Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.08.2015 12.2014.96

Incarto n. 12.2014.96

Lugano 31 agosto 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.64 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 13 dicembre 2011 da

AA 1 rappr. dall’avv. RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 26'293.05, e in via subordinata del suo corrispondente in EUR al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2008 su CHF 24'550.- e dal 10 settembre 2011 su CHF 1'743.05;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 30 aprile 2014 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di EUR 13'230.- oltre interessi al 5% dal 10 settembre 2011;

appellante la convenuta con atto di appello 2 giugno 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante incidentalmente l’attore con allegato datato 25 agosto 2014, con cui chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione così come chiesto a suo tempo in via subordinata, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta con risposta 8 ottobre 2014 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con sentenza 27 dicembre 2007 (doc. D), regolarmente cresciuta in giudicato, la società cipriota A__________ Ltd è stata condannata a pagare a AA 1, a titolo di onorario per prestazioni legali, la somma di CHF 22'580.- oltre interessi al 5% dal 28 giugno 2007, ad assumersi la tassa di giustizia di CHF 700.- e le spese, nonché a rifondere CHF 1'200.- per ripetibili.

Preso atto del mancato pagamento di questi importi, il 14 luglio 2008 AA 1 ha chiesto e in seguito ottenuto, fino a concorrenza delle sue spettanze, il sequestro di ogni e qualsiasi credito vantato da A__________ Ltd nei confronti della succursale svizzera della società inglese AP 1 ed in particolare della pretesa di EUR 414'712.60 cedutale il 5 dicembre 2003 (doc. M) dalla società belga S__________ __________ e relativa alla (mancata) fornitura di materiale odontoiatrico. La procedura esecutiva a convalida del sequestro si è conclusa con il pignoramento del credito in questione (sempre limitatamente alle spettanze del creditore procedente) e con la sua assegnazione in applicazione dell’art. 131 cpv. 1 LEF, il 21 settembre 2010, a AA 1 (cfr. doc. H e I).

  1. Con petizione 13 dicembre 2011 AA 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. II), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 26'293.05, e in via subordinata del suo corrispondente in EUR al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2008 su CHF 24'550.- e dal 10 settembre 2011 su CHF 1'743.05. Egli, in qualità di assegnatario ex art. 131 cpv. 1 LEF del credito pignorato, ha in sintesi preteso il pagamento del credito risultante dalla sentenza di cui al doc. D (capitale di CHF 22'580.-, tassa di giustizia di CHF 700.-, spese di CHF 70.- e ripetibili di CHF 1'200.-) con gli interessi maturati sul capitale dal 28 giugno 2007 al 30 aprile 2008 (CHF 853.05), il tutto oltre interessi dal 1° aprile 2008, nonché la rifusione delle spese (spese di sequestro della Pretura CHF 450.-, spese di sequestro dell’UEF di CHF 186.-, spese del PE di CHF 100.-, spese per nuova notifica di CHF 20.-, e spese di pignoramento di CHF 134.-) oltre interessi dal 10 settembre 2011.

La convenuta si è opposta alla petizione, opponendo in via subordinata in compensazione il credito di CHF 8'500.- vantato nei confronti di A__________ Ltd in forza di un’altra sentenza resa il 21 ottobre 2005 (doc. Z), regolarmente cresciuta in giudicato (ripetibili della sede pretorile di CHF 5’000.-, tassa di giustizia d’appello di CHF 1’500.-, ripetibili d’appello di CHF 2'000.-).

  1. Con decisione 30 aprile 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di EUR 13'230.- oltre interessi al 5% dal 10 settembre 2011. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’attore aveva diritto ad ottenere EUR 20'288.50 (corrispondenti a CHF 26'243.05), sennonché da tale somma dovevano essere dedotti EUR 7'058.50 (pari a CHF 8'500.-) che la convenuta aveva opposto in compensazione in via subordinata.

  2. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.

Con appello 2 giugno 2014 la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.

Con risposta e appello incidentale 25 agosto 2014 l’attore ha chiesto di respingere l’appello principale e di modificare la decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione così come chiesto a suo tempo in via subordinata.

Con risposta 8 ottobre 2014 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello incidentale.

sull’appello principale della convenuta

  1. Nella sentenza il Pretore ha osservato che con la petizione l’attore, in qualità di assegnatario ex art. 131 cpv. 1 LEF, intendeva incassare, sino a concorrenza della propria pretesa nei confronti di A__________ Ltd, il credito di EUR 414'712.60 oltre interessi vantato da quest’ultima nei confronti della convenuta.

Al proposito ha dapprima rilevato che la sussistenza sostanziale di quest’ultimo credito non era stata tempestivamente contestata dalla convenuta, che anzi aveva confermato di dover a suo tempo restituire EUR 414'712.60 oltre interessi a S__________ , poi non riversati per problematiche di natura fiscale. Egli ha quindi evidenziato che la convenuta aveva invece contestato la validità dell’atto di cessione (doc. M), retto pacificamente dal diritto belga, con cui il 5 dicembre 2003 S __________ aveva ceduto a A__________ Ltd la pretesa di EUR 414'712.60 nei suoi confronti ed altre pretese verso altre società per un importo complessivo di EUR 10'000.-, concludendo tuttavia per l’infondatezza della relativa contestazione. Se in effetti, da un lato, l’avv. __________ nella sua perizia di parte (doc. N) aveva affermato che la convenzione di cessione sembrava contenere l’integralità delle menzioni indispensabili per la sua validità e che, per quanto riguardava l’opponibilità della cessione al debitore ceduto, appariva incontestabile che le formalità dell’art. 1690 CC belga fossero state adempiute, dall’altro le obiezioni formulate dalla società __________ nella sua perizia di parte (doc. 3) circa il carattere anomalo della cessione - sia per l’esistenza di un conflitto d’interesse tra il gerente della società __________ e la società stessa, sia per la sua natura fraudolenta, sia per la sua contrarietà all’interesse della società, sia infine per il rischio di un’eventuale actio pauliana da parte di altri creditori - erano meramente astratte e non oggettivate, tanto più che l’onere di provare i fatti alla base di queste obiezioni incombeva alla convenuta, che non vi aveva fatto fronte.

  1. In questa sede la convenuta rimprovera innanzitutto al Pretore una carente motivazione della decisione sul tema della cessione. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 8 agosto 2014 inc. n. 12.2012.185).

Nel caso concreto la motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della validità della cessione, riassunta sopra, era decisamente chiara e permetteva alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto alla base del provvedimento e di presentare, come per altro ha fatto, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1). La censura è pertanto infondata.

  1. Nel gravame la convenuta rimprovera in seguito al Pretore di aver violato le regole sull’onere della prova (art. 8 CC), imponendo a lei, anziché all’attore, di provare la validità della cessione. Il rilievo è ampiamente infondato. Il Pretore ha in effetti giustamente imposto all’attore l’onere di provare la validità della cessione (Spirig, Zürcher Kommentar, n. 4 ad art. 165 CO; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zweiter Band, 3ª ed., p. 361; Probst, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 22 ad art. 167 CO; II CCA 26 giugno 2014 inc. n. 12.2012.220), rilevando poi, sempre a ragione, che quest’ultimo l’aveva apportata tramite la perizia di parte dell’avv. __________ (doc. N) - non smentita, a questo proposito, dalla perizia di parte resa dalla società __________ (doc. 3) -, che si fondava sulle norme legali applicabili (doc. JJ e LL) ed in particolare dava atto sia del fatto che le condizioni per la cessione erano adempiute, sia del fatto che al debitore ceduto erano state fatte le necessarie notifiche (doc. O e P); confrontato con le obiezioni della convenuta di cui si è detto, che di per sé non mettevano in dubbio la validità della cessione ma erano piuttosto volte ad accertarne la nullità per altre considerazioni derivanti dal diritto societario o dal diritto penale, è nuovamente a ragione che egli ha in seguito imposto a quest’ultima di recarne la prova.

  2. Nel prosieguo del suo esposto la convenuta censura in lungo e in largo l’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe tempestivamente contestato la sussistenza sostanziale del credito oggetto della cessione (ossia quello vantato da A__________ Ltd nei suoi confronti). La censura è irricevibile, visto e considerato che il Pretore, nonostante una formulazione della sua decisione - su questo punto - assai infelice, non aveva in realtà mai preteso il contrario. Nell’occasione egli intendeva in effetti dire che l’importo della pretesa ceduta, e non la pretesa stessa, non era stato contestato dalla convenuta, ciò che per l’appunto si evinceva dalla motivazione da lui aggiunta successivamente, secondo cui quella parte aveva confermato di dover a suo tempo restituire EUR 414'712.60 oltre interessi a S__________ __________. Del resto il fatto, pacificamente accertato dal giudice di prime cure, che la convenuta aveva però contestato la validità della cessione era già di per sé costitutivo di una contestazione sostanziale del credito ceduto.

  3. La convenuta ribadisce infine, sulla base della perizia di parte resa dalla società __________ (doc. 3), a suo dire non considerata dal Pretore, che la cessione era effettivamente anomala, sia per l’esistenza di un conflitto d’interesse tra il gerente della società __________ e la società stessa, sia per la sua natura fraudolenta, sia infine per la sua contrarietà all’interesse della società. La censura dev’essere disattesa.

Il Pretore ha innanzitutto ragione laddove rileva che la stessa perizia di parte versata agli atti dalla convenuta negava che si potesse comprovare l’esistenza di un conflitto d’interesse tra il gerente della società __________ e la società stessa (“Il n’est pas établi, même si cela voudrait la peine d’être vérifié, qu’il y a eu une situation de conflit d’intérêts entre le gérant et la société).

La convenuta non si è invece confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la natura fraudolenta della cessione e la sua contrarietà all’interesse della società cedente, sia pure evocate nella medesima perizia di parte, non fossero però state sufficientemente dimostrate, il che comporta l’irricevibilità della censura già per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La stessa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, visto e considerato che il perito di parte non si era al proposito espresso in termini categorici, ma solo possibilistici, ipotetici ed eventuali (“En l’espèce, les circonstances permettraient éventuellement à la société d’établir que l’acte excédait l’objet social. De plus, dans la mesure où la société ne pourrait pas démontrer que l’acte excédait l’objet social, elle pourrait aisément démontrer que l’acte n’était pas dans son intérêt, vu que pour un montant de 10'000 €, 750'000 € de créances furent transférées. Ceci pourrait engendrer la nullité de la cession …”, rispettivamente “Ces circonstances sont également de nature à engendrer une mise en cause de l’acte sur le plan pénal…. En l’occurrence, l’acte de cession de telles créances à vil prix n’a de sens que si le gérant avait un intérêt personnel dans la transaction. De plus, l’aspect frauduleux peut résulter tant du mécanisme utilisé (…) que du dépassement de l’objet social et de la méconnaissance de l’intérêt social. Si l’objet de la convention de cession de créances était effectivement de faire disparaître dans de telles conditions un élément essentiel du patrimoine de la société cédante, cet objet est illicite car contraire à l’ordre public. Ceci est une cause de nullité de la convention”) e che tutte queste possibilità, ipotesi ed eventualità non sono poi state oggetto d’istruttoria e non hanno con ciò potuto essere verificate e soprattutto confermate (ciò che - come detto - deve andare a scapito della convenuta, gravata dell’onere della prova sulla questione, cfr. supra consid. 7).

sull’appello incidentale dell’attore

  1. Nel suo giudizio, per quanto qui interessa, il Pretore ha quindi esaminato se la convenuta potesse opporre in compensazione alla pretesa dell’attore, da lui quantificata in EUR 20'288.50 (corrispondenti a CHF 26'243.05, al tasso di cambio CHF/EUR del 1° febbraio 2001), il credito di EUR 7'058.50 (pari a CHF 8'500.-, al tasso di cambio CHF/EUR del 27 febbraio 2012) da lei vantato nei confronti di A__________ Ltd (doc. Z), risolvendo la questione in modo affermativo: premesso che il tema andava deciso in base al diritto svizzero e che l’attore non aveva contestato l’adempimento delle condizioni necessarie alla compensazione (segnatamente quelle stabilite dall’art. 169 CO), egli ha in effetti escluso che quest’ultimo potesse opporsi alla compensazione in virtù dell’art. 125 cpv. 1 CO o rimproverare alla controparte un abuso di diritto nell’averla fatta valere. Riconosciuto con ciò il buon fondamento della compensazione, il giudice di prime cure ha in definitiva obbligato la convenuta al pagamento di EUR 13'230.- (EUR 20'288.50 ./. EUR 7'058.50), ritenuto che per semplicità di calcolo, considerato che a norma dell’art. 124 CO l’estinzione del debito attraverso compensazione estingueva anche i relativi interessi con effetto retroattivo, gli interessi al 5% su tale somma sono stati da lui attribuiti dal 10 settembre 2011, data della messa in mora del debitore a seguito della cessione del credito disposta dall’UEF.

  2. A fronte della condanna della convenuta da parte del Pretore al pagamento di EUR 13'230.- oltre interessi, la domanda con cui l’attore ha ora chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione così come chiesto a suo tempo in via subordinata, ossia di condannare la controparte al pagamento dell’importo in EUR, al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, corrispondente a CHF 26'293.05 oltre interessi, dev’essere dichiarata irricevibile. Contrariamente a quanto imposto dalla giurisprudenza (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 617 consid. 4.3; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96), nel rimedio giuridico in esame non è in effetti stato indicato l’importo in EUR concretamente rivendicato dall’attore in vece di quello precisamente attribuito dal primo giudice, essendo escluso che con la richiesta di condanna “al pagamento dell’importo in EUR, al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, corrispondente a CHF 26'293.05 oltre interessi” si dovesse intendere la condanna al pagamento del controvalore in EUR di CHF 26'293.05 al tasso di cambio CHF/EUR del 1° febbraio 2001 applicato dal Pretore. Si aggiunga che “il giorno del pagamento” ritenuto rilevante dall’attore per definire il tasso di cambio CHF/EUR non è determinato né tanto meno determinabile. L’attore non ha del resto spiegato, venendo con ciò pure meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), per quali ragioni di fatto o di diritto non si dovesse o potesse far capo al tasso di cambio CHF/EUR applicato dal Pretore invece di quello da lui ora postulato.

  3. Quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere la ricevibilità della domanda d’appello volta ad accogliere integralmente la petizione così come chiesto a suo tempo in via subordinata, ossia a condannare la convenuta al pagamento dell’importo in EUR, al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, corrispondente a CHF 26'293.05, oltre interessi, si osserva che tale richiesta sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso.

12.1 Chiedendo la riforma della sentenza di prime cure nel senso di ammettere integralmente la pretesa in EUR corrispondente a CHF 26'293.05, l’attore ha innanzitutto di fatto chiesto di aumentare la somma in EUR corrispondente a CHF 26'243.05 (con cioè una deduzione di CHF 50.- rispetto al credito azionato, cfr. doc. I) che il Pretore gli aveva invece riconosciuto. Nella sua impugnativa la relativa censura al giudizio di prime cure non è stata tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, deve essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

12.2 Non ha miglior sorte la censura con cui l’attore contesta che la convenuta possa opporre in compensazione alla pretesa a lui assegnata, stabilita dal Pretore in EUR 20'288.50 (corrispondenti a CHF 26'243.05), il credito di EUR 7'058.50 (pari a CHF 8'500.-) vantato nei confronti di A__________ Ltd.

12.2.1 L’attore rimprovera in primo luogo al Pretore di aver ritenuto che il tema della compensazione dovesse essere deciso in base al diritto svizzero anziché in base al diritto belga da lui a suo tempo invocato, che la convenuta aveva però omesso di allegare.

La censura non può assolutamente trovare accoglimento.

L’attore ha invero ragione laddove rileva che il giudice di prime cure aveva ritenuto che in caso di compensazione l’estinzione fosse regolata dal diritto applicabile al credito che s’intendeva estinguere in tal modo (art. 148 cpv. 2 LDIP) e che però nel caso concreto nessuna delle parti avesse preteso l’applicazione di un diritto diverso da quello svizzero, la cui applicazione era così implicita, sebbene si potesse ipotizzare che il rapporto di base, e meglio il contratto tra la società belga S__________ __________ e la succursale svizzera della società convenuta, potesse essere retto da un diritto diverso, rimasto comunque indeterminato. Ed ha pure ragione laddove osserva che in occasione dell’udienza di discussione del 15 marzo 2012 egli, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, aveva postulato l’applicabilità del diritto belga alla questione (cfr. il suo sunto scritto delle esposizioni orali, ad k). Sennonché, a parte il fatto che la sola allegazione circa l’applicabilità di un tale diritto non era ancora sufficiente per confermare la fondatezza del suo assunto, che non ha in effetti trovato conferma in alcuna risultanza istruttoria (il fatto che la cessione fosse regolata dal diritto belga non significando del resto che il credito fosse retto da quel medesimo diritto o ancora che quel diritto fosse divenuto applicabile a quel credito), si osserva in ogni caso che egli non può essere seguito nemmeno laddove ritiene che il fatto che la convenuta non avesse provveduto ad allegare il testo delle relative norme belghe avrebbe imposto di decidere a suo sfavore. L’attore sembra in effetti dimenticare che il contenuto del diritto straniero applicabile dev’essere accertato d’ufficio (art. 16 cpv. 1 LDIP). Di conseguenza, dalla mancata produzione delle pertinenti disposizioni legali ed in particolare degli art. 1289 segg. CC belga, pacificamente evincibili dallo stesso sito internet (www.__________.pl) da cui lo stesso attore aveva provveduto ad estrapolare le norme da lui ritenute rilevanti sul tema della cessione (doc. JJ, KK e LL), quest’ultimo non potrebbe trarre alcun beneficio, egli abusando manifestamente del proprio diritto a prevalersi di una tale circostanza.

Si aggiunga, per completezza di motivazione, che, in assenza di migliori accertamenti, non esperiti, l’applicazione del diritto svizzero alla questione appariva in ogni caso corretta, visto e considerato che in caso di compensazione l’estinzione era regolata dal diritto applicabile al credito che s’intendeva estinguere in tal modo (art. 148 cpv. 2 LDIP) e che quest’ultimo era con ogni evidenza proprio quello svizzero, dato che la parte che avrebbe dovuto fornire la prestazione caratteristica nel contratto di fornitura di materiale odontoiatrico era la succursale svizzera della società convenuta (art. 117 LDIP).

12.2.2 Pure infondata è la censura con cui l’attore rimprovera in seguito al Pretore di aver escluso che egli potesse opporsi alla compensazione in virtù dell’eccezione prevista dall’art. 125 cpv. 1 CO (disposizione per altro simile all’art. 1293 CC belga), secondo cui, per quanto qui interessa, le obbligazioni di restituire cose dolosamente ritenute non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore. Come giustamente rilevato dal Pretore, la giurisprudenza ha stabilito che la sola consapevolezza del detentore della caducità del titolo giuridico giustificante il possesso della cosa ritenuta non è sufficiente per l’applicazione della norma, che al contrario esige l’esistenza di un elemento di dolo o di malafede, ossia la consapevolezza di un comportamento disonesto e moralmente reprensibile del detentore, ciò che si verifica quando la ritenzione comporta un elemento di imbroglio per rapporto al funzionamento normale delle relazioni tra creditori e debitori, quando la stessa è esercitata in violazione dello scopo in vista del quale era stata effettuata la consegna della cosa, o ancora quando quest’ultima era stata causata dal comportamento criticabile del detentore (DTF 111 II 447 consid. 3b e 4). Nel caso di specie il fatto che la convenuta dal 2003 trattenga il prezzo corrisposto per una fornitura di merce in seguito mai effettuata, senza per altro che siano stati indagati e chiariti i motivi che avevano portato a questa situazione, non è ancora tale da far ritenere che la trattenuta del prezzo comporti necessariamente un elemento di imbroglio, che la stessa sia stata necessariamente operata contravvenendo allo scopo in vista del quale il prezzo era stato versato, o ancora che alla base del versamento vi fosse un comportamento necessariamente criticabile della convenuta. Oltretutto, il fatto che la somma in questione, pacificamente non di spettanza della convenuta, sia da lei poi stata trattenuta dapprima per l’esistenza di un’asserita investigazione da parte dell’ufficio IVA olandese e belga nonché dell’interpol (cfr. doc. 2) e in seguito in considerazione dei dubbi sulla validità della cessione di cui al doc. M, ossia per l’incertezza sulla persona legittimata a poterne pretendere la restituzione, acuita pure dal fatto che nel frattempo S__________ __________ era ormai stata liquidata, permette tutto sommato di confermare la conclusione del giudice di prime cure secondo cui l’attore non aveva provato che essa avesse agito in malafede ai sensi della giurisprudenza ed in particolare avesse la consapevolezza di agire in maniera contraria al diritto.

12.2.3 Nemmeno può infine trovare accoglimento la censura con cui l’attore rimprovera al Pretore di aver escluso che la convenuta avesse commesso un abuso di diritto nell’essersi prevalsa della compensazione. Nelle particolari circostanze il fatto che essa dal 2003 trattenga il prezzo corrisposto per una fornitura di merce in seguito mai effettuata non è in realtà tale da far ritenere abusiva la compensazione da lei invocata. E neppure lo è il fatto che la somma da compensare corrisponda a circa il 5% di quella da lei trattenuta, che in ogni caso rimarrebbe in suo possesso.

  1. La domanda con cui l’attore chiede infine che gli interessi di mora al 5% debbano decorrere dal 1° aprile 2008 su CHF 24'550.- o forse, nonostante la relativa formulazione non sia chiara, sul suo controvalore in EUR al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento e dal 10 settembre 2011 su CHF 1'743.05 o forse, nonostante la relativa formulazione non sia chiara, sul suo controvalore in EUR al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, anziché dal 10 settembre 2011 su EUR 13'230.-, come deciso dal Pretore, dev’essere disattesa.

13.1 Nella misura in cui l’attore chiede che gli interessi debbano decorrere su un importo in CHF, la sua richiesta è chiaramente infondata, visto e considerato che il credito in capitale a lui dovuto era stato attribuito dal giudice in EUR, senza per altro che egli nell’occasione avesse avuto da ridire in proposito.

Nella misura in cui si volesse invece ammettere che egli aveva chiesto che gli interessi decorressero sul controvalore in EUR di un importo in CHF al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, la sua domanda sarebbe comunque stata irricevibile per le ragioni già evidenziate al consid. 11, a cui si rinvia.

13.2 Ma a prescindere da quanto precede, la domanda d’appello dell’attore sarebbe stata in ogni caso irricevibile anche laddove auspicava una diversa decorrenza degli interessi rispetto a quanto deciso dal Pretore. L’attore, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv.1 CPC), non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto in presenza di una compensazione, da lui nemmeno presa in considerazione sul tema, non si dovesse o potesse condividere l’assunto del primo giudice, che per semplicità di calcolo, considerato che l’estinzione del debito attraverso compensazione estingueva anche i relativi interessi con effetto retroattivo, aveva per finire concluso che gli interessi potevano essere attribuiti solo dal 10 settembre 2011.

13.3 Si aggiunga, sempre a favore dell’irricevibilità della domanda d’appello inerente la decorrenza degli interessi, che l’attore si è limitato ad indicare il petitum auspicato per il caso, qui non verificatosi, in cui la petizione fosse stata accolta integralmente, ma non ha assolutamente indicato, nemmeno in via subordinata, in che modo esso avrebbe invece dovuto essere riformato se, come è poi stato il caso, quell’ipotesi non si fosse verificata.

conclusione

  1. Ne discende che l’appello principale e l’appello incidentale devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili.

Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di EUR 13'230.- per quanto riguarda l’appello principale e su un valore litigioso di almeno EUR 7'058.50 e CHF 50.- (esso, per la precisione, è in realtà pari all’importo in EUR, al tasso di cambio CHF/EUR al giorno del pagamento, corrispondente a CHF 26'293.05 ./. EUR 13'230.-) per quanto riguarda l’appello incidentale, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 2 giugno 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura di appello di CHF 1’500.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili.

III. L’appello incidentale 25 agosto 2014 di AA 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di CHF 1’500.- sono poste a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà alla controparte CHF 1’500.- per ripetibili.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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