Incarto n. 12.2013.77
Lugano 22 ottobre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2012.4578 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9 ottobre 2012 da
CO 1 rappr. da
contro
RE 1 rappr. da RA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo complessivo di fr. 47'328.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell’istanza, in subordine la sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello di Milano e in via ancor più subordinata la subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-, e che il Pretore, con decisione 18 aprile 2013 ha accolto;
ed ora sul reclamo 29 aprile 2013 (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno 2013) con cui il convenuto ha chiesto di annullare il querelato giudizio e in via subordinata di riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine della sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 6 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che il 18 giugno 2013 il convenuto ha presentato una replica spontanea;
richiamata la decisione 23 maggio 2013 con cui la presidente di questa Camera ha accolto, nella misura in cui non era priva d’oggetto, la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con sentenza n. __________ del 7 ottobre 2010 (doc. B), il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha accolto la domanda svolta da CO 1 in via principale, dichiarando simulata la cessione delle partecipazioni societarie oggetto del contendere e, per l’effetto, ha condannato RE 1 e per esso il custode giudiziario a fare consegna a CO 1 - quale accertato effettivo titolare di tali partecipazioni - dei certificati azionari n. 1 e n. 3 emessi da T__________ S.p.a., rappresentativi rispettivamente di n. 1'000 azioni (pari al 5% del capitale sociale) e n. 3'000 azioni della società (pari al 15% del capitale sociale), del valore nominale di € 100.- cadauna (dispositivo n. 1); ha dichiarato T__________ S.p.a. tenuta ad annullare, a richiesta di CO 1, i detti certificati azionari e ad emetterne altri nuovi a nome di quest’ultimo, con ogni conseguente annotazione sul Libro dei Soci (dispositivo n. 2); ha respinto, nel merito, le domande spiegate in giudizio da RE 1 (dispositivo n. 3); ha condannato RE 1 al pagamento delle spese processuali in favore di CO 1, liquidate in € 27'385.- (di cui € 2'743.65 per esborsi, € 5'142.- per diritti ed € 19'500.- per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (dispositivo n. 4); ha dichiarato interamente compensate le spese processuali tra CO 1 e i convenuti __________, , __________ e T S.p.a. (dispositivo n. 5); e ha dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva (dispositivo n. 6).
Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. E) CO 1 ha escusso RE 1 per gli importi di fr. 32'887.45 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45, di fr. 14'134.40 e di fr. 306.50, indicando come titolo e causa dell’obbligazione dei primi due importi la sentenza n. __________ emessa il 7 ottobre 2010 dal Tribunale di Monza, Sezione I Civile, e come titolo e causa dell’obbligazione della terza somma gli interessi scaduti.
Al PE è stata interposta tempestiva opposizione.
In occasione dell’udienza di discussione del 9 aprile 2013 il convenuto si è opposto all’istanza, contestando tra l’altro che l’importo di fr. 14’134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D trovasse conferma nella sentenza del Tribunale di Monza e, preso atto che quella sentenza era stata impugnata l’11 novembre 2010 in Italia innanzi alla Corte d’appello di Milano con un appello (doc. 1), rimedio ordinario che a suo dire aveva buone probabilità di essere accolto, ha chiesto in via subordinata la sospensione dell’istanza fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello e in via ancor più subordinata la subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-.
Con la decisione 18 aprile 2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha accolto l’istanza. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda di riconoscimento e di esecuzione della sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza, da decidersi sulla base della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano [CL], RU 1991 2436), doveva essere ammessa, siccome quella sentenza, prodotta in copia conforme all’originale (art. 46 CL), era stata dichiarata esecutiva nello Stato d’origine (art. 31 cpv. 1 CL), mentre che la sospensione del procedimento e la prestazione di una garanzia richieste dal convenuto in applicazione dell’art. 38 cpv. 1 e 3 CL per il fatto che quella decisione era stata appellata in Italia non potevano essere decise dal giudice dell’exequatur di prima istanza. Alla luce di quanto precedeva, anche la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione andava ammessa, la sentenza del Tribunale di Monza rappresentando un valido titolo ai sensi dell’art. 80 LEF e il convenuto non avendo sollevato alcuna valida eccezione nel contesto di quelle proponibili nell’ambito dell’art. 81 LEF.
Con il reclamo 29 aprile 2013 che qui ci occupa (poi oggetto di parziale rettifica in data 10 giugno 2013), il convenuto chiede di annullare il querelato giudizio e in via subordinata di riformarlo nel senso della reiezione dell’istanza, in subordine della sua sospensione fino alla definitiva conclusione della procedura innanzi alla Corte d’appello di Milano e in via ancor più subordinata della subordinazione della prosecuzione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia di fr. 48'000.-.
Egli rimprovera al Pretore di non aver esaminato la sua contestazione relativa all’importo di fr. 14’134.40 e di non essersi pronunciato sulle domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia, che pure erano di sua competenza, ciò che giustificava di ritornargli la causa per un nuovo giudizio. Con le domande subordinate chiede che tali questioni vengano in ogni caso esaminate dall’autorità di secondo grado.
Delle osservazioni 6 giugno 2013 con cui l’istante postula la reiezione del gravame e della replica spontanea 18 giugno 2013 con cui il convenuto ribadisce le sue richieste si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
A questo stadio della lite è ormai pacifico che la procedura in esame è effettivamente retta dalla CL e non dalla nuova normativa del 30 ottobre 2007 entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2011 (CLug; RS 0.275.12). La regola transitoria dell’art. 63 cpv. 1 CLug determina in effetti l’applicabilità della prima, tanto più che le condizioni dell’eccezione prevista dall’art. 63 cpv. 2 lett. a CLug non sono adempiute, la sentenza 7 ottobre 2010 del Tribunale di Monza essendo stata emanata prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera (DTF 138 III 82 consid. 2.2; TF 4 marzo 2013 4A_501/2012 consid. 3).
Nel caso di specie la richiesta di exequatur e la contestuale richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione al PE sono state inoltrate dopo il 1° gennaio 2011, sicché alla procedura di primo grado e alla relativa impugnativa si applica il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Contro la decisione pretorile è così esperibile solo il rimedio del reclamo (art. 319 segg. CPC), un appello essendo improponibile: da una parte l’opposizione all’exequatur ai sensi dell’art. 36 CL costituisce in effetti un’impugnativa contro una decisione del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a e 335 cpv. 3 CPC) e dall’altra la procedura di rigetto dell’opposizione è invece espressamente inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Proposto nel termine di legge, il reclamo 29 aprile 2013 che ci occupa è pertanto ricevibile e può essere vagliato nel merito. Altrettanto tempestive sono le osservazioni 6 giugno 2013.
Quanto alla competenza funzionale a trattare il reclamo, la stessa teoricamente spetterebbe a questa Camera per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza estera (art. 48 lett. b n. 5 LOG, posto che la decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni) e alla Camera di esecuzione e fallimenti per quanto riguarda la questione del rigetto definitivo dell’opposizione (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con contestuale giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi. In ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto, le due Camere hanno tuttavia convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni alla scrivente Camera in applicazione analogica dell’art. 127 CPC (medesima soluzione in II CCA 11 maggio 2012 inc. n. 12.2011.201-203).
Egli ha ragione a lamentare il fatto che il giudice di prime cure abbia omesso di esaminare la contestazione, da lui sollevata in risposta (ad 9), secondo cui l’importo di fr. 14’134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D non trovava conferma nella sentenza del Tribunale di Monza. Ed ha pure ragione a rilevare che il giudice di prima istanza era in realtà competente a decidere, beninteso solo nell’ambito del giudizio pregiudiziale di riconoscibilità della decisione estera da eseguirsi in occasione della pronuncia (non di natura unilaterale, ma contraddittoria) sul rigetto dell’opposizione, le domande di sospensione del procedimento e di prestazione di una garanzia ex art. 38 CL da lui formulate (Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen, n. 17 seg. ad art. 38 CL; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 332 e 352 ad art. 38 CLug e n. 143 seg. ad art. 46 CLug; Plutschow, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, n. 15 seg. ad art. 46 CLug; Sogo, Vollstreckung ausländischer Entscheide über Geldforderungen: Prüfung der internationalen Vollstreckbarkeit im definitiven Rechtsöffnungsverfahren oder im separaten Exequaturverfahren?, in: ZZZ 2008/09 p. 38; contra: Bucher, Commentaire Romand, n. 2 ad art. 46 CLug; BlSchK 2007 p. 21, secondo i quali, conformemente al tenore letterale della norma, la competenza a decidere in tal senso compete, anche in caso di una procedura contraddittoria, solo all’autorità di secondo grado). Sennonché, nel caso concreto, un annullamento della decisione impugnata e un rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio non si giustifica, dato che la causa è matura per il giudizio e può così essere decisa dall’autorità di seconda istanza (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
Passando innanzitutto ad esaminare la contestazione del convenuto relativa all’importo di fr. 14’134.40 oggetto del conteggio di cui al doc. D, che a suo dire non trovava conferma nella sentenza del Tribunale di Monza, si osserva che la stessa è effettivamente fondata, almeno in parte. Nel dispositivo n. 4 della sentenza italiana (doc. B) il tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali di € 27’385.- e delle “spese generali, IVA e CPA come per legge”, somme queste ultime che l’istante nel conteggio di cui al doc. D aveva indicato essere pari a fr. 14'134.40. Sennonché, in quel conteggio sono state riportate tutta una serie di posizioni che apparentemente nulla hanno a che vedere con quanto indicato nella sentenza (interessi su spese liquidate, esame avviso deposito sentenza, richiesta copie autentiche sentenza, richiesta copie esecutive sentenza, esame sentenza, notifica sentenza, ritiro sentenza notificata e disamina, pagamento tassa registro sentenza, ritiro fascicolo). Stando così le cose, le spese generali, pacificamente pari al 12.5% (cfr. art. 14 D.M. 127/04 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2004 n. 115) delle spese imponibili di € 24'642.- (dedotte cioè quelle esenti di € 2'743.65), devono essere quantificate in € 3'080.25; il CPA (contributo pensionistico annuo), pacificamente pari al 4% del totale (cfr. Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009 n. 303 p. 57), deve essere quantificato in € 1'108.89; mentre l’IVA, allora al 20% (e non al 21%), deve essere quantificata in € 5'766.22. I contributi dovuti per “spese generali, IVA e CPA come per legge” ammontano quindi a € 9'955.36, che, al cambio di fr. 1.2009 per € 1.- applicato alla data del PE, corrispondono a fr. 11'955.40.
Ciò detto, si tratta di esaminare se, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 CL - secondo cui il giudice davanti al quale è proposta l’opposizione ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 CL può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se, tra l’altro, la decisione straniera è stata, nello Stato d’origine, impugnata con un mezzo ordinario - al convenuto possa essere concessa la sospensione della procedura in considerazione del fatto che la sentenza del Tribunale di Monza era stata da lui impugnata in Italia con un rimedio di diritto ordinario, quale è l’atto di appello del diritto italiano (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4029; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216). Qui di seguito occorre distinguere tra la decisione di sospensione della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione che il Pretore avrebbe dovuto trattare nell’ambito del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera e che, per ovviare alla sua omissione, dev’essere esaminata dalla scrivente Camera, e la decisione di sospensione della sola procedura di exequatur che questa Camera è in ogni caso tenuta ad esaminare quale prima e unica autorità competente (Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 38 CL; Plutschow, op. cit., n. 16 ad art. 46 CLug).
11.1 La sospensione del procedimento ex art. 38 cpv. 1 CL, che costituisce una misura eccezionale da concedere in modo restrittivo al fine di non compromettere l’obiettivo della Convenzione che consiste nell’assicurare la libera circolazione delle sentenze e nel permettere che le decisioni esecutive emanate in uno Stato contraente possano essere eseguite in un altro Stato contraente, può essere decretata dal tribunale adito, sulla base del suo libero apprezzamento, solo sulla base di motivi che non sono stati sottoposti o non sono potuti essere sottoposti al giudice straniero che ha emanato la decisione oggetto dell’exequatur (NJW 1994 p. 2156; DTF 137 III 261 consid. 3.2 e 3.3; II CCA 8 luglio 2011 inc. n. 12.2009.216, 2 novembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Ovviamente, tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera: occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente carente (PKG 2005 p. 72). Per contro, le censure specifiche della procedura di exequatur non giustificano mai una sospensione ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 CL. Tutt’al più si potrebbe ipotizzare una sospensione in virtù del diritto processuale dello Stato richiesto (in Svizzera giusta l’art. 126 CPC), nei limiti imposti dal principio di celerità che caratterizza la Convenzione di Lugano (cfr. art. 34 cpv. 1 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
11.2 Nel caso di specie non vi sono ragioni sufficienti per decretare una sospensione del procedimento di exequatur in base all’art. 38 cpv. 1 CL. Per stessa ammissione del convenuto (risposta ad 12 e reclamo p. 9), buona parte dei motivi da lui addotti a sostegno della sua richiesta in tal senso - e meglio il buon fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e delle ragioni di merito a favore dell’inesistenza della simulazione - erano in effetti già stati sottoposti per esame al Tribunale di Monza, che li aveva disattesi, e non possono pertanto essere ora presi in considerazione. La carenza di motivazione della sentenza estera, pure evocata dal convenuto in questa sede, non modifica invece in modo sostanziale questa situazione. Da una parte si osserva che, nonostante quell’eventuale carenza, la sentenza italiana era in realtà perfettamente comprensibile. Dall’altra va evidenziato che la Corte d’appello di Milano, tra l’altro confrontata con quella e altre censure, non aveva ritenuto di sospendere l’esecutività della sentenza del Tribunale di Monza in applicazione dell’art. 283 CPC/It (cfr. decisione 19 aprile 2011, doc. G), disposizione nell’ambito della quale era possibile effettuare una valutazione della fondatezza dell’appello onde cercare di prevederne correttamente l’esito (cfr. Picardi, Codice di procedura civile, 3ª ed., n. 3 ad art. 283 CPC/It). Non si può così ritenere che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero rispettivamente che la sentenza da riconoscere sia riconoscibilmente viziata. Le condizioni restrittive (DTF 137 III 261 consid. 3.2, 3.2.2 e 3.3) per ammettere eccezionalmente la sospensione prevista dall’art. 38 cpv. 1 CL non sono pertanto date. Per le medesime ragioni nemmeno si giustifica una sospensione della sola procedura di rigetto definitivo dell’opposizione nell’ambito del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera, tanto più che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la particolare natura della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione peculiare del diritto svizzero, che imponeva particolare cautela nel concedere la sospensione, era condivisa esplicitamente dalla dottrina (TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.2 pubbl. in: RtiD I-2007 con rif. a Donzallaz, op. cit., n. 4066).
12.1 Le condizioni per poter subordinare l'esecuzione della decisione straniera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Plutschow, op. cit., n. 10 ad art. 46 CLug; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 7 ad art. 46 EuGVO), ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Plutschow, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 10 ad art. 46 CLug), ed in particolare le probabilità di accoglimento del rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero una sospensione dell'exequatur; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Kropholler, op. cit., ibidem), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 p. 120; II CCA 2 novembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 14 giugno 2012 inc. n. 12.2012.55, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
12.2 Nel caso di specie, a prescindere dalla probabilità o meno di esito favorevole dell’appello presentato in Italia - rimedio che sarebbe stato verosimilmente respinto, in considerazione della già menzionata decisione 19 aprile 2011 della Corte d’appello di Milano (doc. G) -, le condizioni per subordinare la prosecuzione della procedura alla costituzione di una garanzia non sono in ogni caso date, non essendo stato sufficientemente provato che l’eventuale rimborso delle prestazioni oggetto della sentenza del Tribunale di Monza sia dubbio a seguito della insufficiente capacità finanziaria e la solvibilità dell’istante. Il convenuto ha ammesso (reclamo p. 3) che l’istante era la persona fisica a cui faceva capo almeno in ragione dell’80% (dedotta cioè la percentuale del 20% oggetto della causa appellata in Italia, del valore nominale attuale di € 400'000.-, cfr. doc. 1 p. 36) la società T__________ S.p.a., del valore nominale attuale complessivo di € 2'000'000.- (cfr. doc. 1 p. 36). Pur avendo affermato (reclamo p. 9 e 10) che la futura capacità finanziaria di quest’ultimo era oltremodo dubbiosa e a rischio in considerazione del fatto che costui era nel mirino delle autorità fiscali e penali italiane con debiti e potenziali passivi milionari e a fronte di una sua attività imprenditoriale in grossa crisi anche a causa della perdita nel 2007 di un importante cliente, egli non ha dimostrato queste sue affermazioni, contestate dalla controparte (cfr. replica, a p. 10 del verbale 9 aprile 2013, osservazioni p. 6), visto e considerato che il rinvio a quanto da lui affermato nel rimedio di diritto presentato innanzi alla Corte d’appello di Milano (doc. 1 p. 7 e 8, apparentemente suffragato da tutta una serie di documenti ufficiali, che però non possono essere qui considerati siccome non prodotti in questo procedimento) - l’unica prova in tal senso da lui versata agli atti - non è sufficiente, in quanto semplice allegazione di parte, per ritenere dimostrate quelle circostanze. Oltretutto, quand’anche tali problematiche fossero effettivamente esistite, le stesse avrebbero perlopiù riguardato la società T__________ S.p.a., fermo restando in ogni caso che non è stato allegato e dimostrato se ed eventualmente in quale misura tali circostanze (e meglio i problemi fiscali e penali di cui si è detto, che sembrerebbero risultare dai doc. 9-11 allegati alle osservazioni, i quali però non menzionano nessuna delle somme milionarie potenzialmente dovute dall’istante ed evocate dal convenuto), per quanto riferibili invece all’istante, ne avrebbero potuto causare una effettiva carente capacità finanziaria o solvibilità, tale cioè da mettere in dubbio l’eventuale rimborso delle prestazioni decise nella sentenza del Tribunale di Monza. Stando così le cose, nemmeno si giustifica subordinare la prosecuzione della sola procedura di rigetto definitivo dell’opposizione alla costituzione di una garanzia nell’ambito del giudizio pregiudiziale sulla riconoscibilità della sentenza estera.
Ne discende, in parziale accoglimento del reclamo, che la decisione pretorile dev’essere riformata unicamente nel senso che il rigetto definitivo dell’opposizione al PE può essere ammesso solo limitatamente all’importo di fr. 45'149.35 (fr. 32'887.45 + fr. 11'955.40 + fr. 306.50) oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.
Gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di quasi fr. 500'000.- (di € 400'000.- per la procedura di exequatur e di fr. 47'328.35 per la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione) tenendo pure conto di quanto stabilito dall’art. III del Protocollo n. 1 della CL, seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto qui reclamante (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Il reclamo 29 aprile 2013 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 18 aprile 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
L’istanza è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza:
1.1 (invariato)
1.2 L’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 45'149.35 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2012 su fr. 32'887.45.
(invariato)
(invariato)
Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).