DTF 135 III 334, 4A_458/2011, 4A_9/2015, 5A_438/2012, + 1 weiteres
Incarto n. 12.2015.152 Rinvio TF
Lugano 2 maggio 2016/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.622 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 26 settembre 2008 da
AP 1 rappr. dallo studio legale RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 78'500.- oltre interessi al 10% dal 10 gennaio 2008;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 febbraio 2013 ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 8 marzo 2013, con cui chiede, in subordine previa assunzione di una perizia giudiziaria “atta a dimostrare la congruità della pretesa attorea di fr. 7'500.- (recte: di fr. 78'500.-) e della fattura dettagliata di cui al doc. V”, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con risposta 24 aprile 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 29 luglio 2015 (inc. n. 4A_9/2015) con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 gennaio 2015 dall’attore, ha annullato la sentenza 20 novembre 2014 (inc. n. 12.2013.43) con cui questa Camera aveva respinto l’appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
In data 26 giugno 2007 l’arch. AP 1 e AO 1 hanno inoltrato una prima domanda di costruzione in tal senso (doc. G), che è però stata immediatamente bloccata dall’autorità comunale siccome non conforme ai parametri edificatori.
In data 19 luglio 2007 essi hanno inoltrato una seconda domanda di costruzione (doc. J), avverso la quale il 25 settembre 2007 l’autorità cantonale, segnatamente l’Ufficio della natura e del paesaggio, ha interposto opposizione (cfr. doc. rich. I° e II°). Nei mesi successivi hanno pertanto promosso un incontro di conciliazione con l’Ufficio opponente, nell’ambito del quale, tra fine novembre e inizio dicembre 2007, sono stati concordati i termini per una soluzione condivisa (cfr. doc. rich. II°). Sennonché, il 14 dicembre 2007 (doc. L), dopo l’inoltro della prospettata variante, l’arch. AP 1 ha chiesto alle autorità preposte di sospendere temporaneamente l’esame della domanda di costruzione, richiesta che il 7 gennaio 2008 (cfr. doc. rich. II°) AO 1 ha poi chiesto di revocare.
In assenza di riscontri da parte di quest’ultimo alle “innumerevoli proposte di varie forme di contratto” ed in particolare a seguito del suo rifiuto di sottoscrivere il contratto di architettura sottopostogli il 10 dicembre 2007 (doc. 7), con scritto 10 gennaio 2008 (doc. N), l’arch. AP 1 gli ha comunicato di ritenere concluso il loro rapporto ed ha trasmesso al suo indirizzo la fattura finale con cui pretendeva il pagamento di un onorario di fr. 86'500.-, da cui ha dedotto gli importi di fr. 8'000.- già ricevuti.
Il 10 marzo 2008 (doc. T), dopo aver inoltrato il 27 febbraio 2008 una domanda di esecuzione nei suoi confronti (doc. B), tramite il suo legale, ha sollecitato il pagamento dell’onorario rimasto insoluto, con i relativi interessi al 10% dal 10 gennaio 2008.
Con petizione 26 settembre 2008, alla quale AO 1 si è opposto, l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 78'500.- oltre interessi al 10% dal 10 gennaio
Egli, in estrema sintesi, ha addotto che tra le parti sarebbe venuto in essere un contratto di architettura, retto concretamente dalle norme sul contratto di appalto, e che il valore del lavoro e le spese da lui sostenute ammontavano per l’appunto al saldo da lui azionato.
Il Pretore, con la sentenza 13 febbraio 2013 qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'300.- e le spese di fr. 300.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 7'800.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha accertato che tra le parti era venuto effettivamente in essere un contratto di appalto per atti concludenti e che pertanto il convenuto era di principio tenuto a retribuire l’attore per il suo operato, non avendo dimostrato che quest’ultimo, per la sua attività, avrebbe invece dovuto ricevere una partecipazione sulle vendite degli appartamenti da edificare. Sennonché, egli ha poi ritenuto che l’attore, a fronte della contestazione della controparte, non aveva provato la congruità delle sue spettanze, da lui calcolate applicando unilateralmente la norma SIA 102 (cfr. doc. 8) nonostante tra le parti nulla fosse stato pattuito in merito alla modalità di calcolo della mercede, ciò che impediva l’accoglimento di ogni sua pretesa.
Con risposta 24 aprile 2013 il convenuto postula la reiezione del gravame, ribadendo che tra le parti non era venuto in essere un contratto, tanto meno di appalto, e osservando che in ogni caso lo stesso nemmeno era stato correttamente adempiuto dall’attore, che neppure aveva ottenuto la licenza edilizia.
Con sentenza 20 novembre 2014 (inc. n. 12.2013.43) questa Camera ha esaminato se tra le parti fosse venuto in essere un contratto e, posto che nessun contratto di architettura era stato firmato tra loro e che l’attore aveva interrotto la collaborazione proprio perché il convenuto non aveva dato riscontri al contratto che gli aveva sottoposto il 10 dicembre 2007, ha escluso alla luce dell’art. 16 CO che un contratto di quel genere potesse essere stato stipulato per atti concludenti, aggiungendo poi che nemmeno risultava che allora fossero stati conclusi altri accordi come quello volto alla formalizzazione della collaborazione nell’ambito della promozione immobiliare. Ciò detto, ha esaminato se l’attore potesse eventualmente fondare le proprie pretese di risarcimento su di una culpa in contrahendo, per avere il convenuto interrotto in malafede le trattative in vista della conclusione del contratto, ma questa eventualità è stata scartata, non avendo l’attore allegato, e non risultando nemmeno dagli atti, circostanze atte a suffragare una responsabilità del genere. La petizione, già da respingere per queste ragioni, doveva comunque essere disattesa siccome l’attore, nonostante la contestazione del convenuto, non aveva provato l’entità delle pretese da lui azionate, la sua richiesta di assunzione di una perizia giudiziaria in appello dovendo pure essere respinta.
Con sentenza 29 luglio 2015 (inc. n. 4A_9/2015) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato l’8 gennaio 2015 dall’attore, ha annullato la sentenza 20 novembre 2014 di questa Camera, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha dapprima ritenuto che nelle particolari circostanze non vi poteva essere spazio per una responsabilità per culpa in contrahendo. Passando ad esaminare la natura del rapporto instauratosi tra le parti, ha poi ritenuto manifestamente errate le ragioni che avevano indotto questa Camera ad escludere l’avvenuta stipulazione di un contratto di architetto e le ha pertanto rinviato la causa per un nuovo esame e giudizio sul tema: al proposito ha rammentato che quest’ultima, avendo già escluso altre forme di collaborazione nell’ambito della promozione immobiliare, avrebbe dovuto in sostanza verificare l’ipotesi dell’esistenza del contratto di architetto avallata dal Pretore e che a tale fine avrebbe dovuto tener presente che l’allestimento di piani da parte dell’architetto poteva essere oggetto di un contratto di appalto solo a condizione che le parti si fossero accordate sul carattere oneroso, ritenuto che anche l’obbligo di remunerare poteva essere pattuito tacitamente, fermo restando che l’appaltatore era gravato del relativo onere della prova. Essa non ha infine condiviso nemmeno l’assunto di questa Camera secondo cui il convenuto avesse contestato sufficientemente l’entità delle pretese attoree. I giudici federali hanno in definitiva concluso che la Corte cantonale, qualora fosse giunta alla conclusione che l’attore avesse agito in esecuzione di un contratto d’appalto, avrebbe dovuto dapprima accertare quali prestazioni egli aveva effettivamente eseguito, entro i limiti delle allegazioni delle parti (a questo proposito le sole obiezioni del convenuto sembravano essere quelle formulate al n. 2 della risposta in merito ai “rilievi dello stabile esistente” e ad alcune “bozze”), e che in seguito l’autorità cantonale avrebbe dovuto dare atto che per quelle prestazioni il convenuto non aveva contestato validamente le allegazioni dell’attore concernenti il calcolo della mercede e trarne le debite conseguenze sulla base del diritto cantonale che vigeva per il processo di prima istanza. Queste considerazioni rendevano in ogni caso senza oggetto le critiche dell’attore concernenti la mancata quantificazione della mercede secondo i dettami dell’art. 374 CO e la mancata assunzione d’ufficio di una perizia giudiziaria.
La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146, 20 febbraio 2013 inc. n. 12.2013.10, 1° dicembre 2013 inc. n. 12.2012.139).
Conformemente a quanto stabilito nel giudizio di rinvio questa Camera è innanzitutto tenuta ad approfondire la natura del rapporto instauratosi tra le parti, ritenuto che, avendo già escluso altre forme di collaborazione nell’ambito della promozione immobiliare (con una motivazione non validamente impugnata innanzi al Tribunale federale e con ciò ormai assodata, cfr. supra consid. 7), si tratterà in sostanza di verificare l’ipotesi dell’esistenza del contratto di architetto avallata dal Pretore, il tutto tenendo presente che l’allestimento di piani da parte dell’architetto può essere oggetto di un contratto di appalto solo a condizione che le parti si siano accordate sul carattere oneroso, e che anche l’obbligo di remunerare, come la prestazione principale, può essere pattuito tacitamente, ritenuto che l’onere della prova incombe in ogni caso sull’appaltatore.
8.1 Nel querelato giudizio il Pretore ha, come detto, concluso per la venuta in essere di un contratto di appalto avente per oggetto le prestazioni di progettazione dell’attore per lavori da eseguire sullo stabile in questione. A suo giudizio la circostanza era dimostrata dallo scritto indirizzato il 13 luglio 2007 (doc. H) dal convenuto allo studio di architettura dell’attore con cui quest’ultimo studio veniva incaricato “di procedere alle modifiche dei piani … al fine di ridurre l’indice di sfruttamento e farlo rientrare nei parametri di PR”, ciò che confermava il conferimento di un incarico almeno per l’elaborazione di questi piani. Dalla risposta 17 gennaio 2008 (doc. 9) allo scritto 10 gennaio 2008 dell’attore risultava inoltre chiaramente che il convenuto si considerava la controparte contrattuale dell’attore stesso, tanto da qualificarsi come “mandatario” (recte: mandante). Nella successiva lettera 26 febbraio 2008 (doc. 10) il convenuto aveva poi fatto esplicito riferimento a un mandato, rilevando che “non è per niente normale che io ad oggi dopo un anno esatto dalla data del mandato per l’inoltro della domanda di costruzione … non ho ancora una licenza edilizia”. E ancora, se era vero che nella lettera 17 gennaio 2008 (doc. 9) il convenuto osservava che “nei diversi tentativi di poter stipulare un contratto tra le parti, mai abbiamo raggiunto un accordo”, era però altrettanto vero che dallo stesso scritto risultava chiaro che, parlando di mancato accordo, egli si riferiva sostanzialmente e solo a questioni relative all’applicazione o meno delle norme SIA e al modo di calcolare l’onorario. E infine il teste __________, collaboratore dell’attore, aveva dichiarato che riceveva le “istruzioni circa quanto eseguire sia dall’arch. AP 1 sia dal convenuto, il quale con insistenza veniva in studio e diceva cosa fare” e che erano state elaborate anche diverse varianti dei progetti su richiesta dello stesso convenuto.
Con la risposta all’appello il convenuto non si è confrontato criticamente con l’argomentazione pretorile appena esposta, limitandosi da una parte a ricopiare il proprio allegato conclusionale (il che non costituisce però una valida motivazione d’appello: cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 1367; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 6 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.191, 3 novembre 2015 inc. n. 12.2014.164) e evidenziando dall’altra, senza per altro averlo minimamente provato, che l’eventuale contratto di appalto venuto in essere non si riferiva a “prestazioni di progettazione” ma aveva come prima opera da consegnare la licenza di costruzione. In tali circostanze non è possibile rimettere in discussione la conclusione del Pretore.
8.2 Ma, a prescindere da quanto precede, l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti era in ogni caso incontestabile. La venuta in essere di un tale contratto presuppone in effetti che l’attore sia stato incaricato di allestire dei piani (ciò che è stato provato in precedenza cfr. doc. H, 9 e 10) e che l’incarico a lui conferito sia stato di carattere oneroso. Ora, a quest’ultimo proposito si osserva che il convenuto, venendo meno all’obbligo di motivazione che gli incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontato criticamente in questa sede con l’argomentazione pretorile secondo cui alla luce di quanto era stato detto nel querelato giudizio le parti, e quindi anche lo stesso, erano consapevoli del fatto che le prestazioni dell’attore andavano retribuite, non costituendo come detto una sufficiente motivazione la semplice ricopiatura dell’allegato conclusionale. Se ciò non bastasse, si osserva in ogni caso che il convenuto, confrontato il 26 aprile 2007 con una richiesta di pagamento di acconto per l’attività di progettazione sul mappale n. __________ RFD di __________ (doc. E), aveva senz’altro provveduto a versare un importo di fr. 5'000.- (a cui è seguito un ulteriore versamento di fr. 3'000.-, cfr. doc. N e 9). E oltretutto nello scritto 17 gennaio 2008 (doc. 9) egli aveva lasciato intendere che le prestazioni effettuate dalla controparte non erano avvenute a titolo gratuito ma erano da remunerare (rilevando poi che gli acconti versati erano però più che sufficienti) e aveva aggiunto che le divergenze di opinioni tra le parti riguardavano semmai l’entità dell’onorario da riconoscere in caso di corretto adempimento del contratto. Il carattere oneroso dell’incarico conferito all’attore va pertanto ammesso quanto meno per atti concludenti.
Ammessa con ciò l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti, conformemente a quanto stabilito nel giudizio di rinvio si tratta di esaminare, beninteso entro i limiti delle allegazioni delle parti, se l’attore avesse effettivamente eseguito le prestazioni da lui fatturate. Ora, come evidenziato nel giudizio dell’Alta Corte, le sole obiezioni sollevate dal convenuto a questo proposito sono quelle formulate al n. 2 della risposta in merito ai “rilievi dello stabile esistente” e ad alcune “bozze”. Entrambe sono infondate. Contrariamente a quanto obiettato dal convenuto, i “rilievi dello stabile esistente”, effettuati da un altro studio di architettura (cfr. doc. 2), non sono in effetti stati fatturati dall’attore, che ha invece esposto nella sua fattura (doc. N) le prestazioni “rilievo terreno per allestimento sezioni” e “rilievo fotografico edificio esistente”, tutte eseguite personalmente dal suo dipendente arch__________ e dall’apprendista __________ (teste __________ p. 1 e 3). Quanto alle obiezioni riferite alle “bozze di idee” (ossia ai progetti di massima allestiti il 20 rispettivamente il 21/22 febbraio 2007), le stesse devono pure essere disattese: il convenuto non può in effetti contestarne la fatturazione adducendo che le stesse non sarebbero state eseguite dall’attore, visto e considerato che per sua stessa ammissione erano opera del suo collaboratore sig. “__________”, ossia del suo dipendente __________ (teste __________ p. 1); e neppure può rifiutarne il pagamento adducendo che quei piani (ed anche quelli successivi) non rispettavano i parametri edificatori, quando è poi risultato che l’attore lo aveva sempre reso attento dell’avvenuto superamento di quei parametri e che ciononostante il convenuto gli chiedeva in continuazione di non rispettarli allo scopo di aumentare i volumi da edificare (doc. W, teste __________ p. 2 e 3).
Stando così le cose, sempre conformemente a quanto stabilito nel giudizio di rinvio, questa Camera non può far altro che dare atto che per quelle prestazioni il convenuto non aveva contestato validamente le allegazioni dell’attore concernenti il calcolo della mercede e trarne le debite conseguenze sulla base del diritto cantonale che vigeva per il processo di prima istanza (e meglio dell’art. 170 cpv. 2 CPC/TI), ossia concludere che il convenuto è tenuto a pagare all’attore l’intero importo di fr. 78'500.- azionato.
Per completezza, si osserva che il convenuto aveva pure rimproverato all’attore un inadempimento contrattuale per non aver ottenuto la licenza edilizia e aveva posto in compensazione il danno causatogli dal ritardo così risultato. Il rilievo era ed è infondato. Il mancato ottenimento della licenza edilizia era in effetti dovuto al fatto, a cui si è già accennato, che il convenuto aveva insistito a chiedere un progetto non conforme alle norme edilizie in vigore, tentando di “forzare” alcune disposizioni pianificatorie e cercando di indurre gli enti preposti a concedergli deroghe, nell’ottica di aumentare le superfici edificabili (doc. W, teste __________ p. 2 e 3); al momento della sua rinuncia al mandato (doc. N), l’attore aveva in ogni caso già inoltrato la nuova variante, i cui termini erano stati in precedenza concordati con le autorità preposte, e che verosimilmente sarebbe dunque stata approvata (sempre che il convenuto avesse rinunciato ad alcuni posteggi, ciò che non intendeva fare, cfr. testi __________ p. 2 e __________ p. 1, doc. 12). Quanto poi all’eventuale danno causato al convenuto dal ritardo così risultato e da lui posto in compensazione, si osserva che lo stesso non è stato né quantificato né dimostrato (il doc. 11 riportando solo dei dati ipotetici rimasti privi di riscontri probatori) e che comunque, come detto, quel ritardo non era riconducibile a un inadempimento o a un cattivo adempimento dell’attore.
Irricevibile, siccome formulata per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC/TI), e per altro non provata, è invece la tesi del convenuto secondo cui il progetto dell’attore sarebbe stato irrealizzabile o inutilizzabile per l’assenza dei calcoli statici, di una stima attendibile dei costi o dei requisiti imposti dalle norme antincendio e per la ridotta altezza del locale mansardato.
Quanto precede non implica però ancora che la petizione debba essere accolta integralmente. Come già evidenziato nella sentenza 20 novembre 2014, che del resto su questo punto non era stata censurata innanzi al Tribunale federale (e che dunque non poteva essere rimessa in discussione, cfr. supra consid. 7), gli interessi sul credito dell’attore possono in effetti essere riconosciuti solo nella misura del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non del 10% da lui auspicato in causa (nella domanda di esecuzione di cui al doc. B egli aveva per altro indicato un tasso del 7%), non potendosi ammettere l'acquiescenza su questo tema del convenuto, che in effetti si era integralmente opposto alla petizione, e dovendosi oltretutto evidenziare che l'attore nei propri allegati introduttivi non aveva addotto alcuna circostanza di fatto, come una pattuizione in tal senso o l'esistenza di un rapporto tra commercianti, atta a giustificare l'attribuzione di interessi superiori al tasso legale (II CCA 19 novembre 1997 inc. n. 12.97.57, 19 febbraio 1998 inc. n. 12.97.271, 3 agosto 2001 inc. n. 12.2001.15, 1° giugno 2001 inc. n. 12.2000.195). Quale data della loro decorrenza fa poi stato il 27 febbraio 2008 (doc. B), prima valida interpellazione agli atti (art. 102 cpv. 1 CO), e non, come preteso dall’attore, il 10 gennaio 2008, corrispondente alla data della fattura (doc. N).
Ne discende che l’appello dell’attore deve essere integralmente accolto, tranne per quanto riguarda il tasso e la data di decorrenza degli interessi di mora da lui postulati.
Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 78'500.-, seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto qui appellato (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 8 marzo 2013 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 febbraio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
§ Di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare all’arch. AP 1, __________, la somma di fr. 78'500.- oltre interessi al 5% dal 27 febbraio 2008.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 2'000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).