Incarto n. 12.2014.8
Lugano 9 marzo 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicencelliera :
Butti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.44 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione da
AP 1 RA 1
contro
AO 1 RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 57'131.60, (importo poi modificato in € 46'950.- in sede di replica) oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2011;
domanda alla quale si è opposta la convenuta e sulla quale il Pretore ha statuito il 20 dicembre 2013, respingendo la petizione e ponendo a carico dell’attrice le spese processuali e le ripetibili;
appellante l’attrice che con atto di appello del 22 gennaio 2014 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, di porre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili fissate dal primo giudice a carico della convenuta, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre la convenuta con osservazioni (correttamente: risposta) del 6 marzo 2014 chiede di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. In data 4 febbraio 2009 la società AO 1 SA (in seguito: __________), ha sottoscritto con l’impresa italiana __________ Srl un contratto di fornitura e posa di una pedana bar, di rivestimenti per il vano corsa e di una scala abaco destinati alla costruzione di un teatro ad Astana in Kazakhstan per un importo di € 750'000.- (doc. 1). Il 2 febbraio 2010 la società AP 1 ha concluso con __________ (in seguito: DFG), subappaltatrice di __________ Srl, un contratto d’appalto che prevedeva la fornitura di assistenza tecnica e gestione lavori con quattro montatori per la messa in opera e il ripristino di una scala elicoidale e una pedana bar nel cantiere di Astana al costo giornaliero di € 330.- + IVA per ciascuno dei quattro operai e copertura dei costi di vitto, alloggio, permessi, trasferimenti, attrezzature e materiali di consumo (doc. A).
B. Con petizione 17 febbraio 2012 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 57'131.60 oltre interessi al 5 % dal 31 agosto 2011 a titolo di mercede derivante dal contratto d’appalto concluso con DFG. A mente dell’attrice la convenuta sarebbe subentrata in tale contratto, allorquando ha promesso a DFG di corrisponderle quanto dovuto in modo diretto ed indiretto (doc. B). Perciò, prosegue l’attrice, il 24 maggio 2010 ha inviato la propria fattura ammontante a fr. 57'131.60 (pari a € 46'950.-) alla convenuta (doc. C), la quale il 13 maggio 2011 avrebbe poi ammesso il suo debito proponendo un pagamento rateale (doc. E), che però non le sarebbe mai pervenuto.
C. Con risposta 19 aprile 2012 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando di essere subentrata al contratto stipulato dall’attrice con DFG e sollevando nel contempo l’eccezione relativa alla valuta del credito, dal momento che la prestazione in denaro prevista da tale contratto è espressa in euro contrariamente al credito indicato in petizione che è formulato in franchi svizzeri. Essa ha quindi negato di aver assunto degli obblighi nei confronti dell’attrice, asserendo che con la lettera di cui al doc. B si limitava a precisare a DFG – subappaltatrice __________ Srl, suo partner contrattuale nell’ambito della costruzione di un teatro ad Astana - che con il protocollo di fine lavori avrebbe versato i pagamenti a lei dovuti da __________ Srl. La convenuta ha poi contestato la fattura inviatale dall’attrice (doc. C) “sia nell’an, perché rivolta al soggetto sbagliato, che nel quantum” e che la lettera di cui al doc. E le possa essere opposta.
D. Con replica 16 maggio 2012 l’attrice ha mutato l’azione giusta l’art. 227 CPC postulando la condanna della convenuta per l’importo di € 46'950.-, corrispondente a quello in franchi indicato in petizione. Essa ha poi ribadito che con il doc. B vi è stato un trasferimento di debitore. Con duplica 15 giugno 2012 la convenuta ha confermato le sue posizioni, prendendo atto della mutazione dell’azione formulata dall’attrice. Esperita l’istruttoria di causa, le parti, dopo aver rinunciato ad essere citate all’udienza di dibattimento finale, hanno inoltrato il 15 novembre 2013 i rispettivi allegati conclusionali, con i quali si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e domande.
E. Con sentenza del 20 dicembre 2013 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 4'000.-, nonché le spese giudiziarie delle procedura di conciliazione pari a fr. 850.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 6'200.- a titolo di ripetibili. In estrema sintesi, il Pretore, dopo un esame delle varie deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti agli atti, ha ritenuto che l’attrice non ha provato la cessione del contratto su cui fonda le proprie pretese alla convenuta.
F. Con appello del 22 gennaio 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente la petizione, di porre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili fissate dal primo giudice a carico della convenuta, con protesta di tassa, spese e ripetibili di appello. L’appellata nelle osservazioni (correttamente: risposta) del 6 marzo 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 20 dicembre 2013 e ricevuta dall’appellante il 23 dicembre 2013. Tenuto conto della sospensione dei termini (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il gravame del 22 gennaio 2014 è tempestivo, così come lo è la risposta del 6 marzo 2014, essendo stata inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 10 febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Nella propria sentenza il Pretore, riassunti i fatti incontestati e precisata la giurisprudenza in merito alla cessione del contratto, con particolare riguardo all’onere della prova, ha esaminato la tesi attorea secondo cui il contratto 2 febbraio 2010 da lei stipulato con la DFG é stato ceduto alla convenuta. Il primo giudice ha ritenuto che a favore della tesi dell’attrice vi era solo la testimonianza del suo direttore __________, le cui dichiarazioni non hanno però trovato riscontro negli ulteriori mezzi di prova assunti. Il Pretore ha spiegato che dalle testimonianze di __________ (ex dipendente ed ora consulente della convenuta) e __________ (titolare della DFG) è emerso che durante l’esecuzione dei lavori nel cantiere di Astana __________ Srl si sarebbe trovata in difficoltà finanziarie e non sarebbe più stata in grado di far fronte agli impegni presi nei confronti sia della convenuta che delle proprie subappaltatrici, motivo per cui AO 1 sarebbe intervenuta pagando direttamente i sottofornitori del proprio partner contrattuale affinché l’opera venisse terminata. Per il primo giudice tali dichiarazioni collimano con il contenuto dello scritto inviato dalla convenuta a DFG il 2 aprile 2010, prodotto agli atti quale doc. B, e compravano che la convenuta si è assunta gli obblighi contrattuali che __________ Srl aveva nei confronti dei suoi sottofornitori tra cui figurava incontestatamente DFG ma non l’attrice (decisione impugnata, pag. 4). Il Pretore ha poi ritenuto che dalle ulteriori dichiarazioni del teste __________ __________, rientra in considerazione una cessione del contratto con DFG da __________ Srl alla convenuta, che avrebbe quindi dovuto pagare direttamente DFG per le sue opere, ma non emerge in alcun modo la volontà di DFG di cedere il proprio contratto con l’attrice alla convenuta (sentenza impugnata pag. 5 in alto). Secondo il giudice di prime cure confuse e discordanti risultano invece le dichiarazioni dello stesso teste in merito al doc. C, in quanto stando alle sue affermazioni sembrerebbe che alla base della fattura doc. C vi fosse un accordo diretto tra l’attrice e __________ Srl a cui sarebbe poi subentrata la convenuta; ciò che nemmeno l’attrice ha mai sostenuto. Addirittura, precisa il Pretore, il teste __________ __________ ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con __________ Srl (decisone impugnata, pag. 5 in mezzo). Il Pretore ha infine accertato che nemmeno il doc. E fosse sufficiente a suffragare le dichiarazioni del teste __________ Moretto rispettivamente la tesi dell’attrice. Su tali basi il primo giudice è giunto alla conclusione che la prova della cessione del contratto stipulato il 2 febbraio 2010 tra l’attrice e la DFG alla convenuta è fallita. Egli, a titolo abbondanziale, ha altresì rilevato che quanto emerso dall’istruttoria non permette nemmeno di concludere che la convenuta abbia validamente assunto il debito qui in esame nei confronti dell’attrice.
L’appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti per non aver ritenuto provata la cessione del contratto da lei stipulato con DFG alla convenuta. A suo dire la testimonianza di __________ non è l’unica prova al riguardo ma è suffragata, anche dalle deposizioni di __________ e di __________, dalle quali emergerebbe chiaramente come la convenuta e appellata sia subentrata al posto di DFG (appello, pag. 3 in fondo e 4 in alto).
3.1. Come ha ricordato il Pretore nel giudizio impugnato, la cessione di un contratto non è espressamente prevista dal Codice dell’obbligazioni, ma è un contratto sui generis che non corrisponde semplicemente ad una combinazione di cessione di crediti e di assunzione di debiti (sentenza del Tribunale federale 4A_311/2011 del 19 luglio 2011 consid. 3.1.2; Spirig, Zürcher Kommentar, Vorbemerkungen zu art. 175-183 OR, n. 228 e 229, Probst, Commentaire romand CO I, n. 18 ad art. 175-183, Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2a ed., pag. 592/593). La cessione del contratto comporta il trasferimento del negozio nel suo complesso unitario di diritti e di obblighi, il cui trasferimento lascia immutati gli elementi oggettivi del contratto e realizza soltanto una sostituzione di uno dei soggetti (Reymond, La cession des contrats, CEDIDAC N. 14, pag. 54; sentenza II CCA del 13 agosto 2008 inc. 12.2007.173). Il trasferimento del contratto ad un terzo presuppone l’accordo tra il cedente e il cessionario (colui che assume il contratto) da una parte, e tra questo e il contraente originario dall’altra (sentenza del Tribunale federale del 19 luglio 2011cit.; Spirig, op. cit. ibidem). Il consenso delle tre parti interessate può intervenire simultaneamente, oppure mediante un accordo fra il cedente e il cessionario, seguito dal successivo consenso del contraente ceduto. Tutte le combinazioni sono però ipotizzabili e possibili, purché tutte le parti interessate abbiano dato il loro assenso (Reymond op. cit., pag. 49 con rif.). L’onere di provare il consenso di tutti e tre i contraenti compete a chi invoca la cessione del contratto (SJZ 1989, pag. 143; Reymond, op. cit., pag. 50, sentenza II CCA del 13 agosto 2008 cit.), ovvero, nel caso oggetto di giudizio, all’appellante.
3.2 A sostegno delle propria tesi l’appellante invoca dapprima alcuni passaggi della deposizione testimoniale di __________ __________: in particolare dove egli ha asserito che “inizialmente ero fornitore di __________ e in seguito viste le difficoltà di __________, AO 1 si è offerta di pagarmi direttamente l’opera affinché quest’ultima potesse essere terminata. Al riguardo esiste una moltitudine di e-mail nonché un paio di lettere ufficiali di AO 1 mediante le quali si sono impegnati nei confronti della mia ditta a pagarmi la fornitura. Mi viene mostrato il doc. D si tratta di una delle lettere di cui ho appena riferito” (verbale 7 maggio 2013 pag. 4) e quello dove ha affermato che “mi viene mostrato il doc. C. Come ho già spiegato in precedenza ad un certo punto __________ non era più in grado di fare fronte finanziariamente ai sui impegni ma AO 1 era intenzionata a terminare il cantiere in Kazakhstan e quindi ha preso degli impegni direttamente con le ditte AP 1 DFG e __________ affinché queste ultime subentrassero negli impegni __________ e portassero a termine il lavoro. AO 1 avrebbe poi dovuto provvedere al pagamento. In questo contesto si situa la fattura doc. C con la quale AP 1 fattura a AO 1 la messa a disposizione del personale e meglio i due tecnici che servivano sul cantiere” (verbale cit., pag. 5 in alto). Diversamente da quanto pretende l’appellante, tali dichiarazioni non giovano alla sua tesi. Da esse si evince infatti che il partner contrattuale di DFG era __________ Srl e che quando quest’ultima si è trovata in difficoltà finanziarie vi è stato un accordo tra AO 1 e DFG in merito al pagamento della sua fornitura, cosicché la convenuta e appellata è divenuta cessionaria del contratto stipulato inizialmente tra DFG e __________ Srl. Per contro nulla emerge sull’assunzione da parte dell’appellata anche degli obblighi che discendevano dal contratto perfezionato il 2 febbraio 2010 tra DFG e l’appellante. Quanto riferito dal teste in merito al doc. C, come correttamente rilevato anche dal Pretore, appare invece contraddittorio e ambiguo: stando alle sue affermazioni parrebbe infatti che all’origine della fattura di cui al doc. C vi fosse un contratto tra l’attrice e appellante e __________ Srl a cui sarebbe subentrata poi la convenuta e appellata. Sennonchè tale tesi, oltre a non essere stata mai invocata neppure dall’appellante, è pure smentita dalle dichiarazioni del suo direttore __________ sentito come teste, il quale ha espressamente affermato di non aver mai avuto alcun rapporto con __________ Srl (verbale 22 novembre 2012, pag. 3 in mezzo).
3.3 L’appellante prosegue citando il passaggio della testimonianza di __________ dove egli ha affermato che “Mi viene ostenso il doc. B. Ho già visto il documento, firmato da me. Si tratta di una lettera che io ho scritto. L’espressione “saranno da AO 1 direttamente eseguiti …in modo diretto o indiretto “ significa che AO 1 avrebbe pagato le spettanze di __________ o direttamente o indirettamente mediante nostro pagamento al sottofornitore” (verbale 22 novembre 2012 pag. 4 in mezzo) per poi concludere, con la soggettiva deduzione che “uno dei tanti sottofornitori di cui parla __________ è proprio AP 1” (appello pag. 5 in mezzo).
Sennonché da tale testimonianza si evince, ancora una volta, che con il doc. B la convenuta ed appellata ha dato il proprio assenso per assumere gli obblighi che __________ Srl aveva nei confronti dei suoi fornitori, subentrando così nel contratto di fornitura merci inizialmente stipulato tra DFG e __________ Srl. Priva di fondatezza appare invece la conclusione dell’appellante, secondo cui anch’essa sarebbe uno dei sottofornitori a cui fa riferimento il teste, poiché ciò presupporrebbe che essa abbia concluso il contratto con __________ Srl. Ipotesi che, come già rilevato al considerando precedente, non è mai stata invocata dall’appellata ed è pure smentita dall’istruttoria.
3.4 Le critiche che l’appellante muove al Pretore per non aver considerato le dichiarazioni testimoniali di __________ e di __________ decisive per dimostrare l’avvenuta cessione del contratto sono quindi infondate, poiché da tali dichiarazioni non risulta in alcun modo che la convenuta e l’appellata abbia dato il proprio assenso per la ripresa degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto 2 febbraio 2010 stipulato tra DFG e l’attrice e appellante (doc. A).
Secondo l’appellante il Pretore non avrebbe tenuto conto del fatto che la convenuta già alla stesura delle contratto con __________ Srl (doc. 1) era al corrente “della necessità di due tecnici per 60 o più giorni sul cantiere, due tecnici che le sarebbero stati forniti da __________, tecnici che come risulta dalla lettera doc. B, come dice __________, sarebbero stati pagati in modo diretto o indiretto da AO 1”. (appello, pag. 5 in mezzo). L’argomento dell’appellante, oltre ad essere irricevibile perché poggia su allegazioni nuove e quindi inammissibili (art. 311 cpv. 1 CPC), è comunque manifestamente infondato anche nel merito, siccome invoca quale presupposto che l’appellante abbia concluso il contratto di assistenza tecnica direttamente con __________ Srl. Circostanza che come già rilevato risulta palesemente smentita dagli atti e dalle risultanze istruttorie.
A mente dell’appellante la conclusione del Pretore secondo cui AO 1 è subentrata nei pagamenti riguardanti DFG e non quelli riguardati AP 1 è incomprensibile. Essa sostiene infatti che “era nell’interesse di AO 1 pagare direttamente tutti i sottofornitori in modo che il cantiere finisse ed era pertanto logico che come AO 1 aveva intenzione di pagare DFG avrebbe pagato anche AP 1, altrimenti i tecnici se ne sarebbero andati lasciando sul posto i vetri da montare”. Del resto, prosegue l’appellante, il doc. E, proposta di pagamento rateale formulata dalla convenuta all’indirizzo dell’attrice, conferma quanto scritto nel doc. B, ossia che “era volontà di AO 1 pagare AP 1” (appello, pag. 5 in fondo e pag. 6 in alto). Le censure risultano anzitutto irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC), poiché l’appellante omette di confrontarsi adeguatamente con le conclusioni pretorili (specie quelle in merito al doc. E) limitandosi ad esporre una sua personale interpretazione dei fatti. Ad ogni modo le critiche risultano comunque infondate anche nel merito. Infatti, diversamente da quanto asserito dall’appellante, nulla agli atti e neppure il doc. E permette di concludere che l’appellata abbia assunto gli obblighi che discendevano dal contratto d’appalto stipulato tra l’appellante e DFG. Infatti, come correttamente rilevato anche dal Pretore, il doc. E da atto che l’appellata non ha “potuto rispettare i ns. impegni” e che “sta cercando di trovare una soluzione alternativa... (omissis).. per poter adempiere ai ns. obblighi verso la vs. società” ma nulla dice in merito al contenuto di tali obblighi o all’asserita cessione del contratto 2 febbraio 2010.
Secondo l’appellante con il giudizio pretorile che, a titolo abbondanziale, ha negato una valida assunzione del debito qui in esame da parte della convenuta, il primo giudice avrebbe accertato a torto la mancanza del potere di rappresentanza di __________.
Sennonché per il Pretore non è stato provato che la convenuta abbia promesso a DFG di assumersi il debito che aveva nei confronti dell’attrice (assunzione di debito interna; art. 175 CO) come pure che costei avesse dato il suo consenso a tale modifica con contestuale liberazione della debitrice originaria DFG (assunzione di debito esterna; art. 176 CO). Cosi come proposta la censura, non confrontandosi esplicitamente con la conclusione pretorile e poggiandosi nel contempo su una serie di allegazioni nuove mai neppure accennate nelle precedenti comparse scritte, risulta pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
richiamati per le spese giudiziarie gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide: 1. L'appello 22 gennaio 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Le spese processuali di appello di fr. 2'500.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- a titolo di ripetibili d'appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente la vicencelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF).