Incarto n. 12.2014.227
Lugano 18 agosto 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2012.498 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 25 ottobre 2012 da
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 28'432.80 oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE. n. __________ dell’UE di Lugano, a convalida del sequestro n. __________ del 23 marzo 2012,
richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza 18 novembre 2014 ha respinto per carenza di legittimazione passiva,
appellante l’attrice con atto di appello 29 dicembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, mentre la convenuta con risposta all’appello 11 febbraio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2008 la ditta E__________ - che a seguito della modifica della ragione sociale in data 21 giugno 2013 è diventata AP 1 (in seguito: F__________) - ha fornito e installato un ascensore elettrico nell’abitazione denominata “Casa ” sita sul mappale n. __________ RFD di V, di proprietà di AO 1. La conferma d’ordine (doc. C) e la dichiarazione di consegna (doc. D) sono state sottoscritte da R__________ rispettivamente in data 30 gennaio 2008 e in data 25 luglio 2008. Il costo dell’intervento assommava a complessivi fr. 68'864.- (doc. C pag. 3).
B. In relazione a questi lavori F__________ ha emesso a carico di P__________ (in seguito: P__________) due richieste di acconto di data 19 febbraio e 10 aprile 2008 (doc. Z e AA); gli acconti sono stati pagati solo parzialmente (doc. Z e BB). La ditta fornitrice ha quindi emesso a carico di AO 1 una fattura di data 17 aprile 2009 per l’importo ancora scoperto di fr. 28'432.80 (doc. G, CC e DD). In un primo tempo detta fattura è stata inviata all’interessata presso la sua villa di V__________ e in un secondo tempo, dopo che F__________ aveva segnalato l’inesattezza dell’indirizzo riportato sulla stessa, al suo domicilio di Malta (doc. EE e FF). La fattura è rimasta impagata.
C. Con istanza 22 marzo 2012 F__________ ha quindi chiesto il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________ che è stato concesso con decreto 23 marzo 2012 (per i dettagli cfr. inc. SO.2012.1366 sezione 5; doc. R); entro il termine di 10 giorni dalla notifica del relativo verbale la società ha promosso la procedura esecutiva a convalida del sequestro (esecuzione n. 1550093 dell’UE di Lugano; doc. U). L’opposizione al sequestro sollevata dalla convenuta è stata respinta con decisione 19 novembre 2012.
D. Previo tentativo di conciliazione (CM.2012.489 sezione 2), il 25 ottobre 2012 F__________ ha inoltrato una petizione con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28'432.80 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano a convalida del sequestro n. __________ del 23 marzo 2012. In breve, l’attrice ha dichiarato di aver ricevuto da AO 1 un’ordinazione per la fornitura e posa di un ascensore elettrico nella sua casa di V__________. La conferma d’ordine e il rapporto di consegna sono stati firmati da R__________ quale rappresentante della convenuta. A detta dell’attrice, AO 1 sarebbe stata presente ai sopralluoghi e alle trattative; essa non avrebbe mai contestato la fornitura dell’opera. Malgrado l’esecuzione a regola d’arte dei lavori commissionati, il saldo dell’intervento è però rimasto parzialmente impagato, da qui la presente azione.
La convenuta si è opposta alla petizione ed ha contestato le pretese creditorie dell’attrice. In sintesi, essa ha negato di aver commissionato i lavori all’attrice ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. AO 1 ha sostenuto che la responsabile dei lavori nonché committente era P__________ mentre R__________ fungeva unicamente da persona di riferimento. Essa ha inoltre precisato di non aver conferito potere di rappresentanza a R__________. Parallelamente AO 1 ha lamentato la presenza di difetti e l’esecuzione non a regola d’arte dei lavori.
In replica la parte attrice ha approfondito le proprie argomentazioni ed ha ribadito la tesi secondo cui l’ascensore sarebbe stato scelto e ordinato da AO 1. La stessa avrebbe poi partecipato assieme a R__________ agli incontri con la ditta per definire i dettagli della fornitura. I rapporti sarebbero stati sottoscritti da quest’ultimo in quanto era lui ad occuparsi della manutenzione e ristrutturazione della villa; a detta dell’attrice egli avrebbe agito in veste di rappresentante della proprietaria. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, P__________ non avrebbe avuto il ruolo di committente ma unicamente di terzo pagante. F__________ ha inoltre argomentato che, nella denegata ipotesi in cui si volesse negare un rapporto di rappresentanza ai sensi dell’ art. 32 cpv. 1 CO tra R__________ e AO 1, le circostanze permettevano di desumere quantomeno un rapporto di rappresentanza fondato sull’art. 32 cpv. 2 CO. Da ultimo l’attrice ha negato la presenza di difetti nell’opera.
Per sua parte la convenuta, in duplica, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.
E. Con sentenza 18 novembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione per carenza di legittimazione passiva ed ha revocato il sequestro della particella n. __________ RFD di V__________ di proprietà di AO 1.
F. Con atto di appello 29 dicembre 2014 la parte attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta all’appello 11 febbraio 2015 la parte convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 14 gennaio 2015. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Nella propria sentenza il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva ed ha respinto la petizione. In particolare, il magistrato ha accertato che il contratto di appalto è stato sottoscritto dall’attrice e da R__________, indicato nei documenti quale proprietario, mentre la società P__________ è stata indicata quale impresa generale. Proprio R__________ deve essere considerato committente delle opere eseguite da F__________. Il primo giudice, dopo aver ricordato i principi che reggono la rappresentanza ai sensi degli art. 32 segg. CO, si è quindi confrontato con la questione a sapere se R__________ avesse agito quale rappresentante della convenuta, giungendo alla conclusione che, sulla base del fascicolo processuale, non vi fossero prove in tal senso.
Con l’appello F__________ contesta le valutazioni pretorili che negano la legittimazione passiva della convenuta ed escludono la qualità di rappresentante di R__________. L’appellante rimprovera al Pretore di avere erroneamente ritenuto R__________ il committente dei lavori e di riflesso il debitore dell’importo ancora scoperto. Al riguardo F__________ sottolinea il ruolo attivo tenuto dalla convenuta nella scelta dell’impianto e la sua costante presenza ai sopralluoghi in compagnia di R__________. Questi si sarebbe presentato e avrebbe agito quale direzione lavori e rappresentante di AO 1. Dal canto suo la medesima avrebbe manifestato condivisione dell’agire di R__________. F__________ afferma di essere stata indotta a ritenere che quest’ultimo agisse non personalmente ma in nome e per conto della convenuta.
La natura giuridica del contratto alla base della fornitura e montaggio dell’ascensore, in concreto un contratto di appalto, non è contestata; pure pacifica è l’effettiva esecuzione dei lavori da parte dell’attrice.
Nel proprio giudizio il Pretore ha già ampiamente ricordato i fondamenti giuridici e la giurisprudenza relativi alla legittimazione delle parti con particolare riferimento alla legittimazione passiva. In questa sede basta pertanto ricordare che in tema di azioni contrattuali, come pacificamente quella oggetto della controversia sottoposta a giudizio, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale si procede in giudizio (II CCA sentenza 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 28 marzo 2013 inc. n. 12.2012.57).
Nel caso concreto il rapporto contrattuale sul quale la parte attrice fonda le proprie pretese trova esplicitazione nella conferma d’ordine del 28 gennaio 2008 e nella dichiarazione di consegna del 25 luglio 2008. Il primo documento è stato sottoscritto dalla ditta attrice e da R__________, che nello stesso documento è indicato (erroneamente) quale proprietario, mentre la società P__________ figura quale impresa generale (doc. C). Pure la dichiarazione di consegna è stata firmata oltre che dalla ditta appaltatrice anche da R__________ sotto la dicitura “firma del committente o del suo rappresentante” (doc. D). In nessuno dei due documenti si accenna a AO 1, reale proprietaria dell’immobile.
A prima vista parrebbe pertanto che il committente delle opere sia __________, così come accertato dal Pretore.
6.1. In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo nei confronti del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva, cioè che il rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era autorizzato a farlo (Zäch/Künzler, Berner Kommentar, n. 184 ad art. 32 CO con rinvii; Watter/Schneller, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).
La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).
Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 131 III 217; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch/Künzler, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO con rinvii; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 a ed., pag. 377). E’ fatto salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).
La giurisprudenza ammette spesso l’esistenza di una procura tacita sulla base di circostanze oggettive, senza verificare se il rappresentato abbia effettivamente la volontà di conferire questi poteri. Conformemente a questo disposto, si ritiene che colui che lascia consapevolmente un terzo comportarsi come se fosse il suo rappresentante gli conferisce, per atti concludenti, tale potere (DTF 99 II 41; 97 IV 51).
6.2. Secondo la tesi dell’appellante, le circostanze l’avrebbero indotta a ritenere in buona fede che R__________ agisse quale rappresentante di AO 1. Col proprio comportamento questa avrebbe inoltre ratificato per atti concludenti l’agire dello stesso.
A questo proposito, dagli atti si evince che, come sottolineato da F__________, AO 1 era spesso presente sul cantiere con R__________ ed ha partecipato attivamente alla definizione dei lavori, fornendo indicazioni e richieste. Al riguardo il teste F__________ ha riferito: “la casa era abitata ed erano presenti sia il signor ____________________ sia la signora ” (cfr. audizione del 18 febbraio 2013 pag. 1), circostanza confermata dal teste F il quale ha precisato: “la casa era abitata ed erano presenti i signori ” ed ancora “(…) I dettagli tecnici li discutevo con il signor __________ (…) Mentre con la signora AO 1 discutevo più che altro di questioni estetiche” (cfr. audizione del 18 febbraio 2013 pag. 3). Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste M il quale si è così espresso: “Era presente il signor __________ con il quale ho avuto a che fare anche una signora con cui non ho tuttavia avuto contatti” (audizione del 18 febbraio 2013 pag. 4).
Come riportato qui sopra, l’istruttoria ha permesso di accertare che AO 1 era presente sul cantiere, in compagnia di R__________ ed era pertanto ben cosciente dei lavori che si stavano effettuando nella sua abitazione. Ciò nonostante la convenuta non solo non ha sollevato alcuna obiezione o contestazione in merito all’intervento di sostituzione dell’ascensore ma anzi ha fornito delle direttive sulle modalità di esecuzione, manifestando in questo modo di condividere i lavori.
Nel contempo, proprio perché AO 1 ha presenziato in più occasioni ai sopralluoghi a fianco di R__________ essa ha pure potuto osservare il ruolo assunto da questi nella gestione dei lavori, ruolo che, stando alle risultanze istruttorie, era simile a quello di un rappresentante. La convenuta non si è mai opposta a questo comportamento ma anzi con la sua presenza ha legittimato l’operato di R__________ di fronte ai terzi dando l’impressione che egli agisse con il suo beneplacito e fosse effettivamente autorizzato ad occuparsi dei lavori in sua vece.
Già solo sulla base di quanto sovra descritto si può legittimamente ammettere che F__________ sia stata indotta a ritenere in buona fede che R__________ non agisse personalmente ma in nome della qui convenuta.
A ulteriore sostegno di questa conclusione vada aggiunto che la natura dei lavori in oggetto - in concreto la posa di un nuovo ascensore che, in quanto parte costitutiva dell’immobile ai sensi dell’art. 642 CC sarebbe diventato di proprietà di AO 1 - era tale da rendere inverosimile agli occhi di un terzo che R__________ commissionasse a nome proprio tali lavori, senza l’assenso della proprietaria della casa.
Questa conclusione non muta neppure in virtù della (irrilevante) circostanza, sollevata dalla convenuta, costituita dall’emissione delle richieste di acconto (doc. Z e AA) e della fattura di data 11 settembre 2008 (doc. BB) per i lavori eseguiti a nome di P__________.
Questa Camera ha infatti ripetutamente stabilito che la sola intestazione della fattura non consente di trarre indicazioni circa la titolarità del rapporto contrattuale (II CCA 4 ottobre 1999 in re M. SA/B. e llcc. e riferimenti), e che perciò l'accettazione da parte dell'emittente di fatturare ad una terza persona, oppure (su richiesta del destinatario originario) di modificarne in un secondo tempo l'intestazione non comporta consenso alla sostituzione del partner contrattuale (II CCA 27 giugno 1997 in re J. SA/S. SA, 10 dicembre 1996 in re V. SA/M.). Questo per l'evidente motivo che l'evento decisivo per la determinazione del partner è quello della stipula contrattuale, e non certo il successivo atto con cui si chiede l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
Ad ogni buon conto, nella fattispecie, le ragioni che hanno determinato i pagamenti effettuati da P__________ sono stati spiegati in maniera convincente dall’ex direttore della società e non sono connesse alla titolarità del contratto di appalto (cfr. verbale testimoniale di F__________ cit., pag. 3). Per completezza si ricorda che, dopo che la fattura del 11 settembre 2008 è rimasta impagata, è stata emessa una nuova fattura che è stata indirizzata alla qui convenuta presso la sua casa di Vernate (doc. DD) e, in un secondo tempo, inviata al suo domicilio di Malta (doc. FF).
Tutto ben considerato, alla luce di quanto precede, si deve pertanto ammettere il conferimento, per atti concludenti, di una procura di rappresentanza da parte di AO 1 a R__________. Il contratto di appalto per la fornitura e posa dell’ascensore è pertanto venuto in essere tra F__________ e la qui convenuta; la legittimazione passiva di AO 1 è pertanto data.
La decisione del Pretore non può pertanto essere confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 28'432.80 seguono la soccombenza dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC e la LTG
decide:
L’appello 29 dicembre 2014 di F__________ è accolto e la sentenza 18 novembre 2014 è annullata. La causa SE.2012.498 è rinviata al Pretore per completazione dell’istruttoria e nuovo giudizio.
Le spese processuali di appello di complessivi fr. 1’000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).