Incarto n. 12.2015.157
Lugano 23 novembre 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2013.21 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 15 gennaio 2013 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
volta a disconoscere il debito di fr. 11'650.- oltre interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ad annullare quell’esecuzione;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 12 agosto 2015 ha dichiarato irricevibile;
appellante l'attrice con appello 14 settembre 2015, con cui ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 settembre 2015 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con la decisione 12 agosto 2015 qui impugnata, ha dichiarato irricevibile la petizione, senza prelevare spese processuali e ponendo a carico dell’attrice le ripetibili di fr. 3'200.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il termine di 20 giorni per l’inoltro dell’azione di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF avesse iniziato a decorrere con la notificazione della decisione di rigetto dell’opposizione, avvenuta il 12 dicembre 2012, e che, in applicazione degli art. 56 n. 2 e 63 LEF, fosse poi giunto a scadenza il 4 gennaio 2013, dal che la tardività della petizione, che in ogni caso sarebbe stata infondata anche nel merito.
Con l’appello 14 settembre 2015 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con risposta 24 settembre 2015, l’attrice ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per la continuazione dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, e in via subordinata di riformarlo nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
4.1. A far tempo dal 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il termine di 20 giorni per proporre l’azione di disconoscimento del debito comincia a decorrere, qualora - come nella fattispecie - la decisione di rigetto dell’opposizione non sia stata impugnata con un reclamo, già dal giorno successivo a quello in cui la decisione è stata notificata al debitore (Vock, op. cit., n. 11 ad art. 83 LEF).
Nel caso concreto è dunque incontestabile che il termine di 20 giorni abbia iniziato a decorrere il 13 dicembre 2012.
4.2. Resta da stabilire quando lo stesso sia giunto rispettivamente sarebbe giunto a scadenza in base alle norme di legge in vigore dopo il 1° gennaio 2011, ritenuto che per il Pretore aggiunto, il quale postulava l’applicazione alla problematica degli art. 56 n. 2 e 63 LEF (norme secondo cui - per quanto qui interessa - il termine a disposizione del debitore che viene a scadere durante le ferie natalizie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo il Natale, è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime), la sua scadenza era intervenuta già il 4 gennaio 2013 dal che la tardività dell’azione, mentre che per l’attrice, la quale ha qui postulato l’applicazione alla questione dell’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC (disposizione secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso), la sua scadenza sarebbe invece intervenuta unicamente il 16 gennaio 2013 dal che la sua perfetta tempestività.
Il quesito va senz’altro risolto a favore della tesi pretorile.
4.2.1. Già dall’esame dei materiali si evince chiaramente che al termine di 20 giorni per proporre l’azione di disconoscimento del debito dovevano essere applicati gli art. 56 segg. e 63 LEF, anziché l’art. 145 cpv. 1 CPC. Il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, smentendo quanto contenuto nel rapporto del giugno 2003 sull’avamprogetto del CPC elaborato dal gruppo di esperti (cfr. rapporto, p. 73), indicava in effetti che “la normativa della LEF concernente le ferie esecutive (art. 56 e 63 LEF) prevale - in quanto lex specialis - sulla disciplina delle ferie giudiziarie prevista nel CPC”, concludendo poi che “le disposizioni sulle ferie esecutive continueranno pertanto ad applicarsi a talune azioni proposte nell’ambito della LEF (p. es. alle azioni di disconoscimento del debito, …), a prescindere dal fatto che le relative controversie debbano essere giudicate in procedura ordinaria o semplificata” (FF 2006 p. 6682).
4.2.2. Questa interpretazione è per altro condivisa dalla dottrina maggioritaria (Vock, op. cit., n. 11c ad art. 83 LEF; D. Staehelin, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 26 seg. ad art. 83 LEF; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 3ª ed., n. 9 ad art. 145 CPC; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2ª ed., n. 11 ad art. 145 CPC; Marbacher in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9 ad art. 145 CPC; Jenny in: Gehri/Kramer, ZPO Kommentar, n. 6 ad art. 145 CPC; Tappy in: CPC commenté, n. 18 ad art. 145 CPC; Muller, La procédure sommaire et la procédure semplifiée dans les litiges de droit de poursuites et de faillites: expériences pratiques, in: JdT 2014 II p. 73; contra: Frei, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 145 CPC; Merz in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n. 22 ad art. 145 CPC; Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 614).
4.2.3. Del resto, già sotto l’egida dei vecchi codici di procedura civile cantonali, il Tribunale federale, ritenendo in sostanza che la decisione di rigetto dell’opposizione rientrasse tra gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 56 segg. LEF (cfr. DTF 96 III 49 consid. 3, 115 III 91 consid. 3; TF 28 gennaio 2008 5A_516/2007 consid. 2, 31 agosto 2010 5A_371/2010 consid. 3.2), aveva confermato l’applicabilità dell’art. 63 LEF al termine d’inoltro dell’azione di disconoscimento del debito (DTF 115 III 91 consid. 3; cfr. Schmidt, Commentaire Romand, n. 15 ad art. 83 LEF), per cui, essendo incontestabile che quella motivazione ha mantenuto la sua validità anche dopo il 1° gennaio 2011 (DTF 138 III 483 consid. 3.1.1; TF 21 giugno 2012 5A_520/2012 consid. 3.2), non vi è in definitiva motivo per scostarsi da questa chiara e costante giurisprudenza (in tal senso II CCA 1° febbraio 2016 inc. n. 12.2015.180, decisione contro la quale è invero pendente un ricorso al Tribunale federale).
Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali per il giudizio di secondo grado (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di questa sede, calcolate sulla base di un valore di fr. 11'650.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 settembre 2015 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano spese processuali.
L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).