Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.03.2014 12.2013.88

Incarto n. 12.2013.88

Lugano 11 marzo 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere :

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.6 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31 gennaio 2011 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attore ha chiesto di accertare che il certificato azionario n. 1 per 49 azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- della società S__________ __________ era di sua proprietà e con ciò di ordinarne la consegna a lui, domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 22 aprile 2013 ha accolto nel senso di disporre la consegna all’attore del certificato azionario, ponendo a carico della convenuta le tasse e le spese di complessivi fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 6'000.-;

appellante la convenuta con atto di appello 16 maggio 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione o quanto meno di ridurre di metà le tasse, le spese e le ripetibili, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 3 luglio 2013 postula la reiezione del gravame con conseguente accertamento della sua proprietà ed obbligo della controparte alla consegna del certificato azionario, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nel febbraio 1990, per volontà di AP 1, venne costituita e iscritta a RC la società S__________ , che fu dapprima amministrata dall’avv. __________ e in seguito dall’avv. P. Il capitale azionario, inizialmente di fr. 50'000.-, fu suddiviso in 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-, incorporate nel certificato azionario n. 1 per 49 azioni (dalla n. 2 alla n. 50), rimasto in possesso di AP 1, e nel certificato azionario n. 2 relativo all’azione n. 1, trattenuto fiduciariamente dall’amministratore. Nel corso del 1997 il capitale azionario venne poi aumentato a fr. 100'000.-, per cui furono sottoscritte e liberate ulteriori 50 azioni al portatore di fr. 1'000.-, senza però che - come è stato appurato solo in seguito - i precedenti certificati azionari fossero sostituiti o aggiornati.

  2. Con contratto di donazione 8 aprile 2005 (doc. F) AP 1, dando seguito alla sua dichiarazione di volontà 11 marzo 2005 in tal senso (doc. E), ha ceduto 100 azioni di S__________ __________, incorporati “nei certificati azionari n. 1 e 2”, ad AO 1, uno dei suoi tre figli, ritenuto che in base all’accordo, retto espressamente dal diritto svizzero, la proprietà e il possesso venivano trasferiti al donatario da quel momento, mediante consegna dei certificati azionari indicati in precedenza.

Quello stesso giorno AO 1 ha rinnovato all’avv. P__________ __________ il mandato di amministratore di S__________ __________.

Il 22 aprile 2005 (doc. O) quest’ultima ha concesso in comodato a AP 1 l’uso di un appartamento a __________.

  1. L’11 giugno 2010 AO 1, adducendo di aver smarrito il certificato azionario n. 1 di S__________ __________, ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con un’istanza volta all’ammortamento del titolo, che non è però stato decretato, AP 1 avendo provveduto, il 1° dicembre 2010 (dopo uno scritto interlocutorio del 6 luglio 2010), a consegnare alla Pretura il certificato azionario da lei detenuto (doc. H inc. n. OA.2010.681 rich.), di cui si professava proprietaria. Preso atto della situazione, il 9 dicembre 2010 la Pretura ha assegnato ad AO 1 ex art. 985 cpv. 1 CO un termine di 60 giorni per promuovere la relativa azione di rivendicazione.

  2. Con petizione 31 gennaio 2011, avversata da AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare che il certificato azionario n. 1 era di sua proprietà e che pertanto ne fosse ordinata la consegna a lui.

In precedenza, il 22 settembre 2010 la convenuta aveva già provveduto a promuovere nei suoi confronti innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, che aveva poi trasmesso l’incarto alla sezione 1, la causa inc. n. OA.2010.681, chiedendo di dichiarare nulla o simulata, e in via subordinata di annullare rispettivamente di revocare la donazione 8 aprile 2005.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con decisione 22 aprile 2013, ha accolto la petizione nel senso che ha disposto la consegna all’attore del certificato azionario, ponendo a carico della convenuta le tasse e le spese di complessivi fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 6'000.-. Il giudice di prime cure, ammessi dal profilo formale la valida alienazione del pacchetto azionario e l’obbligo della convenuta di trasferire i certificati azionari all’attore, ha ritenuto che l’imprecisione dei titoli non poteva essere considerata una mancanza tale da rendere inefficace la donazione. Ha osservato che il comportamento tenuto dalle parti non poteva essere considerato un indizio sufficiente per definire la donazione simulata e quindi nulla, o ancora per ammettere l’ipotesi di una “sorta di usufrutto sulla società”. Ha escluso la possibilità di invalidazione del contratto per errore, dolo o lesione, oppure ancora sulla base di motivazioni a carattere successorio. E ha negato l’esistenza delle condizioni per poter revocare la donazione. Ammessa in tal modo la validità della donazione, ha ritenuto che l’attore risultava essere il proprietario causa donandi dell’intero pacchetto azionario della società, per cui, in esecuzione del contratto, allo stesso, nella sua qualità di proprietario non possessore del certificato azionario, andava riconosciuto il diritto a vedersi consegnato quel titolo.

  2. Dell’appello 16 maggio 2013 con cui la convenuta, allegando alcuni documenti (tra cui, sub doc. C e D, le due lettere 20 marzo e 12 novembre 2006, nuove e con ciò irrite ex art. 317 cpv. 1 CPC), chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione o quanto meno di ridurre di metà le tasse, le spese e le ripetibili, rispettivamente delle osservazioni (recte: risposta) 3 luglio 2013 con cui l’attore postula la reiezione del gravame con conseguente accertamento della sua proprietà ed obbligo della controparte alla consegna del certificato azionario, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  3. Preliminarmente occorre esaminare se il gravame e meglio la sua domanda principale, non debba essere dichiarato irricevibile per il fatto che con lo stesso è stato chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione (come già fatto dal Pretore), anziché di respingerla. Nel caso di specie il quesito va risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità della domanda di giudizio va applicata con cautela e che non può essere sanzionato l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 26 agosto 2011 inc. n. 12.2011.40, 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che la convenuta, pur non avendo concretizzato nel “petitum” la domanda di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, ha lasciato intendere che quello era il senso della sua richiesta, non potendosi interpretare in altro modo il rimprovero al Pretore per aver emanato una decisione errata sul tema della nullità e soprattutto della simulazione della donazione di cui al doc. F (cfr. infra consid. 9.2), rispettivamente per non aver ammesso la revoca di quest’ultima (cfr. infra consid. 10). È pertanto chiaro che la richiesta principale di accoglimento della petizione nel “petitum”, nemmeno evidenziata nella sua risposta all’appello dalla controparte - che a maggior ragione non ne ha così subito un pregiudizio -, costituiva un semplice refuso.

  4. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non solo perché le sue argomentazioni siano fondate, ma anche perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119, 22 luglio 2013 inc. n. 12.2013.93).

  5. Nella prima parte della sua sentenza il Pretore, per quanto è qui di rilievo, ha escluso che il contratto di donazione di cui al doc. F potesse essere considerato nullo o simulato. In particolare egli ha ritenuto che l’imprecisione dei titoli (ossia la mancata corrispondenza tra il numero delle azioni incorporate nei certificati azionari ed il capitale sociale, rispettivamente il mancato aggiornamento dei titoli dopo l’aumento del capitale nel 1997) non poteva essere considerata una mancanza tale da rendere inefficace la donazione, visto che le parti si erano espresse chiaramente in relazione alla cessione dell’intero pacchetto azionario composto da 100 azioni, che, poco importando se incorporate o meno in certificati azionari corretti (questione questa di natura meramente societaria e di carattere dichiarativo), erano effettivamente reali (cfr. gli statuti e l’iscrizione a RC) ed erano l’oggetto del contratto. Pur avendo evidenziato - dopo aver ritenuto “singolari” il fatto che la convenuta fosse ancora in possesso del certificato azionario al momento della domanda di ammortamento e il fatto che essa e non l’attore avesse apparentemente continuato a dichiarare fiscalmente quella partecipazione, nonché aver rilevato che essa, nonostante quanto ritenuto dall’attore, aveva effettivamente avuto un ruolo attivo all’interno della società anche dopo la donazione - che le parti, dopo l’8 aprile 2005, nonostante il chiaro tenore letterale del contratto, avevano proseguito nei propri rapporti così come in quelli legati alla società in apparente contrasto con quanto pattuito, perlomeno finché aveva retto tra loro uno stato di quieto vivere, egli ha osservato che, anche volendo prescindere dagli stretti legami di parentela tra le parti e dal protrarsi di una certa consuetudine, il comportamento da loro tenuto non poteva però essere considerato un indizio sufficiente per definire la donazione simulata e quindi nulla, in quanto la simulazione si configurava in diritto nella dissimulazione di un negozio realmente voluto e valido a discapito di quello simulato, mentre che nel caso concreto, ammesso che l’operazione mirava all’ottimizzazione fiscale, non si era in presenza di un negozio simulato mediante la donazione, ma solo, se del caso, in presenza di ulteriori (fors’anche preponderanti) motivazioni legate all’atto.

9.1 Nell’appello (dall’inizio a metà di p. 4), la convenuta ribadisce che il contratto di donazione parlava di 100 azioni al portatore quando in realtà vi erano solo due certificati azionari per 50 azioni; ripete di non aver mai provveduto alla consegna alla controparte dei certificati azionari prevista nel contratto; rileva di essere stata convinta a firmare il contratto di donazione sulla base di asserite convenienze fiscali; e osserva che l’attore non aveva mai dichiarato nei suoi formulari fiscali la proprietà dei titoli azionari; il tutto concludendo che “anche questo è un ulteriore elemento che sommato a tutti gli altri dimostra sia la mancanza di animus donandi, che la vestizione formale della fattispecie per fini certamente diversi da quelli di una donazione”. Nel prosieguo del suo allegato (da metà di p. 4 all’inizio di p. 6), rileva che il Pretore aveva ammesso di non capire perché non erano stati emessi nuovi certificati azionari dopo l’aumento di capitale, di non sapere che fine aveva fatto il terzo certificato azionario (quello delle azioni dal n. 51 al n. 100), di ritenere “singolare” che la convenuta fosse ancora in possesso del certificato azionario n. 1, di aver evidenziato che essa, nonostante quanto ritenuto dall’attore, aveva effettivamente avuto un ruolo attivo all’interno della società anche dopo la donazione; aggiunge che il giudice di prime cure non aveva discusso il fatto che gli altri due fratelli dell’attore avessero inoltrato un’istanza di intervento accessorio a tutela della convenuta, non aveva considerato come mai quest’ultima avrebbe dovuto favorire solo uno dei tre figli e non aveva tenuto conto che essa aveva in seguito prelevato dalle casse della società fr. 100'000.-; ritiene che l’attore aveva mentito in merito all’esistenza del terzo certificato azionario e al mantenimento della madre, circostanze entrambe non provate; e aggiunge che, malgrado l’esistenza di un atto di comodato riferito all’appartamento in cui viveva, essa non aveva mai pagato le spese condominiali, saldate dalla società, e aveva continuato a ricevere la corrispondenza relativa alla società stessa; il tutto concludendo che “insomma, nella disamina della fattispecie, il Pretore si è limitato a discutere alcune evidenze, separando le une dalle altre, evidenziandone le stranezze e giungendo alla conclusione qui avversata”, che “a mente della ricorrente è manifestamente ingiusta poiché tralascia di motivare adeguatamente i fatti, oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli ragionamenti e la conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare l’arbitrio”.

9.2 Dall’appello, formulato in modo assai disordinato e confuso, si possono tutto sommato individuare due censure alla decisione pretorile: quella di aver omesso di considerare una serie di circostanze rilevanti per il giudizio e quella di aver emanato una decisione errata nel suo esito.

9.2.1 Il rimprovero mosso al Pretore di aver omesso di considerare una serie di circostanze rilevanti per il giudizio, segnatamente di non aver discusso il fatto che gli altri due fratelli dell’attore avessero inoltrato un’istanza di intervento accessorio a tutela della convenuta e di non aver considerato come mai quest’ultima avrebbe dovuto favorire solo uno dei tre figli, dev’essere disatteso. Le circostanze di cui la convenuta lamenta la mancata disamina da parte del giudice di prime cure, e tra queste va pure aggiunta la questione delle spese relative all’appartamento ricevuto in comodato e dell’esistenza o meno del terzo certificato azionario, sono in effetti irricevibili, non essendo state a suo tempo addotte negli allegati preliminari, ma solo con le conclusioni (art. 229 cpv. 1 e 2 CPC) o addirittura solo con l’appello (art. 317 cpv. 1 CPC). L’ulteriore rimprovero al giudice di prime cure di non aver considerato che la convenuta aveva in seguito prelevato dalle casse della società fr. 100'000.- è invece infondato, l’istruttoria di causa avendo dimostrato che quell’importo in realtà era stato prelevato dall’attore, il quale l’aveva in seguito consegnato alla controparte (cfr. doc. N) in previsione delle conclusione di un affare per la società (in tal senso pure conclusioni della convenuta p. 6 seg.). La circostanza, non determinante per l’esito della lite, non necessitava così di essere approfondita dal primo giudice.

Quanto alle altre circostanze evidenziate nell’appello, le stesse sono invece già state menzionate anche dal Pretore, anche se questi non ne ha sempre dato l’interpretazione pretesa dalla convenuta, che non può comunque essere condivisa: si pensi alla questione dell’avvenuto mantenimento della convenuta da parte dell’attore, che il Pretore ha ritenuto non contestata, senza che in questa sede quest’ultima, che si era limitata a ritenere non provata la circostanza, si sia confrontata con quella motivazione, dal che l’irricevibilità della sua censura (cfr. consid. 8).

9.2.2 La censura secondo cui il Pretore avrebbe emanato una decisione errata nel suo esito deve essere dichiarata irricevibile. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la semplice elencazione nel gravame di una serie di circostanze di fatto, in larghissima misura già considerate dal giudice di prime cure, con l’aggiunta della conclusione secondo cui “anche questo è un ulteriore elemento che sommato a tutti gli altri dimostra sia la mancanza di animus donandi, che la vestizione formale della fattispecie per fini certamente diversi da quelli di una donazione” rispettivamente secondo cui la sentenza “è manifestamente ingiusta poiché tralascia di motivare adeguatamente i fatti, oltretutto creando una dicotomia inaccettabile, tra i singoli ragionamenti e la conclusione, che viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare l’arbitrio”, non costituisce una valida motivazione d’appello. La convenuta non si è in effetti minimamente confrontata con l’ampia e dettagliata motivazione pretorile sul tema della nullità e soprattutto della simulazione della donazione di cui al doc. F, riassunta sopra, e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di fatto e/o di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. consid. 8). Non è in particolare dato a sapere in cosa consista l’asserita inaccettabile “dicotomia … tra i singoli ragionamenti e la conclusione” del Pretore. E nemmeno vi è stata una critica delle argomentazioni giuridiche - per altro pertinenti e condivisibili - che, sulla base dei fatti da lui accertati, perlopiù non validamente censurati in questa sede, avevano poi indotto il giudice di prime cure a respingere le tesi della convenuta, non potendo bastare al proposito la sua generica conclusione secondo cui la sentenza “è manifestamente ingiusta” e ancora “viola il comune senso di giustizia, fino a sfiorare l’arbitrio”.

Oltretutto non va scordato che nell’appello la stessa convenuta ha ammesso che il contratto di donazione era stato da lei firmato sulla base di asserite convenienze fiscali, ciò che a maggior ragione induce ad escludere l’esistenza di un atto simulato.

  1. Nella seconda parte della sua decisione il Pretore ha escluso che la donazione di cui al doc. F potesse essere revocata. Egli ha ritenuto che, nonostante i rapporti familiari tra le parti si fossero fortemente incrinati, la convenuta non aveva saputo provare l’asserita grave ingratitudine dell’attore, non contestando innanzitutto che quest’ultimo avesse provveduto al suo mantenimento con versamenti mensili da 35 anni a questa parte (anche se recentemente ridotti, ma pur sempre affiancati dal comodato di cui si è detto), e rilevando che i successivi episodi (l’avvenuto cambio del cilindro di un altro appartamento di S__________ __________ di cui la convenuta deteneva la chiave, la segnalazione all’autorità tutoria della convenuta da parte dell’attore e la denuncia penale sempre da parte di quest’ultimo) non raggiungevano il grado di gravità tale da poter revocare una donazione, non trattandosi della commissione di un grave reato o di una grave violazione degli obblighi di famiglia, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave.

Nell’appello (dall’inizio di p. 6 a p. 7), la convenuta ritiene che il Pretore aveva liquidato in modo arbitrario la richiesta di revoca della donazione di cui al doc. F ritenendo non sufficiente il fatto che l’attore l’avesse ridotta alla fame riducendole lo spillatico da fr. 5'000.- a fr. 2'000.- mensili pur sapendo che essa abbisognava di un aiuto domestico e il fatto che l’attore avesse cercato di interdirla; a suo dire “il fatto di averla abbindolata, con motivazioni fiscali, facendole credere che la firma della donazione e del susseguente comodato, sarebbero stati atti puramente formali, oltre che averla denunciata presso il Ministero Pubblico, costituiscono atti - che nel loro insieme - fondano l’applicazione della norma sulla ripetizione dei beni donati”, aggiungendo che “è di meridiana evidenza, che dal 2008/2009, ovvero a circa tre anni di distanza dalla sottoscrizione della donazione, ottenuta con l’inganno, e della firma del propedeutico contratto di comodato, a seguito dei comportamenti del figlio, i rapporti tra la qui ricorrente e il signor AO 1, rispettivamente tra quest’ultimo e di lui fratelli, si sono gravissimamente deteriorati” e ancora che “la signora AP 1, è stata gettata nello sconforto, oltre che nel bisogno, dalla scellerata macchinazione del figlio” e che “tali esecrabili fatti, giustificano ampiamente la revoca della donazione”.

10.1 Giusta l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita (o non ancora eseguita, cfr. art. 250 cpv. 1 cifra 1 CO) il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra 2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art. 477 CC - che sono consapevolmente stati ripresi dal legislatore (Maissen, Der Schenkungsvertrag im schweizerischen Recht, p. 115; Vogt, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 249 CO) -, i principi giurisprudenziali sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, mutatis mutandis, anche all'art. 249 CO (TF 9 giugno 2011 4A_171/2011 consid. 4; DTF 113 II 252 consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le parti (cfr. DTF 113 II 252 consid. 4a, 106 II 304 consid. 3b e 3d). Il motivo di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del diritto di famiglia (ad esempio gli art. 159 segg., 272 segg. e 328 segg. CC, cfr. Baddeley, Commentaire romand, n. 12 ad art. 249 CO; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.35). La tutela di interessi legittimi annulla o quantomeno sminuisce la gravità di una eventuale violazione da parte del donatario (Maissen, op. cit., p. 116). Lo stesso dicasi se egli agisce in virtù di un legittimo obbligo morale, contrattuale o legale. In siffatta evenienza la donazione non può essere revocata (Liniger, in: Honsell, Kurzkommentar OR, n. 6 ad art. 249 CO). L'atto considerato deve infine avere avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr. DTF 106 II 304 consid. 3; 76 II 272 consid. 4, 55 II 165 consid. 7) e la revoca deve costituire una sanzione adeguata alla colpa (cfr. Weimar, Berner Kommentar, n. 11 seg. ad art. 477 CC). Vista la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una revoca deve essere apprezzato con un certo rigore, (cfr. Baddeley, op. cit., n. 8 ad art. 249 CO; Meier, Der Widerruf von Schenkungen im schweizerischen Recht, p. 118; in generale sul tema, cfr. II CCA 2 febbraio 2011 inc. n. 12.2010.1 pubbl. in Rti DI-2012 19c pag. 919).

10.2 La censura d’appello, fondata in parte su circostanze nuove e con ciò irrite (quali ad esempio il fatto che la convenuta necessitasse di un aiuto domestico) e su circostanze irrilevanti o comunque non accertate (quali ad esempio il fatto, smentito dal Pretore e non puntualmente censurato in questa sede, che essa fosse stata “abbindolata” e ingannata o ancora il fatto, disatteso ai consid. 9 segg., che la donazione fosse solo di carattere formale), è ancora una volta irricevibile. Anche in questo caso la convenuta non si è in effetti confrontata con la motivazione pretorile sul tema della revoca della donazione di cui al doc. F e non ha assolutamente spiegato per quali motivi di fatto e/o di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (cfr. consid. 8), limitandosi ad affermare che i fatti rilevanti - che erano poi, né più né meno, quelli già presi in considerazione dal Pretore - avrebbero invece giustificato la conclusione opposta.

10.3 Fosse anche stata ricevibile, la censura sarebbe stata in ogni caso destinata all’insuccesso. L’istruttoria ha permesso di accertare che le relazioni personali tra le parti si sono deteriorate all’incirca verso fine dicembre 2009 (doc. 6 inc. n. OA.2010.681 rich.), allorquando la convenuta ha iniziato a contestare, poi sempre con maggiore insistenza, la validità della donazione di cui al doc. F. Da quel momento la convenuta ha di fatto troncato ogni rapporto con l’attore (cfr. doc. BB), minacciandolo di possibili conseguenze fiscali in Italia (cfr. doc. CC). Da parte sua quest’ultimo, in un primo tempo, ha ciononostante continuato a versare alla convenuta, già al beneficio della rendita AVS (cfr. incarto fiscale rich.), il mensile di fr. 5'000.- che le corrispondeva in precedenza - oltre beninteso a concederle, tramite la società, l’uso in comodato gratuito di un appartamento, di cui pure pagava le spese condominiali -, salvo poi decidere in seguito, nell’agosto 2010, per motivi più che condivisibili, e meglio a seguito delle continue provocazioni e angherie subite (cfr. in particolare la lettera di insulti e di minacce ricevuta dalla convenuta l’11 maggio 2010 [cfr. doc. GG] e l’ingiustificato rifiuto, espresso nella seconda metà di quello stesso mese [cfr. doc. NN], di consegnare un altro appartamento di proprietà della società utilizzato per i suoi eventuali ospiti e di cui essa deteneva la chiave) e in considerazione del fatto che essa si era apparentemente riavvicinata agli altri due figli (che in tal modo avrebbero pure potuto contribuire, almeno parzialmente, a mantenerla, cfr. doc. II), di ridurre quell’importo a una comunque più che sufficiente somma di fr. 2'000.-. L’inoltro, a quel momento, nei confronti della convenuta di una denuncia penale per titolo di diffamazione, abuso di impianto di telecomunicazione e minacce (cfr. doc. Z inc. n. OA.2010.681 rich.), rispettivamente di una richiesta di interdizione (motivata anche per il fatto che essa, allora già ottantacinquenne, si sarebbe in precedenza resa responsabile di diversi atti di prodigalità [cfr. doc. LL]) appare la legittima e finanche logica conseguenza di queste azioni e non può pertanto essere da lei strumentalizzato oltre misura. Lo stesso discorso può essere fatto anche con riferimento al cambio del cilindro di un altro appartamento di cui la convenuta deteneva la chiave, avvenuto sempre in quel periodo, nel luglio 2010.

In tali circostanze, ritenuto che la revoca della donazione va decretata con cautela e tenuto conto dell’ampio potere di apprezzamento che il Pretore disponeva nella particolare materia (DTF 106 II 304 consid. 3b; II CCA 15 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.35), censurabile solo in caso di abuso, la sua conclusione di non ammettere la revoca della donazione in assenza della necessaria gravità della violazione degli obblighi familiari da parte del donatario può senz’altro essere confermata, tanto più che - come detto - le relazioni familiari tra le parti erano già compromesse ben prima dei tre episodi di cui la convenuta si è ora prevalsa, che dunque neppure sono causali.

  1. In via subordinata (appello p. 3) la convenuta chiede di ridurre di metà le tasse, le spese e le ripetibili della sede pretorile, evidenziando come la causa in esame sarebbe stata congiunta per l’istruttoria con la causa inc. n. OA.2010.681 e il Pretore avrebbe in seguito emesso due sentenze separate praticamente identiche, esponendo per ognuna di esse gli stessi oneri processuali, per altro tali da violare il principio della copertura dei costi, e ripetibili. La censura è ampiamente infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150; II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n. 12.2012.181, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 100'000.- indicato nella sentenza, in realtà però solo di fr. 49'000.-, e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 7 cpv. 1 LTG stabilisce una tassa di giustizia da fr. 1’500.- a fr. 5'000.- mentre che l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili prevede un’aliquota dal 10% al 20%, il giudice di prime cure, esponendo una tassa di fr. 3'000.- (oltretutto già comprensiva delle spese) e attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 6'000.-, pari a circa il 12%, è in definitiva rimasto entro i limiti delle tariffe applicabili, per cui non vi è ragione di ridurre quegli importi, del tutto congrui, che già tengono adeguatamente delle circostanze ora evidenziate dalla convenuta, ossia la congiunzione delle due cause per l’istruttoria e l’emanazione di due sentenze speculari; del resto, nulla avrebbe impedito al Pretore di esporre complessivamente, per entrambi i procedimenti, una tassa di giustizia di fr. 6'000.- e ripetibili di fr. 12'000.-, importi che sarebbero rientrati nei limiti tariffari di cui si è detto, per poi in seguito ripartire proporzionalmente quelle somme con riferimento a ciascuna delle due cause. Manifestamente infondato è infine il rimprovero secondo cui la somma risultante dalla LTG non rispetterebbe il principio costituzionale della copertura dei costi, dato che in Ticino il grado di copertura dei costi della giustizia varia tra il 35% nel 2008 e il 24% nel 2009 (cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 sulla revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria; II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78).

  2. Nella risposta all’appello l’attore chiede di supplire a una mancanza di chiarezza del dispositivo pretorile, stabilendo non solo che la petizione era ammessa, ma pure che di conseguenza era accertata la sua proprietà sul certificato azionario con l’obbligo della controparte a consegnarglielo. La richiesta è irricevibile: non è in effetti con la risposta all'appello ma semmai con un appello incidentale - non presentato - che la parte appellata può chiedere la modifica a suo favore del giudizio impugnato (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 314; II CCA 26 ottobre 2000 inc. n. 12.2000.47, 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95, 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2006.6).

  3. Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 49'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nella commisurazione di queste somme si è tenuto conto del fatto che l’appello in esame (e la risposta allo stesso) era pressoché identico all’appello (e alla risposta allo stesso) contro la sentenza di cui all’inc. n. OA.2010.681, anch’esso evaso in data odierna (inc. n. 12.2013.87).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 16 maggio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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