Incarto n. 12.2014.13
Lugano 20 ottobre 2015/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.88 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 aprile 2012 da
AO 1 rappr. dall’avv. RA 1
contro
AP 1 rappr. dallo PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'818.70 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2011;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 12 dicembre 2013 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 28 gennaio 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 17 marzo 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con contratto 10 settembre 2007 (doc. B inc. n. CM.2011.743 rich.) F__________ __________ - i cui attivi e passivi sono poi stati ripresi nel corso del 2008 da AO 1 - ha dato in leasing a AP 1 un’automobile __________ d’occasione, del prezzo di fr. 78'000.-. L’accordo, della durata di 60 mesi, prevedeva rate mensili di fr. 1'009.80 + IVA e un valore residuo di fr. 16'672.85 + IVA, oltre a un pagamento straordinario di fr. 9'000.- e una cauzione di fr. 1'000.- da pagare al ritiro del mezzo.
Il 31 dicembre 2010 (cfr. doc. 3) AP 1 ha denunciato alla polizia cantonale il furto dell’automobile __________, che a tutt’oggi non è ancora stata ritrovata.
Preso atto degli accertamenti effettuati, __________ Assicurazioni __________, con scritto 1° luglio 2010 (doc. E inc. n. CM.2011.743 rich.), ha provveduto a disdire con effetto immediato il contratto di assicurazione casco totale del veicolo concluso con AP 1, rifiutandosi nel contempo di effettuare eventuali prestazioni in relazione al furto dello stesso.
A seguito di questi fatti AP 1 ha promosso nei confronti di __________ __________ Assicurazioni __________ una causa volta al pagamento del valore maggiorato del veicolo assicurato, pari a fr. 70'840.- oltre interessi, domanda questa (inc. n. OR.2011.156 rich.) che è stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 6 novembre 2013, decisione poi confermata da questa Camera con pronuncia del 4 settembre 2015 (inc. n. 12.2013.206).
Nel frattempo, AO 1, con scritto 14 luglio 2011 (doc. F inc. n. CM.2011.743 rich.), preso atto della posizione assunta dall’assicuratore casco, ha trasmesso a AP 1, in applicazione dell’art. 6.4 delle condizioni generali di leasing (secondo cui “Nel caso di un danno totale riconosciuto dall’assicurazione o di sparizione del veicolo in leasing, il contratto di leasing viene sciolto con effetto immediato. Il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla società entro la regolare fine del contratto, conteggiando anche le prestazioni assicurative. Tutti i danni non coperti dall’assicurazione sono immediatamente esigibili e devono essere pagati alla società di leasing entro 20 giorni al massimo dal ricevimento del conteggio”, doc. D inc. n. CM.2011.743 rich.), il proprio conteggio finale, concludente per un saldo a suo favore di fr. 38'818.70.
Con petizione 24 aprile 2012 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento del predetto importo di fr. 38'818.70 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2011.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto, per quanto qui interessa, che la disdetta del contratto di leasing pacificamente significata dall’attrice in applicazione dell’art. 6.4 delle condizioni generali, clausola applicabile nella fattispecie siccome l’assicuratore casco aveva negato ogni prestazione e in quanto la causa promossa nei suoi confronti era stata respinta in primo grado, rendeva esigibili tutti gli obblighi contrattuali futuri, e che nulla permetteva di ritenere che debitrice della pretesa attorea dovesse essere l’assicuratore casco anziché la convenuta.
Essa ritiene che in realtà non vi fosse alcun danno da lei risarcibile, visto e considerato che l’art. 6.4 delle condizioni generali prevedeva che “il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno” da lui “causato alla società” e che in concreto il danno era invece stato causato dall’assicuratore casco. E rileva, facendo sempre riferimento all’art. 6.4 delle condizioni generali, che la pretesa attorea neppure era esigibile, non rientrando tra i “danni non coperti dall’assicurazione”, e in ogni caso non lo era al momento dell’inoltro della petizione o al 6 dicembre 2011, data di decorrenza degli interessi, ritenuto che il risarcimento doveva avvenire solo “entro la regolare fine del contratto”, ossia entro il 10 settembre 2013 (recte: 2012).
Nel diritto svizzero - pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP) - la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 11 ad art. 160 LDIP; Rodriguez, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13a ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 novembre 2011 inc. n. 12.2009.228). La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata a nome rispettivamente nei confronti di una succursale non deve essere respinta in ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel giudice né nella controparte (TF 18 settembre 1998 4C.88/1998 consid. 1 b/bb; Rodriguez, op. cit., ibidem; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 38; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 58 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9 gennaio 1998 inc. n. 12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24 settembre 1998 inc. n. 12.98.75, 22 novembre 2004 inc. n. 12.2004.140) e se l’atto, oltre a non aver causato un pregiudizio a quest’ultima (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n. 12.2007.15), può pervenire al suo vero destinatario (TF 28 novembre 2003 4C.270/2003 consid. 1.1). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra proprio in questa categoria di errore, che lo stesso era senz’altro riconoscibile alla convenuta, che non è stato preteso né risulta che l’inoltro della causa da parte della succursale possa aver causato un pregiudizio a quest’ultima, e che la decisione può essere fatta pervenire alla casa madre, la designazione dell’attrice originaria (semplice succursale) va rettificata d’ufficio con quella della sua casa madre (II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87/90, 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.83), ovvero AO 1 (cfr. doc. C inc. n. CM.2011.743 rich.).
L’art. 6.4 delle condizioni generali, interpretato in base al principio dell’affidamento, prevede in modo chiaro, nella sua prima frase, che “nel caso di un danno totale riconosciuto dall’assicurazione o di sparizione del veicolo in leasing”, ipotesi quest’ultima pacificamente verificatasi nella fattispecie (cfr. supra consid. 2), “il contratto di leasing viene sciolto con effetto immediato”. Le due frasi successive disciplinano invece, in modo non ambiguo, le conseguenze del previsto scioglimento del contratto di leasing con effetto immediato: così, se nella seconda frase è stabilito il principio secondo cui in tal caso “il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla società entro la regolare fine del contratto, conteggiando anche le prestazioni assicurative” che fossero state versate, ritenuto che a seguito dello scioglimento immediato del contratto il danno da risarcire è ovviamente immediatamente esigibile (cfr. pure art. 102 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. II, 9ª ed., n. 2717 segg.); nella terza viene precisato, a conferma di quel principio, che “tutti i danni non coperti dall’assicurazione”, ossia quelli per i quali non sono state versate prestazioni assicurative tali da estinguerli, “sono immediatamente esigibili e devono essere pagati alla società di leasing entro 20 giorni al massimo dal ricevimento del conteggio”. A conferma di questa interpretazione, si osserva che clausole di tenore analogo sono previste in altri contratti di leasing di automobili (cfr., per esempio, art. 11.4 delle condizioni generali di __________, in __________).
Alla luce di quanto precede, la tesi della convenuta secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcun danno da lei risarcibile, visto e considerato che la seconda frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali prevedeva che “il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno” da lui “causato alla società” e che in concreto il danno era invece stato causato dall’assicuratore casco, è manifestamente infondata.
Come si è detto, in caso di sparizione del veicolo e di conseguente scioglimento del contratto di leasing “il contraente del leasing”, in concreto dunque la convenuta, “è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla società” nell’ambito di quel contratto, che è pacificamente quello - per altro non più contestato in questa sede né per quanto riguarda il suo calcolo né per quanto riguarda il suo quantum - pari alla differenza tra le somme da lui sino ad allora versate e le rate mensili pagabili entro la regolare fine del contratto a cui si aggiungeva poi il valore residuo del veicolo (cfr. il relativo conteggio di cui al doc. F inc. n. CM.2011.743 rich., che conclude per l’appunto per un saldo di fr. 38'818.70). Il danno qui oggetto del risarcimento è pertanto quello che è stato causato dalla convenuta a seguito della sparizione del veicolo e del conseguente scioglimento del contratto di leasing e non invece quello derivante dal successivo comportamento dell’assicuratore casco. Del resto, se è vero che le prestazioni dell’assicuratore casco, se effettivamente dovute, sarebbero state tali da ridurre (e fors’anche da estinguere) quel danno, non è però vero che quest’ultimo sia stato causato dal fatto che costui abbia omesso di fornire quelle prestazioni.
11.1 Essa rileva dapprima che la pretesa dell’attrice non era esigibile non rientrando tra i “danni non coperti dall’assicurazione”, i soli che a suo dire sarebbero stati immediatamente esigibili. Il rilievo è manifestamente infondato. A parte il fatto che, come si è visto, la seconda frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali prevedeva che a seguito dello scioglimento immediato del contratto di leasing il danno da risarcire alla società di leasing era immediatamente esigibile e ciò a prescindere dal versamento o meno di prestazioni assicurative tali da ridurlo o estinguerlo, si osserva in effetti che nell’ambito della causa promossa dalla convenuta nei confronti di __________ Assicurazioni __________ il Pretore con sentenza 6 novembre 2013 (inc. n. OR.2011.156 rich.) aveva negato in modo convincente, come confermato da questa Camera con decisione 4 settembre 2015 (inc. n. 12.2013.206), che l’assicuratore casco fosse tenuto a fornire delle prestazioni in relazione al furto del veicolo, di modo che, dovendosi ammettere l’esistenza di un danno per il quale non sono state versate prestazioni assicurative tali da estinguerlo, l’esigibilità dello stesso sarebbe stata in ogni caso data anche in virtù della terza frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nulla permette invece di ritenere che i “danni non coperti dall’assicurazione” ritenuti immediatamente esigibili in quest’ultima frase fossero quelli derivanti dall’assenza di una copertura assicurativa: a parte il fatto che non è dato a sapere per quale motivo la società di leasing dovrebbe ragionevolmente far dipendere l’esigibilità delle sue pretese nei confronti del contraente del leasing dal fatto che quest’ultimo abbia sottoscritto o meno una copertura assicurativa (che per altro costituiva un suo esplicito obbligo, cfr. art. 5.2 delle condizioni generali), rispettivamente dal fatto che il suo assicuratore copra poi effettivamente o meno un particolare evento, si osserva in ogni caso che nell’ambito della già menzionata causa promossa dalla convenuta nei confronti di __________ Assicurazioni __________ il Pretore con la sentenza 6 novembre 2013 aveva ritenuto, con un’argomentazione senz’altro condivisibile e confermata dal giudizio 4 settembre 2015 dalla scrivente Camera, che l’allora attrice non fosse stata in grado di provare con il necessario grado della verosimiglianza preponderante l’esistenza del furto del veicolo e dunque si dovesse di fatto ammettere proprio l’esistenza - per dirla con la convenuta - di un “danno derivante dall’assenza di una copertura assicurativa”, per cui l’esigibilità dello stesso sarebbe stata in ogni caso data quand’anche per ipotesi si volesse confermare l’interpretazione della terza frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali proposta dalla convenuta.
11.2 Nemmeno si può infine condividere l’assunto della convenuta secondo cui il risarcimento doveva avvenire solo “entro la regolare fine del contratto”, ossia entro il 10 settembre 2012, ciò che escludeva che la pretesa dell’attrice potesse essere esigibile al momento dell’inoltro della petizione o al 6 dicembre 2011.
Come si è detto, l’art. 6.4 delle condizioni generali prevedeva in effetti che a seguito dello scioglimento immediato del contratto di leasing il danno da risarcire alla società di leasing era immediatamente esigibile. La seconda frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali secondo cui “il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla società entro la regolare fine del contratto” non va dunque intesa nel senso che il contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente, entro la regolare fine del contratto, il danno causato alla società, ma piuttosto nel senso che questi è tenuto a risarcire interamente il danno e meglio quello che è stato causato alla società entro la regolare fine del contratto.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 38'818.70, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. La denominazione dell’attrice AO 1 è rettificata d’ufficio in AO 1.
II. L’appello 28 gennaio 2014 di AP 1 è respinto.
III. Le spese processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).