Incarto n. 12.2014.149
Lugano 6 ottobre 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.15 della Pretura del Distretto di, sezione 1 promossa con petizione 22 gennaio 2013 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 70'681.15 oltre interessi e accessori;
domanda alla quale non si è opposto il convenuto, il quale non ha presentato la risposta entro il termine assegnato e neppure entro il termine suppletorio;
richiesta accolta integralmente dal Pretore con sentenza 21 maggio 2013;
appellante il convenuto che, con atto di appello del 9 settembre 2014, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di, in via principale, annullare la sentenza e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al primo giudice per l’assegnazione al convenuto del termine di risposta, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre con risposta 27 ottobre 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso atto che le parti hanno in seguito trasmesso un allegato di replica spontanea (il convenuto in data 6 novembre 2014) e di duplica spontanea (l’attrice il 20 novembre 2014);
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. In data 11 luglio 2002 AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato per la gestione della società L__________. Le parti hanno pattuito quale indennità per domiciliazione e consiglio di amministrazione un importo annuo di fr. 7'000.-, oltre al pagamento delle spese amministrative effettivamente sostenute dalla mandataria (doc. B). Con accordo di medesima data AO 1 è pure stata incaricata da AP 1 di gestire la società V__________., contro versamento dell’importo di fr. 3'000.- annui quale indennità per domiciliazione e consiglio di amministrazione e pagamento di tutte le spese effettivamente sostenute (doc. C). Il 10 giugno 2011 AP 1 ha chiesto la messa in liquidazione della V__________ dando scarico all’ AO 1 per tutto quanto svolto fino a quel momento (doc. D). Per le prestazioni svolte in relazione alla gestione delle due società, AO 1 ha emesso le fatture versate agli atti sub. doc. E-AD, restate impagate per un saldo scoperto di fr. 70'681.15.
B. Con petizione 22 gennaio 2013 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere il pagamento di fr. 70'681.15, oltre interessi e accessori, corrispondente al saldo ancora scoperto delle prestazioni di gestione delle due società. Il 23 gennaio 2013 il Pretore l’ha intimata al domicilio del convenuto in Italia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fissandogli un termine di 30 giorni per presentare la risposta. La raccomandata non è stata recapitata poiché l’invio è stato rifiutato in data 30 gennaio 2013 (cfr. etichetta auto collante delle Poste italiane sulla busta d’intimazione concernente la RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). Il primo giudice, costatato che il termine per presentare la risposta era decorso infruttuoso, il 6 marzo 2013 ha assegnato al convenuto un termine suppletorio di 10 giorni per inoltrarla, con l’avvertenza che nel caso in cui anche tale termine fosse scaduto infruttuoso, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente la decisione finale alle condizioni di cui all’art. 223 cpv. 2 CPC. Anche tale ordinanza è stata intimata al domicilio in Italia del convenuto mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. busta d’intimazione relativa alla RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La raccomandata non è stata ritirata entro il termine di giacenza e il 16 aprile 2013 è stata rinviata al mittente (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione relativa alla RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).
C. Con decisione 21 maggio 2013 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato il convenuto al pagamento in favore della società AO 1 dell’importo complessivo di fr. 70'681.15 oltre gli interessi al 5% a decorrere dal 21 settembre 2012 su fr. 54'181.15 e dal 22 gennaio 2013 su fr. 16'500, ponendo altresì a suo carico le tasse, le spese e le ripetibili. In sintesi, il Pretore, costatata la preclusione del convenuto, ha ritenuto che sulla base dei documenti versati agli atti non vi fosse alcun notevole dubbio circa il ben fondato della pretesa attorea (art. 223 cpv. 2 e 153 cpv. 2 CPC). La sentenza è stata intimata il 21 maggio 2013 al convenuto tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento all’indirizzo di , a P (cfr. busta d’intimazione relativa alla RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La stessa, non essendo stata ritirata entro i termini di giacenza, è stata rinviata al mittente in data 3 luglio 2013 (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione relativa alla RM __________ CH nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).
D. Con appello 9 settembre 2014 AP 1 è insorto contro la decisione, chiedendo, in via principale, di annullare la decisione impugnata e, in subordine, di rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per l’assegnazione di un nuovo termine per presentare la risposta, protestando tasse, spese e ripetibili. A sostegno della propria tesi il convenuto asserisce di essere venuto a conoscenza della decisione impugnata unicamente il 30 luglio 2014. La petizione, l’ordinanza sulla fissazione di un termine suppletorio per presentare la risposta e la decisione impugnata gli sarebbero state intimate a un indirizzo errato. Con risposta 27 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili. La notificazione degli atti di causa e della decisione 21 maggio 2013 sarebbe avvenuta regolarmente e il termine per presentare appello sarebbe pertanto ampiamente scaduto. Con replica e duplica spontanee (sull’ammissibilità di allegati spontanei cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.1; II CCA del 9 aprile 2015 inc. 12.2013.34) le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
E. Con istanza 29 aprile 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione in questa sede della decisione 27 aprile 2015 della Corte di appello di A__________, con cui è stato respinto il ricorso presentato dal convenuto avverso l’esecutività della decisione del Pretore. Con osservazioni 11 maggio 2015 AP 1 si è rimesso al giudizio di questa Camera.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Per quanto concerne i documenti prodotti con la risposta alla cui ammissione l’appellante si oppone (doc. C, F e G) si osserva che il doc. C è lo stesso documento già prodotto e acquisito agli atti in prima sede come doc. AE, di modo che una sua riassunzione in questa sede è superflua. Il doc. G è una “scheda contabile debitori” che, seppur antecedente alla sentenza del Pretore, diventa rilevante in questa sede nella misura in cui permette all’ AO 1 di prendere posizione e contestare quanto allegato per la prima volta in appello da AP 1. Lo stesso è pertanto ammissibile, così come lo è il doc. F. Quest’ultimo è uno scritto dei legali dell’attrice inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di V__________ del convenuto e che è ritornato al mittente poiché il destinatario è risultato “irreperibile”. Lo scritto costituisce un autentico nova ed è rilevante per la determinazione della dimora abituale dell’appellante. Anche la sentenza della Corte di appello di A__________ del 27 aprile 2015 con la quale è stato respinto il ricorso di AP 1 contro il riconoscimento dell’esecutività della decisione del Pretore, costituisce un autentico nova e concerne la medesima fattispecie di quella in esame in questa sede circa la regolarità e la validità della notifica di atti giudiziari all’estero. La sua assunzione è pertanto ammissibile e rilevante.
3.1 La notifica di atti giudiziari a persone residenti all’estero deve avvenire in applicazione delle normative concernenti l’assistenza giudiziaria internazionale (Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., 2014, n. 5 ad. art. 138 CPC). Nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica di atti giudiziari a cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia l'Italia (24 gennaio 1982) che la Svizzera (1° gennaio 1995). La Convenzione permette esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano all'estero (art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che a differenza della Svizzera, l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato riserve (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notification, 2003, n. 79), una notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in Svizzera è del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla possibilità di inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza del TF 4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7, 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen; e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex). In concreto la notificazione in Italia della decisione 21 maggio 2013 (così come della petizione e dell’ordinanza concernente la fissazione del termine suppletorio) tramite avvio raccomandato con avviso di ricevimento risulta conforme alla citata Convenzione. Essendo la notificazione avvenuta conformemente al diritto convenzionale, essa non può considerarsi nulla, come a torto sembra ritenere l’appellante.
3.2 AP 1 sostiene che la notificazione della decisione impugnata sarebbe viziata, poiché avvenuta a un indirizzo errato.
In applicazione del principio di territorialità e nella misura in cui in merito non risultano regole convenzionali, la validità della notificazione va esaminata di principio secondo le disposizioni in vigore nello Stato estero, a meno che il diritto dello Stato richiedente non ponga delle condizioni particolari (DTF 122 III 395; UFG, Linee direttive, 3a ed. 2003, stato gennaio 2013, pag. 13 reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen; Conférence de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de la Haye, 3e ed. 2006, n. 202).
In Italia l’art. 149 CPCit ammette la notifica di atti a mezzo del servizio postale tramite invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dal diritto (postale) italiano. Nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, la prova documentale della notificazione è costituita dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni dell’agente postale che ha provveduto alla consegna. Le attestazioni dell’agente postale che provvede al recapito del plico fanno fede, fino a prova contraria – onere questo a carico del destinatario -, in ordine all’indicazione di un determinato luogo quale residenza, dimora o domicilio del notificando, rispettivamente in ordine all’identità di quest’ultimo (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civlie, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149, pag. 635; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento, Padova 2005, n. 1 ad art. 149). Per il destinatario la notifica si perfeziona dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (art. 149 cpv. 3 CPCit).
3.3 A sostegno della sua tesi l’appellante produce il certificato dell’anagrafe del Comune di P__________, nel quale è indicato che egli è stato residente a V__________ dal 17 maggio 2012 al 6 giugno 2014 (doc. 4).
3.3.1 Secondo il diritto italiano ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora della persona destinataria della notificazione è rilevante esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice (Corte di cassazione civile, terza sezione, decisione n. 11550 del 14 maggio 2013 e riferimenti).
3.3.2 In concreto dal carteggio processuale di prima istanza risulta che la AO 1 ha inviato al convenuto all’indirizzo a P__________ (viale ) per raccomandata con avviso di ricevimento due solleciti di pagamento. Dall’avviso di ricevimento che accompagnava il primo richiamo, risulta che lo stesso è stato consegnato il 28 settembre 2012. Il secondo è stato “rifiutato” in data 7 novembre 2012 e ritornato al mittente, come risulta dal timbro delle Poste italiane apposto sulla busta (doc. AE). La petizione 22 gennaio 2013 è stata intimata al convenuto al suo indirizzo a P il 23 gennaio 2013 (avviso di ricevimento annesso alla busta della raccomandata RM __________ agli atti). Il plico d’intimazione è ritornato al mittente, poiché “rifiutato” il 30 gennaio 2013, come si evince dall’etichetta auto collante delle Poste italiane sulla busta della relativa raccomandata. Gli invii raccomandati concernenti la fissazione del termine suppletorio per presentare la risposta, rispettivamente la comunicazione della decisione, sono ritornati al mittente il 16 aprile 2013, rispettivamente il 3 luglio 2013 per intervenuta giacenza (vedi i timbri sulle buste d’intimazione delle raccomandate RM __________ e RM __________ agli atti).
3.3.3 L’appellante sostiene che la decisione e gli atti processuali precedenti gli sarebbero stati inviati a un indirizzo errato, limitandosi ad addurre che egli dal 17 maggio 2012 al 6 giugno 2014 avrebbe trasferito la residenza da P__________ a V__________, come risulta dal certificato dell’anagrafe prodotto agli atti (doc. 4). L’avviso di ricevimento e le attestazioni dell’agente postale preposto alla consegna sarebbero pertanto errati.
A fronte delle risultanze emergenti dall’incarto, la tesi dell’appellante non appare sostenibile. Occorre anzitutto ricordare la valenza probatoria dell’avviso di ricevimento e delle attestazioni dell’agente postale preposto alla consegna, i quali, fino a prova del contrario, sono gli unici documenti idonei a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita (Corte di Cassazione civile, seconda sezione, decisione n. 13639 del 4 giugno 2010 e riferimenti). D’altra parte il certificato dell’anagrafe ha valore meramente presuntivo e nel caso concreto le univoche risultanze emergenti dall’incarto lasciano concludere che l’appellante abbia di fatto mantenuto la residenza abituale a P__________ presso l’indirizzo indicato dalla Pretura. In caso di trasferimento del destinatario, indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente l’agente postale preposto alla consegna avrebbe, infatti, rispedito il plico raccomandato al mittente con l’indicazione del motivo che aveva reso impossibile il recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22 cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale), ciò che invece non è avvenuto in concreto, avendo l’incaricato postale riscontrato dapprima il rifiuto e in seguito la temporanea assenza del destinatario e quindi avendo sempre, per ben tre volte consecutive, trovato l’indirizzo dell’appellante a P__________, , come indicato dal mittente. Ma vi è di più. Al recapito di P è stata inviata anche la corrispondenza concernente la presenta fattispecie da parte dell’attrice. Il primo richiamo di pagamento è stato consegnato il 28 settembre 2012, mentre il secondo è stato rifiutato e ritornato al mittente (doc. AE). Tali univoche e concordanti circostanze, ripetute nel tempo, permettono di escludere un errore da parte dell’agente postale preposto alla consegna. L’appellante, peraltro, neanche adduce validi argomenti atti a inficiare o quantomeno a far dubitare dell’attendibilità di tali attestazioni apposte dall’agente postale. E, di fatto, nulla indica che egli non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in Italia. In particolare sono da respingere le critiche dell’appellante in merito all’incompletezza degli avvisi di ricevimento, nella misura in cui non specificano il nome del soggetto che avrebbe rifiutato l’invio raccomandato contenente la petizione, rispettivamente il richiamo di pagamento inviato dall’ AO 1 (doc. AE). Qualora il destinatario rifiuti l’invio, rispettivamente la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio (art. 23 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio postale universale). Ciò vale anche per la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, prevedendo l’art. 8 cpv. 1 della Legge 20 novembre 1982 n. 890 l’obbligo d’indicazione dell’identità della persona che rifiuta il piego unicamente nel caso in cui questa è diversa dal destinatario. Per il resto anche per quanto concerne la notifica degli altri due atti successivi, tra cui la sentenza impugnata, non emergono elementi atti a far dubitare che l’agente postale non abbia seguito i regolamenti postali. Le allegazioni dell’appellante partono, infatti, dall’errato presupposto che egli non aveva la dimora abituale all’indirizzo di P__________, ciò che non trova però riscontro agli atti. In queste circostanze la produzione del solo certificato dell’anagrafe non è sufficiente per ritenere che egli avesse trasferito la sua dimora abituale a V__________, tanto più che egli nemmeno spiega il motivo di questo suo trasferimento e mancando agli atti qualsiasi altro riscontro oggettivo a conferma di questa sua allegazione.
Per i medesimi motivi anche la richiesta di perizia olografica (contenuta nell’allegato di replica, pag. 3) è irrilevante e deve essere rifiutata.
3.3.4 Ne discende che la decisione impugnata del 21 maggio 2013 è stata regolarmente intimata a AP 1 al suo indirizzo di P__________. Poiché l’atto non è stato ritirato, la notificazione della decisione si reputa avvenuta l’ultimo giorno del periodo di giacenza all’ufficio postale estero. L’invio raccomandato contenente la decisione 21 maggio 2013 è stato rispedito al mittente il 3 luglio 2013 (timbro sulla busta d’intimazione RM __________). L’appello 9 settembre 2014 è ampiamente tardivo e come tale è irricevibile.
L’appellante chiede nei considerandi e in via subordinata la revisione della decisione impugnata. Secondo l’art. 328 cpv. 1 CPC la revisione di una decisione cresciuta in giudicato va richiesta al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza. Ne discende che già solo per questo motivo la richiesta è irricevibile. Essa sarebbe comunque pure infondata, atteso che l’appellante poggia la sua domanda di revisione su veri e propri nova, esclusi esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett. a, seconda metà della frase, CPC).
Visto quanto precede l’appello è irricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 70'681.15, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 9 settembre 2014 di AP 1 è irricevibile.
La domanda di concessione dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.
Gli oneri processuali di fr. 3’000.-, già parzialmente anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).