Incarto n. 12.2015.69
Lugano 16 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2015.199 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur rispettivamente di sequestro 12 marzo 2015 da
CO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
RE 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ RG n. __________ emessa il 10 giugno 2014 dal Tribunale ordinario di Milano, sezione del lavoro, che condannava il convenuto al pagamento di EUR 136'899.92 (in solido con altri) a titolo di differenze retributive e di EUR 4'000.- a titolo di compensi professionali liquidati, oltre interessi legali, pari a EUR 36'509.30, e rivalutazione monetaria, pari a EUR 28'199.32, dal 1° gennaio 1997 sino al 30 giugno 2014, per complessivi EUR 205'608.54, e di ordinare all’UE di Locarno di procedere, a titolo di provvedimento conservativo, sino a concorrenza di EUR 205'608.54, pari a CHF 219'203.03 (al tasso di cambio 1.0661), al sequestro dei diritti iscritti a registro fondiario a favore del convenuto, e meglio del diritto di usufrutto e del diritto di riversione gravanti il foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, nonché della mobilia di sua proprietà, domanda che il Pretore con decisione 13 marzo 2015 ha accolto, tranne per quanto riguardava la richiesta di sequestro del diritto di riversione gravante il foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________;
ed ora sul reclamo 25 aprile 2015 con cui il convenuto ha chiesto in via principale di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera della sentenza italiana e il sequestro o quanto meno di revocare quest’ultimo, in via subordinata di sospendere la procedura in attesa dell’evasione dell’appello inoltrato contro la sentenza italiana e in via ancor più subordinata di condizionare la decisione di riconoscimento e di exequatur al versamento di una garanzia, al quale l’istante si è opposta con risposta 8 giugno 2015 con cui ha altresì chiesto in via subordinata di obbligare la controparte, in caso di sospensione della procedura, al versamento di una garanzia di EUR 208'658.54;
preso atto dell’allegato di replica spontanea inoltrato il 22 giugno 2015 dal convenuto;
richiamata la decisione 27 agosto 2015 con cui l’allora presidente di questa Camera ha autorizzato l’istante a sostituire l’originale del doc. C inc. n. SO.2015.199 con una copia conforme autenticata da un notaio;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 16 giugno 2014 alla sentenza in questione è stata apposta la formula esecutiva (cfr. doc. C inc. n. SO.2015.199, a retro di p. 8), come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata dal Tribunale il 18 febbraio 2015 (cfr. doc. G inc. n. SO.2015.199) in forza degli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug]).
Con istanza 12 marzo 2015, fondata sugli art. 38 segg. CLug, CO 1 ha convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, chiedendo di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ RG n. __________ emessa il 10 giugno 2014 dal Tribunale ordinario di Milano, sezione del lavoro (doc. C inc. n. SO.2015.199), che condannava il convenuto al pagamento di EUR 136'899.92 (in solido con altri) a titolo di differenze retributive e di EUR 4'000.- a titolo di compensi professionali liquidati, oltre interessi legali, pari a EUR 36'509.30 (doc. A, C e J inc. n. SO.2015.199), e rivalutazione monetaria, pari a EUR 28'199.32 (doc. C e K inc. n. SO.2015.199), dal 1° gennaio 1997 sino al 30 giugno 2014, per complessivi EUR 205'608.54, e di ordinare all’UE di Locarno di procedere, a titolo di provvedimento conservativo ex art. 47 CLug, sino a concorrenza di EUR 205'608.54, pari a CHF 219'203.03 (cfr. doc. D inc. n. SO.2015.199), al sequestro dei diritti iscritti a registro fondiario a favore del convenuto (cfr. doc. M inc. n. SO.2015.199), e meglio del diritto di usufrutto e del diritto di riversione gravanti il foglio PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________, nonché della mobilia di sua proprietà, domanda che il Pretore ha accolto l’indomani, tranne per quanto riguardava la richiesta di sequestro del diritto di riversione.
Con il reclamo 25 aprile 2015, che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto in via subordinata (recte: principale) di sospendere la procedura in attesa dell’evasione dell’appello 9 dicembre 2014 (doc. C) da lui inoltrato contro la sentenza italiana, a suo dire senz’altro destinato all’accoglimento (cfr. doc. J e K); in via principale (recte: subordinata) di annullare la dichiarazione di riconoscimento e di esecutività in Svizzera della sentenza italiana e il sequestro o quanto meno di revocare quest’ultimo, ritenendo che a seguito dell’impugnativa da lui presentata nello Stato d’origine contro la decisione - non cresciuta in giudicato - oggetto di riconoscimento e di exequatur, procedura che verosimilmente si sarebbe conclusa solo tra il 2022 e il 2023 (cfr. doc. J), ossia dopo un periodo di tempo completamente al di fuori dei parametri ritenuti accettabili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per una decisione civile, l’adozione di quei provvedimenti sarebbe stata insostenibile; e in via ancor più subordinata di condizionare la decisione di riconoscimento e di exequatur al versamento di una garanzia.
Della risposta 8 giugno 2015 con cui l’istante ha postulato la reiezione del gravame e in via subordinata ha chiesto di obbligare la controparte, in caso di sospensione della procedura, al versamento di una garanzia di EUR 208'658.54, e della replica spontanea inoltrata il 22 giugno 2015 dal convenuto si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il convenuto non può innanzitutto essere seguito laddove pretende che la sentenza italiana non potrebbe di principio essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera né far oggetto di un provvedimento conservativo nella forma del sequestro siccome non ancora cresciuta in giudicato.
Per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione estera e per la successiva adozione di provvedimenti conservativi non occorre in effetti che la stessa sia cresciuta in giudicato (Nägeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 6 ad art. 47 CL; II CCA 16 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.26), ma solo che essa sia esecutiva nello Stato d’origine (art. 38 cpv. 1 CLug; Nägeli, op. cit., n. 6 e 8 ad art. 47 CL; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 116 ad art. 38 CLug; DTF 126 III 156 consid. 2a), per legge o per decisione del tribunale, eventualmente anche successiva al giudizio (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 22 ad art. 31 CL; Nägeli, op. cit., n. 9 seg. ad art. 47 CL; DTF 135 III 670 consid. 3.1.3, 127 III 186 consid. 4a; TF 12 agosto 2003 5P.499/2002 consid. 3.1; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 20 luglio 2015 inc. n. 12.2015.14). E nel caso concreto è incontestabile che la sentenza italiana oggetto di riconoscimento e di exequatur sia esecutiva in quello Stato, come risulta dalla formula esecutiva apposta sulla stessa (cfr. doc. C inc. n. SO.2015.199, a retro di p. 8) rispettivamente dall’attestazione ex art. 54 e 58 CLug rilasciata dal Tribunale di Milano il 18 febbraio 2015 (cfr. doc. G inc. n. SO.2015.199).
Confrontata così con una decisione estera suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera ed ora oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è l’atto di appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73), questa Camera, competente a statuire sul ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (cfr. art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 56 seg. ad art. 43 CLug; Staehelin/Bopp, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n. 14 e 19 ad art. 43 CLug; DTF 138 III 82 consid. 3.5.3; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 14 agosto 2012 inc. n. 12.2011.197/220, 3 aprile 2013 inc. n. 12.2012.135, 14 agosto 2013 inc. n. 12.2012.61, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26) - può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin/Bopp, op. cit., n. 5 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug), sospendere la procedura di riconoscimento e di exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), riconoscere e dichiarare esecutiva la decisione estera senza condizioni oppure subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da parte del creditore (art. 46 paragrafo 3 CLug; cfr. pure sull’intera problematica II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196).
La sospensione del riconoscimento e dell’exequatur (art. 37 paragrafo 1 e 46 paragrafo 1 CLug), che per altro costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che non erano stati sottoposti o non avevano potuto essere sottoposti al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 60 ad art. 46 CLug; Plutschow, in: Schnyder, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, n. 8 ad art. 46 CLug; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55), ritenuto che tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196, 16 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.73).
Nel caso concreto i motivi addotti dal convenuto a sostegno della richiesta di sospensione del procedimento di riconoscimento e di exequatur con l’eventuale revoca del sequestro dei suoi beni, segnatamente la molto concreta possibilità che la sentenza italiana venga riformata per le ragioni di merito esposte nel suo appello (doc. C) e precisate nell’esposto 23 aprile 2015 dell’avv. __________ (doc. J e K) e l’elevata percentuale di riforma delle decisioni di primo grado asseritamente pari a circa il 48% (cfr. doc. J e K), non possono giustificare una sospensione della procedura, che, come detto, riveste del resto un carattere eccezionale: con riferimento al primo motivo, si osserva in effetti che il convenuto non ha assolutamente spiegato se e in quale misura le ragioni di merito esposte nel suo appello, oltretutto nemmeno sostanziate in questa sede (non costituendo una sufficiente motivazione ricorsuale il semplice rinvio a quanto contenuto in altri documenti allegati, cfr. per analogia DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1), non fossero state sottoposte o non avessero potuto essere sottoposte al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur e dunque potessero essere considerate in questa sede; il secondo motivo altro non è che un mero dato statistico, che però è ben lungi dal dimostrare o anche solo dal rendere verosimile l’eventuale buon fondamento dell’appello concretamente inoltrato in Italia.
Nel caso di specie il convenuto, a sostegno della sua opposizione al giudizio di riconoscimento e di exequatur, ha rilevato che a seguito dell’appello da lui presentato nello Stato d’origine contro la decisione di riconoscimento e di exequatur, procedura che verosimilmente si sarebbe conclusa solo tra il 2022 e il 2023 (cfr. doc. J), ossia dopo un periodo di tempo completamente al di fuori dei parametri ritenuti accettabili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per una decisione civile, l’adozione di un tale provvedimento o anche solo l’ordine di sequestro dei suoi beni sarebbero stati insostenibili. Il rilievo, che rientra tra i motivi d’impedimento dell’art. 34 paragrafo 1 CLug, disposizione secondo cui le decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto, è infondato. A parte il fatto che la lunga durata del procedimento nello Stato d’origine nemmeno costituisce di per sé una violazione dell’ordine pubblico (Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 15a ad art. 34 EuGVO), si osserva in effetti che la sentenza estera di primo grado è stata concretamente resa in tempi più che ragionevoli, se solo si pensa che la relativa istanza era stata presentata solo 11 mesi prima (cfr. doc. A). Il fatto che l’udienza di discussione dell’appello sia stata agendata per il 9 marzo 2017 (doc. D), ossia ad una data successiva di quasi 2 anni e 9 mesi dall’emanazione della sentenza di primo grado, è invece irrilevante per il giudizio, tanto più che la circostanza nemmeno implicava necessariamente, né il convenuto lo dimostra con un’argomentazione fondata su dati oggettivi, che la procedura nello Stato d’origine sarebbe potuta giungere al termine solo nel 2022/2023. E comunque il convenuto non ha preteso di essersi attivato in Italia per eventualmente far anticipare quell’udienza e dunque per ridurre i tempi.
Le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono invero meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 10 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tale evenienza il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero la sospensione del procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 22 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.77, 27 marzo 2014 inc. n. 12.2013.196).
Nella fattispecie, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’appello presentato in Italia - che oltretutto nemmeno è possibile valutare già solo per il fatto che, come detto, le relative ragioni non sono state sufficientemente sostanziate in questa sede -, le condizioni per subordinare l’esecuzione della decisione in Svizzera alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date, non essendo stato sufficientemente allegato e soprattutto provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni risultanti dalla sentenza oggetto di riconoscimento e di exequatur possa essere dubbio a seguito dell’insufficiente capacità finanziaria e solvibilità dell’istante, che il convenuto anzi ammette pacificamente di non conoscere.
L’ulteriore richiesta del convenuto di citare le parti presso questo Tribunale “per le conclusioni finali della pratica” deve infine essere disattesa. Essa, oltretutto non esplicitamente volta all’organizzazione di un’udienza pubblica e dalle finalità rimaste alquanto nebulose, a prescindere dalla sua tempestività (è in effetti stata formulata solo in occasione della replica spontanea 22 giugno 2015) avrebbe dovuto essere respinta nel merito siccome il reclamo, come si è visto in precedenza, era manifestamente infondato o inammissibile (DTF 122 V 47 consid. 3b/dd, 136 I 279 consid. 1; TF 18 aprile 2012 1C_453/2011 consid. 1.3 in RtiD II 2012 p. 27; II CCA 27 gennaio 2014 inc. n. 12.2013.114, 20 novembre 2014 inc. n. 12.2012.177).
Ne discende che il gravame, manifestamente infondato, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulle ripetibili, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Per l’eventuale impugnabilità al Tribunale federale fa invece stato un valore litigioso di almeno EUR 140'899.92.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
I. Il reclamo 25 aprile 2015 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali in complessivi CHF 1’000.- sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte CHF 1’500.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).