Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.2016 12.2015.27

Incarto n. 12.2015.27

Lugano 21 luglio 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.25 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 gennaio 2007 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'813.90 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2007, importo ridotto e modificato con le conclusioni a € 44'788.60;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione integrale della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di fr. 64'677.60, “fatta riserva dell’importo delle contro-pretese vantate” nei confronti dell’attrice “che dovesse essere stato oggetto di compensazione nel contesto dell’azione principale”;

richiesta alla quale si è integralmente opposta l’attrice con la risposta riconvenzionale;

domande modificate in corso di causa per adeguarle all’art. 84 CO, nel senso che l’attrice ha cifrato la sua richiesta in € 44'788.60 e la convenuta in fr. 60'380.- oltre € 2'686.- (decisione 11 settembre 2013);

sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 22 dicembre 2014, con la quale ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento dell’importo di € 44'738.41 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2007 e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato l’attrice principale al pagamento di € 2'686.-;

appellante la convenuta con appello 6 febbraio 2015, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta e appello incidentale 27 marzo 2015 l’attrice chiede la reiezione del gravame di parte avversa e la riforma del querelato giudizio, nel senso di riformare il dispositivo sulle spese e ripetibili dell’azione principale, di respingere integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili, il tutto con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della risposta 20 maggio 2015 con cui la convenuta postula, in via principale, di dichiarare irricevibile l’appello incidentale e, in via subordinata, la sua reiezione integrale, con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. La ditta AO 1, società italiana con sede a __________, è attiva, tra l’altro, nella produzione, nella lavorazione, nella trasformazione e nel commercio di mobili, articoli casalinghi e affini (doc. A). Dal 1997 essa ha concluso con AP 1, società svizzera con sede a __________, attiva, tra l’altro, nel commercio di arredamenti, nella progettazione e allestimento d’interni (doc. B), diversi contratti di compravendita aventi per oggetto la fornitura di arredamenti per cucine. Dal 2002 le fatture emesse da AO 1 per le forniture effettuate nel corso degli anni successivi e fino al 2004 sono rimaste scoperte.

B. Con petizione 8 gennaio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la condanna al pagamento dell’importo complessivo di fr. 77'813.90 (fr. 71'661.75 pari allo scoperto di quanto fatturato negli anni 2002, 2003 e 2004 oltre fr. 6'152.15 a titolo di spese legali preprocessuali). Con le conclusioni l’attrice ha ridotto e modificato la pretesa in € 44'788.60 (fr. 71'661.75, doc. CC), pari al saldo del credito relativo alle forniture per gli anni 2002, 2003 e 2004. AO 1 sostiene di avere sempre adempiuto gli obblighi contrattuali e di avere fornito e consegnato ad AP 1 la merce ordinata. Quest’ultima dal 2002 non avrebbe pagato il prezzo convenuto delle fatture prodotte sub doc. C - Z nel termine di 12 mesi come stipulato contrattualmente.

C. Con risposta 25 aprile 2007 AP 1 postula la reiezione integrale della petizione, opponendosi al pagamento di quanto richiesto. Essa sostiene che nulla è più dovuto in relazione ai contratti di compravendita venuti in essere fra le parti. In relazione alle fatture prodotte da controparte, adduce in particolare la mancata consegna di parte della merce (doc. I, J, Y), la presenza di difetti su parte della merce fornita (doc. O, P, Q, T, U, V, Z) e di avere pagato l’importo di € 3'080.18 relativo alla fattura del 26 giugno 2003 (doc. H). In via riconvenzionale AP 1 chiede la condanna di AO 1 al pagamento dell’importo di fr. 60'380.- a titolo di risarcimento del danno per i difetti della merce fornita e per le spese legali preprocessuali, e di € 2'686.- relativi a dei premi di vendita per l’anno 2003, somme che pone in compensazione con la pretesa dell’attrice.

Con risposta riconvenzionale AO 1 si oppone integralmente alla richiesta avversaria.

Con gli ulteriori allegati preliminari le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro antitetiche domande e posizioni, con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei prossimi considerandi.

D. Esperita l’istruttoria, il Pretore con ordinanza 29 luglio 2013 ha assegnato alle parti un termine, affinché prendessero posizione sull’applicazione dell’art. 84 CO. AP 1 e AO 1 hanno pertanto modificato le rispettive domande, nel senso che l’attrice ha cifrato la sua pretesa in € 44'788.60, mentre la convenuta in fr. 60'380.-, oltre € 2'686.-. Le parti hanno rinunciato a comparire per il dibattimento finale e prodotto dei memoriali conclusivi scritti, nei quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive e antitetiche domande, l’attrice postulando unicamente il pagamento dello scoperto delle fatture emesse a carico della convenuta per gli anni 2002 – 2004 pari a € 44'788.60 (conclusioni, pag. 10).

E. Con sentenza 22 dicembre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando AP 1 al pagamento della somma di € 44'738.41 oltre interessi al 5% dall’8 gennaio 2007 e caricando la tassa di giustizia e le spese all’attrice in ragione di 1/12 e per il resto alla convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 6'500.- per ripetibili parziali. Il primo giudice ha nello stesso tempo accolto parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando AO 1 al versamento della somma di € 2'686.- e caricando la tassa di giustizia e le spese alla convenuta riconvenzionale per 1/15 e per il resto all’attrice riconvenzionale, obbligando quest’ultima al versamento a controparte di fr. 5'500.- per ripetibili parziali.

F. Con appello 6 febbraio 2015 AP 1 chiede di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. AO 1 con risposta 27 marzo 2015 ha concluso per la reiezione dell’appello, presentando nel contempo appello incidentale, con il quale postula la riforma della sentenza impugnata, nel senso di riformare il dispositivo sulle spese e ripetibili dell’azione principale, di respingere integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili, protestando spese e ripetibili di appello.

Con risposta all’appello incidentale 20 maggio 2015 la convenuta postula la reiezione dell’appello presentato in via incidentale, sempre con protesta di spese e ripetibili.

Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  1. Il Pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (in seguito: Convenzione di Vienna, CVIM). Per quanto attiene il preteso mancato pagamento delle forniture di merce per gli anni 2002, 2003 e 2004, il primo giudice ha costatato che l’importo complessivo pari a € 29'144.96 (relativo alle fatture doc. C, D, E, F, G, K, L, M, N R, S, W, X) non era stato contestato e ha ammesso quindi la pretesa per tale ammontare. In relazione alle fatture di cui ai doc. I, J, Y per un importo complessivo di € 8'680.97, egli, sulla base delle risultanze istruttorie, ha concluso che l’attrice aveva adempiuto correttamente il suo obbligo contrattuale, che era quello di trasportare la merce solo fino alla sede della convenuta a __________, in Italia, la quale si occupava poi dello sdoganamento e del successivo trasporto fino alla sua sede svizzera di __________. In relazione alla fattura no. 658 (doc. H) ha riconosciuto la pretesa per l’importo di € 1'343.20, essendo il restante importo stato pagato dalla convenuta. Il Pretore ha poi concluso che la convenuta non aveva dimostrato in modo sufficientemente chiaro e certo di avere notificato i difetti della merce fornita e oggetto delle fatture doc. O, P, Q, T, U, Z, negando pertanto alla convenuta la facoltà di avvalersi della garanzia per difetti e riconoscendo alla venditrice l’importo complessivo di € 6'083.24. Per i medesimi motivi il Pretore ha respinto la pretesa risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla convenuta, rilevando abbondanzialmente che gli asseriti danni non erano stati provati. Egli ha al contrario ritenuto dimostrata la pattuizione di un premio vendita per l’anno 2003, riconoscendo ad AP 1 l’importo di € 2'686.-, ammontare che l’attrice non aveva contestato in quanto tale.

I. Sull’appello principale

  1. Preliminarmente s’impone rilevare che l’atto di appello presentato da AP 1 è in buona parte irricevibile poiché non adeguatamente motivato secondo i presupposti dell’art. 311 CPC. Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno precisato che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. L’appellante deve in altri termini non solo spiegare per quale motivo le sue argomentazioni sarebbero fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (TF 7 dicembre 2011, inc. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 14 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.131, consid. 2; 11 marzo 2014 inc. 12.2013.87, consid. 8; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 36 ad art. 311 CPC). È in particolare irricevibile la motivazione di appello che si limita alla semplice trascrizione delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo alla riproduzione di ampi stralci degli stessi (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Inammissibile per insufficiente motivazione è pure l’appello che contiene critiche generiche alla decisione impugnata o che rinvia semplicemente a quanto già esposto in prima sede (decisione del TF 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.3). Nel caso concreto, gran parte dell’appello è costituito dalla semplice e letterale trascrizione di quanto già contenuto nel memoriale conclusivo del 6 ottobre 2014 (act. XXIX). Tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità di gran parte dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Ciò vale in particolare per le considerazioni esposte a titolo di premessa, che si esauriscono nella trascrizione del contenuto delle conclusioni (conclusioni ad. 1 e 2, pag. 2 - 4 corrispondenti ai punti ad 1, pag. 4 - 6), rispettivamente nel riassunto della decisione impugnata (ad 2, pag. 6 - 7), per le allegazioni concernenti la fattura doc. H (pag. 12 dell’appello corrispondente alla pag. 7 delle conclusioni), per quelle relative alle fatture O, P, Q, T, U, V e Z con riferimento alle tavole processuali (ad 13, pag. 16 – 21 corrispondenti alle pag. 8 – 15 delle conclusioni), per quelle con riferimento al potere di rappresentanza di __________ F__________ (pag. 23 in basso e pag. 24 in alto corrispondenti alla pag. 15 delle conclusioni), per quelle in merito all’impossibilità di verificare la merce difettosa da parte dell’attrice (pag. 25 in fondo – 27 corrispondenti alle pag. 15 – 17), per quelle inerenti alla compensazione con i presunti danni fatti valere dalla qui appellante (ad 19, pag. 29 – 33 corrispondenti alle pag. 19 – 22 delle conclusioni).

  2. È pacifico che ai rapporti tra le parti tornino applicabili le norme della Convenzione di Vienna (CVIM). Non vi è contestazione neppure sull’importo complessivo di € 29'144.96 riconosciuto dal primo giudice e relativo alle fatture D, E, F, G, K, L, M, N, R, S, W, X.

  3. L’appellante rimprovera al Pretore di avere ritenuto provata da parte della ditta fornitrice la consegna della merce di cui alle fatture doc. I, J, Y per un importo complessivo pari a € 8'680.97. A suo dire la circostanza, accertata dal primo giudice, secondo cui la merce doveva essere trasportata solo fino alla sede di __________ (I) della convenuta, sarebbe irrilevante e non dimostrerebbe l’avvenuta consegna. Il fatto che per le tre fatture menzionate non risultino agli atti i bolli doganali costituirebbe un indizio a sostegno della sua tesi che la merce non sarebbe stata consegnata. La censura, oltre che irricevibile per carente motivazione limitandosi a ribadire quanto già allegato in prima sede e in parte a copiare quanto contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3), è infondata. L’appellante non contesta che la merce doveva essere consegnata presso la sua sede di , quindi su suolo italiano (appello, pag. 9). Del resto questa circostanza risulta pure esplicitamente dal contratto datato 27 luglio 2002 (doc. 16) ed è confermata dalle deposizioni testimoniali di __________ S, dipendente AP 1 (“confermo che AO 1 portava la merce fino al magazzino di . Siamo quindi noi AP 1 che ci occupavamo dello sdoganamento”, verbale 7 aprile 2008, pag. 2), e di __________ B, dipendente della ditta fornitrice dal 1998 al 2006 (“AP 1 di __________ ci aveva trasmesso una circolare che indicava che tutte le consegne dovevano essere effettuate a __________. La merce consegnata a __________ veniva poi direttamente sdoganata dal cliente, senza che ci fosse alcun onere a nostro carico”, verbale 14 novembre 2007, pag. 5), nonché dai diversi scritti della convenuta all’attrice (doc. GG – MM). Da ciò se ne deduce che lo sdoganamento della merce era effettuato direttamente dal compratore e l’obbligo contrattuale del venditore si esauriva con la relativa consegna della stessa su suolo italiano nei magazzini di __________. Ritenuto che lo sdoganamento della merce era un compito della stessa appellante, non si capisce in che maniera l’assenza dei bolli doganali nel fascicolo processuale possa essere imputato all’attrice, rispettivamente come possa costituire un indizio a sostegno della mancata consegna della merce, come pretende a torto l’appellante. Il fatto che tutta la merce fornita e consegnata a __________ dovesse poi essere sdoganata e per forza essere trasferita in suolo elvetico, come preteso da AP 1 nell’appello, non è del resto suffragato da alcun riscontro oggettivo. A conferma dell’avvenuta consegna si rileva inoltre che gli stessi documenti di trasporto allegati alle fatture menzionate portano la firma del destinatario (doc. I, J), mentre che per quanto concerne la fattura n. __________ (doc. Y) la convenuta stessa nel suo scritto 11 novembre 2005 riconosce di avere ricevuto la merce, seppur in sostituzione (doc. TT). La censura, oltre che irricevibile, è pertanto infondata.

  4. Per quanto concerne la fattura n. __________ del 20 giugno 2003 (doc. H) l’appellante si limita sostanzialmente a trascrivere quanto già espresso in sede di conclusioni, di modo che la censura è nuovamente irricevibile. Per il resto AP 1 ritiene che il Pretore avrebbe dovuto accertare se la menzionata fattura non era ancora stata pagata (come sostenuto dall’attrice in sede di petizione) e non se la stessa presentava ancora un residuo scoperto come sostenuto dall’attrice solo con la replica, modificando pertanto la propria pretesa. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’attrice non ha modificato la propria versione: già nella petizione infatti ella sosteneva che la fattura presentava un credito residuo di € 1'393.39 (petizione, pag. 3).

  5. Per quanto concerne le fatture di cui ai doc. O, P, Q, T, U, V e Z per un importo complessivo di € 6'380.25 il Pretore ha accertato che oggetto delle stesse era la fornitura di merce in sostituzione di merce difettosa precedentemente già pagata. Considerato che la convenuta non aveva dimostrato in modo sufficientemente chiaro e certo di avere notificato tempestivamente i difetti dopo averne accertato la presenza, ha concluso che essa non poteva prevalersi della garanzia per difetti dovuta dal venditore.

7.1 L’appellante reputa la decisione del primo giudice contraddittoria nella misura in cui da una parte conclude per una mancata tempestiva notifica dei difetti, dall’altra “accerta che l’ AO 1 ha riconosciuto i difetti procedendo alla sostituzione della merce” (appello ad. 12, pag. 14). A suo dire, l’avvenuta sostituzione della merce da parte dell’AO 1 significa “che una corretta notifica dei difetti della merce, nelle modalità e nei tempi convenute dalle parti, c’è stata” (appello, pag. 15). La censura di contraddittorietà si ferma tuttavia a questa soggettiva deduzione, non suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti. In merito l’appellante si limita a sollevare generiche considerazioni sul fatto che AO 1 ante causam non avrebbe “mai contestato la correttezza della notifica dei difetti”, e a rinviare alla deposizione del teste __________ F__________. Ciò non basta tuttavia a scalfire la conclusione del Pretore, secondo cui la convenuta non ha dimostrato di avere provveduto “a una tempestiva e circostanziata segnalazione per ogni singolo asserito difetto” (decisione impugnata consid. 6.1, pag. 5). Al proposito in questa sede l’appellante si limita a trascrivere quanto già contenuto nelle conclusioni (cfr. consid. 3) senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice, di modo che su questo punto l’appello è irricevibile.

7.2 Le argomentazioni relative alla questione a sapere se il termine per verificare la merce non avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal momento della presa in consegna della merce in Italia, sono irrilevanti ai fini del giudizio, atteso che la questione è stata lasciata aperta dal Pretore (decisione impugnata, consid. 6.1, pag. 5).

7.3 L’appellante censura il Pretore per avere ritenuto che la sostituzione della merce difettosa non costituisse un’ammissione dei difetti da parte dell’ AO 1. A suo dire questa conclusione costituirebbe una violazione dell’onere di allegazione, poiché l’attrice negli allegati di causa avrebbe sostenuto che la sostituzione della merce presumibilmente difettosa avveniva solo dopo avere verificato i difetti. La censura, oltre che confusa, è manifestamente infondata. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, è lei stessa (con riferimento al doc. 5) ad avere allegato che l’ AO 1 avrebbe preso atto dei difetti, acconsentendo alla fornitura della merce in sostituzione (risposta e domanda riconvenzionale 25 aprile 2007, pag. 3). Ritenuta la contestazione dell’attrice, il Pretore ha quindi a giusta ragione accertato che tra le parti vigeva una specifica prassi, in base alla quale la venditrice forniva su semplice richiesta dell’acquirente il materiale di sostituzione prima di verificare l’effettiva presenza dei difetti, di modo che tale comportamento non poteva significare un’ammissione di difetti.

  1. Ne discende che nella limitata misura in cui è ricevibile l’appello deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata.

II. Sull’appello incidentale

  1. Con l’appello incidentale AO 1 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di modificare il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili dell’azione principale e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale con conseguente modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili.

  2. Con la prima censura l’appellante incidentale contesta il dispositivo sulle spese e sulle ripetibili dell’azione principale. A suo dire, ritenuta la quasi totale soccombenza della convenuta, si giustificava nel caso concreto porre a carico di quest’ultima la tassa e le spese giudiziarie, con assegnazione piena delle ripetibili a favore dell’attrice principale. La censura deve essere respinta. L’appellante parte infatti dall’errato presupposto che il valore litigioso determinante sia quello esposto con le conclusioni pari a fr. 71'661.76 (€ 44'788.60). Determinante è invece il valore iniziale, tant'è che il valore specificato nell'ultimo atto di causa non può servire quale elemento di base per la fissazione delle spese e ripetibili di prima sede quando la riduzione del valore litigioso interviene solo in quell'allegato (Cocchi/ Trezzini, CPC/TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, n. 5 ad art. 5). Il Pretore nel suo giudizio ha infatti tenuto conto di un valore di causa di fr. 77'813.90 (pari a € 48'633.70), come richiesto dall’attrice con la petizione. Ritenuto che il primo giudice ha accolto la domanda per un importo di fr. 71'581.45 (pari a € 44'738.41), la ripartizione da lui effettuata in base al principio della soccombenza può essere confermata.

  3. In merito all’azione riconvenzionale AO 1 rimprovera il Pretore per avere riconosciuto il premio vendita 2003 pari a € 2'686.-. Il primo giudice, sulla base del doc. 16 e della testimonianza di __________ F__________, ha ammesso la pretesa, atteso che l’attrice non aveva contestato puntualmente l’ammontare in quanto tale. L’appellante incidentale ritiene invece di avere sempre e puntualmente contestato il premio vendita per l’anno 2003.

11.1 L’art. 78 cpv. 1 CPC/TI, applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 404 cpv. 1 CPC, prevede che l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto, riservato il caso di replica e duplica. Secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI, i fatti non contestati chiaramente si presumono ammessi, a meno che gli atti del processo non provino fatti contrari. Tale norma va messa in relazione all’art. 184 cpv. 2 CPC/TI, secondo il quale la prova è limitata ai fatti contestati, eccettuati i casi in cui i fatti devono essere accertati d’ufficio dal giudice e con riserva delle disposizioni concernenti la mancata comparsa personale di una parte e l’omissione di un atto scritto. In altre parole, l’assenza di contestazione (o l’ammissione) comportano la presunzione di fatto accertato, che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti. È questa una delle conseguenze del principio attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3, in: SJ 133/2011 I pag. 12).

11.2 Con la domanda riconvenzionale 25 aprile 2007 AP 1 ha chiesto il versamento “del premio di vendita pattuito (doc. 16) per l’anno 2003 ammontante a fr. 4'297.60 (pari a € 2'686.- al cambio di € 1.- = fr. 1.60) (doc. 17), non ancora corrisposto”. Con risposta riconvenzionale AO 1 ha contestato il versamento del premio vendita, poiché controparte non ha “fatto fronte ai suoi obblighi”, rinviando alle motivazioni da lei esposte “sopra”. Nei punti precedenti essa ha spiegato che la convenuta non aveva pagato le fatture (doc. C – Z) e non le aveva messo a disposizione la merce asseritamente difettosa. Essa non ha tuttavia esplicitamente contestato il quantum rivendicato dall’attrice riconvenzionale in relazione al premio vendita per il 2003. Con replica riconvenzionale AP 1 ha specificato che il premio vendita per il 2003 “risulta indipendente dalle contestazioni oggetto della presente procedura e pertanto giustificato nella sua entità”. Con duplica riconvenzionale l’attrice contesta tutte le pretese di controparte, “in quanto sono immotivate e prive di ogni fondamento”.

11.3 Per quanto concerne la misura con cui devono essere contestati i fatti, il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che chi contesta una pretesa deve motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire quali fatti siano contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare, potrebbero tutt’al più giustificarsi in una cosiddetta situazione di bisogno (cfr. sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 4.1). Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono al diritto processuale cantonale, ma nei limiti posti dall’art. 8 CC. In particolare, l’onere di contestazione non deve sfociare nel rovesciamento dell’onere probatorio (DTF 117 II 113 consid. 2 e 115 II 1 consid. 4). Il Tribunale federale si è già chinato sulle disposizioni della procedura civile ticinese, specificando che l’art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI implica da parte del convenuto un certo onere di allegazione dei fatti a suo carico, ovvero che egli è tenuto a contestare le argomentazioni dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, a fornire la propria descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI). Un semplice e generico “contestato” di fronte a un complesso di fatti asseriti è da reputarsi insufficiente (sentenza del TF del 10 luglio 2003 4P.50/2003, consid. 2). In un’altra sentenza inc. 5A_710/2009 del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale ha però precisato, seppur non riferendosi specificatamente alla procedura civile ticinese, che la controparte deve motivare la propria contestazione qualora ciò sia possibile (“si possible”; consid. 2.3.1). Non va poi dimenticato che, come menzionato dal Tribunale federale, l’art. 170 cpv. 2 CPC/TI prevede che i fatti non contestati chiaramente valgono come ammessi unicamente nella misura in cui gli atti del processo non provino fatti contrari. Sempre secondo il Tribunale federale, tale disposto non può però implicare il ripristino pieno dell’onere della parte attrice di provare i fatti sui quali fonda le proprie pretese, dato che ciò sarebbe incompatibile con il sistema attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.3 e 3.4). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che dare i fatti per accertati (sia per mezzo dell’apprezzamento delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti non contestati valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la domanda. L’accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal senso, l’art. 184 cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall’obbligo di dimostrare il ben fondato delle proprie pretese (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.8).

11.4 Nella fattispecie, anche qualora si dovesse ritenere che l’ AO 1 non abbia validamente contestato l’ammontare della pretesa, ciò non significherebbe ancora che non abbia validamente contestato l’esistenza della medesima. In tal caso, competerebbe a AP 1 dimostrare tale fatto rispettivamente il buon fondamento della pretesa. Ora, la convenuta riconvenzionale ha validamente contestato dinanzi al Pretore l’esistenza della pretesa di controparte, asserendo che nessun versamento era giustificato dal fatto che AP 1 non aveva adempiuto i suoi obblighi contrattuali. Tant’è che anche l’attrice riconvenzionale lo ammette nella sua risposta all’appello incidentale (pag. 25) nella replica riconvenzionale a fronte della contestazione di controparte ha specificato che il premio era dovuto indipendentemente dalle contestazioni oggetto della causa (replica riconvenzionale, pag. 6).

11.5 A sostegno della sua pretesa AP 1 ha prodotto il contratto 27 luglio 2002 (doc. 16) avente per oggetto “acquisti mobili di mostra” in base al quale le parti avevano stabilito una scala premio a dipendenza del volume delle vendite, il quale era da liquidare ogni fine esercizio, con l’aggiunta che “eventuali insoluti pregiudicheranno il premio”. Il teste __________ F__________, al quale è stato sottoposto il doc. 16, ne ha semplicemente confermato il contenuto, senza spiegare se l’attrice riconvenzionale aveva maturato per il 2003 l’ammontare richiesto e senza esprimersi in merito alla questione delle inadempienze contrattuali fatte valere dalla controparte (e dimostrate in causa). Nemmeno il conteggio doc. 17, prodotto da controparte, attesta qualcosa in merito. Ne discende che la pretesa, validamente contestata nella sua esistenza, deve essere respinta poiché non provata.

  1. Per i motivi che precedono l’appello incidentale è parzialmente accolto. Ciò comporta la modifica del dispositivo sulla ripartizione della tassa, delle spese e delle ripetibili della sentenza impugnata (148 CPC/TI). Tenuto conto della totale soccombenza dell’attrice riconvenzionale le stesse sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 5'900.- a titolo di ripetibili.

III. Sulle spese giudiziarie

  1. In definitiva quindi l’appello 6 febbraio 2015, nella limitata misura in cui è ricevibile, è integralmente respinto, mentre l’appello incidentale 23 marzo 2015 è parzialmente accolto. Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 44'738.41 (pari a fr. 71'581.45) per l’appello principale rispettivamente di € 2'686.- (pari a fr. 4'297.60) per l’appello incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 6 febbraio 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri processuali di fr. 3'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

III. L’appello incidentale 27 marzo 2015 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 2014 del Pretore di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La domanda riconvenzionale è respinta.

  2. La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale in complessivi CHF 1'600.- e le spese in CHF 250.-, da anticipare come di rito, sono a carico della convenuta/attrice riconvenzionale. La convenuta/attrice riconvenzionale rifonderà alla controparte CHF 6’000.- per ripetibili.

IV. Gli oneri processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipati, sono a carico di AO 1 nella misura di 1/3 e di AP 1 per 2/3. Quest’ultima rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili parziali.

V. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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