Incarto n. 12.2014.64
Lugano 22 dicembre 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti - inc. n. SO.2014.371 della Pretura __________ - promossa con istanza 27 gennaio 2014 da
AO 1 AO 2 entrambi rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui gli istanti hanno chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 161'888.70, oltre interessi, di cui ai PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ e la conseguente cancellazione degli stessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
domanda accolta integralmente dal Pretore con decisione 17 marzo 2014;
appellante il convenuto con appello 31 marzo 2014 con cui chiede l’annullamento del giudizio impugnato, nel senso di, in via principale, dichiarare inammissibile l’istanza e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per procedere con l’assegnazione di un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni o con la citazione delle parti all’udienza dibattimentale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 16 aprile 2014 gli istanti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di appello;
richiamata la decisione 4 settembre 2014 con cui la presidente di questa Camera ha fatto ordine a AP 1 di prestare una cauzione processuale di fr. 3'000.- per la procedura d’appello, nel frattempo fornita;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2011 AO 1 e AO 2 hanno sottoscritto con l’impresa generale A__________, , un contratto di appalto per l’edificazione della loro casa di abitazione sul mappale n. __________ RFD di . L’impresa generale A ha subappaltato l’esecuzione delle opere da impresario costruttore alla società E, allora gestita da AP 1 (doc. B, C e L), la quale ha chiesto con istanza 6 dicembre 2011 l’iscrizione di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori sul fondo mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà in ragione di ½ ciascuno di AO 1 e AO 2 per un importo di
fr. 145'956.35 oltre interessi (doc. C, inc. SO.2011.5292 della Pretura ). Con decisione 20 agosto 2012 il Pretore ha ordinato l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale limitatamente a fr. 11'484.85, oltre interessi, assegnando alla E un termine di 60 giorni per promuovere la causa tendente alla conferma definitiva dell’ipoteca (decisione 20 agosto 2012 inc. SO.2011.5292, doc. C). Decorso infruttuoso il termine il Pretore, con decisione 7 maggio 2013, ne ha ordinato la cancellazione (doc. D). Nel frattempo, in data 9 febbraio 2012, la E__________ ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 e di AO 2 un precetto esecutivo per un importo complessivo di fr. 187'000.- (doc. E). L’esecuzione è poi stata cancellata su iniziativa della medesima società (doc. F). Dopo il fallimento della E__________, AP 1, il 10 aprile 2013, ha fatto spiccare a titolo personale un precetto esecutivo nei confronti di AO 1 e AO 2 per un importo di fr. 145'956.35, facendo valere quale titolo una “cessione di credito da E__________ /A__________”. Saldo opere da capomastro su mapp.__________ RFD __________ – fattura 05.12.2011” (PE n. __________ dell’UE di , doc. H). Con istanza 7 maggio 2013 AO 1 e AO 2 hanno chiesto in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di accertare l’inesistenza del debito. Con sentenza 28 maggio 2013 il Pretore, dopo avere constatato che AP 1 non aveva presentato osservazioni e non era comparso al dibattimento, ha ritenuto non suffragata la pretesa dello stesso e ha pertanto accertato l’inesistenza del debito, ordinando la cancellazione dei relativi precetti esecutivi (decisione 28 maggio 2013 inc. SO.2013.1933, doc. I). Il 14 gennaio 2014 AP 1 ha nuovamente fatto spiccare nei confronti di AO 1 e AO 2 i precetti esecutivi PE n . per un importo di fr. 161'077.70, oltre interessi e spese, facendo valere come titolo di credito“Opere da capomastro su mapp. __________ RFD . Fattura del 05.12.2011. Cessione di credito da E / A__________ del 30 settembre 2012 compresi interessi conteggiati fino e compreso il 13.01.2014” (doc. N), ai quali è stata interposta tempestiva opposizione.
B. Con istanza 27 gennaio 2014 AO 1 e AO 2 hanno chiesto in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l’art. 257 CPC di accertare l’inesistenza del debito di cui ai PE n. __________ dell’UE __________ e di ordinare la relativa cancellazione delle esecuzioni, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con ordinanza 28 gennaio 2014 il Pretore ha fissato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni, termine scaduto infruttuosamente.
C. Con decisione 17 marzo 2014 il Pretore ha accolto l’istanza e accertato l’inesistenza del debito di fr. 161'888.70, oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2014, di cui ai PE n. __________ dell’UE di __________ spiccati nei confronti di AO 1 e AO 2, ordinandone la cancellazione. Il Pretore, dopo avere preso atto che il convenuto non aveva presentato osservazioni all’istanza nel termine di 15 giorni fissato con ordinanza 28 gennaio 2014, ha ritenuto di potere decidere in base agli atti e quindi rinunciare a tenere udienza (art. 256 CPC). Egli ha rilevato che la pretesa vantata da AP 1, al quale incombeva l’onere probatorio, non risultava suffragata da alcun elemento probatorio, né per quanto concerneva la pretesa originaria né per quanto riguardava l’asserita cessione a suo favore del credito. Il giudice di prime cure ha considerato i fatti allegati dagli istanti non contestati e la situazione giuridica chiara, accordando pertanto tutela giurisdizionale in procedura sommaria ai sensi dell’art. 257 CPC.
D. Con appello 31 marzo 2014 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di, in via principale, dichiarare inammissibile l’istanza e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla giurisdizione inferiore per procedere con l’assegnazione al convenuto di un termine suppletorio per la presentazione delle osservazioni, oppure con la citazione delle parti a un’udienza dibattimentale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta all’appello 16 aprile 2014 gli istanti postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 20 marzo 2014 e l’appello del 31 marzo è tempestivo, così come lo è la risposta del 16 aprile 2014.
2.1 Con decisione incidentale 4 settembre 2014 la presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la domanda di cauzione processuale, ordinando di conseguenza a AP 1 di prestare entro il 31 ottobre 2014 una cauzione processuale di
fr. 3'000.- a titolo di garanzia per eventuali ripetibili in favore della controparte per la presente procedura. L’appellante ha versato l’importo richiesto entro il termine fissato. L’eccezione relativa alla mancata rappresentanza processuale del patrocinatore di AP 1 al momento dell’inoltro dell’appello è stata sanata con la produzione della procura entro il termine fissato dalla presidente di questa Camera (art. 132 cpv. 1 CPC). Ne discende che nulla osta alla trattazione del gravame.
2.2 Per quanto concerne i documenti prodotti in questa sede contestualmente all’inoltro della risposta all’appello (doc. 1 – 11) si rileva che nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti il giudice di appello deve valutare i fatti sulla base delle prove già apprezzate dal Pretore ed è pertanto esclusa l’adduzione di nuovi fatti o la produzione di nuovi documenti (sentenze del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5, in SJ 2013 I 129; 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in RtiD I-2014 35c pag. 801; II CCA 12.2014.130 del 7 novembre 2014). Ne discende che i nuovi mezzi di prova oggetto della risposta all’appello sono irricevibili e non possono essere considerati per il presente giudizio.
Il Pretore ha ritenuto adempiute le condizioni poste per la tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Egli ha considerato che l’asserita pretesa vantata da AP 1, a cui incombeva l’onere probatorio in un’azione di accertamento negativo del credito, nei confronti degli istanti non risultava suffragata da alcun elemento probatorio. Il primo giudice ha ritenuto i fatti allegati dagli istanti incontestati, avendo l’appellante omesso di presentare la risposta entro il termine fissato.
L’appellante rimprovera il Pretore per avere ritenuto adempiute le condizioni poste dall’art. 257 CPC e concesso tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Egli solleva, in via subordinata, una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché la decisione impugnata è stata emanata senza che il Pretore gli abbia assegnato un termine suppletorio per presentare la risposta e senza che le parti siano state citate all’udienza dibattimentale. Egli lamenta inoltre una violazione dell’art. 147 cpv. 3 CPC, poiché il primo giudice non lo ha reso attento che in mancanza di una risposta avrebbe proceduto a giudicare la lite senza convocare le parti al dibattimento.
Ancorché eccepita solo in via subordinata, la censura dell’appellante relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid. 2.2, 127 V 431 consid. 3d; II CCA 3 ottobre 2014 inc. 12.2013.29, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158).
5.1 La procedura è introdotta mediante istanza scritta; in casi semplici o urgenti essa può essere proposta anche oralmente mediante dichiarazione a verbale (art. 252 CPC). Essa non è preceduta da un tentativo di conciliazione (art. 198 lett. a CPC). Se l’istanza non risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art. 253 CPC). Secondo l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti, ciò che non è il caso nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. La procedura sommaria è pertanto caratterizzata da flessibilità nella forma poiché può essere orale o scritta. Il Tribunale federale e la dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che il carattere scritto o orale della procedura sommaria è lasciato al libero apprezzamento del giudice e le parti non hanno di principio diritto alla tenuta di un’udienza (decisione del Tribunale federale 5A_403/ 2014 del 19 agosto 2014 consid. 4.1, 5D_192/2013 del 30 aprile 2014, 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 3.2; Chevalier in: Zürcher Kommentar zur ZPO, 2a ed., n. 1 ad art. 253; Gasser/Rickli, Kurzkommentar zur ZPO, 2a ed., n. 1 ad art. 253; Güngerich in: Berner Kommentar, ZPO; Band II; Art. 150 - 352/400 - 406 ZPO, n. 7 ad art. 253; Kaufmann in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], 2011, n. 13 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256; Jent-Sǿrensen in: Kurzkommentar ZPO, 2a ed., n. 1 e 4 ad art. 253; Mazan, Basler Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 11 e 13 seg., 17 segg ad art. 253 e n. 2 seg. ad art. 256). Ne discende che conformemente all’art. 256 cpv. 1 CPC, se il giudice fissa alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte, egli, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, resta libero di decidere in seguito se statuire in base agli atti o se procedere ad un’udienza, sempre che la legge non disponga altrimenti (Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad art. 256 CPC; Güngerich, op. cit., n. 14 ad art. 253 CPC, n. 1 ad art. 256 CPC; Jent-Sǿrensen, op. cit., n. 4 ad. art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC).
5.2 La questione a sapere se anche in procedura sommaria in caso di mancata presentazione della risposta il giudice è tenuto ad assegnare un breve termine suppletorio, analogamente a quanto previsto per la procedura ordinaria all’art. 223 CPC, è invece controverso. Una parte della dottrina è favorevole a questa soluzione e sostiene l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC (Pahud in: Schweizerische Zivilprozessordung, Brunner/Gasser/ Schwander [Hrsg.], 2011, n. 9 ad art. 223 CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1123). Un’altra parte ritiene invece questa soluzione contraria al principio di celerità alla base della procedura sommaria, tanto più che in questo tipo di procedura non è necessario uno scambio scritto degli allegati (Kaufmann, op. cit., n. 21 ad art. 253 CPC; Frei/Willisegger in: Basler Kommentar, schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed., n. 17 ad art. 223 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 26 ad art. 223 CPC). Altri autori sostengono un’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC, a meno che vi si oppongano motivi di celerità (Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 413), soprattutto in quei casi ove la decisione acquista forza di cosa giudicata materiale (Mazan, op. cit., n. 16 ad art. 253 CPC). Il Tribunale federale ha negato l’applicazione per analogia dell’art. 223 CPC in una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione: se l’escusso non presenta le osservazioni alla domanda di rigetto dell’opposizione nel termine, non gli va fissato alcun termine suppletorio nel senso dell’art. 223 CPC, poiché ciò sarebbe in contrasto con la natura stessa della procedura di rigetto dell’opposizione (la cui decisione non acquisisce forza di cosa cresciuta in giudicato) e con il principio di celerità stabilito dalla legge per questo tipo di procedura. Il Tribunale federale non si è per contro espresso sull’applicazione dell’art. 223 CPC negli altri casi di procedure sommarie.
5.3 Nel caso concreto gli istanti hanno introdotto un’azione di accertamento negativo del debito in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (act. I). Con ordinanza 28 gennaio 2014 il Pretore ha intimato l’istanza al convenuto, fissandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Il termine è decorso infruttuoso e il Pretore, prendendone atto, ha ritenuto di potere decidere in base agli atti rinunciando a tenere udienza in applicazione dell’art. 256 CPC (decisione impugnata 17 marzo 2014, act. II, pag. 1). Come illustrato al considerando 5.1, tale modo di procedere rientra nel potere di apprezzamento del giudice e non è in contrasto con l’art. 256 cpv. 1 CPC. La questione a sapere se nel caso concreto il Pretore, in applicazione per analogia dell’art. 223 CPC, avrebbe dovuto assegnare al convenuto un termine suppletorio per produrre le proprie osservazioni, può restare indecisa, ritenuto che l’appello deve essere in ogni caso parzialmente accolto per i motivi seguenti.
Nel caso di specie, l’ordinanza del 28 gennaio 2014, con la quale il primo giudice ha fissato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni, non indica le conseguenze in caso di inosservanza di tale termine. Non si può d’altronde ritenere che l’appellante, che in prima istanza non era patrocinato, avrebbe dovuto, in buona fede, aspettarsi che il giudice avrebbe statuito immediatamente senza nemmeno convocare le parti ad un’udienza dibattimentale, analogamente a quanto avvenuto nella precedente procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, avviata da AO 1 e AO 2 con istanza 7 maggio 2013. In quel caso infatti, malgrado l’appellante avesse omesso di inoltrare le osservazioni nel termine impartito, il primo giudice aveva citato le parti per il dibattimento (doc. I, incarto SO.2013.1933). In queste condizioni, occorre annullare la sentenza impugnata e retrocedere l’incarto alla giudice di prime cure, affinché emani un nuovo giudizio previa nuova assegnazione del termine per presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua inosservanza (art. 147 cpv. 3 CPC).
In queste circostanze le altre censure sollevate dall’appellante concernenti il merito possono restare indecise, fermo restando che il primo giudice dovrà tenere conto nel suo nuovo giudizio del fatto che la questione dell’inesistenza del debito posto a fondamento della procedura esecutiva è già stata accertata con decisione 28 maggio 2013 (doc. I). Con tale giudizio, pronunciato in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, il primo giudice ha infatti già accertato l’inesistenza del debito oggetto della procedura di cui ai PE n. __________, ordinando la loro cancellazione. Analogamente all’azione di disconoscimento del debito dell’art. 83 cpv. 2 LEF, rispettivamente a quella di accertamento dell’inesistenza del debito prevista all’art. 85a LEF, la decisione del 28 maggio 2013, oltre che avere un effetto esecutivo (ossia l’ordine del primo giudice di cancellare l’esecuzione di cui ai PE n. __________), ha pure un effetto di cosa giudicata materiale per quanto attiene all’esistenza del presunto credito posto alla base dell’esecuzione (cfr. DTF 132 III 277; 128 III 334; 124 III 207), atteso che sia la procedura avviata con istanza 7 maggio 2013 sia la presente procedura coinvolgono le stesse parti, si fondano sullo stesso complesso di fatti e concernono lo stesso presunto titolo di credito, rispettivamente la medesima pretesa, anche se gli importi sono diversi.
Visto quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto e la sentenza 17 marzo 2014 della Pretura __________ __________, annullata. La causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua inosservanza. Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità non si prelevano spese giudiziarie (art. 107 cpv. 2 CPC). Per lo stesso motivo, tenuto conto del fatto che il presente giudizio si limita all’esame della violazione del diritto di essere sentito e non pone fine al procedimento a livello cantonale, non si assegnano ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC, cfr. DTF 138 III 471 consid. 7; KUKO ZPO- Schmid, n. 15 ad art. 107 CPC). Il valore di causa determinante per stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale è di
fr. 161'888.70.- (art. 74 LTF). La cauzione processuale di
fr. 3’000.- nel frattempo prestata per ordine della scrivente Camera dall’appellante, sarà liberata in suo favore ad avvenuta crescita in giudicato di questa decisione.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 107 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 31 marzo 2014 di AP 1 è parzialmente accolto.
1.1 Di conseguenza la sentenza 17 marzo 2014 della Pretura __________ __________, è annullata.
1.2 La causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio, previa nuova assegnazione del termine per presentare le osservazioni con la comminatoria delle conseguenze in caso di sua inosservanza.
II. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili per la procedura di appello.
III. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 3’000.- prestata da AP 1 a seguito della decisione 4 settembre 2014 di questa Camera sarà liberata in suo favore.
IV. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).