Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.10.2017 12.2015.178

Incarto n. 12.2015.178

Lugano 10 ottobre 2017/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 maggio 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 108'539.- oltre interessi, pretesa ridotta con le conclusioni a fr. 97'323.- oltre interessi;

domanda integralmente avversata da controparte con risposta 19 ottobre 2011, con la quale ha pure sollevato l’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere in causa;

richiesta sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 7 settembre 2015, respingendo integralmente la petizione;

appellante l’attrice con atto di appello 5 ottobre 2015 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 48'615.70, oltre interessi, con protesta di spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 10 novembre 2015 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 30 maggio 2011 AP 1 ha convenuto in giudizio la AO 1 innanzi alla Pretura di Bellinzona, invocando la responsabilità di quest’ultima in quanto proprietaria del parcheggio sito sul mappale n. __________ RFD __________ giusta l’art. 58 CO e chiedendone la condanna al pagamento di fr. 108'539.- a titolo di risarcimento del danno e del torto morale, oltre interessi al 5%. A suo dire, la mattina di sabato 4 dicembre 2004, attorno alle 10.30, essa sarebbe scivolata e caduta nei pressi di un tombino sito nel piazzale-posteggio di fronte al centro commerciale della AO 1 a __________, dove si era recata assieme al marito per fare delle spese. La superficie del posteggio sarebbe stata molto scivolosa a seguito della presenza di ghiaccio e di rugiada e, inoltre, l’asfalto attorno al tombino sarebbe stato inclinato verso il tombino stesso. A seguito della caduta AP 1 si è procurata una frattura pluriframmentaria intraarticolare del radio distale (polso) sinistro oltre a varie escoriazioni, che ha comportato tre interventi chirurgici. Durante il decorso postoperatorio essa ha sviluppato “una sintomatologia soggettiva con segni obiettivi di morbo di Sudeck”, in altre parole “un disturbo del metabolismo osseo con conseguente demineralizzazione” (doc. HH).

B. Con risposta 19 ottobre 2011 la AO 1 si è opposta a tutte le pretese creditorie avanzate dalla controparte, sollevando preliminarmente l’eccezione di prescrizione. In sintesi, la convenuta ha contestato che l’attrice fosse caduta sul piazzale-posteggio antistante al suo negozio e che vi fosse del ghiaccio e/o della rugiada. Ad ogni modo essa ha escluso la presenza di una qualsiasi fonte di pericolo, stante la quotidiana verifica da parte del suo servizio di manutenzione dello stato del piazzale-posteggio circa la necessità di spargere del sale antighiaccio. In tali condizioni la caduta rientrerebbe semmai nella sfera di rischio dell’attrice stessa, escludendo ogni e qualsiasi responsabilità ex art. 58 CO.

Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni, l’attrice riducendo la sua pretesa a fr. 97'323.-.

C. Con decisione 7 settembre 2015 il Pretore ha respinto integralmente la petizione, ponendo a carico dell’attrice le spese giudiziarie.

D. Con appello 5 ottobre 2015 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 48'615.70, protestando spese e ripetibili di entrambi i gradi di giudizio. La convenuta, con risposta 10 novembre 2015, postula la reiezione del gravame con accollo delle spese giudiziarie di secondo grado all’appellante.

Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

  1. Nella propria sentenza il Pretore, dopo avere esposto la fattispecie, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Per quanto in questa sede d’interesse, egli, sulla base della perizia tecnica, ha escluso un difetto di costruzione del piazzale-posteggio per il fatto che l’asfalto attorno ai tombini presentava una leggera inclinazione verso il tombino stesso. In merito ad un difetto di manutenzione, il primo giudice ha concluso che il 4 dicembre 2004 il suolo era verosimilmente scivoloso a causa della brina e che pertanto fosse necessario procedere allo spargimento del sale antigelo. Egli, sulla base delle deposizioni dei testi, ha accertato che la convenuta provvedeva regolarmente, durante il periodo invernale, allo spargimento del sale antighiaccio sul piazzale-posteggio e ha concluso che non vi erano ragioni per dubitare che il giorno dell’infortunio tale manutenzione non fosse stata effettuata o fosse stata eseguita in modo carente, considerato pure che, malgrado la forte affluenza di quel giorno, nessun’altra caduta era avvenuta. Il Pretore, ritenendo infine che spettava all’attrice “assumere un comportamento ragionevole e fare prova di un minimo di prudenza nel percorrere il suolo in questione in una giornata che, a detta dell’attrice stessa, era fredda” (sentenza impugnata, pag. 11), ha pertanto escluso una responsabilità della AO 1 ex art. 58 CO.

  2. Preliminarmente si osserva che la prima parte dell’atto di appello (pag. 1-6) è costituita da una soggettiva esposizione dei fatti, corrispondente a quella contenuta negli allegati introduttivi. L’appellante si limita in sostanza a trascrivere quanto contenuto nel proprio memoriale conclusivo, seppur con qualche spostamento di paragrafi (appello, ad. 1-5, pag. 1-5 corrispondenti alle conclusioni, ad 2-6, pag. 1-5 e ad 11-12, pag. 9-10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Come rettamente osservato dall’appellata, si rileva che il Pretore ha dato per scontata e ha ripreso l’esposizione fattuale dell’attrice contenuta nei suoi allegati introduttivi, malgrado la precisa contestazione della convenuta. L’attrice, gravata dall’onere della prova, non è invero stata in grado di dimostrare che l’infortunio alla base delle sue pretese risarcitorie sia avvenuto sul piazzale-posteggio della convenuta secondo le modalità descritte negli allegati introduttivi. Nulla agli atti permette in effetti di concludere in tal senso, la versione dei fatti fornita dall’attrice non avendo trovato alcun riscontro oggettivo in sede istruttoria e non essendo la sola deposizione del marito sufficiente a suffragare quanto da lei preteso. A prescindere da quanto precede e ammettendo per ipotesi che l’infortunio sia avvenuto così come sostenuto dall’attrice, la sua pretesa risarcitoria non può comunque trovare accoglimento per i motivi che saranno esposti nei prossimi considerandi.

  1. Ai sensi dell’art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione. Un’opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione (DTF 130 III 736 consid. 1.3, pag. 741 seg.). L’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto e va determinata oggettivamente, secondo l’esperienza della vita nel luogo in cui l’opera si trova e secondo lo scopo cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa, pag. 311). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Un primo limite all’obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell’opera è costituito dalla responsabilità propria del danneggiato („Selbstverantwortung“), dal quale si può pretendere un minimo di attenzione. Tocca pertanto all’utente conformarsi alla situazione concreta. Un secondo limite è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo (DTF 130 III 736 consid. 1.3, pag. 742 con riferimenti). Per il proprietario di opere pubbliche o aperte al pubblico le esigenze di sicurezza sono più elevate (DTF 118 II 36 consid. 4a, pag. 38), ritenuto tuttavia che le misure esigibili devono stare in un rapporto di ragionevolezza con le peculiarità del caso concreto. La rete stradale, ad esempio, già solo per la sua estensione non può essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF 130 III 736 consid. 1.4, pag. 742).

La prova di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO incombe a chi si prevale di questa causa di responsabilità, in concreto all'appellante (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa pag. 311).

  1. L’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata valutazione delle prove per avere concluso che in concreto non vi fosse un difetto di manutenzione, in particolare che il giorno dell’infortunio la convenuta avesse provveduto a spargere il sale antigelo sul piazzale-posteggio. Tale conclusione sarebbe in contraddizione con la circostanza, accertata dallo stesso Pretore sulla base della perizia giudiziaria, che il 4 dicembre 2004 alle 10.30 il posteggio era verosimilmente scivoloso a causa della brina e che lo spargimento del sale antigelo era necessario. A suo dire, se la convenuta avesse provveduto allo spargimento del sale antigelo, il suolo non sarebbe stato scivoloso e l’infortunio non sarebbe avvenuto. Dall’accertamento secondo cui il piazzale era scivoloso a causa della brina, l’appellante vorrebbe pertanto dedurre la prova che in concreto lo spargimento di sale non sarebbe avvenuto, rispettivamente non sarebbe stato eseguito in maniera adeguata.

La censura è irricevibile, costituendo la stessa una soggettiva deduzione dell’appellante, non suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti e non adempiendo in tal modo ai presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

Occorre poi aggiungere che, contrariamente a quanto ritiene l’appellante, la prova della difettosità dell’opera non può essere dedotta semplicemente dalla (probabile) presenza di brina sul piazzale-posteggio, non costituendo ogni fonte di pericolo automaticamente un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione (vedi sopra consid. 4).

.

  1. L’appellante rimprovera poi al Pretore un errato apprezzamento delle prove per avere concluso, sulla base delle testimonianze, che la convenuta quel giorno aveva provveduto a spargere il sale antigelo. A suo dire, nessun teste avrebbe affermato che quel giorno effettivamente tale misura era stata eseguita e in che modo. Le loro dichiarazioni risulterebbero oltretutto poco credibili, essendo gli stessi dipendenti della convenuta e avendo pertanto un interesse nella lite.

6.1 Giusta l’art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a questo disposto legale è fondamentale anche l’impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio (per i dettagli cfr. Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nello stesso tempo egli deve però tener conto anche dell’eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all’esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie. Nell’apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l’atteggiamento della parte al momento dell’offerta, rispettivamente dell’opposizione al mezzo di prova (cfr. Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag.748), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un appellante di non essersi opposto all’assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest’ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3).

6.2. In concreto il teste __________ Z__________, responsabile della manutenzione del centro commerciale della AO 1 di , ha dichiarato che durante la stagione invernale vi era un’organizzazione ben precisa per quanto attiene alla manutenzione esterna del piazzale antistante ai negozi. Egli ha precisato che “vi era un primo turno che operava verso le ore 04.00/04.30 del mattino e si occupava della manutenzione di un tragitto ben preciso che era quello che utilizzavano gli autisti e i cuochi della filiale. Il secondo turno alle ore 06.00 faceva il giro complessivo, comprendente anche i posteggi clienti e i posteggi . Entrambi gli operai si occupavano in particolare dello spargimento di sale. Nel caso in cui durante la giornata a seguito dei controlli che venivano effettuati emergeva la presenza di ghiaccio o neve, veniva disposto un ulteriore turno per procedere allo spargimento di sale, rispettivamente per procedere alla liberazione della neve” (verbale audizione 12 marzo 2013, pag. 28 in mezzo). La circostanza che la convenuta aveva un servizio di manutenzione ordinaria del piazzale antistante al centro commerciale durante il periodo invernale è confortata pure dalla deposizione di __________ S, responsabile tecnico della manutenzione di tutti gli stabili della AO 1 e superiore di __________ Z. Egli ha confermato sia l’esistenza di un servizio quotidiano di manutenzione, sia le modalità di esecuzione, aggiungendo che tale servizio iniziava il 1° novembre e terminava il 30 aprile successivo (verbale di audizione 12 marzo 2013, pag. 30 - 31). Anche i testi __________ C__________ e __________ M__________, entrambi dipendenti della convenuta, hanno confermato che la convenuta disponeva di un servizio di manutenzione quotidiano apposito per la verifica dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo, rispettivamente lo sgombero della neve durante il periodo invernale (verbale audizione 29 gennaio 2013, pag. 22 e 25). La conclusione cui è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni testimoniali, tutte convergenti sia in merito all’esistenza di un servizio di manutenzione sia alle modalità di esecuzione dello stesso, regge pertanto alle critiche dell’appellante e deve essere confermata. In queste circostanze e in assenza di altri elementi agli atti, il fatto che nessuno dei testi abbia provveduto personalmente alla verifica dello stato del piazzale il giorno in cui sarebbe avvenuto l’infortunio, non è sufficiente a scalfire la conclusione del primo giudice, secondo cui in concreto non vi sono ragioni per dubitare che la convenuta quel giorno abbia eseguito il protocollo di manutenzione usuale per il periodo invernale.

6.3 Si rileva infine che l’appellante non può sostenere per la prima volta in questa sede, dopo la sentenza del giudice di primo grado, che i testi assunti erano poco attendibili perché strettamente legati alla convenuta, quando non ne ha mai contestato in precedenza la loro assunzione e la loro indipendenza (verbale di udienza 9 luglio 2012, pag. 3). Le critiche espresse dall’appellante in proposito non sono quindi tali da inficiare l’apprezzamento effettuato dal primo giudice.

  1. In concreto l’asserito infortunio sarebbe avvenuto il 4 dicembre 2004 attorno alle 10.30 sul posteggio della AO 1 sito a __________. Pacifico il carattere di opera ai sensi dell’art. 58 CO del parcheggio del centro commerciale. Il perito ha rilevato che nel periodo considerato le condizioni del tempo erano abbastanza buone e che il sedime (in quel periodo dell’anno) non era interessato dalla presenza del sole. Tenuto conto della situazione metereologica (temperatura, umidità, assenza di soleggiamento) ha ritenuto la presenza di brina “molto probabile”, mentre ha ritenuto non probabile la formazione di ghiaccio (perizia, quesito 2 e 3). Secondo l’interpretazione dei dati metereologici egli ha ritenuto che il 4 dicembre 2004 la presenza di brina fosse probabile già a partire dalle 4.00 del mattino e ha precisato che attorno alle 10.30 la temperatura era di poco superiore allo zero termico con un’umidità dell’aria elevata. Egli, ritenuto che “la temperatura del suolo era inferiore a 0° C già a partire dalla sera prima” e che “l’umidità dell’aria era elevata già dai giorni precedenti”, ha concluso che lo spargimento del sale antighiaccio era necessario (perizia, quesito 5 e 6). Come illustrato al considerando precedente, l’istruttoria ha anche permesso di appurare che la convenuta durante il periodo invernale, dal 1° novembre al 30 aprile, disponeva di un servizio di manutenzione apposito per la verifica quotidiana dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo. Come rettamente accertato dal Pretore, appare poco verosimile che quel giorno la convenuta non abbia eseguito la verifica ordinaria dello stato del parcheggio e preso le misure necessarie a garantire la sicurezza dei clienti che la situazione imponeva. Oltre al fondo coperto di brina, dall’istruttoria non sono emersi altri elementi che avrebbero imposto delle misure ulteriori oltre lo spargimento del sale antigelo. Un fondo reso scivoloso dalla presenza di brina in dicembre in un luogo dove non batte il sole per periodi prolungati non rappresenta una situazione eccezionale e straordinaria. Il servizio di manutenzione così come organizzato dalla convenuta era una misura adeguata e sufficiente per prevenire le conseguenze prevedibili e tipiche di una situazione invernale. A ciò aggiungasi che la presenza di brina sul parcheggio poteva e doveva essere rilevata facilmente da qualsiasi utente, essendo la stessa per definizione visibile. Nelle circostanze del caso di specie, secondo il normale andamento delle cose, qualsiasi cliente della convenuta poteva aspettarsi un fondo scivoloso e la posa di un segnale di avvertimento, come preteso dall’appellante, non avrebbe che segnalato l’evidenza. Una tale misura di sicurezza si sarebbe eventualmente imposta nel caso si fosse verificato uno stato particolare e imprevedibile di pericolo (come ad esempio la fessurazione del terreno a seguito del gelo o lo smottamento del terreno attorno al tombino), ciò che non era tuttavia il caso nella fattispecie. In assenza di altre circostanze particolari, peraltro né allegate né provate dall’attrice, non si giustifica ritenere che la AO 1 dovesse prendere delle misure supplementari oltre a quelle eseguite attraverso il suo servizio di manutenzione esterna durante il periodo invernale. Ne discende che in concreto non esiste alcun difetto di manutenzione del parcheggio e la convenuta non può essere ritenuta responsabile ex art. 58 CO.

  2. Così stando le cose non è necessario esaminare le altre censure esposte dall’appellante.

  3. Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 48'615.70, valore determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 5 ottobre 2015 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 7 settembre 2015 della Pretura del Distretto di Bellinzona, è confermata.

  1. Gli oneri processuali di fr. 4'000.-, già anticipati, restano a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.

  2. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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