di aver allora effettuato quei lavori e di aver firmato lo scritto 19 gennaio 2012 di cui pure al doc. I (cfr. verbale 10 ottobre 2012 p. 1 seg. dell’inc. n. SO.2012.137 rich.).
9.3.2. Alla luce della dottrina e della giurisprudenza, applicabile per analogia alla presente fattispecie, è incontestabile che la posa dell’isolazione delle tubazioni effettuata tra il 1° e il 2 dicembre 2011, prevista negli accordi contrattuali e ritenuta importante (anche se non determinante) dalla direzione dei lavori, non costituisca un semplice ritocco ma sia un intervento indispensabile per il compimento dell'opera ai sensi dell’art. 839 cpv. 2 CC e tale con ciò da far procrastinare l’inizio del termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale, che è così stato ossequiato.
9.3.3. Per completezza di motivazione, si aggiunga che la convenuta non può assolutamente essere seguita laddove ha sostenuto che la consegna dell’opera era avvenuta al più tardi a fine luglio 2011 con la messa in funzione dell’impianto da parte della ditta __________ (cfr. doc. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), dal documento da lei menzionato potendosi unicamente evincere che quella messa in funzione era riferita solo alle componenti principali dell’impianto. Oltretutto, dal fatto che essa, come detto sopra (cfr. consid. 8), non abbia validamente censurato l’assunto pretorile secondo cui il ritardo di 4 o 5 mesi nella consegna dell’opera riscontrato a fine luglio 2011 non era imputabile all’attrice ma alla ditta A__________ Sagl (teste __________ P__________ verbale 11 aprile 2014 p. 3), che tra l’altro neppure aveva provveduto a fornire e posare del materiale di collegamento e di altri apparecchi sanitari, si può pure dedurre che a quel momento i lavori da fare non erano ancora conclusi.
L’attrice ha invece ragione laddove ha qui evidenziato che il termine per l’iscrizione dell’ipoteca legale sarebbe stato comunque rispettato anche alla luce dell’intervento di prolungamento della cappa di ventilazione, che era stato considerato dal Pretore un lavoro supplementare senza che la circostanza sia stata censurata in questa sede e che risultava così essere stato autorizzato dalla convenuta o dalla direzione dei lavori (cfr. supra consid. 6), da lei effettuato il 23 ottobre 2011 (cfr. doc. U dell’inc. n. SO.2012.137 rich., teste __________ R__________ verbale 10 ottobre 2012 p. 3 dell’inc. n. SO.2012.137 rich. e __________ F__________ verbale 10 ottobre 2012 p. 4 dell’inc. n. SO.2012.137 rich.), ritenuto che in tal caso, non essendo ancora scaduto al 31 dicembre 2011 il termine trimestrale previsto dal vecchio diritto, risultava applicabile quello di 4 mesi (Hofstetter/Thurnherr, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 31b ad art. 839/840 CC), a sua volta pure rispettato.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di fr. 38'331.85, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 29 agosto 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).