Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.04.2016 12.2015.4

Incarto n. 12.2015.4

Lugano 26 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Balerna e S. Camponovo (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.146 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2 marzo 2005 da

AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. dallo RA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2004;

domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 dicembre 2014 ha respinto;

appellanti gli attori con atto di appello 13 gennaio 2015, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 19 febbraio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 20 febbraio 2004 (doc. B) i coniugi AP 1 ed AP 2 hanno incaricato la ditta A__________ __________ di trasportare alcuni mobili da __________ al loro nuovo domicilio di __________.

Il trasporto è stato effettuato in data 22 marzo 2004 e al ricevimento della merce (doc. 2) AP 1, oltre ad aver versato un secondo acconto di fr. 2'000.- (dopo averne già corrisposto un primo di fr. 3'000.- al momento del conferimento dell’incarico, cfr. doc. B) a fronte di una fattura di fr. 6'332.-, ha sottoscritto la dichiarazione prestampata secondo cui “Der/Die Kunde bestätigt mit der Unterzeichnung dieser Quittung, dass er/sie die transportierten Waren gut erhalten hat. Mit der Bestätigung ist der Auftrag und Versicherungsschutz beendet”.

Con raccomandata 29 marzo 2004 (doc. N) AP 1 ha quindi comunicato alla ditta A__________ __________ che i mobili avevano subito dei danni in occasione del trasporto, chiedendo di segnalare il caso alla propria assicurazione.

  1. Con petizione 2 marzo 2005 AP 1 ed AP 2 hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1, titolare della ditta individuale A__________ __________ (cfr. doc. A), per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 22 marzo 2004. Essi hanno in sostanza preteso la rifusione degli acconti versati (fr. 5'000.-) e il risarcimento dei danni causati al loro mobilio (stimati in fr. 10'700.- ma azionati per fr. 10'000.-).

Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.

  1. Con la sentenza 20 dicembre 2014 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione, ponendo a carico degli attori in solido la tassa di giustizia di fr. 850.-, tutte le spese e le ripetibili di fr. 1'800.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che gli attori avevano a suo tempo dichiarato di accettare senza riserve la merce trasportata (art. 452 cpv. 1 CO) e che, avendo riconosciuto che i danni erano evidenti (come risultava dalla perizia di parte da loro fatta allestire, cfr. doc. S) e dunque immediatamente visibili, non potevano prevalersi del fatto di averne poi segnalato la difettosità entro 8 giorni dal suo ricevimento (art. 452 cpv. 2 e 3 CO).

  2. Con l’appello 13 gennaio 2015 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 19 febbraio 2015, gli attori hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno sostenuto che al momento della consegna della merce i difetti non erano immediatamente visibili (era buio, tutti erano stanchi, i mobili erano tanti, parte della merce era ancora imballata o smontata), per cui la loro dichiarazione secondo cui la merce sarebbe stata accettata senza riserve era superata.

  3. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  4. Ai sensi dell’art. 452 CO il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave (cpv. 1); il vetturale continua nondimeno ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente se il destinatario li constata nel termine in cui, giusta le circostanze, la verificazione era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione (cpv. 2), ritenuto che questa notificazione deve però farsi al più tardi entro 8 giorni dalla consegna (cpv. 3).

Nella fattispecie è incontestabile, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi qui riproposta dagli attori secondo cui il fatto che al momento della consegna della merce i difetti non sarebbero stati immediatamente visibili rendeva priva di efficacia la loro dichiarazione di accettazione senza riserve (tesi che sarebbe comunque stata da approvare, visto che la teste __________, giunta all’abitazione di __________ degli attori subito dopo il trasporto, aveva confermato che i mobili trasportati erano ancora in parte imballati, per cui il loro stato, vista anche l’ora tarda in cui era avvenuta la loro consegna, confermata dalla perizia giudiziaria __________, non era esteriormente riconoscibile), che il convenuto non possa prevalersi della dichiarazione di accettazione della merce trasportata di cui al doc. D. Dal testo dell’art. 452 cpv. 1 CO si evince in effetti che l’estinzione di ogni azione contro il vetturale si verifica, riservati beninteso i casi di dolo o colpa grave, solo in caso di ricevimento senza riserva della merce e di pagamento del prezzo di trasporto (cfr. Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ª ed., p. 599, secondo cui le due condizioni sono cumulative), mentre nel caso concreto gli attori avevano sì accettato senza riserve il ricevimento della merce, ma non avevano però provveduto a pagare completamente il prezzo del trasporto, con un saldo insoluto di fr. 1'332.- (cfr. doc. 2) che il convenuto non è per altro stato in grado di incassare nemmeno in sede giudiziaria (cfr. sentenza 28 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di __________ di cui al doc. BB).

  1. Affinché si possa obbligare il convenuto a risarcire agli attori i danni da loro subiti (giusta l’art. 448 cpv. 1 CO, che rinvia all’art. 447 cpv. 1 CO) è tuttavia ancora necessario chiarire se al medesimo possa essere riconosciuta una responsabilità per il danneggiamento dei mobili traportati, il che implica di stabilire se questi ultimi non fossero eventualmente già danneggiati prima del trasporto, se fossero danneggiati dopo lo stesso e se il danneggiamento così risultato fosse riconducibile al convenuto.

Le tre questioni vanno senz’altro risolte affermativamente.

In merito alla prima, si osserva in effetti che il convenuto, gravato del relativo onere della prova (art. 8 CC), non ha sostanziato ancor prima che provato che i mobili degli attori, poi oggetto del trasporto, fossero in cattivo stato prima del suo operato. I testi __________ e __________ (quest’ultimo sia pure con ricordi meno nitidi) sentiti nell’ambito dell’istruttoria hanno del resto sostanzialmente confermato che i mobili degli attori erano in buono stato e in alcuni casi nuovi.

In merito alla seconda tematica, si osserva che l’istruttoria ha permesso di confermare l’esistenza dei danni ai mobili degli attori dopo il trasporto: la teste __________, come detto giunta all’abitazione di __________ degli attori subito dopo il trasporto, ha in effetti riferito di aver visto costoro rendersi conto del fatto che alcuni mobili erano danneggiati; il teste __________, rendendo visita agli attori un paio di mesi dopo il trasporto, ha a sua volta riferito di alcuni danni al mobilio che non aveva notato al precedente domicilio __________ degli attori; e il teste __________, che aveva allestito una perizia di parte sui mobili degli attori subito dopo il trasporto (doc. S), ha poi tenuto a precisare che i danneggiamenti riscontrati erano “freschi”.

Quanto alla terza, infine, si osserva che il convenuto, gravato anche in questo caso del relativo onere della prova (cfr. art. 447 cpv. 1 CO, che istituisce una sorta di responsabilità causale del vetturale, attenuata però dal fatto che resta possibile la prova liberatoria, cfr. Guhl/Koller/Schnyder/Druey, op. cit., p. 598; Staehelin, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 11 ad art. 447 CO; Gautschi, Berner Kommentar, n. 4c ad art. 447 CO), non ha versato agli atti alcuna prova atta a dimostrare che il danneggiamento fosse invece stato causato da un vizio naturale della merce, da colpa o istruzioni della controparte o ancora da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente (art. 447 cpv. 1 CO).

  1. Ammessa con ciò la responsabilità del convenuto per i danneggiamenti del mobilio degli attori riscontrati a seguito del trasporto da parte di quest’ultimo, si tratta di quantificare l’entità del risarcimento da lui dovuto. In petizione gli attori, fondandosi sul prezzo di acquisto dei mobili danneggiati (doc. E-M) e sulle risultanze della perizia di parte da loro fatta allestire (che dava atto dell’esistenza di alcuni mobili con un danno permanente e dunque da sostituire [e meglio la cassettiera, la scarpiera e la libreria combinata] e di altri da riparare [l’armadio a 3 ante, la credenza, il tavolo e le sedie], cfr. doc. S), avevano preteso un importo di fr. 10'700.-, risultante dalla stima da loro allestita di cui al doc. T (che indicava un danno di fr. 2'500.- alla libreria, di fr. 2'000.- alla combinazione-guardaroba, di fr. 2'000.- all’armadio a 4 ante, di fr. 200.- alla scrivania, di fr. 2'000.- al divano letto, di fr. 1'000.- al side-board e di fr. 1'000.- al tavolo e alle sedie), sia pure senza aver in alcun modo illustrato com’erano giunti a quelle somme. In risposta il convenuto, pur essendosi opposto alla petizione, non ha puntualmente contestato quelle posizioni di danno. Sennonché, nella misura in cui l’istruttoria ha permesso di sconfessare le somme esposte dagli attori, ciò non può tuttavia peggiorare la sua posizione (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). Ora, il perito giudiziario __________ è stato in grado di confermare solo parzialmente il buon fondamento delle somme prospettate dagli attori. L’esperto, tenuto conto del deprezzamento dei mobili già intervenuto al momento del loro danneggiamento, ha in particolare riconosciuto un minor valore, pari al costo della loro riparazione, di fr. 1'616.- (fr. 375.- per l’armadio a 4 ante, fr. 430.- per il side-board e fr. 810.- per il tavolo e le sedie, ritenuto che per la libreria, la scrivania e il divano letto ha espressamente escluso l’esistenza di somme risarcibili, cfr. tabella B della delucidazione peritale). Egli non ha invece ritenuto di esprimersi sul danno alla cassettiera e alla scarpiera (facenti parte della combinazione-guardaroba di cui al doc. G) visto che l’intera combinazione-guardaroba era stata nel frattempo eliminata dagli attori, ma a ben vedere la circostanza non può andare a scapito di questi ultimi, dato che in petizione essi, avendo fatto riferimento alle risultanze della perizia di parte di cui al doc. S, avevano di fatto preteso che la cassettiera e la scarpiera (non però le rimanenti parti della combinazione-guardaroba, segnatamente il pannello a specchio, la cappottiera e la cassapanca) dovevano essere sostituite senza che la controparte lo avesse contestato. In definitiva, ritenuto che la cassettiera e la scarpiera erano state acquistate nel 2002 per fr. 1'115.- (a fronte dei fr. 3'134.- pagati per l’intera combinazione-guardaroba, cfr. doc. G), che al momento del trasporto avevano già 2 anni, che analogamente ad altri mobili si deprezzavano annualmente in ragione del 20% (cfr. tabella B della già menzionata delucidazione peritale) e che dunque al momento del trasporto avevano un valore residuo di fr. 713.60, l’importo che può complessivamente essere rifuso agli attori può essere quantificato in fr. 2'329.60 (fr. 1'616.- + fr. 713.60).

  2. È invece a torto che gli attori hanno pure chiesto la rifusione degli acconti da loro versati al convenuto. Il trasporto è in effetti stato portato a termine con la consegna del mobilio al nuovo domicilio degli attori, che hanno provveduto in larga misura ad utilizzarlo (cfr. pure la documentazione fotografica allestita dal perito giudiziario __________), di modo che questi ultimi non possono pretendere, anche alla luce dei tutto sommato solo lievi danneggiamenti riscontrati, che il risultato dell’agire del convenuto sia divenuto del tutto inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a, 117 II 563 consid. 2a; TF 4 febbraio 2016 4A_693/2014 consid. 7.4); tanto più che in ogni caso per il danno causato è qui stato riconosciuto loro il risarcimento (cfr. per analogia art. 397 cpv. 2 CO applicabile alla fattispecie in virtù del rimando dell’art. 440 cpv. 2 CO; DTF 124 III 423 consid. 3c e 4c; II CCA 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.222).

  3. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione dev’essere parzialmente accolta nel senso che il convenuto è condannato a pagare agli attori la somma di fr. 2'329.60 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2004 (doc. Q), prima valida interpellazione agli atti.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 15'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 13 gennaio 2015 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1 e AP 2, __________, la somma di fr. 2'329.60 oltre interessi al 5% dal 7 giugno 2004.

  1. La tassa di giustizia di fr. 850.-, le tasse delle ordinanze peritali, nonché le relative spese in fr. 500.- e le spese peritali, da anticipare come di rito, sono poste a carico degli attori in solido per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico del convenuto, al quale gli attori rifonderanno, sempre in solido, fr. 1’200.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 5/6 e per 1/6 sono a carico dell’appellato, a cui gli appellanti verseranno, sempre in solido, fr. 600.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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