Incarto n. 12.2014.60
Lugano 26 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Butti
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.72 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 4 aprile 2013 da
AO 1 RA 2
contro
AP 1 RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 32'476.70 (somma poi ridotta in replica, a seguito dell’avvenuto pagamento da parte della convenuta di fr. 5'273.50, a fr. 27'203.20) e fr. 4'489.75 a titolo di interessi fino al 31 maggio 2012 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata in tale limitata misura dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 febbraio 2014 ha parzialmente accolto per fr. 26’247.70 oltre interessi al 5% dall’8 settembre 2011 al 15 maggio 2013 su fr. 31'521.20 e dal 16 maggio 2013 su fr. 26'247.70, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.- a carico della convenuta, tenuta pura a rifondere alla controparte fr. 4’000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 24 marzo 2014 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione e di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.- per 1/6 a suo carico e per 5/6 a carico dell’attrice, obbligata pure a rifondergli fr. 4'000.- per ripetibili, con protesta di tasse e spese e ripetibili di seconda istanza;
mentre l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 17 aprile 2014 postula la reiezione integrale del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
AP 1 è proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________ (ora frazione del Comune di __________), sul quale è stata edificata un’abitazione unifamiliare, la cui progettazione e direzione lavori è stata affidata allo Studio di architettura __________ (di seguito Studio ). Durante i lavori di costruzione, tra il giugno 2009 ed il gennaio 2010 (di seguito AO 1) ha eseguito degli interventi di deumidificazione sul cantiere, per i quali ha emesso quattro fatture: quella del 2 giugno 2009 riguardante l’intervento alla soletta del piano terra di fr. 10'047.70 (doc. D), quella del 1°luglio 2009 concernente l’intervento al piano interrato di fr. 16'200.- (doc. I), quella datata 15 marzo 2010 relativa all’intervento eseguito nel locale disimpegno ed atrio bagno turco di fr. 5'273.50 (doc. N) e infine quella del 24 marzo 2010 avente per oggetto il noleggio di quattro deumidificatori di fr. 955.50 (doc. O). A seguito del mancato pagamento delle predette fatture, il 7 settembre 2011 AO 1, per il tramite di La __________. SA, ha inviato a AP 1 una diffida di pagamento (doc. P). In assenza di riscontro, essa ha quindi escusso AP 1, facendole notificare il 1° giugno 2012 un precetto esecutivo per l’importo di fr. 32'476.70.- oltre interessi al 5% dal 1°giugno 2012, di fr. 4'489.75 e di fr. 500.-, vantando come titolo di credito rispettivamente le quattro predette fatture, gli interessi maturati fino al 31 maggio 2012 e la tassa di diffida (doc. Q). L’escussa ha interposto opposizione.
Con petizione 4 aprile 2013 AO 1 ha perciò convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 32'476.70 e fr. 4'489.75 a titolo di interessi fino al 31 maggio 2012 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2012, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al succitato PE. L’attrice ha in sostanza adotto che la convenuta, per il tramite della propria direzioni lavori, le avrebbe ordinato in via d’urgenza gli interventi di deumidificazione per poter proseguire con i lavori di edificazione della propria casa di __________ e che, perfettamente e tempestivamente informata della posa dei deumidificatori, non ha mai contestato né la necessità né la buona qualità degli interventi eseguiti, i quali sono stati pertanto, almeno tacitamente, da lei accettati. Con risposta 8 maggio 2013 la convenuta ha riconosciuto l’importo di fr. 5'273.50 di cui alla fattura doc. N, siccome i deumidificatori sono stati da lei espressamente richiesti, ma si è opposta alle ulteriori pretese dell’attrice sostenendo di non essere vincolata dall’agire della sua direzione lavori, non avendole conferito alcuna procura per assegnare lavori a terzi e contestando in ogni caso sia di aver ordinato e poi riconosciuto le opere effettuate, così come la loro necessità e la buona qualità di esecuzione, sia di essere stata a conoscenza di quanto pattuito tra l’attrice e la direzione lavori. L’attrice in replica, in considerazione della parziale acquiescenza della convenuta e dell’avvenuto pagamento pendente causa della somma di fr. 5’273.50, ha ridotto le sue pretese a fr. 27'203.20. Esperita l’istruttoria le parti, dopo aver rinunciato al dibattimento finale, hanno inoltrato i rispettivi memoriali conclusivi scritti, con i quali hanno ribadito le proprie contrapposte tesi e domande.
Con sentenza 25 febbraio 2014 il Pretore ha dapprima preso atto dell’acquiescenza della convenuta per fr. 5'273.50 ed ha poi parzialmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento di fr. 26’247.70 oltre interessi al 5% dall’8 settembre 2011 al 15 maggio 2013 su fr. 31'521.20 e dal 16 maggio 2013 su fr. 26'247.70, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.-, nonché le spese giudiziarie della procedura di conciliazione di fr. 500.-, a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere all’attrice fr. 4’000.- per ripetibili. Il primo giudice ha nel contempo rigettato in via definitiva, per pari importo, l'opposizione interposta al relativo PE. In sintesi il Pretore ha ritenuto che, anche qualora la direzione lavori non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza per vincolare la committente, varie circostanze permettevano di ammettere che vi era stata una ratifica tacita da parte della convenuta durante l’esecuzione delle opere, la quale era infatti a conoscenza degli interventi eseguiti dall’attrice sul suo cantiere e non aveva detto nulla. Infine il giudice di prime cure, in presenza di contestazioni generiche e non circostanziate della convenuta, ha reputato provate le pretese rivendicate dall’attrice per le opere eseguite (doc. D e I), ma ha nondimeno respinto quella relativa alla fattura del 24 marzo 2010 per il noleggio di quattro deumidificatori (doc. O), poiché la prestazione era stata intesa quale omaggio.
Con l’appello 24 marzo 2014, avversato dall’attrice con osservazioni (recte: risposta) 17 aprile 2014, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, confermare l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.- per 1/6 a suo carico e per 5/6 a carico dell’attrice, obbligata pure a rifonderle fr. 4'000.- per ripetibili, con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado. Essa rimprovera al Pretore un accertamento errato per aver ammesso la ratifica tacita dell’incarico conferito all’attrice dalla propria direzione lavori, come pure di aver ritenuto non sostanziate le contestazioni relative agli importi pretesi dall’attrice.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Il Pretore, con riferimento al tema del potere dello Studio __________, in qualità di progettista e direttore dei lavori, di concludere contratti in nome della committente, ha dapprima accertato che la convenuta non aveva conferito alla propria direzione lavori alcuna procura che la autorizzasse ad assegnare lavori a terzi e non risultava che le parti avessero pattuito l’applicabilità delle norme SIA alla fattispecie, motivo per cui anche in caso di comprovata urgenza un tale potere non deriverebbe nemmeno dalle relative “condizioni generali contrattuali” prodotte quale doc. M. Nel seguito egli ha tuttavia evidenziato che la convenuta era a conoscenza degli interventi eseguiti dall’attrice sul suo cantiere: in effetti i testi arch. __________ e arch. __________, i quali si erano occupati personalmente della direzione lavori sul cantiere della convenuta, avevano riferito di aver incaricato l’attrice per ordine della committente e che quest’ultima era stata informata dei lavori appaltati dall’attrice (cfr. verbale 13 novembre 2013, pag. 1 e pag. 3); oltre a ciò dai verbali allestiti dalla direzione lavori emergeva la sua presenza a due riunioni di cantiere durante il periodo in cui erano presenti i deumidificatori ed in occasione delle quali sono state prese anche delle decisioni riguardo al modo di procedere con l’opera di deumidificazione (doc. E e G); la convenuta aveva inoltre ricevuto personalmente le relative fatture emesse dall’attrice (doc. D e I) ed infine, dopo il secondo intervento era stata la stessa convenuta ad incaricare l’attrice di eseguire altri lavori di deumidificazione (doc. N). Alla luce di queste risultanze il giudice di prime cure ha quindi concluso che, anche qualora la direzione lavori non disponesse dei poteri necessari per vincolare la convenuta, vi era stata una ratifica tacita da parte di quest’ultima durante l’esecuzione delle opere e di conseguenza essa era diventata debitrice dell’attrice nell’ambito dei contratti di appalto conclusi a suo nome dalla propria direzione lavori.
6.1. In questa sede la convenuta rimprovera al Pretore di aver ammesso l’accettazione tacita dell’incarico conferito all’attrice dalla propria direzione lavori. Censura siccome errati la circostanza che essa fosse a conoscenza di quanto pattuito tra l’attrice e la direzione lavori e il fatto che i verbali di cantiere siano stati redatti in sua presenza e/o trasmessile. Ritiene prive di riscontro concreto le testimonianze dell’arch. __________ e dell’arch. __________ laddove asseriscono che essa fosse a conoscenza del conferimento degli interventi all’attrice - visto anche il loro manifesto interesse diretto a non far credere il contrario, potendo infatti essere tenuti a pagare all’attrice il saldo delle fatture - e che sono in ogni caso smentite dalle dichiarazioni rese dai testi __________, marito della socia unica e gerente della ditta attrice, e da __________, operaio dell’attrice presente sul cantiere, i quali hanno affermato di “non aver mai parlato dei primi due interventi con la convenuta” rispettivamente “di non aver mai visto la convenuta sul cantiere”. Essa sottolinea il fatto che sulle fatture è chiaramente indicato che le stesse andavano indirizzate allo Studio __________. A suo dire tutto ciò dimostrerebbe che tra le parti, ad eccezione dei lavori indicati nella fattura di cui al doc. N, non è venuto in essere alcun contratto, come invece semmai è avvenuto tra l’attrice e lo Studio __________.
6.2 Come giustamente rilevato nel gravame, nel settore della costruzione esiste una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 1923 e 2743; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3ª ed., n. 799) Vi sono però dei limiti. L’architetto non può compiere tutti gli atti giuridici; sono esclusi in particolare quelli suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante, quali, ad esempio, l’aggiudicazione di lavori agli appaltatori o il riconoscimento della liquidazione finale, per svolgere i quali occorrono poteri specifici (sentenze del Tribunale Federale 4A_435/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 4.1; 4C.93/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2.2; 118 II 315 consid. 2a; Schwager, op. cit., n. 807 e 841). Tuttavia, qualora l’architetto non disponga di una procura esplicita in tal senso, il committente è nondimeno vincolato se, avuto riguardo alle circostanze, dal suo silenzio o quantomeno dai suoi atti concludenti durante rispettivamente dopo l’esecuzione delle opere emerge che vi è stata una ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO (sentenza del Tribunale Federale 4C.57/1999 del 15 maggio 2000, consid. 4; sentenza II CCA del 29 settembre 2008 inc. n. 12.2007.179; Schwager, op. cit. n. 870).
6.3 Nella presente fattispecie non è più contestato il mancato conferimento allo Studio __________ di una procura specifica per aggiudicare dei lavori agli appaltatori, per cui resta da stabilire se, come sostenuto dal Pretore, l’atteggiamento tenuto dalla convenuta durante l’esecuzione delle opere possa essere inteso quale ratifica del contratto ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CO. Le argomentazioni addotte dall’appellante volte a sovvertire la tesi pretorile devono essere disattese. Non è innanzitutto vero che le deposizioni rese dai testi arch. __________ e arch. __________ in merito al fatto che la convenuta fosse stata informata dell’incarico conferito all’attrice non trovino alcun riscontro concreto: con scritto e-mail 13 maggio 2009 la direzione lavori aveva comunicato infatti alla convenuta dell’avvenuta posa dei deumidificatori sul cantiere (doc. L). Il fatto che il teste __________ abbia dichiarato di non essere sicuro se sul cantiere avesse visto oltre al di lei marito anche la convenuta é privo di rilevanza, visto che la presenza della convenuta a due riunioni di cantiere durante il periodo in cui erano presenti i deumidificatori risulta dai relativi verbali allestiti dalla direzione lavori (doc. E e G). La circostanza che il teste __________ abbia affermato di non aver mai parlato con la convenuta per quanto concerne i primi due interventi non può a sua volta essere di rilievo, dal momento che il teste ha poi aggiunto di essere sicuro che la convenuta “è stata in cantiere e ha visto le nostre macchine” (cfr. verbale 13 novembre 2013, pag. 6 in mezzo); ciò a conferma quindi che la stessa fosse a conoscenza degli interventi eseguiti dall’attrice sul suo cantiere. Se a questo si aggiunge che, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la convenuta non ha mai eccepito le fatture inviatele dall’attrice (doc. D e I) e che dopo il secondo intervento è stata la convenuta stessa a incaricare l’attrice di eseguire ulteriori lavori di deumidificazione (doc. N), ben si può ritenere che le opere in questione siano state accettate dalla convenuta almeno per atti concludenti. La conclusione a cui è giunto il Pretore regge pertanto alle critiche mosse dall’appellante.
7.1. Con il gravame l’appellante afferma di aver chiaramente contestato gli importi indicati nelle fatture con l’allegato di risposta e ritiene arbitrario pretendere, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, che le contestazioni dovessero essere meglio sostanziate poiché l’onere della prova della bontà e correttezza delle voci, misure e importi spettava all’attrice.
7.2 L’appello dev’essere disatteso anche su questo punto. Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC, applicabile in concreto, il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Nel caso concreto l'attrice, gravata dall’onere della prova in merito all’esistenza e all’entità del vantato credito, ha descritto in modo particolareggiato nella petizione di causa gli interventi effettuati sul cantiere della convenuta, producendo agli atti le fatture dettagliate di cui chiedeva il pagamento (doc. D, I, N e O), con specifica degli apparecchi impiegati, i quantitativi e costi unitari ed i giorni fatturati. Con la risposta la convenuta si è invece limitata a formulare contestazioni in modo del tutto generico, dichiarando di contestare le fatture “sia per quanto concerne le opere e le prestazioni indicate sia per quanto concerne le corrispettive misure e importi” oppure di “contestare prudenzialmente tutte le voci, misure e importi indicati”, senza tuttavia indicare quali prestazioni fatturate dall’attrice non sarebbero state eseguite rispettivamente quali prezzi o costi fatturati non fossero congrui. Ne segue che a giusta ragione il primo giudice, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise nella risposta, ha ritenuto provata la quantificazione delle pretese esposte nelle fatture contestate.
per i quali motivi,
richiamati per le spese giudiziarie gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
L’appello 24 marzo 2014 di AP 1 è respinto.
Le spese processuali di appello di fr. 2’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente la vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)