Incarto n. 12.2015.177
Lugano 25 aprile 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Balerna e Grisanti
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.27 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 19 dicembre 2012 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 78'531.20 oltre interessi, in subordine “di almeno fr. 78'531.20 o altra cifra che verrà determinata in corso di causa oltre interessi”, a titolo di risarcimento danni per asserita responsabilità del medico dentista,
pretese contestate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza del 8 settembre 2015 ha integralmente respinto,
appellante l’attrice con atto di appello del 5 ottobre 2015 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre il convenuto con risposta del 23 novembre 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 3 febbraio 2010, AP 1 si è rivolta a AO 1, dentista e specialista FMH in chirurgia maxillo-facciale con Studio a ___, a causa di un fastidio riscontrato vicino al dente del giudizio. Durante la visita, il dentista AO 1 ha allestito e mostrato alla paziente un disegno (“schizzo”) relativo al dente 48 e al dente 47 (v. cartella medica doc. 5), e ha annotato nei propri appunti i codici 4000, 4054 e 4011. Il medico ha inoltre eseguito una radiografia ortopanoramica (doc. B, ortopantomografia OPT).
Al termine del consulto, AP 1 ha deciso di sottoporsi all’intervento prospettato di estrazione del dente del giudizio n. 48. L’intervento è quindi stato fissato per il 17 febbraio 2010 presso lo Studio del dr. AO 1.
B. Sin dal giorno successivo all’estrazione AP 1 ha iniziato a lamentare un fastidioso formicolio e un’insensibilità alla guancia destra a cui si sono aggiunte delle dolorose “scosse”.
In seguito, il dentista AO 1 ha rivisitato la paziente in ben 9 occasioni ed ha eseguito ulteriori tre radiografie ortopanoramiche (cfr. doc. E, F, G e doc. 5).
Il 4 marzo e il 1° luglio 2010 il dr. AO 1 ha inviato al dentista di fiducia di AP 1, dr. S__________ D__________, un rapporto indicante la diagnosi e la descrizione dell’intervento eseguito il 17 febbraio 2010, nonché l’evolversi della situazione (cfr. doc. 5).
Il 7 dicembre 2010 AP 1 si è quindi sottoposta, su indicazione del dottor AO 1, a una visita neurologica specialistica da parte del dr. med. M__________ F__________ (v. rapporto di stessa data del dr. __________ al dr. AO 1, doc. 5).
In data 17 dicembre 2010 AO 1 ha inoltre contattato per iscritto il prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ dell’Ospedale di Basilea, sottoponendogli il caso (doc. 5).
C. Successivamente, di propria iniziativa, AP 1, si è sottoposta a due visite presso il dott. M__________ S__________ di Milano, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, per ottenere un parere. Questi ha redatto due referti medici (cfr. doc. H e K).
A sua volta AO 1 ha incaricato il prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ e il PD dr. P__________ J__________ dell’Universitätsspital di Basilea dell’allestimento di una perizia medica, la quale è stata redatta il 25 marzo 2013 (cfr. doc. 3).
D. Previo tentativo di conciliazione (CM. 2012.38), in data 19 novembre 2012 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Locarno-Città, con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 78'531.20 oltre interessi, in subordine “di almeno fr. 78'531.20 o altra cifra che verrà determinata in corso di causa oltre interessi” (cfr. perizia), a titolo di risarcimento danni per asserita responsabilità del medico dentista in relazione all’intervento di estrazione del dente del giudizio. In sintesi, essa ha rimproverato alla controparte una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del dentista per non avere in fase preoperatoria effettuato le necessarie indagini e per aver sottovalutato la situazione.
Il convenuto si è opposto alla petizione contestando le pretese creditorie dell’attrice. In breve, egli ha affermato di aver compiutamente informato la paziente sulla natura dell’intervento e sui rischi ad esso connessi. AO 1 ha inoltre sostenuto la necessità dell’intervento. Per quanto attiene agli esami effettuati prima dell’intervento, il dentista ha argomentato che l’esecuzione di una radiografia è da ritenersi sufficiente in caso di estrazione di un dente mentre che l’esecuzione di una TAC non è da considerarsi necessaria per una corretta valutazione diagnostica in relazione a un intervento di questa natura. Egli ha sostenuto di aver adempiuto in maniera diligente al proprio mandato, questo sia per quanto attiene alla fase diagnostica che alla cura intrapresa come pure nell’assistenza post-operatoria e in relazione al dovere di informazione.
In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le reciproche posizioni, approfondendone alcuni aspetti. In particolare, l’attrice ha rimproverato al convenuto una carente indagine preoperatoria.
Esperita l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri probatori, si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive antitetiche domande e allegazioni. Con questo allegato conclusivo l’attrice ha inoltre esteso le proprie doglianze rimproverando al convenuto di non averla adeguatamente informata sui rischi dell’operazione.
E. Con decisione dell’8 settembre 2015 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
F. Con atto di appello del 5 ottobre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di condannare AO 1 al pagamento di fr. 78'531.20 oltre interessi, protestando tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 23 novembre 2015 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Il Pretore, nella propria sentenza, dopo aver ricordato la dottrina e la giurisprudenza relativa al contratto di mandato che disciplina il rapporto tra medico dentista e paziente e gli obblighi di diligenza che incombono al professionista, ha giudicato che, nel caso in esame, sulla base delle risultanze istruttorie e in particolare della perizia giudiziaria non si potesse imputare al mandatario né una carente indagine preoperatoria né un errore nel trattamento scelto.
Il primo giudice ha quindi analizzato la problematica del dovere d’informazione che incombe al medico. Il Pretore, dopo averne ricordato i principi, ha illustrato gli elementi che emergevano dall’incarto. Il Pretore, da un canto, ha osservato che lo schizzo illustrativo allestito dal medico e l’annotazione del codice 4011 nella cartella clinica lasciavano ragionevolmente supporre che delle spiegazioni orali alla paziente fossero state date, d’altro canto però il magistrato ha rilevato che non era possibile sapere l’estensione di queste spiegazioni e se le stesse avessero riguardato anche i rischi dell’intervento e le possibili terapie alternative. In relazione proprio a questo specifico aspetto dei rischi, il magistrato ha giudicato che il convenuto non fosse riuscito a dimostrare di aver assolto al proprio obbligo di informare compiutamente la paziente, ragion per cui non si poteva ammettere la presenza di un consenso informato da parte della stessa.
Il magistrato ha quindi affrontato nel dettaglio la questione del consenso ipotetico, che ha ritenuto dato. In particolare, egli ha giudicato che, in considerazione del basso rischio statistico di lesione del nervo, della consapevolezza che aveva la paziente della sua particolare situazione dentaria e del disturbo di cui essa soffriva e che l’aveva indotta a recarsi da uno specialista in chirurgia maxillo-facciale anziché dal suo dentista abituale, la paziente si sarebbe comunque sottoposta all’intervento, anche se l’informazione da parte del medico dentista fosse stata completa. Il Pretore ha pertanto respinto la pretesa dell’attrice.
Con l’appello AP 1 censura gli accertamenti pretorili e ribadisce la tesi secondo cui il convenuto avrebbe sottovalutato la situazione e omesso le indagini preliminari necessarie. A questo proposito l’appellante mette in discussione il contenuto della perizia giudiziaria. Essa contesta inoltre che si possa ammettere un consenso ipotetico e sostiene che se avesse saputo del rischio di danneggiare il nervo facciale non si sarebbe sottoposta all’intervento.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). L’appello qui in esame in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma ripropone le motivazioni addotte in prima sede limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati e espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Nella propria decisione il Pretore ha già ampliamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che si riscontra, in particolare, una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il medico-dentista è incorso in un errore nella diagnosi e nella cura del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica generalmente riconosciute (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 5). Le regole dell’arte medica costituiscono i principi stabiliti dalla scienza medica, generalmente riconosciuti e ammessi, comunemente seguiti e applicati dagli specialisti del ramo (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124, DTF 108 II 59, consid. 1, pag. 61). In applicazione dell’art. 99 cpv. 1 CO il medico risponde in principio di ogni errore, e non solo dell’errore grave (DTF 110 II 375, consid. 3.1, pag. 124; Tercier/Favre, op.cit., no. 5202, pag. 780). Spetta al paziente stabilire la violazione delle regole dell’arte medica, e quando queste sono provate appartiene al medico la prova che egli non ha commesso errore (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124). Appare pertanto decisivo per il paziente dimostrare che il medico ha commesso un errore nella diagnosi o nel trattamento scelto, causando in tal modo un danno alla salute del mandante.
Una violazione contrattuale si ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve dare al paziente, in termini chiari, intelligibili e il più completi possibile, un’informazione sulla diagnosi, la terapia, il pronostico, le alternative al trattamento proposto, i rischi dell’operazione, le possibilità di guarigione, eventualmente sull’evoluzione spontanea della malattia e sulle questioni finanziarie, in particolare relative all’assicurazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve provare di aver sufficientemente informato il paziente e ottenuto il consenso chiaro di quest’ultimo prima dell’intervento (DTF 133 III 121, consid. 4.1.3, pag. 129 con riferimenti citati). Il grado di diligenza richiesto al medico si quantifica in base alla natura e alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle sue conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa situazione e con le sue stesse conoscenze (sentenza IICCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 5 con referenza citata).
L’appellante contesta invece questi accertamenti e rimprovera al Pretore di non aver debitamente considerato le conclusioni della perizia di parte attrice secondo cui sarebbe stato necessario effettuare ulteriori approfondimenti tramite immagini bi- e/o tridimensionali prima di intervenire. Essa sostiene che secondo il dott. M__________ S__________ vi sarebbe stato da parte del convenuto un errore diagnostico con conseguente errore terapeutico (cfr. anche perizia di parte doc. K pag. 4). AP 1 cerca di sminuire la portata della perizia giudiziaria a cui rimprovera di non essere sufficientemente specifica e chiara.
6.1. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice non è legato alle conclusioni della perizia giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione e, senza motivi determinanti, non deve sostituire il suo apprezzamento a quello dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non segue le conclusioni dell’esperto, quando delle circostanze ben stabilite ne intaccano seriamente la credibilità. Invece, se le conclusioni di una perizia giudiziaria appaiono dubbie in merito a dei punti essenziali, il giudice deve raccogliere delle prove complementari per tentare di dissipare le sue esitazioni (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3), in particolare se l’esperto non ha risposto alle domande poste, se le conclusioni sono contraddittorie o se, in qualche altro modo, la perizia presenta dei difetti a tal punto evidenti e riconoscibili, anche senza conoscenze specifiche, che il giudice non poteva semplicemente ignorarle (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3).
6.2. Nella fattispecie a ragione il Pretore si è fondato sulla perizia giudiziaria allestita dal dr. M__________ B__________, médecin chef del Dipartimento di chirurgia, divisione di chirurgia maxillo-facciale del CHUV di Losanna, per non ammettere l’esistenza di manchevolezze o errori nell’agire del convenuto con particolare riferimento alla fase preoperatoria del dente 48. Al riguardo la perizia presenta, infatti, risposte complete, oggettive, lineari e coerenti che non possono dare adito ad alcuna censura. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il perito giudiziario ha fornito un quadro chiaro e completo sugli esami ritenuti necessari in siffatta fattispecie ed ha giudicato corretto il modo di procedere seguito dal qui convenuto. Egli ha in particolare riferito che: “L’examen orthopantomographique, est généralement considéré comme l’examen de choix pour extraction de dents de sagesse, sachant qu’il n’existe pas de directives de l’Association suisse de chirurgie maxillo-faciale, ou d’autres associations par ailleurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).
“Dans cette situation précise, on constate effectivement une proximité claire avec le nerf alvéolaire inférieur, sans toutefois montrant un risque élevé de lésion du nerf lors d’une extraction. En effet l’image observée correspondant à une densification du canal serait associée à 0.7% de risque de lésion du nerf selon certains auteurs” (cfr. perizia, pag. 2 ad 3).
Al riguardo si ricorda, per completezza, che la tesi della sufficiente e corretta indagine preoperatoria è condivisa anche dal perito di parte convenuta prof. dr. H__________ -F__________ Z__________ (cfr. doc. 3, pag. 3 ad 1).
Il perito giudiziario ha inoltre osservato che anche se fosse stata eseguita prima dell’operazione una TAC, come preteso dal perito di parte attrice, ciò non avrebbe “probablement changé la manière de procéder à l’extraction” (cfr. perizia, pag. 2 ad 5).
In relazione all’intervento il dr. M__________ B__________ ha giudicato l’operazione come “très souhaitable” e ha ribadito la correttezza del modo di procedere seguito dal convenuto, dr. AO 1, indicando che “(…) Du point de vu diagnostique, c’est-à-dire procéder à la radiographie panoramique, et ensuite proposer l’avulsion de cette dent est correcte” (perizia pag. 3 ad 6).
Il perito giudiziario ha inoltre confermato il rispetto delle regole dell’arte da parte del convenuto; in relazione all’operazione effettuata dal dr. AO 1 il perito dr. M__________ B__________ ha infatti dichiarato che “(…) elle semble avoir été realisée selon les respects de l’art médical, c’est-à-dire l’importance d’avoir procédé à la separation radiculaire avant l’extraction” (cfr. perizia pag. 4 ad 9).
Come rettamente rilevato dal Pretore (cfr. sentenza cit. pag. 9), il perito di parte attrice, dott. M____________________ S__________, pur sostenendo la necessità di effettuare ulteriori esami preoperatori non spiega quali elementi in più avrebbero apportato gli stessi e neppure sostiene che l’intervento non avrebbe dovuto essere svolto. A questo vada aggiunto che, contrariamente a quanto asserito dal perito di parte attrice, la mancata indagine bi- e/o tridimensionale non può, nello specifico, essere qualificata quale errore diagnostico, e tantomeno essere ritenuta causa di un presunto errore terapeutico (cfr. doc. K pag. 4 ad 2)
Alla luce di quanto precede non vi sono motivi per discostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario dr. M__________ B__________, che nel suo referto non ha dato adito a dubbi sulla sua imparzialità e competenza professionale. Su questo punto la decisione del Pretore va pertanto confermata.
Ci si potrebbe chiedere se il Pretore sia andato oltre le sue competenze analizzando la problematica del consenso ipotetico senza che questa argomentazione sia stata formalmente sollevata dalle parti; in concreto però nessuno dei contendenti ha avuto da obiettare al modo di procedere del Pretore né ha sollevato contestazioni su questo specifico aspetto, ragion per cui, in considerazione anche delle argomentazioni addotte dal primo giudice nella propria sentenza, pare corretto affrontare la questione nel merito (cfr. a questo proposito anche sentenza impugnata, pag. 7 e 14).
7.1. Nella propria decisione il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza relative alla problematica del consenso. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che in assenza di consenso informato, la giurisprudenza riconosce al medico la facoltà di addurre l’argomentazione del consenso ipotetico del paziente. Il mandatario deve allora stabilire che il paziente avrebbe accettato l’operazione anche se fosse stato debitamente informato. La prova di tale consenso spetta al medico, ma il paziente è tenuto a collaborare rendendo verosimile o almeno allegando i motivi personali che l’avrebbero portato a rifiutare l’operazione se ne avesse segnatamente conosciuto i rischi (DTF 133 III 121, consid. 4.1.3; TF 28.4.2003, 4P.265/2002, consid. 5.5; TF 24.03.2005, 4C.9/2005, consid. 4.4; TF 19.05.2009, 4A_604/2008, consid. 2.2). Qualora, come nel caso specifico, una tale collaborazione venisse a mancare, la valutazione andrebbe in ogni caso operata considerando oggettivamente se fosse comprensibile, per un paziente sensato, che avesse ad opporsi all'operazione (DTF 133 III 130, consid. 4.1.3 in fine; 117 Ib 207, consid. 5c; Fink, Aufklärungspflicht von Medizinalpersonen, Berna, 2008, pag. 275).
7.2. In considerazione della contestazione solleva dall’appellante si tratta ora di valutare in base alle risultanze agli atti se un paziente sensato, debitamente informato, avrebbe effettivamente negato il proprio consenso all’intervento in parola.
Il primo elemento da considerare è il rischio dell’intervento. Nel caso concreto, il perito giudiziario ha quantificato il rischio di lesione del nervo nello 0.7% (cfr. perizia, pag. 2 ad 3), percentuale che può essere definita bassa. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un rischio equivalente all’1% non costituisce una percentuale tale da indurre, di regola, un paziente a rifiutare un intervento (cfr. sentenza TF del 19 maggio 2009, inc. 4A_604/2008, consid. 2.3 e 2.5).
Risulta inoltre in maniera chiara dagli atti che già prima di rivolgersi al qui convenuto AP 1 era consapevole del fatto che il dente 48 era messo in una brutta posizione e che vi era il rischio di danneggiare il nervo facciale. Nella petizione, infatti, l’attrice medesima ha ammesso che il dr. G__________ V__________, dentista specialista in chirurgia maxillo-facciale, a cui si era rivolta anni addietro, l’aveva già informata che “il suo dente del giudizio n. 48 era messo in una brutta posizione rispetto ai nervi facciali, e qualora avesse dei disturbi era meglio rivolgersi ad uno specialista”, essa ha poi proseguito affermando che “nessun medico in precedenza aveva voluto estrarre il suo dente 48 poiché tutti, avevano manifestato la forte preoccupazione di danneggiare il nervo mandibolare o altri nervi”. (cfr. petizione pag. 2).
Il fatto poi che nel febbraio 2010 essa si sia rivolta a uno specialista maxillo-facciale, come consigliatole a suo tempo dal dr. V__________, e non al suo dentista di fiducia, dr. D__________ C__________, lascia inoltre ragionevolmente ritenere che il fastidio di cui essa soffriva fosse piuttosto importante e che non si trattasse di una banale infiammazione, nel qual caso sarebbe stato più logico far capo al suo dentista abituale.
A questo vada inoltre aggiunto che l’intervento in questione è stato ritenuto se non “absolument necessaire” per lo meno “ très souhaitable, afin d’eviter le risque d’abcès ou de lesion sur le dent d’à côté” dal perito giudiziario (cfr. perizia pag. 3 ad 6).
Alla luce di quanto esposto in precedenza, tutto ben considerato, si può ragionevolmente ritenere che AP 1 avrebbe comunque deciso di sottoporsi all’intervento di estrazione del dente del giudizio anche se fosse stata ulteriormente e compiutamente informata sui rischi dello stesso da parte del qui convenuto. La valutazione del Pretore che ha ritenuto dato il consenso ipotetico deve essere considerata corretta e va quindi confermata.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide:
L’appello 5 ottobre 2015 di AP 1 è respinto.
Le spese d’appello di complessivi fr. 4'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).