Incarto n. 12.2014.195
Lugano 24 luglio 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc. n. SE.2012.7 della Pretura - promossa con petizione 23 febbraio 2012 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ avv. RA 1
con cui l’attore ha chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 19’200.- lordi oltre interessi legali dal 14 novembre 2011 a titolo di salario, ore straordinarie, vacanze e giorni festivi;
domanda integralmente avversata dalla convenuta e che la Pretora, con sentenza 10 ottobre 2014, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’attore l’importo di fr. 6'743.30 oltre interessi;
appellante la convenuta con atto di appello 13 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili;
mentre l’attore con osservazioni (correttamente: risposta) 16 dicembre 2014 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 23 maggio 2011 AO 1 è stato assunto in qualità di montatore elettricista dalla società AP 1. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario orario lordo di fr. 34.15 (fr. 27.60 salario base, fr. 0.99 indennità festivi, fr. 2.94 indennità vacanze e fr. 2.63 per tredicesima) e un salario in natura valutato in fr. 33.- al giorno, per un massimo di fr. 990.- al mese, importo deducibile al 100% dal salario (doc. F). Le parti hanno in seguito sottoscritto un nuovo contratto, in base al quale a partire dal 1° luglio 2011 il salario orario lordo è stato aumentato a fr. 35.- (fr. 28.28 salario base, fr. 1.02 indennità festivi, fr. 3.01 indennità vacanze e fr. 2.69 per tredicesima), la deduzione del salario in natura diminuita al 50% e la funzione modificata in capo squadra (doc. E). La convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni è stata dichiarata parte integrante degli accordi.
Con scritto 19 dicembre 2011 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 19 gennaio 2012 (doc. G).
B. Dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione a procedere (inc. rich. CM.2011.50), con petizione 23 febbraio 2012 AO 1, patrocinato dal sindacato, ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 19'200.-, oltre interessi, a titolo di salario, ore straordinarie, vacanze e giorni festivi, lamentando degli errori in merito ai conteggi salariali ricevuti per il periodo maggio 2011 – gennaio 2012. A suo dire, le modalità di calcolo applicate dalla datrice di lavoro non sarebbero conformi con quanto pattuito contrattualmente. In particolare, per quanto in questa sede ancora di interesse, la datrice di lavoro avrebbe erroneamente determinato il salario lordo dal quale dedurre i contributi sociali e la quota parte di salario in natura a carico del lavoratore. In relazione alle ore supplementari l’attore ritiene che il supplemento del 25% previsto contrattualmente sarebbe stato effettuato solo sul salario di base, senza includere l’indennità per giorni festivi, per vacanze e la quota parte di tredicesima. Egli rivendica inoltre la retribuzione delle pause di mezzogiorno, che, a suo dire, sarebbero da considerare come tempo di lavoro retribuito. Con osservazioni 24 aprile 2012 la convenuta si è sostanzialmente opposta alle pretese dell’attore. A suo dire il conteggio del salario sarebbe avvenuto correttamente, in conformità con quanto pattuito contrattualmente e con il CCL. Al contraddittorio del 12 luglio 2012 le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e contestazioni, chiedendo la chiusura dell’istruttoria e la loro citazione al dibattimento finale, avvenuto il 17 ottobre 2012 e in cui le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni.
C. Con sentenza 10 ottobre 2014 la Pretora ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo a AO 1 l’importo di fr. 6'743.30 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2011 quale differenza tra gli importi versati e quelli dovuti a titolo di salario in natura, ore supplementari e indennità per pause pranzo, non ha prelevato spese giudiziarie e ha compensato le ripetibili.
D. Con appello 13 novembre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con osservazioni (correttamente: risposta) 16 dicembre 2014 AO 1 propone la reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Determinante è l’importo ancora litigioso al momento del giudizio di prima istanza e non quello riconosciuto dal Pretore (II CCA sentenza inc. 12.2012.91 del 6 febbraio 2014 consid. 1). Nel caso concreto il valore di causa determinante è di fr. 19’200.- e la decisione impugnata è quindi appellabile. L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono le osservazioni (correttamente: risposta), inoltrate nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 17 novembre 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Nella propria sentenza la Pretora ha esposto dottrina e giurisprudenza federale in merito alla definizione di salario ai sensi dell’art. 322 CO, spiegando che esso comprende pure il salario in natura. Sulla base dei due contratti agli atti (doc. E e F) ha ritenuto che nel caso concreto le parti avessero pattuito un salario in natura per il vitto e l’alloggio valutato in fr. 33.- al giorno, per un massimo di fr. 990.- mensili, deducibile nella misura del 100% nel primo contratto e nella misura del 50% in quello successivo, quindi a partire dal 1° luglio 2011 (sentenza impugnata consid. 3.2 pag. 7). La prima giudice, sulla base dei conteggi di salario prodotti agli atti per il periodo maggio 2011 – gennaio 2012, ha accertato che la datrice di lavoro aveva tenuto conto del salario in natura solo per stabilire il salario determinante in base al quale calcolare l’entità dei contributi sociali ma non ne aveva tenuto conto per stabilire il salario lordo dal quale procedere con le trattenute degli oneri sociali e delle altre deduzioni, di modo che il salario netto risultava inferiore rispetto a quanto dovuto. La Pretora, tenuto conto del calcolo errato nella determinazione del salario lordo (che non teneva conto del salario in natura) ha accolto la pretesa vantata dall’attore di fr. 2'145.50 a titolo di salario (sentenza impugnata consid. 3.5, pag. 11 e 12). La giudice di prima sede ha invece confermato le modalità di calcolo in relazione alle deduzioni operate dalla datrice di lavoro in merito alla quota parte di vitto e alloggio a carico del lavoratore e respinto la richiesta dell’attore di computare la restante quota a carico del datore di lavoro quale ulteriore salario lordo. Sulla base dei conteggi di salario agli atti la Pretora ha poi accertato che la datrice di lavoro aveva riconosciuto al dipendente le ore supplementari svolte, che le stesse dovevano essere remunerate e tenendo conto di un supplemento del 25% ma che la remunerazione era avvenuta “unicamente sulla base del salario di base (Grundlohn) tralasciando le indennità per i festivi, di vacanza e la quota della 13. mensilità” (decisione impugnata consid. 6.2). La prima giudice ha quindi riconosciuto all’attore fr. 297.30 a titolo di lavoro straordinario. In applicazione dell’art. 15 cpv. 2 della Legge sul lavoro ha infine accolto la pretesa di fr. 4'300.- a titolo di salario per la pausa pranzo (decisione impugnata consid. 7.3).
Con la prima censura di appello la datrice di lavoro contesta le modalità di calcolo applicate dalla Pretora in merito al riconoscimento dell’importo di fr. 2’145.50 a titolo di salario.
3.1 L’appellante non contesta la conclusione della Pretora secondo cui i due contratti di lavoro prevedevano, oltre ad un salario in denaro, un salario in natura per il vitto e l’alloggio, valutato in fr. 33.- al giorno per un massimo di fr. 990.- mensili, e che tale prestazione era parte integrante del salario (art. 322 cpv. 1 CO). La datrice di lavoro rimprovera alla prima giudice un’errata modalità di calcolo per avere incluso nella determinazione del salario lordo il corrispettivo in denaro del salario in natura. A suo dire tale importo sarebbe rilevante unicamente per determinare l’entità dei contributi delle assicurazioni sociali e dell’imposta alla fonte ma non dovrebbe essere sommato all’importo del salario in denaro, poiché “la controprestazione del datore di lavoro è già stata fornita con la messa a disposizione dell’alloggio e del vitto” (appello pag. 5).
3.2 Giusta l’art. 322 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Il salario costituisce la controprestazione del datore di lavoro per il servizio prestato dal dipendente ed il suo ammontare è fissato liberamente dalle parti. La libertà contrattuale è tuttavia limitata dalle restrizioni imposte dalle convenzioni collettive, dai contratti normali di lavoro o da disposizioni di diritto pubblico (Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, p. 175). Il disciplinamento giuridico svizzero sulle assicurazioni sociali impone al datore di lavoro il prelevamento dei contributi sociali dei propri dipendenti su ogni salario ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS (art. 51 cpv. 1 LAVS). E’ considerato salario determinante qualsiasi retribuzione di un lavoro a tempo determinato o indeterminato se il versamento è economicamente legato al rapporto di lavoro (Wyler, op. cit., pag. 177). Esso comprende pure le prestazioni in natura regolari (art. 5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. f OAVS). Ne discende che, contrariamente a quanto pretende l’appellante, il salario lordo determinante in base al quale calcolare i contributi e dal quale dedurli è comprensivo pure della valutazione monetaria del salario in natura. Nel caso concreto, come rettamente accertato dalla Pretora, la datrice di lavoro ha calcolato l’entità dei contributi sociali sulla base di un salario lordo comprensivo del salario in natura. Essa, malgrado l’indicazione dell’importo del salario in natura su tutti i conteggi, ha sistematicamente omesso di sommarlo, così che l’importo del salario lordo dal quale ha poi effettivamente dedotto i contributi sociali e l’imposta alla fonte è risultato minore rispetto al dovuto. Dai conteggi di salario agli atti risulta che da tale importo (non comprensivo del salario in natura) la datrice di lavoro ha ulteriormente dedotto la quota parte di vitto e alloggio a carico del lavoratore (doc. H, R-U, AC, AD-AG). Tale modo di procedere costituisce una riduzione ingiustificata del salario pattuito. Su questo punto l’appello deve quindi essere respinto, essendo la censura manifestamente infondata.
Mese
ore suppl.
Ind. per festivi (Fr.)
Ind. per ferie (Fr.)
13.a (Fr.)
Totale già versato (Fr.)
Importo Decisione impugnata (Fr.)
Differenza (Fr.)
Giugno 2011
4,5
4,45
13,23
11,83
29,50
36,90
7,40
Luglio 2011
13
13,10
39,13
34,87
87,20
117,60
30,40
Agosto 2011
Settembre 2011
7
7,10
21,07
18,83
47,00
58,80
11,80
Ottobre 2011
3
3,06
9,03
8,07
20,15
25,20
5,05
Novembre 2011
4,5
4,60
13,55
12,10
30,25
37,80
7,55
Dicembre 2011
2,50
2,55
7,50
6,70
16,75
21,00
4,25
Totale
230,85
297,30
66,45
Ne discende che la datrice di lavoro deve versare a AO 1 l’importo complessivo di fr. 66,45 (fr. 297.30 ./. fr. 230,85) a titolo di lavoro straordinario. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere riformata.
5.1 In assenza di una regolamentazione privata circa la remunerazione delle pause, queste valgono come tempo di lavoro pagato unicamente nel caso in cui al lavoratore non è permesso lasciare il posto di lavoro (art. 15 cpv. 2 LL). È considerato posto di lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli (art. 18 cpv. 5 OLL1). Le pause servono al riposo, all’alimentazione e al recupero delle forze (Müller, in: Geiser/von Kaenel/Wyler (ed.), Loi sur le travail, Berna 2005, n. 7 ad art. 15 LL). È considerata pausa ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro che può essere sfruttata dai lavoratori per riposarsi e nutrirsi. Non sono invece considerate pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in procedimenti di lavoro che non consentono di riposarsi, ad esempio perché vi è troppo poco tempo o perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà il lavoro (Seco, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 18 OLL1 pag. 118-1). In questi casi se i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in condizioni igieniche idonee, la pausa è ritenuta accordata ma deve essere considerata come tempo di lavoro ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LL (Seco, Indicazioni relative alla Legge sul lavoro, art. 15 LL pag. 015-2). Il Tribunale federale ha ritenuto che le pause trascorse dai lavoratori in locali adibiti allo scopo, distinti dal luogo di lavoro, non possono essere considerate tempo di lavoro pagato, anche se i salariati non sono autorizzati a lasciare lo stabile dell’impresa (decisione del TF 4A_343/2010 del 6 ottobre 2010).
5.2 Nel caso concreto, come ammesso dall’appellante stessa e accertato dalla Pretora, i tempi di percorrenza per raggiungere l’esterno della galleria (tra i 40 e i 70 minuti per l’andata e il ritorno) non permettevano all’attore di lasciare il posto di lavoro durante la pausa pranzo che avveniva “nei cunicoli laterali che collegano ogni 300 metri circa le due canne principali e che sono adibiti ad ospitare gli impianti elettrici” (petizione, no. V pag. 2 e 3, appello, pag. 7). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’art. 15 cpv. 2 LL non è limitato a quei casi in cui il datore di lavoro non autorizza il lavoratore ad allontanarsi dal posto di lavoro. Corrisponde al senso della norma comprendere anche quei casi in cui il lavoratore, pur senza esplicite direttive da parte del datore di lavoro, è de facto impossibilitato ad allontanarsi dal posto di lavoro per ragioni dettate dalla particolarità dell’esecuzione del lavoro. Se i tempi di percorrenza per raggiungere l’esterno della galleria sono incompatibili con un’organizzazione razionale dei tempi di lavoro e per questo motivo il lavoratore è costretto a trascorrere la pausa pranzo all’interno della galleria nelle condizioni sopra descritte (e non contestate), idonee per gli impianti elettrici ma non per le persone (consid 5.1) questo tempo deve essere considerato tempo di lavoro. L’allegazione secondo cui di fatto si è già tenuto conto della retribuzione con la definizione di salari superiori rispetto a quelli riconosciuti in altri contesti, oltre che irricevibile poiché presentata solo in sede di appello (art. 317 CPC), non è supportata da alcun riscontro agli atti. Non essendoci altra contestazione in merito alla remunerazione e alla sua entità, la pretesa riconosciuta dalla Pretora per un importo di fr. 4'300.50 a titolo di retribuzione delle pause pranzo deve essere confermata.
Trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né spese per la procedura di appello (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano ripetibili, non avendo l’attore fatto valere alcuna indennità di rappresentanza (art. 105 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95, 105, 106 e 114 lett. c CPC,
decide: I. L’appello 13 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 10 ottobre 2014 della Pretura, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza AP 1, Basilea, è condannata a versare a AO 1 l’importo di CHF 6'512.45 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2011.
II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).