Incarto n. 12.2016.117
Lugano 23 maggio 2018/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.260 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 19 febbraio 2008 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 29’999.- oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con sentenza 20 giugno 2016 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 17’465.- (da cui andavano dedotti gli oneri sociali e previdenziali, da pagarsi ai rispettivi enti competenti) e di fr. 366.-, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006, con deduzione dal totale della somma di fr. 1'100.-, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, compensate le ripetibili;
appellanti entrambe le parti: la convenuta, che con appello 23 agosto 2016 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di porre a carico dell’istante le spese peritali, protestando spese e ripetibili di primo (quantificate in fr. 6'000.-) e di secondo grado; l’istante, che con risposta e appello incidentale 3 ottobre 2016 ha postulato la reiezione del gravame di controparte e la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente l’istanza, pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel 1995 AO 1 è stato assunto da F__________ SA, società attiva nella produzione e compravendita d’imballaggi, in qualità di rappresentante-venditore dei prodotti di enologia per la Svizzera Romanda (doc. C). Nell’aprile 2006 (doc. E) il suo contratto è stato trasferito a AP 1.
Il 3 novembre 2006 - come risulta dalla lettera (doc. 4) che il lavoratore, per sua ammissione, non ha però voluto sottoscrivere per ricevuta (cfr. doc. F) - AO 1, che a fine agosto aveva già disdetto in via ordinaria il contratto di lavoro per il successivo 30 novembre (cfr. doc. F e G), è stato licenziato in tronco per aver “a più riprese … fatto uso del computer portatile aziendale … contrariamente alle istruzioni, acquisendo dati commerciali protetti” e per aver “comunicato detti dati a terzi, causando alla … società un ingente danno”.
2.Con istanza 19 febbraio 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 29’999.- oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006. Egli, in estrema sintesi, ha rivendicato lo stipendio base per i mesi di ottobre e novembre 2006 (fr. 6'000.-) con i relativi assegni familiari (fr. 732.-), la tredicesima pro rata per il periodo gennaio - novembre (fr. 2'700.-), l’indennizzo di un giorno di vacanza non goduto (fr. 150.-), le provvigioni maturate nel mese di ottobre e fino al 3 novembre (fr. 11'490.-) e quelle che sarebbero verosimilmente maturate nel mese di novembre (fr. 6'000.-), nonché un’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 2'927.-).
La convenuta si è opposta all’istanza, opponendo tra l’altro in compensazione dei propri crediti per complessivi fr. 41'370.65 (fr. 4'270.65 per costi legali, fr. 1'100.- per ripetibili di un’altra procedura, fr. 30'000.- per mancato guadagno per perdita clienti enologia e fr. 6'000.- per costi aziendali supplementari per denuncia penale e sorveglianza).
Il Pretore aggiunto, con sentenza 20 giugno 2016, ha parzialmente accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 17’465.- (da cui andavano dedotti gli oneri sociali e previdenziali, da pagarsi ai rispettivi enti competenti) e di fr. 366.-, in entrambi i casi oltre interessi al 5% dal 23 novembre 2006, con deduzione dal totale della somma di fr. 1'100.-, il tutto senza prelevare tassa di giustizia o spese, compensate le ripetibili. Ritenendo giustificato il licenziamento in tronco, egli ha riconosciuto all’istante unicamente le pretese salariali maturate fino al 3 novembre 2006 (fr. 3'300.- per stipendio base, fr. 366.- per assegni familiari, fr. 2'525.- per tredicesima pro rata, fr. 150.- per giorno di vacanza non goduto e fr. 11'490.- per provvigioni maturate), salvo poi aver dedotto dalle sue spettanze, tra tutte le pretese poste in compensazione, quella relativa alle ripetibili di un’altra procedura (fr. 1'100.-).
La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.
Con appello 23 agosto 2016, avversato dall’istante con risposta 3 ottobre 2016, la convenuta, ritenendo fondata anche la sua pretesa di fr. 30'000.- per mancato guadagno, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza e di porre a carico dell’istante le spese peritali, protestando spese e ripetibili di primo (quantificate in fr. 6'000.-) e di secondo grado.
Con appello incidentale 3 ottobre 2016 l’istante, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento immediato, ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente l’istanza, pure protestando spese e ripetibili.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Giusta l’art. 343 vCO, qui applicabile, i Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi fr. 30'000.- (cpv. 2), ritenuto che in tali controversie, di principio gratuite (cpv. 3), il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove (cpv. 4). La massima inquisitoria sociale sancita da questa norma riguarda la raccolta del materiale probatorio - ovvero l’accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio - dinanzi al giudice di prima istanza, non invece l’oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti, le quali rimangono tenute ad esporre e sostanziare, nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili, le circostanze all’origine delle loro pretese e ad indicare i mezzi di prova disponibili (TF 3 settembre 2009 4A_522/2008 consid. 3.1).
Negli art. 416-418 CPC/TI, qui pure applicabili, il legislatore ticinese, in forza della delega legislativa di cui all’art. 343 cpv. 2 vCO, ha provveduto a disciplinare in dettaglio la “procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro”, ribadendo da una parte i principi imposti dall’art. 343 cpv. 2, 3 e 4 vCO (art. 416 cpv. 2 e 417 cpv. 1 lett. c ed e CPC/TI) e indicando dall’altro le specifiche norme di procedura (art. 416 cpv. 1 e 3, 417 cpv. 1 lett. a, b e d, 417 cpv. 2 e 418 CPC/TI). In particolare all’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC/TI è stato previsto che la citazione sarebbe stata spiccata dal giudice su istanza, anche solo verbale, della parte attrice; che le parti si sarebbero spiegate oralmente, avrebbero esposto i fatti e le loro ragioni, proposto le domande, prodotto i documenti e indicato i mezzi di prova di cui intendevano valersi; e che tutte le eccezioni avrebbero dovuto essere proposte cumulativamente con il merito. Per quanto qui interessa, la giurisprudenza più recente ne ha dedotto che in quella procedura, come già nell’analoga procedura per le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e d’affitto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 e n. 557 ad art. 409; II CCA 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223, 26 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.211, 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2009.169, 4 novembre 2014 inc. n. 12.2014.61), non era possibile addurre nuovi fatti o nuove prove in sede conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 417; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 417; II CCA 4 aprile 2007 inc. n. 12.2006.128, 16 aprile 2007 inc. n. 12.2006.201, 17 ottobre 2008 inc. n. 12.2008.45, 6 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.49, 4 giugno 2010 inc. n. 12.2010.57, 12 agosto 2010 inc. n. 12.2010.16; di parere parzialmente diverso: Epiney, Il contratto di lavoro: vecchie glorie e astri nascenti, p. 44 seg. e Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 566 ad art. 417, entrambi riferiti a II CCA 4 febbraio 2004 inc. n. 12.2003.66): tale conclusione è per altro conforme alla sistematica della legge (atteso che l’art. 418 CPC/TI rinvia sul tema agli art. 389 segg. CPC/TI, i quali, a loro volta, e meglio all’art. 399 CPC/TI, dichiarano applicabili per analogia le disposizioni della procedura ordinaria e con ciò dunque l’art. 78 CPC/TI, che prevede per l’appunto una tale soluzione).
7.1. La prima serie di censure dell’istante è riferita all’accertamento pretorile secondo cui egli sarebbe illecitamente entrato nella partizione del database della convenuta relativa agli acquisti e, sempre illecitamente, avrebbe consultato dei dati protetti.
7.1.1. L’istante ha innanzitutto rimproverato al Pretore aggiunto di aver ritenuto provato che tutti gli accessi asseritamente illeciti alla partizione del database della convenuta relativa agli acquisti fossero stati da lui commessi, quando invece anche il suo collega __________ lavorava sul medesimo computer.
La censura dev’essere disattesa. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) che l’istante ha preteso che il computer in sua dotazione fosse stato utilizzato anche dal collega __________ e che gli indebiti accessi a quella partizione del database della convenuta potessero dunque essere stati commessi da quest’ultimo. E comunque, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno si è confrontato con l’altro assunto pretorile, per altro ineccepibile (cfr. doc. 5 p. 5), secondo cui egli stesso, davanti alla polizia, dopo averlo dapprima negato, aveva poi pacificamente ammesso di aver commesso gli illeciti accessi rimproveratigli dalla controparte.
7.1.2. L’istante ha in seguito rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che egli aveva da sempre avuto accesso, direttamente o indirettamente alla partizione del database della convenuta relativa agli acquisti, sia per aver svolto da tempo immemore le mansioni di “product manager”, sia per aver sostituito, nel giugno 2006, il capo vendite __________, il quale, prima di essere licenziato, risultava aver avuto accesso a quella partizione. La censura non può trovare accoglimento.
Il fatto che l’istante svolgesse la funzione di “product manager”, per altro neppure provato (tant’è che il teste __________ citato al proposito nel gravame non si è espresso in quei termini, cfr. verbale 11 novembre 2008 p. 2), è in effetti stato addotto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) solo in sede conclusionale, ritenuto che negli allegati preliminari egli si era limitato a sostenere di essere di fatto divenuto il “rappresentante di punta dell’ufficio vendite” (istanza p. 2). Non è in ogni caso dato di comprendere, né per altro è stato spiegato (art. 311 cpv. 1 CPC), se e per quale ragione l’una o l’altra di queste due eventuali funzioni fosse tale da consentirgli un libero accesso alla partizione del database della convenuta relativa agli acquisti.
Il fatto che nel giugno 2006 l’istante avesse sostituito una persona autorizzata ad accedere a quella partizione del database della convenuta, e meglio il capo vendite __________, è invece stato addotto per la prima volta solo in questa sede e non può pertanto essere considerato per il giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC, disposizione applicabile anche nelle procedure rette dalla massima inquisitoria sociale, cfr. DTF 138 III 625 consid. 2.2, 142 III 413 consid. 2.2.2).
7.1.3. L’istante ha pure rimproverato al Pretore aggiunto di non aver rilevato che la mancata accessibilità alla partizione del database della convenuta relativa agli acquisti non gli era nota. La censura dev’essere disattesa. È in effetti per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) solo in sede conclusionale che egli ha sostenuto che la non accessibilità di quella partizione del database della convenuta non gli era mai stata formalmente comunicata. E comunque, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è minimamente confrontato con l’altro assunto pretorile, che costituisce un’argomentazione alternativa e indipendente, secondo cui egli avrebbe in ogni caso dovuto dedurre la mancata accessibilità a quella partizione del database della convenuta già dal solo fatto che l’accesso era stato messo sotto la protezione di una password senza che la stessa gli fosse stata comunicata.
7.1.4. L’istante ha poi preteso che i dati che per il Pretore aggiunto sarebbero stati da lui consultati non erano affatto sensibili, essendo relativi ad ogni “ordine di vendita” conosciuto da qualsiasi venditore, tanto da essere a tutt’oggi accessibili anche a terzi. La censura deve nuovamente essere disattesa.
Egli non può in effetti essere seguito laddove ha tentato di banalizzare l’importanza dei dati che a detta del Pretore aggiunto sarebbero stati consultati, riguardanti il magazzino, i documenti di trasporto, le fatture dei fornitori e dei clienti, nonché la disponibilità degli articoli e delle merci: contrariamente a quanto da lui preteso, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non si trattava in effetti di semplici dati relativi ad “ordini di vendita” o a “tracciamenti di ordini”, noti a qualsiasi venditore ed accessibili a terzi, ma anche dei dati sulla gestione degli stock e soprattutto delle fatture con i fornitori ed i clienti, le quali, oltre a contenere i rispettivi nominativi, riportavano i prezzi e le altre condizioni per cui costoro erano disposti a concludere affari con la convenuta.
7.1.5. L’istante ha quindi sostenuto che il mezzo utilizzato dalla convenuta per scoprire il suo accesso alla partizione del database relativa agli acquisti, ossia l’installazione a sua insaputa di un programma spyware nel computer a lui attribuito, costituiva un mezzo di prova illecito (TF 17 gennaio 2013 8C_448/2012), che come tale non poteva essere utilizzato per giustificare un licenziamento in tronco. La censura è irricevibile.
È in effetti per la prima volta solo in questa sede e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’istante ha evidenziato il fatto che la convenuta avesse fatto capo a una tale prova, non potendo ovviamente bastare il fatto che, con uno scritto datato 27 maggio 2016, inoltrato dopo l’invio delle conclusioni, egli, senza per altro aver evocato alcuna circostanza, si sia permesso di “allegare un riassunto della sentenza TF 8C_448/2012 in conformità con il principio “iura novit curia””. Egli non ha per altro spiegato, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), da quale prova risultava la circostanza ora evocata.
7.1.6. L’istante ha infine rimproverato al Pretore aggiunto di non aver rilevato che la convenuta, pur avendo sospettato l’esistenza di accessi illeciti alla partizione del database relativa agli acquisti già nel mese di settembre, avesse poi provveduto a notificare il licenziamento in tronco, tardivamente, solo ad inizio del mese di novembre. La censura è nuovamente da respingere. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI) che l’istante ha evidenziato che la convenuta aveva iniziato a sospettare un suo comportamento anticontrattuale già due mesi prima del momento in cui ha poi significato il licenziamento immediato. E comunque la convenuta non ha certo agito intempestivamente, laddove aveva provveduto a significare il licenziamento 3 giorni dopo l’ultimo accesso da parte dell’istante alla partizione del database relativa agli acquisti, avvenuto il 31 ottobre 2006, dalla sua mancata reazione in precedenza non potendosi ancora concludere per un’accettazione del comportamento illecito (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, n. 16 lett. d ad art. 337 CO; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7ª ed., n. 17 ad art. 337 CO; SARB 1999 Nr. 80; II CCA 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24).
7.2. Con la seconda censura l’istante ha contestato, siccome arbitrario, l’accertamento pretorile in base al quale egli avrebbe pure sottratto e utilizzato dei documenti della convenuta poi ritrovati presso la concorrente P__________ Sagl. La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non costituendo una valida motivazione la sua dichiarazione “basti in proposito richiamare le sentenze penali (Abb 14.04.2014) riferite a questi documenti, così come agli altri dipendenti __________ e __________ coinvolti, che in questa sede assumono rilevanza in relazione alla verifica dell’interruzione del nesso causale adeguato tra il preteso agire dell’appellato ed il danno fatto valere”.
7.3. Evase - in quanto irricevibili o infondate - le censure in merito all’accertamento dei fatti effettuato dal Pretore aggiunto, si tratta ora di esaminare se, in diritto, possa essere condivisa la sua conclusione secondo cui nelle particolari circostanze il licenziamento in tronco dell’istante era senz’altro giustificato.
7.3.1. L’istante ha innanzitutto preteso che il suo comportamento sarebbe stato forse sanzionabile solo nel caso, pacificamente non verificatosi, in cui egli si fosse pure contrattualmente impegnato ad astenersi in futuro da ogni attività concorrenziale. Il rilievo è ampiamente infondato e del resto egli stesso non è stato in grado di menzionare alcun principio legale, dottrinale o giurisprudenziale a sostegno di una tale argomentazione.
7.3.2. L’istante ha quindi sostenuto che, alla luce del fatto che il contratto era già stato da lui disdetto in via ordinaria e che la scadenza del termine di disdetta era ormai prossima, la violazione contrattuale a lui imputabile non sarebbe stata talmente grave da giustificare un licenziamento in tronco. A torto.
È vero che in presenza di un contratto di lavoro già disdetto in via ordinaria e con un termine di disdetta ormai prossimo alla sua scadenza, come nel caso di specie, le condizioni per significare un successivo licenziamento in tronco devono essere apprezzate in modo ancor più rigoroso (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ª ed., n. 1.5 ad art. 337 CO; SARB 1999 Nr. 68; II CCA 29 novembre 2010 inc. n. 12.2009.168). Sennonché, è altrettanto vero che nelle particolari circostanze, puntualmente indicate dal Pretore aggiunto, non si poteva ragionevolmente pretendere dalla convenuta, a fronte dell’importantissima perdita di fiducia che le era derivata, di soprassedere dall’adottare un tale provvedimento e di optare per misure meno incisive. In definitiva, il giudizio con cui il Pretore aggiunto ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco dell’istante può pertanto essere confermato, tanto più che sulla questione dell'esistenza dei giusti motivi a sostegno di un tale provvedimento il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 337 cpv. 3 CO), censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso (DTF 127 III 153 consid. 1a; II CCA 8 maggio 2013 inc. n. 12.2012.159, 2 febbraio 2016 inc. n. 12.2014.120, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24), che in concreto non sono certamente ravvisabili.
8.1. In questa sede l’istante ha premesso che il Pretore aggiunto nemmeno avrebbe potuto esaminare la contropretesa della convenuta, quest’ultima non avendo sufficientemente allegato e sostanziato la sua pretesa risarcitoria. La censura è fondata.
8.1.1. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che, per poter essere provato, il danno non solo deve essere indicato nel suo effettivo ammontare complessivo, ma deve anche essere sostanziato nelle sue singole componenti, così da permettere alla parte di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 9d ad art. 42 CO; TF 31 gennaio 2000 4C.340/1999 consid. 2b, 18 luglio 2013 4A_73/2013 consid. 6.1.3). In presenza di una contestazione della controparte, l’onere di sostanziare il danno deve essere a maggior ragione ossequiato, ritenuto che un rinvio globale alla documentazione prodotta non adempie ancora a questa esigenza (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2).
8.1.2. Nel caso di specie, come si dirà, la convenuta ha disatteso l’obbligo di sostanziare (che è dato anche nell’ambito di una procedura retta dalla massima inquisitoria sociale, cfr. supra consid. 6) la sua presunta perdita di guadagno nel settore enologia, non avendo assolutamente spiegato negli allegati preliminari qual era stata la sua cifra d’affari in quel settore (che per altro sarebbe stata evincibile da alcuni documenti da lei allora versati agli atti) e soprattutto il suo eventuale guadagno nello stesso (neppure risultante da alcun documento allora allegato), ciò che ha impedito alla controparte di prendere posizione sul tema e di far assumere le necessarie controprove. Oltretutto essa non ha allora indicato su quale periodo di tempo andava calcolata la sua perdita di guadagno e neppure ha preteso il risarcimento per la perdita di guadagno subita nel settore cartoni per l’industria, ciò che ha provveduto a fare, tardivamente, solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI).
Nella risposta di causa essa si era in effetti limitata ad indicare che tra i crediti da lei posti in compensazione vi era il “(provvisorio e parziale) mancato guadagno per perdita clienti enologia, fr. 30'000.- (il danno effettivo supera i fr. 500'000.-, e verrà fatto valere in sede penale risp. una causa separata contro tutti i responsabili del danno)” (ad 3), ritenuto che “l’uso illecito dei dati sottratti costituisce … il fondamento dell’azione in risarcimento danni” (ad 2). Confrontata con l’obiezione di replica dell’istante secondo cui “ad eccezione delle ripetibili di prima e seconda istanza di cui all’incarto n. DI.2006.1462, tutti i crediti posti pretestuosamente in compensazione dalla convenuta sono contestati sia nel loro fondamento che nel loro ammontare, dichiarato ma non documentato con la risposta” (ad 3), la convenuta, in duplica, aveva poi osservato unicamente che “si allega - e si chiede anche una perizia contabile - la documentazione attestante la diminuzione delle cifre d’affari nel settore enologia (doc. 12), nel settore cartoni per l’industria (doc. 13) e la lista dei maggiori clienti del settore cartoni per l’industria passati alla P__________ per opera dell’istante (doc. 14)” (ad 2), rispettivamente che essa aveva “eccepito la compensazione, elencando i crediti posti in compensazione. Questi ultimi sono stati riconosciuti dall’istante per le ripetibili (fr. 1'100.-), provati con documenti (doc. 6, doc. 12 a 14), e saranno per il resto provati mediante perizia contabile atta a quantificare le perdite di cifra d’affari e di guadagni per la perdita di clienti nel settore enologia e nel settore cartoni per l’industria dovuta al comportamento dell’istante” (ad 3).
8.2. L’istante, nell’ipotesi in cui la convenuta avesse ossequiato l’onere di sostanziare il danno, ha censurato anche l’assunto pretorile secondo cui il pregiudizio subito da quest’ultima nei settori enologia e cartoni per l’industria, calcolato per l’intero anno 2007, sarebbe stato di fr. 330'249.- (perizia p. 8, che al proposito confrontava il guadagno conseguito nel 2006, e meglio durante i periodi dal 1° gennaio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre, con quello conseguito nel 2007, in quei medesimi giorni, ritenuto che per il settore enologia si otteneva un importo di fr. 291'875.- mentre per il settore cartoni per l’industria si otteneva un importo di fr. 38'374.-). Come già in sede conclusionale egli ha in particolare rimproverato al Pretore aggiunto di non aver assolutamente tenuto conto del fatto che, come accertato anche nella sentenza, già a far tempo dal marzo 2006 all’interno della convenuta era intervenuta un’importante contrazione della cifra d’affari specie nel settore enologia, che essa - come detto - nell’estate 2006 aveva poi provveduto a licenziare due (dei tre) venditori che si occupavano del settore (e ), e che oltretutto essa, in sostituzione del terzo venditore (l’istante) che era pure dato per partente, aveva provveduto ad assumere un unico nuovo venditore () per altro nemmeno cognito della materia. Si tratta di argomenti pertinenti, che inducono a relativizzare in modo determinante il calcolo della perdita di guadagno risultante dalla perizia: a parte il fatto che, per stabilire la perdita di guadagno subita dalla convenuta a seguito della costituzione di P Sagl (il 27 settembre 2006) o del licenziamento immediato dell’istante (il 3 novembre 2006), non si vede proprio perché si dovesse effettuare un confronto tra il guadagno da lei conseguito nell’intero 2006 e quello conseguito nell’intero 2007, si osserva in effetti che, per le considerazioni esposte dall’istante, i dati per i mesi da gennaio e febbraio 2006 erano privi di rilevanza, quelli per i mesi da marzo a novembre 2006 avrebbero dovuto essere ampiamente ridotti dal giudice di prime cure mentre che quello per gli altri due mesi fino al 31 dicembre 2006, siccome successivo a quei due eventi, nemmeno avrebbe dovuto essere considerato per il confronto.
In definitiva, il calcolo risultante dalla perizia, così com’è stato esposto, non è affatto idoneo a stabilire la perdita di guadagno subita dalla convenuta a seguito dei fatti qui rilevanti.
8.3. Ma, a prescindere da quanto precede, la convenuta non può assolutamente essere seguita laddove ha preteso che il requisito del nesso causale tra la violazione contrattuale commessa dall’istante e il danno da lei rivendicato fosse a sua volta adempiuto, così da innescare un suo obbligo risarcitorio.
In questa sede la convenuta non ha di per sé censurato l’assunto pretorile, per altro ineccepibile, secondo cui l’istante, a prescindere dalle violazioni contrattuali commesse, disponeva legittimamente già di parecchie informazioni sui suoi affari, secondo cui quelle stesse informazioni (o anche maggiori) erano pure conosciute dai due ex dipendenti __________ e , rispettivamente secondo cui la contrazione della sua cifra d’affari nel settore enologia era già iniziata ben prima delle violazioni contrattuali imputate all’istante. Ciononostante essa non ha ritenuto di indicare, fornendo tutti gli eventuali elementi istruttori disponibili (segnatamente quelli in merito alla portata pratica dei documenti e degli altri oggetti sequestrati presso P Sagl), quale sarebbe potuta essere l’incidenza delle informazioni assunte illecitamente dall’istante rispetto a quelle apportate lecitamente dai suoi tre ex dipendenti (siccome risultanti dalla loro memoria storica), tanto più a fronte della contrazione della sua cifra d’affari già in corso specie nel settore enologia. In tali circostanze è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha escluso che la violazione contrattuale imputabile all’istante, e solo quest’ultima, potesse aver provocato in modo esclusivo il danno rivendicato dalla convenuta ed ha implicitamente concluso che era impossibile stabilire se e in quale misura quella violazione contrattuale potesse aver concorso a provocare quel danno, respingendo con ciò la pretesa posta in compensazione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che in un caso del genere, in assenza cioè di un qualsiasi elemento sicuro di giudizio (che il danneggiato avrebbe potuto ragionevolmente fornire), anche una pronuncia in termini di equità giusta l’art. 42 cpv. 2 CO risulta di fatto impossibile, di modo che, per non cadere nell’arbitrio, l’unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito della convenuta potrebbe forse anche sussistere, è quella di respingere in toto la sua contropretesa siccome non sufficientemente provata nella sua entità (II CCA 9 dicembre 1994 inc. n. 150/94, 18 aprile 1997 inc. n. 12.97.6, 1° settembre 1997 inc. n. 12.97.116, 12 marzo 1999 inc. n. 12.98.220, 4 febbraio 2002 inc. n. 12.2001.45, 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217, 23 agosto 2012 inc. n. 12.2011.29, 28 ottobre 2016 inc. n. 12.2015.135).
La censura è manifestamente irricevibile per mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), il giudice di prime cure non avendo posto le spese peritali a carico della convenuta, tant’è che nel dispositivo n. 3 aveva deciso che “non si prelevano né spese né tassa di giustizia”; e comunque nemmeno risulta che le stesse siano state da lei anticipate (cfr. la nota d’onorario del perito 30 settembre 2011 con il relativo avviso di pagamento 4 novembre 2011 da parte della Pretura, rispettivamente la nota d’onorario 31 maggio 2012 con il relativo avviso di pagamento 19 giugno 2012 da parte della Pretura).
Per il presente giudizio non si prelevano spese processuali, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 cpv. 1 lett. c CPC). Le ripetibili per la procedura di appello, calcolate su un valore di fr. 16'731.- lordi, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che per la procedura di appello incidentale non ne vengono invece attribuite, non avendo la convenuta provveduto ad inoltrare la risposta al gravame dell’istante.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’appello 23 agosto 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano spese processuali per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 3 ottobre 2016 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili per la procedura di appello incidentale.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).