Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.05.2017 12.2015.42

Incarto n. 12.2015.42

Lugano 30 maggio 2017/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.27 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 10 dicembre 2012 da

AO 1 rappr. dall’RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attore ha chiesto il pagamento di complessivi fr. 12'817.70, pretesa ridotta con la replica a fr. 12'447.50, oltre interessi, a titolo di salario, tredicesima mensilità e indennità di trasferta;

domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 21 gennaio 2015, ha parzialmente accolto per fr. 7'977.75 oltre interessi dal 1° settembre 2012;

appellante la convenuta con atto di appello 9 marzo 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili;

mentre con risposta 1° aprile 2015 l’attore postula la reiezione del gravame, e con contestuale appello incidentale chiede l’accoglimento integrale della petizione, pure protestando tasse, spese e ripetibili;

preso atto che la convenuta non ha presentato la risposta all’appello incidentale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 19 gennaio 2009 AO 1 è stato assunto con la funzione di autista alle dipendenze di AP 1. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva, per i primi tre mesi, un salario mensile netto di fr. 3'800.-, in seguito di fr. 4'000.-, un orario di lavoro settimanale di 48 ore e 4 settimane di vacanza l’anno (doc. A).

Con scritto 27 giugno 2012 il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 31 agosto 2012 (doc. B).

B. Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.29), il 10 dicembre 2012 AO 1 ha inoltrato alla Pretura di Riviera un’istanza (recte: petizione) chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 12'817.70 a titolo di salario, tredicesima e indennità di trasferta, oltre interessi dal 1° settembre 2012. In breve, egli ha chiesto il versamento di fr. 2'815.25, pari alla riduzione del salario lordo mensile da fr. 5'376.80 a fr. 4'739.10 per i mesi da aprile 2012 a agosto 2012. A suo dire, la datrice di lavoro avrebbe ridotto arbitrariamente il salario lordo mensile a seguito del fatto che egli, dal mese di aprile 2012, non è più assoggettato all’imposta alla fonte. Conseguentemente anche l’importo relativo alla quota parte di tredicesima per il medesimo periodo sarebbe errato e andrebbe calcolato sul salario lordo mensile di fr. 5'376.80, deducendone una differenza di fr. 304.50 a suo favore. Egli ha inoltre postulato il versamento di fr. 1'902.75, pari a quanto indebitamente trattenuto dalla datrice di lavoro per presunte ore di lavoro mancanti per il periodo luglio 2011 – luglio 2012, e di fr. 7'795.20 a titolo d’indennità per il pranzo fuori sede per il periodo 19 gennaio 2009 - 31 luglio 2011. Dal mese di agosto 2011 la datrice di lavoro gli ha sempre riconosciuto tale indennità. Poiché egli ha sempre svolto la medesima attività, ritiene di avere diritto al rimborso delle spese per il pranzo fuori sede anche per il periodo precedente.

C. Con osservazioni 7 febbraio 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione. In sintesi, essa ha sostenuto che il salario pattuito era da considerare al netto di ogni onere pagato direttamente dal datore di lavoro, di modo che non vi sarebbe stata alcuna diminuzione della retribuzione. Per quanto riguarda la trattenuta per le ore di lavoro mancanti, la stessa sarebbe giustificata poiché il dipendente avrebbe dovuto effettuare 208 ore di lavoro al mese. La datrice di lavoro ha poi contestato il riconoscimento dell’indennità di trasferta per il periodo precedente il 1° agosto 2011, non essendo prevista né dal contratto di lavoro né dal CCL di categoria. La datrice di lavoro ha infine fatto valere in compensazione una pretesa di fr. 3'804.50 per un asserito danno a un veicolo della ditta guidato dal dipendente, riservandosi inoltre la possibilità di far valere in separata sede delle pretese risarcitorie per abbandono ingiustificato del posto di lavoro e per la mancata restituzione degli abiti da lavoro.

D. In sede di dibattimento l’attore ha prodotto un memoriale scritto di replica, riducendo la pretesa per l’indennità per il pranzo fuori sede a fr. 7'425.- e contestando le affermazioni della convenuta in merito all’abbandono del posto di lavoro e alle altre pretese risarcitorie. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni, la convenuta facendo valere a titolo di compensazione fr. 5'513.26 per le ore di lavoro non effettuate dall’attore, fr. 3'804.50 a titolo di risarcimento del danno al veicolo della ditta, oltre un’indennità pari a ¼ del salario mensile per abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

E. Con sentenza 17 luglio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo all’attore l’importo complessivo di fr. 7'977.75 oltre interessi dal 1° settembre 2012 (fr. 1'902.75 trattenuti indebitamente per presunte ore di lavoro mancanti e fr. 6'075.- a titolo d’indennità per il pasto fuori sede). Il primo giudice ha ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione fatta valere dalla datrice di lavoro solo con le conclusioni per i suoi pretesi crediti derivanti dall’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e da un asserito danno a un veicolo professionale in uso a quest’ultimo. Pretese che il primo giudice ha in ogni modo respinto in via abbondanziale poiché infondate. Esonerate le parti dal pagamento delle spese processuali, la convenuta è stata condannata a rifondere all’attore fr. 900.- a titolo di ripetibili ridotte.

F. Con appello 9 marzo 2015 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta delle spese processuali e delle ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. Con osservazioni (recte: risposta) 1° aprile 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame e con appello incidentale di medesima data chiede l’integrale accoglimento della petizione, pure con protesta di spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato la risposta all’appello incidentale.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine fissato da questa Camera il 10 marzo 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.

  1. Nel giudizio impugnato il Pretore ha ritenuto pacifico che i rapporti tra le parti fossero regolati dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 19 gennaio 2009 (doc. A) e dal contratto collettivo degli autotrasportatori (in seguito: CCL). In merito all’ammontare del salario, egli ha dedotto dal chiaro tenore letterale del contratto di cui al doc. A, corrispondente alla concorde e reale volontà delle parti come emersa dagli atti di causa, che lo stipendio mensile era da considerarsi al netto degli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro e degli oneri da lui anticipati a favore del lavoratore, in concreto la trattenuta per l’imposta alla fonte. Il primo giudice, sulla base dei conteggi di salario agli atti, ha accertato che il dipendente ha percepito fino a maggio 2010 un salario netto di fr. 4'000.- e da giugno 2011 (recte: 2010) di fr. 4'200.- (compresi quindi i mesi da aprile ad agosto 2012), anche se il datore di lavoro da aprile 2012 non ha più trattenuto l’importo concernente l’imposta alla fonte, non più dovuta. Il Pretore ha quindi negato la presunta riduzione salariale e respinto la richiesta dell’attore volta alla restituzione dell’importo corrispondente alla trattenuta per l’imposta alla fonte per i mesi da aprile 2012 a agosto 2012, rispettivamente della quota parte di tredicesima. Egli ha rilevato che la pretesa andava respinta anche perché AO 1 aveva contestato la presunta riduzione salariale tardivamente, solo dopo la fine del rapporto contrattuale. Il Pretore ha invece ritenuto ingiustificata la detrazione di fr. 1'902.75 effettuata dal datore di lavoro in sede di liquidazione finale per il periodo luglio 2011 – luglio 2012 per ore di lavoro non prestate dal dipendente, ritenuto che la datrice di lavoro non aveva fornito la prova del contenuto dei documenti da lei prodotti a sostegno della sua tesi. Il primo giudice ha infine riconosciuto all’attore in applicazione dell’art. 12.1 CCL l’importo di fr. 6'075.- a titolo di indennità per il pranzo fuori sede, pari a fr. 15.- per 405 giorni lavorativi. Il Pretore ha per contro ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione fatta valere dalla datrice di lavoro solo con le conclusioni per i suoi pretesi crediti derivanti dall’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del dipendente e da un preteso danno a un veicolo professionale in uso a quest’ultimo. Pretese che il primo giudice ha in ogni modo respinto in via abbondanziale poiché infondate.

I. Sull’appello principale della convenuta

  1. Con la prima censura di appello la datrice di lavoro rimprovera al Pretore di avere ritenuto ingiustificata la detrazione di fr. 1'902.75 corrispondente alla retribuzione delle ore che l’attore non avrebbe eseguito per il periodo luglio 2011 – luglio
  2. L’appellante sostiene di avere provato, attraverso la produzione delle schede di timbrature, del conteggio allestito dall’amministratore unico della convenuta sulla base di tali schede e dal suo interrogatorio, che il dipendente avrebbe eseguito 220,53 ore in meno rispetto a quanto contrattualmente dovuto.

3.1 La censura è irricevibile, non confrontandosi l’appellante con le motivazioni del Pretore, il quale ha ritenuto prive di valore probante proprio tali prove. In particolare la convenuta non spiega per quali ragioni di fatto e di diritto la conclusione del Pretore in merito sarebbe errata, di modo che l’appello su questo punto è inammissibile, non adempiendo i presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC (FTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 Si rileva a titolo abbondanziale che l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore merita conferma. Il doc. 3 rappresenta un conteggio allestito dall’amministratore unico della datrice di lavoro sulla base delle registrazioni delle presenze del dipendente (doc. 2) e da questi confermato in sede d’interrogatorio. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non è tuttavia sufficiente a dimostrare che l’attore non avrebbe svolto le ore contrattualmente stabilite, rispettivamente a giustificare la detrazione salariale di fr. 1'902.75 effettuata contestualmente alla liquidazione finale del mese di agosto 2012 (doc. D, E). L’istruttoria non ha infatti permesso di chiarire le divergenze né tra quanto registrato dal sistema di rilevamento delle presenze (doc. 2) rispetto al conteggio allestito a posteriori dall’amministratore unico (doc. 3), né tra quest’ultimo e il conteggio delle ore mensili presentato al dipendente contestualmente alla liquidazione finale del mese di agosto 2012 (doc. E). Nulla si sa, inoltre, in merito alle modalità di verifica e di controllo delle ore di presenza rilevate tramite il sistema delle timbrature, né se al dipendente era comunicato il saldo delle ore riconosciute. Ne discende che la conclusione del Pretore di ritenere privi di valenza probatoria i doc. 2 e 3 merita conferma. Sia come sia, eventuali errori nella registrazione delle presenze o nella verifica delle stesse o assenze di controllo da parte della datrice di lavoro delle presenze mensili dei propri dipendenti rilevate tramite timbratura non possono gravare sul dipendente retribuito mensilmente sulla base di tali schede, senza che gli sia mai stato rimproverato durante tutta la durata del contratto di lavoro di prestare meno ore di quanto contrattualmente pattuito.

  1. L’appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto l’indennità di trasferta per i pasti fuori casa, in applicazione dell’art. 12.1 CCL. A suo dire, il dipendente, al quale incombeva l’onere della prova, non avrebbe dimostrato di avere effettivamente avuto a suo carico le spese per il vitto per il periodo considerato. La datrice di lavoro ribadisce in questa sede la tesi, secondo cui l’attore “la maggior parte delle volte aveva la possibilità di consumare i pasti a casa propria” (appello, pag. 5). Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto contraddittoria la deposizione del direttore della convenuta, e valutato come indizio a sostegno della tesi attorea, unitamente all’assenza di timbrature, il fatto che da agosto 2011 tale indennità fosse stata regolarmente riconosciuta al dipendente, senza che costui notificasse per iscritto alla convenuta la richiesta di rimborso. Ancora una volta l’appellante si limita a ribadire quanto già sostenuto in prima sede, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice. In particolare la convenuta non indica sulla base di quali circostanze o altri elementi agli atti il Pretore avrebbe dovuto attribuire un’altra valenza probatoria alla deposizione del direttore della datrice di lavoro, rispettivamente i motivi per cui la valutazione delle prove operata dal primo giudice sarebbe erronea, di modo che anche questa censura è irricevibile, non adempiendo i presupposti dell’art. 311 cpv.1 CPC.

  2. Alla luce di quanto precede ne discende che l’appello di AP 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

II. Sull’appello incidentale dell’attore

  1. Con appello incidentale l’attore rimprovera al Pretore di avere respinto la richiesta volta alla restituzione dell’importo corrispondente alla trattenuta per l’imposta alla fonte per i mesi da aprile 2012 ad agosto 2012. Pur non contestando la conclusione del Pretore, secondo cui le parti avevano concordato un salario netto mensile di fr. 4'200.-, l’appellante ritiene che l’importo equivalente alla trattenuta delle imposte alla fonte operata dal datore di lavoro fino ad aprile 2012 debba rientrare nel computo del salario da riconoscere al dipendente per la sua prestazione lavorativa: in caso contrario il cambiamento di statuto del lavoratore (da dimorante a domiciliato) avrebbe come conseguenza una “riduzione del costo lavoro” per il datore di lavoro, non giustificata (appello incidentale, pag. 3).

6.1 Nella decisione impugnata il Pretore, sulla base del chiaro tenore del contratto sottoscritto dalle parti, ha accertato che esse avevano pattuito uno stipendio mensile al netto delle deduzioni sociali e dell’imposta alla fonte (di fr. 4'200.- per il periodo che qui interessa), sempre percepito dal dipendente anche per i mesi da aprile 2012 ad agosto 2012. Non potendo il giudice scostarsi dalla reale e concorde volontà delle parti, egli ha respinto la richiesta dell’appellante incidentale. Il primo giudice ha altresì concluso che la pretesa era ad ogni modo da respingere a seguito della tardiva contestazione da parte del dipendente della presunta riduzione dello stipendio, essendo la stessa intervenuta solamente dopo la fine del rapporto contrattuale, senza che il dipendente avesse sollevato alcuna obiezione durante 5 mesi.

6.2 La censura dell’appellante incidentale è ampiamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte egli non si è per nulla confrontato con l’assunto pretorile, secondo cui la contestazione dell’asserita modifica salariale da parte del dipendente era in ogni caso tardiva. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che qualora la sentenza impugnata o, come in concreto, il giudizio su una determinata questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente e con successo con tutte le motivazioni addotte spiegando perché sarebbero errate (DTF 138 III 728 consid. 3.4; II CCA 12.2015.158 del 23 novembre 2016 e riferimenti; Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO, n. 38 seg. ad art. 311). Dall’altra parte l’appellante incidentale non si confronta con la conclusione del primo giudice, secondo cui le parti avevano pattuito uno stipendio mensile netto di fr. 4'200.- (per il periodo che qui interessa), sempre percepito dal dipendente. L’attore si limita infatti a formulare una personale e generica presa di posizione in merito alla conseguenza che la conclusione del Pretore di fatto comporta, vale a dire che il cambiamento di statuto del lavoratore, a seguito del rilascio del permesso di domicilio in Svizzera, costituisce “una riduzione del costo del lavoro per la convenuta, e quindi un indebito guadagno evidentemente non giustificato” (appello incidentale, pag. 3), senza però spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui l’argomentazione del Pretore sarebbe errata. Tale modo di procedere, non adempiendo i presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC, è inammissibile.

Si rileva di transenna che la censura andrebbe ad ogni modo respinta poiché infondata. Contrariamente a quanto sembra pretendere l’appellante incidentale (e a quanto erroneamente ritenuto dal Pretore), la datrice di lavoro non si è assunta l’onere fiscale del dipendente. L’obbligo del datore di lavoro di versare l’imposta alla fonte ha infatti origine nella legislazione fiscale (art. 88 cpv. 3 LIFD, 121 cpv. 3 LT) e non ha base contrattuale, a maggior ragione nel caso concreto, ove le parti hanno stipulato un salario mensile netto (circostanza non contestata in questa sede).

6.3 Ne discende che l’appello incidentale di AO 1, nella limitata misura in cui è ricevibile, è respinto.

III. Sulle spese giudiziarie

  1. In definitiva quindi l’appello principale 9 marzo 2015 di AP 1 e l’appello incidentale 1° aprile 2015 di AO 1, per quanto ricevibili, sono integralmente respinti. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali di appello (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che alla datrice di lavoro, che non ha presentato la risposta all’appello incidentale, non sono attribuite.

Il valore litigioso giusto l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 12'447.50 (fr. 7'977.75 per l’appello principale e fr. 4'469.75 per l’appello incidentale).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello principale 9 marzo 2015 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è confermata.

II. Non si prelevano spese processuali per la procedura dell’appello principale. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.

III. L’appello incidentale 1° aprile 2015 di AO 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Di conseguenza la sentenza 17 luglio 2013 della Pretura di Riviera è confermata.

IV. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili per la procedura dell’appello incidentale.

V. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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