Incarto n. 12.2015.166
Lugano 20 marzo 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 5 giugno 2013 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 102'331.10 oltre interessi,
richiesta avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione,
e ora sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in sede di risposta e che il Pretore con decisione del 5 agosto 2015 ha ammesso,
appellante l’attrice che con atto di appello del 15 settembre 2015 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta del 27 ottobre 2015 postula la reiezione del gravame pure protestando tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Nella prima metà del 2010 l’impresa di pittura e risanamenti AP 1 (in seguito: Canepa SA), ha ricevuto dai proprietari del “__________” sito a Lugano l’incarico di procedere al risanamento delle facciate e dei balconi dello stabile. In particolare, per quanto attiene ai balconi essa avrebbe dovuto effettuare il risanamento degli elementi in calcestruzzo armato bocciardato, per il quale occorreva un prodotto colorato che simulasse la superficie originale.
A questo fine AP 1 si è rivolta a AO 1, società attiva nel commercio di materiale edile e a cui aveva già fatto capo in passato per altre forniture, per ottenere il prodotto da utilizzare per questo intervento. AO 1 le ha sottoposto alcuni campioni di miscela. La scelta è infine ricaduta su un prodotto denominato “Röfix BGM”, un materiale simile alla malta abitualmente utilizzato per risanare il beton, a cui sono stati aggiunti dei pigmenti coloranti e degli inerti di modo da ottenere un colore simile a quello esistente (doc. C). AO 1 ha quindi fornito il materiale necessario al risanamento all’impresa di pittura e ha pure dato alla stessa delle spiegazioni in merito all’impiego del prodotto, trasmettendo tra l’altro per fax a AP 1 la relativa scheda tecnica (doc. 1).
B. AP 1, ha iniziato a posare il prodotto sull’immobile. Prima che essa potesse completare il lavoro sono però apparsi sullo stabile degli inestetici aloni e delle macchie biancastre, visibili sulle superfici dei parapetti dei balconi, sulle fasce del marcapiano e su quella dei cornicioni, che ne hanno alterato l’uniformità cromatica. Queste macchie sono emerse subito dopo che le pareti rivestite di fresco sono state bagnate dalla pioggia in occasione di violenti acquazzoni e prima che AP 1 potesse posare il velo idrorepellente.
AP 1 ha segnalato la problematica a AO 1 la quale ha preso posizione con scritto del 4 ottobre 2010 (doc. E). Ne sono seguiti dei contatti tra le parti e anche un sopralluogo che non hanno però permesso di trovare una soluzione condivisa sul da farsi (doc. F e I).
Nel frattempo la committente, nonché proprietaria dello stabile - estranea alla presente procedura - in data 11 gennaio 2011 ha incaricato la SUPSI di allestire uno studio in merito a cause e conseguenze dell’accaduto; la SUPSI ha consegnato il suo referto il 15 aprile seguente (doc. J).
Successivamente AP 1 è intervenuta per risolvere il problema, ritinteggiando i balconi, previo rimontaggio dei ponteggi, per un costo complessivo di fr. 102'331.10 (doc. K).
C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.554), in data 5 giugno 2013 AP 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 102'331.10 oltre interessi. In sintesi, essa ha sostenuto l’applicabilità al contratto venuto in essere tra le parti delle norme sull’appalto. L’attrice ha rimproverato alla controparte di averle fornito un materiale non idoneo all’intervento previsto come pure di non averle dato tutte le informazioni necessarie. Più nel dettaglio, AP 1 ha rimproverato alla convenuta di non averla resa attenta ai rischi connessi all’utilizzo del prodotto in caso di umidità. A detta della stessa, inoltre, l’aggiunta di pigmenti al prodotto avrebbe peggiorato la reazione dello stesso all’acqua piovana, causando gli inestetismi in parola.
AO 1 si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice, sia per intervenuta prescrizione dell’azione sia nel merito. In breve, essa ha sostenuto che il contratto venuto in essere tra le parti era retto dalle norme della compravendita, ragion per cui l’azione in oggetto sarebbe manifestamente prescritta tornando applicabile la prescrizione annuale prevista dall’art. 210 cpv. 1 vCO (nella sua versione precedente la modifica del 16 marzo 2012). Gli asseriti difetti sono infatti stati notificati nell’autunno 2010 mentre che l’istanza di conciliazione è stata inoltrata solo il 7 settembre 2012.
Parallelamente essa ha sostenuto che il prodotto venduto era esente da difetti e che l’assistenza fornita era stata corretta e completa.
In replica, l’attrice pur ribadendo la propria richiesta ha sensibilmente mutato la propria tesi. Essa ha infatti affermato che la controparte le ha fornito ampia e importante consulenza sul tipo di materiale da utilizzare e sul modo di posare lo stesso. In maniera un po’ confusa essa ha poi nuovamente sostenuto che il contratto tra le parti era retto dalle regole sull’appalto ma ha poi aggiunto che si trattava di un contratto misto appalto e mandato.
In duplica la convenuta ha ribadito la tesi secondo cui la prestazione fornita sarebbe stata limitata alla fornitura del materiale e all’usuale consulenza sulle condizioni di lavorazione, indicate tra l’altro anche nella scheda trasmessa a AP 1. Le disposizioni applicabili sarebbero pertanto quelle della compravendita.
Con ordinanza del 10 giugno 2014 il Pretore ha stabilito di decidere in via preliminare l’eccezione di prescrizione.
Esperita l’istruttoria in relazione all’eccezione di prescrizione le parti hanno rinunciato all’udienza per le arringhe finali. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni.
D. Con sentenza del 5 agosto 2015 il Pretore ha ammesso l’eccezione di prescrizione e respinto la petizione.
E. Con appello del 15 settembre 2015 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione e di rinviare gli atti al Pretore per la prosecuzione sul merito, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 27 ottobre 2015 AO 1 postula la reiezione del gravame pure protestando tasse, spese e ripetibili.
E considerato
in diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2.Per quanto oggetto di appello, il Pretore, nella propria sentenza, ha ritenuto che il contratto venuto in essere tra le parti andasse qualificato di compravendita e non di appalto, come invece asserito dall’attrice, in quanto l’aspetto della fornitura del materiale ha rivestito un carattere predominate rispetto a quello del lavoro necessario per fabbricare la miscela utilizzata da AP 1. Il primo giudice ha inoltre stabilito che la consulenza fornita da AO 1 aveva rivestito unicamente carattere accessorio e aveva avuto quale fine quello di completare l’obbligazione principale permettendo all’acquirente di godere al meglio del bene acquistato.
Il Pretore ha quindi ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 210 cpv. 1 vCO. Poiché dagli atti è emerso che la merce è stata venduta a AP 1 nel corso dell’estate del 2010 e che i difetti si sono presentati già all’inizio dell’autunno 2010, il magistrato ha giudicato che il 7 settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, l’azione in garanzia dell’acquirente era ormai prescritta.
Il Pretore ha quindi precisato che si sarebbe arrivati allo stesso risultato anche se si fosse ammesso, ipotesi ritenuta difficilmente dimostrabile, che il problema era riconducibile a un’errata consulenza da parte della convenuta sull’utilizzo del materiale, in quanto, in presenza di una violazione di un obbligo accessorio sarebbero comunque tornate applicabili le norme sui diritti di garanzia in ambito di compravendita.
Da ultimo, il primo giudice ha indicato che, anche nella mera ipotesi in cui si fosse qualificato il contratto quale appalto e non quale compravendita, i termini applicabili sarebbero stati identici, in ragione del rinvio dell’art. 371 cpv. 1 vCO all’art. 210 cpv. 1 vCO.
3.Con l’appello AP 1 censura la decisione pretorile nella misura in cui qualifica come compravendita il contratto venuto in essere tra le parti.
Modificando sensibilmente quanto sostenuto in prima sede, AP 1 incentra ora la propria argomentazione d’appello sull’aspetto della consulenza ricevuta che, a detta della stessa, sarebbe stata preponderante nella relazione tra le parti per rapporto alle altre prestazioni. L’appellante afferma di essersi rivolta a AO 1 “per ottenere una consulenza dapprima e poi (se del caso) la fornitura del prodotto consigliato” (cfr. appello pag. 5). La consulenza e l’informazione avrebbero pertanto costituito la componente principale della relazione. Con l’appello essa sostiene, in maniera invero piuttosto confusa, la venuta in essere di un “contratto di mandato” e più precisamente “un contratto di informazione e di consulenza in materia di prodotti edili” (cfr. appello pag. 6). A mente delle stessa, alla fattispecie tornerebbe pertanto applicabile “di principio la prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO e ad ogni modo la prescrizione quinquennale giusta l’art. 128 cpv. 3 CO” (cfr. appello pag. 6), ragion per cui la petizione sarebbe tempestiva.
5.Come accennato sopra, la controversia verte essenzialmente sulla qualifica del contratto e, quale corollario, sulla tempestività o meno dell’azione qui in esame.
Poiché il contratto è un concetto giuridico (sentenza 4A_456/2015 del 6 giugno 2016 consid. 4.1), la sua qualifica pertiene al diritto che il tribunale applica d’ufficio, nei limiti delle argomentazioni proposte nell’atto di appello.
6.1. Pur senza menzionarlo espressamente, l’appellante parrebbe far riferimento all’art. 394 cpv. 2 CO. Al riguardo è utile ricordare che detta norma ha carattere sussidiario in quanto regolamenta quelle prestazioni di lavoro per cui la legge non ha previsto una tipologia contrattuale specifica.
A prescindere dall’effettiva ricevibilità delle argomentazioni addotte, su cui permangono dubbi, la tesi dell’appellante non può essere accolta non trovando, come si spiegherà qui di seguito, conferma nelle risultanze istruttorie.
Dagli atti risulta infatti che AP 1 si è rivolta a AO 1, ditta da cui aveva già acquistato del materiale edile in passato, per la fornitura di un prodotto adatto al risanamento qui in discussione. Sentite le specifiche esigenze di AP 1, AO 1 ha proposto alla stessa il prodotto “Röfix BGM”, a cui si è deciso di aggiungere degli inerti, dei pigmenti colorati e delle scaglie di mica per ottenere un colore simile a quello esistente e l’effetto bocciardato; a tal fine essa ha suggerito una lavorazione grattata. AO 1 ha quindi fornito il materiale alla controparte e ha trasmesso alla stessa la relativa scheda tecnica, come risulta dalla fattura del 1° giugno 2010 (doc. 1). La miscelatura dei singoli elementi è poi stata fatta ad opera dei tecnici dell’appellante in base alle indicazioni ricevute da AO 1.
Il Pretore ha ritenuto, a ragione, che il rapporto venuto in essere tra le parti andasse qualificato quale compravendita corredata, come si dirà meglio in seguito, da prestazioni accessorie di consulenza. Egli ha altresì spiegato che, nel caso concreto, l’aspetto del lavoro, necessario per adattare il prodotto alle specifiche esigenze del cliente, risultava secondario rispetto alla fornitura del materiale e questo pur dando atto che era stata eseguita una campionatura col materiale poi fornito all’impresa di pittura. Il magistrato ha quindi giudicato che una qualifica del contratto come appalto non entrasse in considerazione. Opinione che merita di essere condivisa. Nello specifico, infatti, la realizzazione della miscela da utilizzare per il risanamento è stata ottenuta aggiungendo a un prodotto standard, il “Röfix BGM”, (semplicemente) della ghiaia, dei pigmenti colorati e delle scaglie di mica, e pertanto senza che la componente lavorativa assumesse un ruolo predominate (cfr. anche Koller in: Berner Kommentar, Basilea, 1998, nota 104 segg. ad art. 363 CO).
6.2. Per quanto attiene all’aspetto della consulenza, in virtù del quale l’appellante invoca l’applicabilità delle norme sul mandato, vero è che AO 1 ha fornito anche delle prestazioni di consulenza alla controparte, sulla base degli accertamenti istruttori non risulta però che l’assistenza fornita sia andata oltre quanto auspicabile e usuale nell’ambito della vendita di prodotti di analoga natura e prezzo. Essa va pertanto considerata quale obbligazione accessoria del venditore avente per fine quello di permettere all’acquirente di godere appieno del bene acquistato. Con ogni evidenza, rientrano tra questi obblighi anche quello di fornire consiglio sull’utilizzo e sulla lavorazione del materiale, sugli aspetti tecnici come pure sulle esperienze fatte con quel prodotto (cfr. anche Koller in: Basler Kommentar, OR I, Basilea, 2015, nota 70 ad art. 184 con rinvii); prestazioni accessorie che sono state fornite nel presente caso.
A ben guardare, mutatis mutandis, l’assistenza fornita è in linea con quella che un qualsiasi acquirente può legittimamente attendersi rivolgendosi a un rivenditore (professionale) di prodotti di pittura e/o edili, dal quale è lecito aspettarsi consigli per la scelta del prodotto più idoneo come pure spiegazioni sulle modalità di utilizzo e sui rischi.
Nello specifico, va inoltre considerato che AP 1 si era già rifornita in passato da AO 1, ciò che verosimilmente ha indotto la venditrice a prestare un’assistenza accurata alla propria cliente, ma questo sempre nei limiti di una prestazione accessoria alla vendita.
A riprova del carattere solo accessorio della consulenza fornita, va inoltre sottolineato il fatto che sia il preventivo dei costi (doc. 1 e C) che la successiva fattura (doc. D) riportano unicamente il prezzo del materiale mentre non figura alcuna pretesa per l’asserita consulenza specialistica né per altre prestazioni o servizi.
In merito alla sentenza del Tribunale federale citata dall’appellante (sentenza 4C.186/1999 del 18 luglio 2000) a sostegno della propria tesi sull’applicabilità delle norme del mandato, si osserva che la stessa tratta una problematica e una fattispecie diversa da quella in esame in quanto nel citato caso la ditta appaltatrice si era rivolta a una ditta specializzata solo e unicamente per ottenere una consulenza specialistica approfondita, con l’esecuzione anche di test in laboratorio, sull’adeguatezza o meno di un determinato prodotto. Diversamente che nel caso oggetto della presente procedura, nel caso trattato dal Tribunale federale non vi fu alcuna vendita e fornitura di materiale, inoltre la consulenza specialistica venne remunerata.
Alla luce di quanto precede, tutto ben considerato, la tesi dell’appellante che sostiene l’applicabilità alla fattispecie in esame delle norme del mandato non può essere accolta.
La sentenza pretorile che qualifica il contratto venuto in essere tra le parti quale compravendita e sancisce l’applicabilità al caso di specie del termine di prescrizione previsto dall’art. 210 vCO pare corretta e va confermata.
7.Accertata, come illustrato sopra, l’applicabilità della prescrizione annuale di cui all’art. 210 vCO, ne consegue che il 7 settembre 2012, data dell’inoltro dell’istanza di conciliazione, l’azione in garanzia era da tempo inesorabilmente prescritta.
8.In definitiva, l’appello, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’appellante e sono commisurate al valore litigioso e alla circostanza che il giudizio è limitato alla questione della prescrizione. Il valore litigioso è di fr. 102'331.10.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC e la LTG,
decide:
L’appello 15 settembre 2015 di AP 1, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
Le spese d’appello di complessivi fr. 3’500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).