Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.05.2015 12.2014.191

Incarto n. 12.2014.191

Lugano 22 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc. n. SE.2014.290 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11 agosto 2014 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 2

con cui ha chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 29’999.- lordi oltre interessi legali dal 1° ottobre 2013;

domanda parzialmente avversata dalla convenuta che con osservazioni 4 settembre 2014 ha postulato l’accoglimento parziale della petizione, limitatamente a fr. 6'065.80 netti pari al salario per i mesi di novembre – dicembre 2012;

sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 3 ottobre 2014 con la quale ha accolto integralmente la petizione, ponendo a carico della convenuta le tasse e le spese di giustizia della procedura di conciliazione e condannandola a rifondere all’attore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta con appello 5 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, di annullare il dispositivo concernente l’assegnazione delle spese della procedura di conciliazione, il tutto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 10 dicembre 2014 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Nel corso del 2012 AO 1 ha collaborato con la società AP 1, attiva nella promozione, realizzazione e gestione attraverso una sua piattaforma di canali digitali (estratto RC agli atti), in qualità di consulente (doc. C). A partire dal 1° settembre 2012 AO 1 è stato assunto al 100% a tempo indeterminato alle dipendenze della società AP 1, con la funzione di Country Manager per il Nord Italia per un salario lordo pari a EUR 3'000.- al cambio fisso di 1.2015 per 12 mensilità (doc. B, doc. C).

Con e-mail del 29 agosto 2013 AP 1 ha informato AO 1 che ad un anno dalla sua costituzione la società faticava a coprire i costi e che per quanto atteneva il suo stipendio essa, non potendo sostenere oltre costi ripetitivi, riteneva concluso il rapporto di lavoro con effetto retroattivo al mese di aprile 2013 (doc. D).

Tra le parti al contratto è quindi sorta una controversia in merito alla conclusione del rapporto di lavoro e alle relative pretese salariali (doc. F – L) che non ha trovato una soluzione bonale.

B. Previo infruttuoso tentativo di conciliazione (inc. rich. CM.2014.192) con petizione 11 agosto 2014 AO 1 ha contestato la disdetta con effetto retroattivo e ha convenuto in giudizio la società AP 1, chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 29'999.-, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, a titolo di salari arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da maggio a settembre 2013. Con osservazioni 4 settembre 2014 la convenuta si è opposta alla pretesa dell’attore, riconoscendo unicamente il salario netto per i mesi di novembre e dicembre 2012 per un totale di fr. 6'065.80 netti (osservazioni pag. 6, con rinvio al doc. 8). All’udienza di dibattimento del 1° ottobre 2014, alla quale la convenuta non è comparsa, l’attore si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie domande e argomentazioni.

C. Non essendo state notificate ulteriori prove in occasione dell’udienza di dibattimento oltre a quelle documentali ed essendo le stesse idonee per appurare i fatti contestati, la Pretora, con decisione 3 ottobre 2014, ha accolto la petizione, condannando la AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr. 29'999.- lordi, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, da dedursi gli usuali oneri sociali. Esonerate le parti dal pagamento degli oneri processuali, la convenuta è stata condannata a rifondere all’attore fr. 3'000.- a titolo di indennità ripetibile e ad accollarsi le tasse e le spese di giustizia della procedura di conciliazione.

D. Con appello 5 novembre 2014 la società AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di annullare il dispositivo concernente l’assegnazione delle spese della procedura di conciliazione, il tutto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 10 dicembre 2014 AO 1 propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 3 ottobre 2014 e ricevuta dall’appellante il 6 ottobre 2014 (estratto tracciamento degli invii agli atti). L’appello 5 novembre 2014 è tempestivo, così come lo è la risposta del 10 dicembre 2014, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 7 novembre 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

  1. Con sentenza 3 ottobre 2014 la Pretora ha integralmente accolto le pretese di AO 1 e condannato la AP 1 al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 29'999.- lordi, oltre interessi legali dal 1° ottobre 2013, a titolo di pretese salariali. Ella, sulla base degli atti, ha accertato che a partire dal 1° settembre 2012 la collaborazione fra le parti sarebbe stata retta dal contratto di lavoro prodotto sub. doc. B. Considerato che per la collaborazione svolta durante tutto il 2012 le parti avevano concordato una remunerazione complessiva di fr. 20'000.- (comprensiva anche del salario determinato su base contrattuale per i mesi da settembre a dicembre 2012) sotto forma di acquisizione da parte del lavoratore di 20'000 azioni al portatore della società del valore di 1 CHF e ritenuto che ciò non era avvenuto malgrado il lavoratore avesse lavorato regolarmente per la datrice di lavoro, la Pretora ha riconosciuto all’attore le pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012. Per il 2013 la prima giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro aveva preso fine il 30 settembre 2013 ed ha pertanto riconosciuto all’attore gli stipendi arretrati per il lavoro svolto nei mesi da maggio a settembre 2013. La Pretora “preso atto che le parti pur stabilendo un salario in EUR hanno pattuito un tasso di cambio fisso, che la datrice di lavoro ha corrisposto i salari versati in moneta svizzera e che le pretese di parte attrice sono state formulate su base lorda”, ritenuto che l’ammontare complessivo sarebbe superiore a quello postulato dall’attore, ha condannato la datrice di lavoro al richiesto pagamento di fr. 29'999.- (sentenza 3 ottobre 2014, consid. 8, pag. 7).

  2. Nel proprio appello la convenuta ritiene che la petizione avrebbe dovuto essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, poiché la domanda di causa era stata formulata in franchi svizzeri anziché in euro. L’accoglimento della petizione e il riconoscimento dell’importo in valuta svizzera da parte della Pretora violerebbe pertanto l’art. 84 CO. L’attore, dal canto suo, con la risposta all’appello del 10 dicembre 2014 sostiene che il salario era stato “pattuito e convertito già contrattualmente in franchi svizzeri”, poiché le parti, pur avendo indicato l’importo mensile in euro, avevano pattuito un tasso fisso di cambio (risposta 10 dicembre 2014, pag. 3). A sostegno della propria tesi l’attore adduce inoltre il fatto che il salario è sempre stato versato in franchi svizzeri e che il relativo conteggio è sempre stato allestito in tale valuta. La datrice di lavoro stessa avrebbe del resto ammesso in causa che la pretesa era stata pattuita in franchi svizzeri. La censura dell’appellante, sollevata per la prima volta in appello, sarebbe ad ogni modo tardiva e costituirebbe un abuso di diritto.

3.1 Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). In applicazione della citata norma, se il debito è stato contratto in valuta estera, il creditore è tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.2, sentenza del TF 6 ottobre 2010, 4A_218/2010 consid. 5.1) e il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151, consid. 2.4; sentenza del TF 27 marzo 2009, 4A_230/2008 consid. 5.3.1, pubbl. in RtiD 2010 I pag. 764 seg.; 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III, consid. 2.5; sentenza del TF 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771; sentenza del TF 16 dicembre 2010, 4A_206/2010, consid. 4.1, non pubblicato in DTF 137 III 158). Solo il debitore può scegliere, in virtù dell’art. 84 cpv. 2 CO, di saldare il debito nella moneta del luogo di pagamento, a meno che le parti abbiano escluso tale possibilità (DTF 134 III 151, consid. 2.2).

La circostanza che il tema dell’applicazione dell’art. 84 CO sia stato sollevato unicamente in sede di appello non ne preclude l’applicazione (cfr. sentenza del TF 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 771 consid. 5.3.1 in principio): l’assenza di un petitum conforme al diritto federale è una questione di diritto materiale di modo che il giudice, chiamato ad applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della valuta, anche in assenza di esplicite censure al riguardo (sentenza del TF 16 dicembre 2010, inc. 4A_206/2010, consid. 5.2.1, non pubblicato in DTF 137 III 158; 27 marzo 2009, inc. 4A_230/2008, consid. 5.3.1, pubbl. in RtiD 2010 I pag. 764 segg.).

3.2 Controversa nel caso concreto è la questione a sapere se il salario è stato pattuito in franchi svizzeri, come pretende l’attore, o in euro, come ritenuto dalla datrice di lavoro, la quale adduce a sostegno della sua tesi il fatto che il contratto di cui al doc. B non fa alcun riferimento al franco svizzero come valuta applicabile alla remunerazione del lavoratore. L’appellante considera pure irrilevante il fatto che le parti abbiano definito un tasso di cambio fisso. Tale indicazione andrebbe unicamente attribuita alla volontà delle parti di evitare al lavoratore le conseguenze legate ad eccessive svalutazioni dell’euro. Agli atti non vi sarebbero inoltre altri documenti in cui si fa riferimento al franco svizzero.

3.2.1 In base ai criteri abituali d'interpretazione contrattuale il contenuto di un accordo viene stabilito in primo luogo mediante interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO. Se la reale volontà delle parti non può essere stabilita o è divergente, se una parte non ha compreso la volontà dell’altra, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e i comportamenti in base al principio dell’affidamento (interpretazione oggettiva): deve pertanto ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell’altra tenuto conto dell’insieme delle circostanze, quali lo scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali, se del caso i preliminari e il loro comportamento successivo (DTF 131 III 217 consid. 3; 131 III 268 consid. 5.1.3; 129 III 664 consid. 3.1; 118 Ia 297; II CCA 4 marzo 2011, inc. n. 12.2009.34, in RtiD I-2012 18c pag. 912, consid. 8; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 357 segg. ad art 18 CO). Il principio dell’affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 cons. 3.2. p. 435, DTF 129 III 118 consid. 2.5; II CCA 13 aprile 2011, inc. n. 12.2010.232, consid. 6.1). Per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione (DTF 127 III 444 consid. 1b).

3.2.2 Nella decisione impugnata la Pretora ha accertato che a partire dal 1° settembre 2012 i rapporti tra le parti erano retti dal contratto di cui al doc. B, ciò che non è contestato in questa sede. Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non è vero che nella presente fattispecie si sarebbe confrontati con una controversia avente per oggetto un debito pattuito in valuta straniera. Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva un salario mensile lordo di euro 3'000.- al cambio fisso di 1.2015 per 12 mensilità (doc. B). Diversamente da quanto pretende l’appellante, a tale clausola non può essere attribuita unicamente la volontà di proteggere il lavoratore da eccessive svalutazioni, poiché nel caso contrario (vale a dire nel caso di svalutazione del franco svizzero) la parte che ne trarrebbe vantaggio sarebbe proprio la datrice di lavoro. Secondo il principio dell’affidamento il riferimento all’euro e ad un tasso di cambio fisso non può che costituire una modalità di calcolo per determinare l’entità del salario in franchi svizzeri. A sostegno di questa interpretazione e contrariamente a quanto ritiene l’appellante, dagli atti di causa risulta infatti che i conteggi sono sempre stati allestiti in franchi svizzeri e i pagamenti sono pure sempre stati effettuati in tale valuta (doc. E e doc. 5). Ma anche a prescindere da questa questione, la censura dell’appellante non può trovare conferma nel caso concreto anche per un altro motivo. Infatti, anche se si volesse per ipotesi seguire la tesi dell’appellante e considerare che con il contratto di cui al doc. B le parti hanno pattuito un salario in euro, esse hanno in seguito modificato per atti concludenti la valuta da euro a franco svizzero. Come visto poc’anzi, i conteggi di salario sono infatti sempre stati allestiti in franchi svizzeri (doc. E e doc. 5 prodotto dallo stesso appellante) e i salari sono stati corrisposti dalla datrice di lavoro in moneta svizzera (decisione impugnata, consid. 8, pag. 7). Considerato che la modifica unilaterale proposta dall’appellante non era sfavorevole al lavoratore, il suo silenzio può nel caso concreto essere interpretato come accettazione tacita (sulla questione cfr. Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de travail, Losanna 2010, n. 2.11 segg. ad art. 320 CO; II CCA 12 luglio 2007 inc. 12.2011.159, 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68 in JAR 2007, 472).

Ne discende che nel caso concreto la pretesa contrattuale del lavoratore al pagamento del salario è stata pattuita, rispettivamente modificata per atti concludenti, in franchi svizzeri. La decisione della Pretora che ha accolto la petizione dell’attore con cui chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento in franchi svizzeri delle pretese salariali deve pertanto essere confermata poiché conforme all’art. 84 CO.

  1. L’appellante rimprovera alla Pretora una violazione dell’art. 116 CO e un accertamento arbitrario dei fatti per avere riconosciuto all’attore per l’attività svolta e da svolgere sino al 31 dicembre 2012 una remunerazione complessiva di fr. 20'000.- in forma di pagamento monetario (appello, ad 5, pag. 8 e segg.).

La giudice di prima istanza, sulla base del verbale prodotto sub. doc. D relativo ad una riunione avvenuta fra le parti il 20 luglio 2012, ha concluso che esse già a quel momento avevano stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a partire dal 1° settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero dovuto essere retribuite: dal 1° settembre 2012 i rapporti fra le parti sarebbero stati retti dal contratto di lavoro (poi perfezionato in data 20 agosto 2012, doc. B) e per quanto maturato sino al 31 dicembre 2012 (incluso il salario determinato su base contrattuale per i salari da settembre a dicembre 2012) all’attore sarebbe stato corrisposto l’importo complessivo di fr. 20'000.-, pari al valore di 20'000 azioni al portatore della società convenuta che AO 1 avrebbe dovuto acquisire entro il 1° gennaio 2013. La Pretora, ritenuto che la datrice di lavoro, malgrado l’impegno di formalizzare attraverso un atto notarile l’acquisizione delle azioni, non aveva adempiuto a quanto previsto, ha riconosciuto all’attore le pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012 in forma di pagamento monetario (decisione impugnata consid. 7.1, pag. 5).

4.1 La censura è irricevibile per carente motivazione non adempiendo ai presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per quanto concerne la valutazione arbitraria delle prove l’appellante si limita a contrapporre una propria interpretazione del contenuto del verbale della riunione del 20 luglio 2012 (doc. D), senza spiegare perché la valutazione della giudice di prima istanza sarebbe arbitraria. Per quanto attiene invece alla pretesa violazione dell’art. 116 CO, la convenuta non spiega in che maniera la conclusione della Pretora equivarrebbe ad “affermare l’esistenza di una novazione” (appello, pag. 9). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la giudice di prima sede non ha mai concluso in tal senso. Ella, nell’ambito della valutazione delle prove, sulla base del verbale della riunione del 20 luglio 2012 (doc. D) ha accertato che “già in occasione di tale riunione le parti avevano precisamente stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a partire dal 1° settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero dovuto essere retribuite” (decisione impugnata, pag. 5). La Pretora non ha invece mai concluso che il contenuto della riunione del 20 luglio 2012 (di cui al doc. D) costituisse una novazione. Del resto mal si comprende come ciò possa essere il caso, ritenuto che la riunione di cui al doc. D è antecedente al contratto del 20 agosto 2012 (doc. B), regolante i rapporti tra le parti a partire dal 1° settembre 2012.

4.2 A ben vedere la censura è pure ininfluente ai fini del giudizio. L’attore ha infatti chiesto in causa la remunerazione per l’attività svolta per conto della convenuta per i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente per i mesi da maggio a settembre 2013 per un totale di 9 mensilità, pari all’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi. Per potere beneficiare della procedura semplificata gratuita l’attore ha limitato la propria pretesa all’importo complessivo di fr. 29'999.- lordi (verbale di udienza 1° ottobre 2014).

La Pretora ha accertato e in questa sede non è (più) stato contestato dall’appellante, che dal 1° settembre 2012 l’attore è stato assunto dalla convenuta quale dipendente con un salario mensile pari a fr. 3'604.50 lordi (doc. B), che le relazioni tra le parti erano rette dal contratto di cui al doc. B, che il rapporto di lavoro è stato disdetto e ha preso fine il 30 settembre 2013 e che l’attore ha lavorato regolarmente durante i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da maggio a settembre 2013 senza essere stato remunerato. Ne discende che all’attore andrebbe riconosciuto l’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi pari a 9 mensilità. Ritenuto che l’attore ha limitato tale importo a fr. 29'999.- lordi, la decisione della Pretora con la quale ha condannato l’appellante al versamento di detto importo va confermata.

  1. Ne consegue che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto e la decisione impugnata confermata. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 29'999.- (art. 94 cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tale valore è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 5 novembre 2014 della società AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 3 ottobre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è confermata.

  1. Non si prelevano spese processuali. La società AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’500.- per ripetibili di appello.

  2. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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