Incarto n. 12.2013.89
Lugano 14 giugno 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente per statuire nelle procedure di conciliazione inc. n. 015/13 e 029/13 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, promosse con istanze 5 febbraio 2013 e 4 marzo 2013 tra
AO 1 rappr. dall’RA 2
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall’ RA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che il 5 febbraio 2013 (inc. 015/13) e il 4 marzo 2013 (inc. 029/13) AO 1, __________, si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione AP 1 e AP 2, in materia di richiesta di riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato e di annullamento della disdetta e di adeguamento della pigione;
che l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno ha citato le parti per l’udienza di conciliazione indetta il 18 aprile 2013;
che all’udienza di conciliazione tenutasi il 18 aprile 2013 le persone comparse in udienza in rappresentanza delle parti non hanno trovato un accordo, motivo per cui l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato il medesimo giorno alla parte attrice l’autorizzazione ad agire nella vertenza 015/13 (riduzione della pigione per minor valore dell’ente locato);
che il 16 maggio 2013 i convenuti hanno presentato appello contro il rilascio dell’autorizzazione ad agire, chiedendo di dichiararne la nullità e di stralciare dai ruoli le cause in quanto prive di oggetto, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
che l’atto non è stato notificato alla controparte;
che l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);
che ai sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);
che nella fattispecie, a detta degli appellanti, il valore supera fr. 10'000.-, sicché è adempiuto il requisito del valore litigioso;
che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734, n. 6 Art. 308 pag. 1755);
che l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno non è una decisione sul merito della controversia e si limita a constatare l’assenza di una conciliazione, come si rileva dal verbale di udienza 18 aprile 2013;
che il rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 209 pag. 1248);
che nella fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da avviare;
che l’appello 16 maggio 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, può statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure esposte dagli appellanti, non potendo entrare nel merito della vertenza (sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);
che le spese processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in ragione della manifesta irricevibilità dell’appello la controparte non è stata invitata a presentare la risposta, ma l’ha presentata spontaneamente, diffondendosi sul merito dell’appello, che come visto sfugge però a ogni esame della Camera;
che non vi è pertanto motivo di attribuire ripetibili alla controparte per un atto processuale non richiesto e che nemmeno poteva essere esaminato nel merito;
che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
L’appello 16 maggio 2013 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.
Le spese processuali di appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).