Incarto n. 12.2015.57 Rinvio TF
Lugano 16 maggio 2016/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata – inc. n. SE.2013.91 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 – promossa con petizione 21 febbraio 2013 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al versamento di complessivi fr. 18'899.25 a titolo di vacanze non godute e di remunerazione per lavoro straordinario, nonché fr. 992.70 per rimborso delle trattenute LPP, il tutto oltre interessi;
domanda avversata dalla controparte che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con decisione 9 agosto 2013 ha respinto;
appellante l’attore che con appello 18 settembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione o, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore affinché proceda all’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio;
mentre la controparte non ha presentato alcuna risposta;
richiamata la sentenza 27 marzo 2015 della I Corte di diritto civile del Tribunale federale (inc. n. 4A_321/2014), che ha annullato il giudizio 14 aprile 2014 (inc. n. 12.2013.147) – con il quale la Camera ha dichiarato irricevibile l’appello, ritenendolo tardivo – e ha rinviato l’incarto all’autorità cantonale per nuovo giudizio;
richiamata la decisione 31 agosto 2015 con cui questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del termine 29 aprile 2015 presentata dall’appellata per presentare la risposta all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto. A. Con contratto di lavoro 31 ottobre 2003 AP 1 è stato assunto da AO 1 con la funzione di “__________”. Le parti hanno previsto che il contratto, con inizio al 1° novembre 2003 e di durata indeterminata, avrebbe potuto essere disdetto rispettando i termini di preavviso e le scadenze previsti dal CO (doc. C). Con scritto 30 marzo 2012 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto contrattuale con effetto al 31 maggio successivo, adducendo l’esistenza di motivi di riorganizzazione aziendale (doc. D). Essa ha versato il salario al lavoratore fino al 31 agosto 2012. A mente della datrice di lavoro, infatti, l’inabilità lavorativa del dipendente (iniziata il 2 aprile 2012: doc. H e 3) era cessata col 1° luglio 2012. Di conseguenza, essa ha calcolato che il termine di disdetta ordinaria si prorogava fino al 31 agosto 2012. Per quei due mesi il lavoratore è stato espressamente esentato dal presentarsi sul posto di impiego, al fine di consumare i giorni di vacanza non goduti e quelli per ore straordinarie svolte (sentenza impugnata, pag. 1).
B. Con petizione 19 febbraio 2013 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna della controparte al versamento di complessivi fr. 18'899.25 a titolo di vacanze non godute e di remunerazione per lavoro straordinario, nonché fr. 992.70 per rimborso delle trattenute LPP, il tutto oltre interessi. Egli ha rilevato di essere stato inabile al lavoro fino al 31 agosto 2012, così come, a suo dire, diagnosticato sia dal suo medico curante sia dal medico incaricato dall’assicurazione __________, che lo avrebbe dichiarato abile dal 1° luglio ma unicamente presso un altro datore di lavoro. Il 15 aprile 2013 la convenuta ha presentato le proprie osservazioni, postulando la reiezione delle domande avversarie. Esperita l’istruttoria, al dibattimento le parti hanno confermato i loro antitetici punti di vista. Con decisione 9 agosto 2013 il Pretore ha respinto la petizione.
C. Con appello 18 settembre 2013 l’attore ha impugnato il giudizio, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione o, in via subordinata, di annullare la decisione e di rinviare gli atti al Pretore affinché proceda all’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio. La controparte, alla quale il gravame è stato notificato per conoscenza, non ha presentato alcuna risposta. Il 14 aprile 2014 questa Camera ha dichiarato il gravame irricevibile, ritenendolo tardivo. Statuendo il 27 marzo 2015 il Tribunale federale ha accolto il ricorso in materia civile inoltrato dall’attore e ha annullato la sentenza di questa Corte, rinviandole la causa per nuovo giudizio. Il 31 agosto 2015 questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del termine 29 aprile 2015 presentata dall’appellata per inoltrare la risposta all’appello.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 seg. CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata è di fr. 19'891.95, sicché il giudizio in questione è senz’altro impugnabile. Per i motivi indicati nella sentenza di rinvio del Tribunale federale inc. 4A_321/2014 del 27 marzo 2015 l’appello è tempestivo. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Il Pretore ha spiegato, in sintesi, che siccome la datrice di lavoro aveva esentato il lavoratore dal recarsi sul posto di impiego per i mesi di luglio e agosto 2012, il suo stato di malattia non si sarebbe attivato (poiché subordinato a un’attività presso la controparte) e, quindi, egli avrebbe goduto delle vacanze arretrate e delle ore straordinarie eventualmente svolte. Quanto alle trattenute LPP relative ai mesi di luglio e agosto 2012, il primo giudice ha sottolineato che alla datrice di lavoro non poteva essere addossato l’onere di finanziare quel periodo d’inattività lavorativa dovuta a scelta del lavoratore o a eventuali impedimenti di mercati, non ascrivibili invece a malattia, quale motivo d’impossibilità a reimpiegarsi altrove. Di conseguenza, egli ha respinto integralmente la petizione.
In primo luogo, l’appellante elenca le prove di cui ha chiesto l’assunzione in prima sede e critica il Pretore per non aver esaminato “con piena cognizione tutti gli argomenti e tutte le prove” offerte (memoriale, pag. 3). A suo dire, il primo giudice avrebbe annichilito il suo diritto alla prova, “limitando la discussione alla sola proposta di giudizio che non poteva essere accettata in quanto illegittima poiché contraria al diritto”, respingendo la petizione e nel contempo non ammettendo i mezzi di prova richiesti (appello, pag. 4). Secondo l’attore il Pretore avrebbe violato i fondamenti procedurali del diritto svizzero, segnatamente l’art. 29 Cost., nonché gli art. 52 segg. e 150 segg. CPC (memoriale, pag. 5 in alto).
3.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo Codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Il diritto alla prova non è, tuttavia, assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2). L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; HABERBECK, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).
3.2 Il primo giudice ha rilevato che nella fattispecie mancavano le necessarie dimostrazioni documentali e che i mezzi di prova orali offerti dall’attore non avrebbero potuto supplire a tale mancanza. Di conseguenza, egli ha spiegato che non vi era alcuna necessità di amministrare i medesimi (decisione querelata, pag. 3 in basso). L’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non si confronta con le precise argomentazioni illustrate dal Pretore su questo punto. Egli non spiega, infatti, per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise, limitandosi a contestare in maniera del tutto generica la violazione del diritto alla prova e a ribadire le finalità delle singole prove richieste. In queste circostanze la censura dell’appellante in merito alla violazione del suo diritto di essere sentito è irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
A pag. 5 in mezzo del proprio memoriale l’appellante afferma che il Pretore avrebbe “manifestamente violato i principali fondamenti giuridici che regolano il regime dell’inabilità al lavoro, delle vacanze e del lavoro straordinario nell’ambito del contratto individuale di lavoro e il diritto alla liberazione dai contributi LPP dopo tre mesi di inabilità al lavoro”. Egli soggiunge che le motivazioni pretorili sarebbero permeate dalla contraddizione alle norme sul contratto di lavoro e che ciò emergerebbe anche dalla circostanza che in tutta la decisione impugnata non vi sarebbe un riferimento dottrinale o giurisprudenziale. L’appellante si limita a una critica generica, senza alcun confronto con la motivazione pretorile, sicché anche su questo punto il gravame è inammissibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC).
L’appellante critica il Pretore, inoltre, per aver reputato che il suo stato di malattia non gli impediva di godere delle vacanze residue durante i mesi di luglio e agosto 2012 (memoriale, pag. 5 segg.).
5.1 Il primo giudice ha reputato infondata la tesi dell’attore secondo cui sia i certificati medici del dr. __________ __________ __________ (medico curante, psichiatra e psicoterapeuta; doc. M e N) sia quello dr. __________ __________ (psichiatra e psicoterapeuta incaricato dall’assicurazione __________; doc. H) dimostrerebbero che la sua inabilità lavorativa è durata fino al 31 agosto 2012. Il Pretore ha spiegato che dal certificato del dr. __________ __________ è emerso che il lavoratore non era malato in sé, dato che il suo stato di malattia si sarebbe attivato unicamente qualora avesse dovuto lavorare presso la convenuta. Quanto ai certificati del medico curante, il primo giudice ha sottolineato che per giurisprudenza un tale attestato ha di principio un valore probatorio più contenuto rispetto a quello di un terzo, stante la sua evidente vicinanza con il paziente, e ha soggiunto che in ogni caso il lavoratore non aveva soddisfatto l’onere di dimostrare la sua inabilità lavorativa, dato che i certificati del medico curante erano, per l’appunto, contraddetti da quelli del medico incaricato dall’assicurazione __________. Il primo giudice ha quindi reputato che siccome la datrice di lavoro aveva esentato l’attore dall’impiego, lo stato di malattia non si era prodotto ed egli aveva potuto godere delle vacanze arretrate e del recupero delle eventuali ore straordinarie (decisione querelata, pag. 2).
5.2 L’appellante afferma che la prova dell’incapacità lavorativa dev’essere apportata attraverso la produzione di un certificato medico, cosa che ritiene di aver fatto con la produzione dei certificati di cui ai doc. H, M e N. A suo dire, poi, il secondo attestato del dr. __________ __________ __________ (doc. N) sarebbe successivo a quello allestito dal dr. __________ __________ (doc. H), motivo per cui deve essere ritenuto decisivo ai fini del presente giudizio. Egli si lamenta, inoltre, del fatto che l’assicurazione – alla quale avrebbe inviato i certificati del suo medico curante (doc. M e N) – avrebbe dovuto in caso di dubbio esigere una nuova visita di controllo da parte del proprio specialista, cosa che invece non avrebbe fatto e che a dire dell’attore non può essergli di pregiudizio (appello, pag. 6). Va rilevato, anzitutto, che l’atteggiamento della compagnia assicurativa non comporta ancora il riconoscimento, da parte della datrice di lavoro, delle pretese della controparte. Esse devono essere giudicate, infatti, in funzione del materiale probatorio presente agli atti. Dal doc. N emerge che in data 30 luglio 2012 il medico curante ha certificato un’inabilità lavorativa dell’attore nella misura del 100% fino al 31 agosto 2012. Dal certificato del dr. __________ __________, fondato sulla valutazione 18 maggio 2012, risulta che il lavoratore è inabile presso la datrice di lavoro, ma che dal 1° luglio 2012 tale stato di malattia non si attiverebbe presso un nuovo datore di lavoro. Come recentemente ribadito da questa Camera (II CCA, sentenza inc. 12.12.2015.22 del 30 luglio 2015 consid. 4.2.1), sebbene la giurisprudenza inviti alla cautela nella valutazione dei certificati allestivi dai medici curanti, essa non ne sminuisce però a priori la forza probante. Anzi, il Tribunale federale invita i giudici a valutare l’attendibilità di questi rapporti sulla base di tutte le circostanze. E’ proprio l’Alta Corte a dire chiaramente che l’assunto secondo il quale il medico curante tenderà, in caso di dubbio, a esprimersi in favore del proprio paziente, deve essere relativizzato (cfr. per tutte DTF 125 V 351; BJM 1989 pag. 31). In sentenze successive il Tribunale federale ha avuto modo di precisare la sua giurisprudenza e ha dichiarato esplicitamente che escludere a priori la fedefacenza di questi certificati è arbitrario. Nel contempo l’Alta Corte ha riconosciuto l’importanza delle conoscenze specifiche che solo un medico curante può avere sullo stato di salute del paziente derivanti dalla cura su più anni (sentenza del Tribunale federale inc. 4P.254/2005 del 21 dicembre 2005, consid. 4.2 con rinvii, anche in JAR 2006 pag. 396 segg.). E’ pertanto proprio il medico curante colui che può avere una visione più completa dello stato di salute del paziente. Nella fattispecie, il certificato del medico curante dr. __________ __________ __________ (doc. N) si limita a indicare l’esistenza di un’inabilità lavorativa al 100% fino al 31 agosto 2012. Il certificato del dr. __________ __________, invece, spiega nel dettaglio il motivo per cui è possibile una ripresa completa dell’attività lavorativa dal 1° luglio 2012 presso un nuovo datore di lavoro, certificando quindi tale incapacità unicamente in relazione all’impiego presso la convenuta. Quest’ultima valutazione risale al 18 maggio 2012 ed è quindi precedente non solo al certificato del 30 luglio 2012 del medico curante (doc. N), bensì anche a quello del giugno 2012 (doc. M). L’appellante sembra volerne dedurre la scarsa valenza probatoria del primo rispetto agli ultimi. Sennonché, va ricordato che, come correttamente sottolineato dal primo giudice, compete al lavoratore dimostrare la propria incapacità lavorativa. Di fronte al certificato di cui al doc. H, quindi, egli avrebbe dovuto premunirsi nel senso di domandare al proprio medico curante un’indicazione precisa, al riguardo, nei propri attestati medici, oppure chiedere la sua assunzione quale teste per potersi pronunciare su questo punto (va sottolineato che nelle prove indicate a pag. 3 in fondo e 4 in alto dell’appello, di cui l’attore lamenta la mancata assunzione in prima sede, non vi è alcun riferimento alla testimonianza del medico curante). In assenza di una simile specificazione vi è, da un lato, un attestato dettagliato allestito dal dr. __________ __________ (doc. H) e, dall’altro, due attestati generici (doc. M e N), che, in sé, potrebbero perfino conciliarsi con il primo. Infatti, il medico curante avrebbe potuto essersi limitato a certificare l’inabilità lavorativa presso la convenuta, perché così richiesto dal lavoratore. Su questo punto l’appello è quindi respinto.
5.3 L’appellante sostiene che in applicazione della massima inquisitoria sociale il Pretore avrebbe dovuto approfondire d’ufficio l’aspetto qui trattato, se del caso attraverso l’assunzione quale teste del medico curante (memoriale, pag. 7 in alto). L'art. 247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.- il giudice accerta i fatti d'ufficio. La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006: FF 2006, 6738; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio – davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili – le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_522/2008 del 3 settembre 2009, consid. 3.1 con riferimenti). La massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231, consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (sentenza del Tribunale federale in. 4A_484/2011 del 2 novembre 2011, consid. 2.2; Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira, infatti, a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte negligente rispettivamente preclusa (sentenza del Tribunale federale inc. 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006, consid. 4.2; II CCA, sentenza inc. 12.2015.18 del 12 giugno 2015, consid. 6.1). Nel caso concreto va rilevato che il lavoratore non ha chiesto l’assunzione quale teste del suo medico curante. Egli era tuttavia rappresentato da un legale, sicché non competeva al giudice dubitare sull’agire processuale dell’attore o renderlo attento su eventuali negligenze in materia. Anche al riguardo il gravame è di conseguenza respinto.
5.4 Secondo l’attore, inoltre, il Pretore avrebbe sbagliato laddove confonde, a suo dire, la nozione d’inabilità al lavoro con quella di malattia (appello, pag. 7 in fondo). Egli si dilunga, poi, nell’affermare nuovamente che i certificati medici sarebbero tutti convergenti nel definire l’esistenza di un’incapacità al lavoro (memoriale, pag. 7 seg.). Da un lato, quindi, l’appellante non sostanzia la sua censura, in chiaro spregio dei dettami di motivazione posti dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC; dall’altro, egli ribadisce quanto già illustrato, che non può essere condiviso per i motivi già esposti sopra, ai quali si rinvia. L’attore sostiene, inoltre, che in presenza di un’inabilità lavorativa il primo giudice avrebbe erroneamente reputato che l’esenzione dall’impiego gli permetteva di recuperare le vacanze arretrate e le eventuali ore straordinarie. Egli rileva che lo scopo delle vacanze sarebbe quello di potersi riposare, mentre in presenza di una tale incapacità ciò non può essere il caso (appello, pag. 8 seg.). Sennonché, dopo aver criticato il primo giudice, come detto, per aver a suo dire confuso il concetto d’inabilità lavorativa con quello di malattia, l’attore medesimo afferma che i motivi psichici propri della malattia non gli avrebbero permesso il recupero necessario. Egli sottolinea, al riguardo, che ciò sarebbe confermato anche dal referto del dr. __________ __________, laddove conclude che è controindicato, per motivi medico-psichiatrici e per l’accresciuto rischio di ricadute, il ritorno sul vecchio posto di lavoro durante i due mesi di disdetta (memoriale, pag. 9-11). L’appellante misconosce, tuttavia, che il dr. __________ __________, pur qualificando come controindicato il ritorno sul vecchio posto di impiego, ha a chiare lettere affermato “esigibile, come peraltro discusso in dettaglio con l’interessato (e da lui accettato) la ripresa completa di un’attività lavorativa come quella precedentemente svolta a partire dal 1° luglio 2012 ma presso un nuovo datore di lavoro” (doc. H). Di conseguenza, non si intravvede il motivo per cui il lavoratore, pronto a un nuovo impiego, non fosse invece nella condizione di poter godere del riposo conseguente all’esenzione dall’impiego durante il termine di disdetta e, pertanto, il motivo per cui non siano state compensate in tal modo le vacanze arretrate e le eventuali ore straordinarie. In definitiva, anche su questo punto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Nella denegata ipotesi che il lavoratore (inabile al lavoro) fosse nella condizione di poter godere delle vacanze arretrate, l’attore rileva che il primo giudice non poteva in ogni caso ammettere che gli asseriti 32.67 giorni di vacanza potessero essere compensati integralmente su un periodo di disdetta di due mesi. Secondo l’appellante, infatti, occorre tener conto del tempo da egli dedicato alle visite mediche nonché alla ricerca di un nuovo impiego (memoriale, pag. 11 seg.). Il Pretore ha spiegato che l’attore non ha allegato alcunché al riguardo, a dimostrazione che non necessitava di quel tempo (decisione querelata, pag. 3 in alto). Effettivamente, sebbene il lavoratore già conoscesse la posizione della datrice di lavoro su questo aspetto (cfr. doc. L), nella petizione non ha accennato alcunché, limitandosi a ribadire la sua inabilità lavorativa durante il periodo in questione. Così anche nella replica, a fronte delle argomentazioni indicate dalla convenuta a pag. 6 in mezzo delle proprie osservazioni. Secondo l’appellante, tuttavia, il diritto al tempo necessario per cercare un altro lavoro, codificato all’art. 329 cpv. 3 CO, dev’essere riconosciuto ex lege, indipendentemente da una richiesta in tal senso da parte del lavoratore. La censura non può essere seguita, già per il motivo che tale garanzia presuppone la volontà del lavoratore di impiegarsi altrove, mentre l’attore non ha, per sua stessa ammissione (dato che afferma di non essere in misura di procedere a una simile ricerca; al riguardo vedi segnatamente appello, pag. 12 in mezzo), provveduto in tal senso. Quanto alle asserite visite mediche, l’appellante non dimostra minimamente tale asserto. Su questo punto il lavoratore sottolinea, poi, che la disdetta è stata data dalla datrice di lavoro, senza tuttavia trarre conclusioni dal proprio asserto. L’attore si sofferma, infine, sulla quantificazione dei giorni di vacanza (memoriale, pag. 13 seg.). Tuttavia, siccome l’attore medesimo reputa che il primo giudice non poteva ammettere la compensazione degli asseriti 32.67 giorni di vacanza, adducendo come unica motivazione il fatto che necessitava di tempo per visite mediche e la ricerca di un nuovo impiego, alla luce di quanto suesposto non vi è motivo di approfondire tale aspetto. In definitiva, anche su questo punto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.
L’appellante critica, inoltre, il Pretore laddove ha respinto la sua richiesta di restituzione delle trattenute LPP per i mesi di luglio e agosto 2012 (memoriale, pag. 15). Il primo giudice ha spiegato che l’art. 336c cpv. 2 CO ha quale logica sottostante la protezione del lavoratore licenziato che, a causa della sua malattia, non è in grado d’impiegarsi con successo presso un altro datore di lavoro. Egli ha rilevato che nella fattispecie vale esattamente il contrario, dato che lo stato di malattia si sarebbe attivato unicamente se il lavoratore avesse dovuto continuare a lavorare presso la controparte. Di conseguenza, il Pretore ha concluso che non poteva essere posto a carico della datrice di lavoro l’onere di finanziare quel periodo d’inattività lavorativa non dovuta a malattia quale motivo d’impossibilità a reimpiegarsi altrove (decisione impugnata, pag. 2 in mezzo). Secondo l’attore tale motivazione sarebbe incomprensibile, in violazione del suo diritto di essere sentito. Egli si domanda, in particolare, in che misura il disposto menzionato sopra sia pertinente con la sua richiesta (memoriale, pag. 16 in basso e 17 in alto). Al contrario, va rilevato che le ragioni illustrate dal primo giudice sono senz’altro intelligibili. In altre parole, il Pretore ha reputato che il lavoratore non avesse apportato la prova della sua inabilità durante i mesi di luglio e agosto 2012 (argomentazione che come indicato sopra è confermata in appello), sicché il riferimento all’art. 336c cpv. 2 CO è pertinente per spiegare che trattasi del periodo di disdetta, al quale non si applica la normativa che impedisce le trattenute LPP. Va rilevato, altresì, che con la petizione il lavoratore ha rinviato al regolamento LPP della datrice di lavoro, come fondamento della sua domanda di restituzione delle trattenute in questione, asserendo che durante il periodo in questione si trovava in uno stato di inabilità lavorativa. Dai passaggi del regolamento che egli ha trascritto nel proprio memoriale risulta che la rinuncia alla trattenuta dipende, tra le altre cose, dal fatto che la persona assicurata sia “inabile a esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità” (petizione, pag. 5 in mezzo). In appello il lavoratore ha poi ribadito di essere stato inabile al lavoro durante il periodo controverso (memoriale, pag. 16 in mezzo). Si ribadisce, quindi, che la sua tesi dev’essere disattesa, dato che come evidenziato la motivazione pretorile sulla mancata prova dell’inabilità lavorativa dev’essere confermata. Su questo punto l’appello è quindi una volta di nuovo respinto nella misura in cui è ricevibile.
Secondo l’appellante il primo giudice annichilirebbe, altresì, “il fondamentale obbligo di solidarietà del datore di lavoro che il legislatore ha previsto in favore del lavoratore”. Egli evidenzia l’esistenza di una normativa specifica al diritto del lavoro in deroga a quella della parte generale del CO, e meglio gli art. 324a e 336c CO da un lato e gli art. 82 e 119 CO dall’altro (memoriale, pag. 15 seg.). Egli non trae tuttavia conclusioni dal proprio asserto, sicché su questo punto il gravame è inammissibile.
A dire del lavoratore, inoltre, la datrice di lavoro non avrebbe nemmeno versato a __________ i contributi LPP trattenuti. Al riguardo egli critica il Pretore per non avergli permesso di dimostrare tale circostanza, nel senso che non avrebbe ammesso la richiesta di edizione del suo dossier LPP, da egli avanzata “anche al fine di determinare l’effettiva liberazione del premio LPP” (memoriale, pag. 17 in mezzo). Non si comprende, tuttavia, come la circostanza asserita dall’attore possa comportare la dimostrazione che le trattenute non erano dovute. Per il resto, l’eventuale agire errato della datrice di lavoro, nel senso di non aver riversato a __________ tali contributi, e le relative pretese del lavoratore affinché ciò sia invece eseguito esulano dal presente giudizio e devono essere, se del caso, fatte valere in altra sede.
L’attore conclude affermando che il Pretore avrebbe ammesso la rivendicazione per il lavoro straordinario e, parallelamente, annientato illecitamente il suo diritto alla prova, respingendo le domande di assunzione dei testimoni intese a stabilire i tempi di lavoro (appello, pag. 17). La censura non può essere condivisa. Infatti, il primo giudice non ha reputato tale pretesa come fondata per i motivi da egli espressi ai considerandi precedenti del giudizio querelato (cfr. pag. 3 ultimo paragrafo). Di conseguenza, le censure illustrate dall’appellante da pag. 17 a pag. 19 del gravame sono irricevibili (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), poiché con le stesse egli non si confronta, una volta di nuovo, con il giudizio pretorile.
In definitiva, l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile. Il valore di causa è pari a fr. 19'891.95 (fr. 18'899.25 + fr. 992.70), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. In applicazione dell’art. 114 lett. c CPC non sono di conseguenza prelevate spese processuali. Nemmeno sono assegnate ripetibili alla controparte, che non ha presentato la risposta all’appello.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello 18 settembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Non sono addossate spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).