Incarto n. 12.2014.24
Lugano 27 febbraio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2010.510 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 20 luglio 2010 da
AO 1
contro
AP 1, AP 2 e AP 3
chiedente la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento in solido di fr. 44'677.40 oltre interessi e di AP 3, anch’egli in solido con i due convenuti testé menzionati, di fr. 25'505.15 oltre interessi, importi ridotti con le conclusioni a fr. 35'512.90 rispettivamente a fr. 17'846.80;
domanda avversata da AP 1 e AP 2, che ne hanno postulato la reiezione e che la Pretora, con decisione 17 ottobre 2013, ha accolto parzialmente, condannando AP 1 e AP 2 al versamento in solido di complessivi fr. 18'963.50 oltre interessi e AP 3, sempre con il vincolo di solidarietà con i primi due convenuti citati, al pagamento di complessivi fr. 1'622.55 oltre interessi, nonché AP 3 alla corresponsione di fr. 15'147.15 oltre interessi;
appellanti i convenuti che con appello 31 gennaio 2014 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie;
mentre all'appellato non è stato chiesto di esprimersi al riguardo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
in fatto e in diritto:
che con petizione 20 luglio 2010 l’avv. AO 1 ha convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, AP 1 e AP 2 chiedendo la loro condanna al versamento in solido di fr. 44'677.40 oltre interessi, nonché di AP 3, anch’egli in solido con i due convenuti testé menzionati, di fr. 25'505.15 oltre interessi;
che con risposta 5 novembre 2010 AP 1 e AP 2 si sono opposti alla richiesta della controparte;
che con scritto 22 marzo 2013 il patrocinatore di AP 1 e AP 2, avv. __________, ha comunicato alla Pretura di aver rinunciato con effetto immediato al mandato da essi conferitogli e che quindi ogni corrispondenza futura sarebbe dovuta essere inviata direttamente alle parti;
che con le proprie conclusioni 15 maggio 2013 l’attore ha ridotto gli importi postulati a fr. 35'512.90 rispettivamente a fr. 17'846.80 oltre interessi;
che la Pretora, con decisione 17 ottobre 2013, ha accolto parzialmente la petizione, condannando AP 1 e AP 2 al versamento in solido di complessivi fr. 18'963.50 oltre interessi e AP 3, sempre con il vincolo di solidarietà con i primi due convenuti citati, al pagamento di complessivi fr. 1'622.55 oltre interessi, nonché AP 3 alla corresponsione di fr. 15'147.15 oltre interessi;
che con appello 31 gennaio 2014 AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre non hanno impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie;
che il gravame non è stato notificato all’attore per la risposta;
che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale svizzero (CPC);
che giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, vale a dire del suo invio alle parti (DTF 137 III 127 consid. 2);
che la sentenza impugnata è stata intimata il 17 ottobre 2013, sicché la procedura d'appello è retta dal nuovo CPC;
che nella procedura ordinaria, applicabile alla fattispecie, contro la sentenza del Pretore è dato appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), come correttamente indicato in calce al giudizio medesimo;
che la decisione impugnata è stata intimata, come detto, il 17 ottobre 2013 in plico raccomandato separato per ogni convenuto;
che l’indirizzo indicato sulla raccomandata è per AP 1 e AP 2 __________ a __________ e per AP 3 via __________ a __________;
che il giudizio testé citato non è stato consegnato personalmente ai destinatari e, quindi, il 18 ottobre è stato messo il relativo avviso di ritiro nelle rispettive bucalettere (cfr. tracciamento degli invii 98.46.101801.10732208/09/10);
che i plichi raccomandati menzionati sopra sono rimasti in giacenza presso i rispettivi Uffici postali poiché non ritirati dai destinatari nel termine di sette giorni e, poi, sono stati ritornati alla Pretura;
che giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC si applica il diritto procedurale previgente;
che giusta l'art. 124 cpv. 1 CPC-TI la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali;
che come previsto dalla giurisprudenza sotto l’egida dell’abrogato CPC-TI (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3) e come previsto dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione è considerata avvenuta in caso di invio postale raccomandato non ritirato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che in particolare in pendenza di causa le parti devono attendersi l’invio di atti giudiziari, cosa che impone loro di comportarsi in buona fede e, quindi, l’obbligo procedurale di preoccuparsi affinché questi possano essere loro validamente notificati (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_660/2011 del 9 febbraio 2012, consid. 2.4.1);
che non vi è dubbio che le parti dovessero attendersi l’emissione della sentenza qui impugnata, tanto più che con lo scritto 14 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 alla Pretura questi hanno affermato di attendere proprio il giudizio in questione;
che gli appellanti si limitano ad affermare di aver trasferito il proprio domicilio il 3 settembre 2013, ovvero di essersi spostati da __________ a __________ (cfr. attestazione del Comune di __________ allegata all’appello), e che ciò sia sufficiente ad inficiare la validità della notifica della sentenza;
che essi non affermano di aver informato la Pretura del loro cambiamento di domicilio oppure che il primo giudice avrebbe dovuto in altro modo accorgersi di tale circostanza;
che, anzi, con il loro gravame gli appellanti ammettono che prima di tale data erano domiciliati nei luoghi di recapito delle raccomandate summenzionate, sicché la Pretora, in assenza di rettifiche da parte dei convenuti in merito al proprio indirizzo, vi ha correttamente inviato la sentenza querelata;
che a ben vedere, poi, ad aver trasferito il proprio domicilio sono unicamente AP 1 e AP 2, mentre dagli atti di causa risulta che AP 3 – peraltro precluso nella lite per non aver ritirato gli atti giudiziari intimategli dalla Pretura per raccomandata – è sempre stato domiciliato a __________;
che al riguardo gli appellanti affermano che la sentenza impugnata non sia mai stata “intimata” a AP 3;
che la prova della sua intimazione risulta dalla relativa busta con indicazione dell’invio per plico raccomandato presente agli atti della Pretura;
che qualora con “intimazione” le parti abbiano voluto intendere “notificazione” del giudizio, la loro censura non ha miglior sorte;
che, invero, agli atti vi è un’istanza di ricusa di AP 3 26 ottobre 2010 indicante l’indirizzo di via __________ a __________, nonché uno scritto 7 giugno 2011 del Consiglio della magistratura inviato allo stesso luogo a seguito di una sua segnalazione attestante, pertanto, il medesimo recapito;
che per le ragioni già illustrate competeva quindi al medesimo, se del caso, informare la Pretura di una sua eventuale modifica di indirizzo;
che nemmeno giova agli appellanti il riferimento al ritiro in Pretura della sentenza impugnata da parte di AP 2 in data 17 ottobre 2013;
che sempre per i motivi suesposti il querelato giudizio risulta invero essere stato validamente notificato il 25 ottobre 2013, ovvero sette giorni dopo l’impostazione, il 18 ottobre 2013, dell’avviso di ritiro delle relative raccomandate nelle rispettive bucalettere;
che, inoltre, anche qualora la sentenza non sia ritirata dall’appellante e l'autorità giudiziaria proceda a una nuova notifica, ciò non impedisce che il termine di ricorso inizi a decorrere (DTF 120 III 3 consid. 1d);
che in tali circostanze l’appello 31 gennaio 2014 di AP 1, AP 2 e AP 3 dev’essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le spese processuali di appello vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 35'733.20 (cfr. art. 93 cpv. 1 CPC: fr. 18'963.50 + fr. 1'622.55 + 15'147.15);
che visto il giudizio di improponibilità, le spese processuali possono nondimeno essere contenute al minimo;
che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui il gravame non è stato notificato.
Per i quali motivi,
decide: 1. L’appello di AP 1, AP 2 e AP 3 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste per metà a carico di AP 1 e AP 2 in solido e, per il resto, a carico di AP 3. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).