Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 11.07.2014 12.2013.73

Incarto n. 12.2013.73

Lugano 11 luglio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.90 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22 agosto 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 315'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Basilea per l'importo di fr. 180'000.- più interessi e spese;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 4 marzo 2013;

appellante l'attore che con atto di appello 22 aprile 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le sedi;

mentre la convenuta con risposta 19 giugno 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 17 novembre 1992 AP 1, nato nel 1951, docente di scuola elementare (in prepensionamento dal 1° settembre 2010 [doc. C pag. 8]), ha concluso con AO 1 un contratto di assicurazione individuale contro gli infortuni. La polizza n. __________ (doc. B) prevedeva in particolare per il caso d'invalidità una somma assicurata di fr. 150'000.- secondo la variante B delle Condizioni generali per l'assicurazione individuale contro gli infortuni, edizione 1990 (in seguito: CGA; doc. E). Il 19 settembre 2003 AP 1 è rimasto vittima di un infortunio. Cadendo dalle scale della scuola di __________, dove insegnava, ha riportato diverse contusioni e in particolare un trauma alla caviglia sinistra che ha reso necessari, nel corso degli anni (da ultimo nel 2009), diversi interventi chirurgici nella speranza di recuperare la funzionalità dell'articolazione. Al termine di un lungo iter terapeutico, con rapporto del 30 giugno 2010 il dott. __________, specialista in medicina infortunistica incaricato dall'assicuratore LAINF contro gli infortuni __________, ha accertato la perdita di funzionalità della caviglia e dell'articolazione di Chopard e valutato al 35% il tasso di menomazione dell'integrità fisica secondo gli art. 24 e 25 LAINF e 36 OAINF (doc. C). Dopo avere ottenuto - per le conseguenze dell'infortunio sulla capacità lavorativa - le indennità giornaliere contrattuali e avere appreso del carattere permanente dell'invalidità, l'assicurato ha chiesto a AO 1 il versamento del capitale d'invalidità secondo le modalità stabilite dalle CGA (doc. D). L'assicuratore ha respinto la richiesta per il motivo che l'invalidità presunta definitiva non era intervenuta entro il termine di cinque anni dall'infortunio, come invece prescrive(va) l'art. 7.1.1 delle CGA (doc. F). Questa disposizione stabilisce che "Se un infortunio ha come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta definitiva, la «AO 1» paga il capitale d'invalidità determinato in base al grado d'invalidità, alla somma d'assicurazione pattuita e alla variante di prestazione scelta. In questo caso è irrilevante se e in quale misura ne consegue un'incapacità al lavoro. La prestazione dovuta è esigibile non appena è accertata l'invalidità presunta permanente".

  2. Fallito il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC; doc. M), con petizione 22 agosto 2011 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 315'000.- oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2010 nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Basilea (doc. L) per l'importo di fr. 180'000.- oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2010 e spese di fr. 200.-. Nella risposta del 13 settembre 2011 la convenuta ha ribadito il proprio rifiuto, osservando che l'invalidità presunta definitiva sarebbe intervenuta a sette anni dall'infortunio e non nei cinque anni stabiliti dalle CGA. Oltre a ciò la convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione ex art. 46 LCA. Le parti hanno in seguito, anche al termine dell'istruttoria, sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle di controparte.

  3. Con sentenza 4 marzo 2013 il Pretore ha respinto la petizione. Per il primo giudice, il termine quinquennale previsto all'art. 7.1.1 delle CGA configura(va) una lecita limitazione temporale del rischio. L'invalidità presunta definitiva doveva insorgere entro questo termine per potere dare luogo alla pretesa. Ciò che non è stato poiché il rischio assicurato si è realizzato solo al termine dell'iter terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità. Prima del 30 giugno 2010 mancherebbero riscontri oggettivi che permettano di definire acquisita l'invalidità. Il Pretore ha infine posto le spese e le tasse di giustizia di fr. 5'000.- a carico dell'attore obbligandolo a rifondere alla convenuta fr. 19'000.- a titolo di ripetibili.

  4. L'attore è insorto contro il giudizio pretorile con un appello del 22 aprile 2013, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nella risposta del 19 giugno 2013 la convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

  5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.

  6. L’interpretazione di un contratto assicurativo segue i principi che valgono generalmente per qualsiasi altro contratto, a meno che la legge non preveda disposizioni particolari. Le CGA che sono state esplicitamente incorporate nel contratto vanno interpretate come le altre clausole contrattuali (DTF 135 III 1 consid. 2 pag. 6, 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681). In presenza di divergenze sul contenuto di una clausola contrattuale il giudice deve dapprima determinare la reale e comune volontà delle parti, senza limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato (art. 18 cpv. 1 CO). Se questa - come in concreto - non può essere determinata o diverge, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento; le dichiarazioni delle parti vengono quindi interpretate come potrebbe comprenderle un terzo di buona fede che si trovasse nelle medesime circostanze (Brulhart, Droit des assurances privées, Berna 2008, pag. 125, n. 276). Il principio dell’affidamento permette quindi di imputare ad una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se non corrisponde alla sua intima volontà (cfr. DTF 135 III 410, consid. 3.2, pag. 412-413; Brulhart, op. cit., pag. 124, n. 276). Anche se la giurisprudenza non ammette più di fondarsi esclusivamente sul tenore letterale di una clausola, questo assume comunque un ruolo prioritario rispetto agli altri mezzi di interpretazione. Così, se gli ulteriori elementi di interpretazione non consentono con certezza di concludere diversamente ci si atterrà al tenore letterale (sentenza del Tribunale federale 5C.21/2007 del 20 aprile 2007 consid. 3.1; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N. 369 all'art. 18 CO; Franz Hasenböhler, Zur Auslegung von Versicherungspolicen, in: Festschrift Ernst A. Kramer, Basilea 2004, pag. 849). Qualora, al termine di siffatta operazione, permanga un dubbio sul significato da attribuire alle clausole contrattuali, queste devono essere interpretate in sfavore del loro autore (“Unklarheitsregel”, DTF 122 III 118 consid. 2a). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, per l'applicazione di questo principio, non basta che le parti siano in disaccordo sul senso da dare a una dichiarazione, ma è anche necessario che questa possa essere compresa in modi diversi e che sia impossibile togliere il dubbio con un'interpretazione ordinaria (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 III 342 consid. 1a). Ciò che non è il caso nella fattispecie.

  7. Come ha correttamente indicato il Pretore, la clausola in esame è chiara oltre che usuale nel settore (cfr. Roland Schaer, Modernes Versicherungsrecht: das Privatversicherungsrecht und seine Schnittstellen zum Sozialversicherungs- und Haftpflichtrecht, 2007, pag. 602 seg. con riferimento a una sentenza dell'Obergericht di Zurigo del 15 dicembre 1989; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3a ed. 1995, pag. 400 seg.). Essa configura, a non averne dubbio, una lecita limitazione temporale del rischio e della prestazione, in quanto tale ammessa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In virtù di una simile clausola le parti possono subordinare una pretesa assicurativa alla realizzazione, entro un determinato termine, delle condizioni per il diritto alla prestazione, in particolare prescrivendo, come in concreto, che un'invalidità debba subentrare entro un determinato periodo di tempo dal verificarsi di un infortunio. In tal caso, la limitazione temporale costituisce una ulteriore condizione materiale della pretesa assicurativa (Schaer, op. cit., pag. 602). Secondo il suo tenore indubbio, sono così compresi nell'assicurazione solo gli infortuni che, entro il termine stabilito, hanno per conseguenza la realizzazione del rischio assicurato (in casu: l'invalidità presunta definitiva o permanente). Si tratta quindi non di un termine la cui inosservanza possa produrre la decadenza di un diritto già acquisito, come invece avviene per la prescrizione e la perenzione, bensì di una limitazione contrattuale. Nella prima ipotesi il diritto decade, nella seconda invece il diritto nemmeno sorge (DTF 52 II 154 consid. 1b pag. 157 seg.). Per il rischio che si realizza solo dopo quel termine viene infatti a mancare la copertura assicurativa. In tal modo nemmeno si pone più la questione della prescrizione.

Similmente a quanto avviene per la determinazione della somma assicurata, una limitazione temporale del rischio e della prestazione non è fuorviante né è di per sé contraria alla natura del contratto. Ogni contratto assicurativo deve infatti delimitare il rischio assicurato e definire le prestazioni dovute. Da questa valutazione dipende del resto poi anche la definizione del premio. Simili clausole non costituiscono una inammissibile elusione dell'art. 46 cpv. 2 LCA, che dichiara di principio nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve rispetto a quello - di due anni - previsto dal cpv. 1 (cfr. Maurer, op. cit., pag. 401). Ciò quantomeno se la limitazione non è stabilita per una durata inferiore a due anni. Di conseguenza, la limitazione temporale può realizzarsi prima di una eventuale prescrizione (Schaer, op. cit., pag. 602).

  1. Va dato atto all'appellante che il giudizio impugnato può forse dare adito a qualche malinteso nella misura in cui, almeno in due riprese, rileva che l'invalidità sarebbe insorta entro cinque anni dall'infortunio. È però evidente, e tale conclusione emerge con chiarezza dal medesimo giudizio, che con tale formulazione il Pretore non ha certamente inteso la realizzazione del rischio assicurato, ovvero dell'invalidità presunta definitiva o permanente. Lo dimostra del resto la stessa lettura del giudizio impugnato laddove specifica che il rischio assicurato andava considerato "realizzatosi solo al termine dell'iter terapeutico, una volta stabilizzatasi l'invalidità". Di conseguenza, la questione centrale resta(va) quella di sapere se l'infortunio avesse avuto come conseguenza l'invalidità presunta definitiva entro il termine di cinque anni dall'infortunio e non quella - qui non di rilievo, ma sostenuta dall'attore - se il termine di prescrizione di due anni ex art. 46 cpv. 1 LCA fosse o meno scaduto a far tempo dall'accertamento di quell'invalidità (v. appello, pag. 8). Per il resto, contrariamente a quanto sembra equivocare l'appellante, non è l'accertamento in quanto tale dell'invalidità presunta definitiva - dal cui momento, giusta l'art. 7.1.1 CGA, dipende(va) invece l'esigibilità della prestazione - a costituire il "fatto rilevante ai fini del periodo di limitazione di 5 anni", quanto piuttosto la realizzazione (vale a dire il risultato: "ha come conseguenza") del rischio assicurato entro il termine definito. È vero che per stabilire questa circostanza è necessario il parere di un esperto medico (cfr. Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Edition annotée, Losanna 2000, ad art. 88 LCA, pag. 444). Tuttavia, mentre l'esigibilità della pretesa interviene solo al momento dell'accertamento, la realizzazione del rischio assicurato può - non solo in teoria, ma spesso anche in pratica - essere ricondotta a un momento precedente. Ciò che però, per quanto si dirà anche in seguito, non è avvenuto nella fattispecie, quantomeno non nei cinque anni immediatamente successivi all'infortunio.

  2. Il Pretore ha fatto risalire la realizzazione del rischio assicurato (l'invalidità presunta definitiva o permanente) al momento in cui, nel 2010, la situazione, in base alla valutazione 30 giugno 2010 del dott. __________, è stata considerata definitiva e non migliorabile, e quindi stabile. Prima di tale data, il primo giudice non ha invece ravvisato riscontri oggettivi che permettessero di concludere per una situazione invalidante acquisita, permanente e duratura. Questo accertamento non è seriamente messo in discussione dall'appellante il quale del resto ancora nel suo memoriale ricorsuale ricorda che al termine delle cure, "raggiunto il grado di saturazione, con rapporto 30.06.2010 [...] il Dr. med. __________, perito della __________ Lainf, accertava l'esistenza di un'invalidità permanente conseguenza naturale dell'infortunio". Detto accertamento trova inoltre conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso specialista in occasione della sua deposizione testimoniale del 27 marzo 2012 in cui ha ricordato che la situazione non si era ancora stabilizzata nei cinque anni dall'infortunio perché vi era stato ancora un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia con l'avanpiede e che quindi in definitiva essa "dal 21.06.2010 [...] poteva essere considerata come stabilizzata perché altri provvedimenti non portavano ad alcun netto miglioramento". Questa valutazione è del resto conforme all'orientamento giurisprudenziale in materia. L'invalidità viene infatti definita come una diminuzione, probabilmente permanente, della capacità lavorativa dell'assicurato (art. 88 LCA) oppure - come nella fattispecie, in cui le CGA non subordinano il pagamento del capitale d'invalidità all'esistenza di una incapacità al lavoro (art. 7.1.1) - della integrità psichica o fisica (anatomica o funzionale: cfr. art. 7.1.2 CGA che fissa i tassi d'invalidità per mezzo di una tabella percentuale in funzione della perdita totale o parziale anatomica o funzionale). Questa situazione si realizza generalmente quando i rapporti medici stabiliscono che le misure terapeutiche destinate a guarire o almeno a limitare gli effetti pregiudizievoli del danno alla salute hanno fallito, nel senso che dal trattamento medico non ci si può più attendere un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. sentenze del Tribunale federale 5C.78/2005 del 12 luglio 2005 consid. 2.1, 2.5 e 2.6 nonché 5C.61/2003 del 23 ottobre 2003 consid. 3.3 e 3.5; DTF 118 II 447 consid. 2b), e che l'assicurato è quindi colpito da un'invalidità verosimilmente definitiva (DTF 81 II 155 consid. 4a).

  3. Non è per contro atto a relativizzare le chiare (e ai fini del giudizio decisive) dichiarazioni del dott. __________ in merito al raggiungimento del grado di saturazione delle cure e quindi alla stabilizzazione della situazione, il passaggio citato dall'appellante sempre relativo all'audizione dello specialista in cui quest'ultimo, prendendo posizione su che cosa avrebbe risposto al quesito peritale a sapere se l'infortunio del 19 settembre 2003 avesse o meno avuto come conseguenza entro i cinque anni dal giorno dell'infortunio l'invalidità presunta definitiva, ha indicato che avrebbe risposto affermativamente e avrebbe anche aggiunto che la situazione era persino lievemente peggiore rispetto a quella che aveva constatato nella sua visita del giugno 2010. Questo passaggio va contestualizzato. Esso si riallaccia alla precedente dichiarazione del dott. __________ per il quale l'infortunio in questione aveva sì avuto, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, come conseguenza la nota limitazione funzionale del piede nei cinque anni successivi all'infortunio, con la precisazione però che "la cosa non si era ancora stabilizzata nei 5 anni perché vi è stato un intervento nel 2009 volto a stabilizzare la caviglia con l'avanpiede". Inoltre, la valutazione espressa dal testimone in merito alla realizzazione del rischio assicurato entro i cinque anni dall'infortunio comprendeva almeno in parte un apprezzamento giuridico (l'interpretazione e l'applicazione della clausola contrattuale) e non solo un accertamento di fatto e non era così propriamente di sua competenza. Se il testimone perito poteva e doveva giustamente pronunciarsi sul tema dell'evoluzione della situazione medica - cosa che ha fatto in maniera chiara -, egli non poteva invece statuire sull'adempimento della clausola contrattuale che implicava necessariamente una sua interpretazione e sussunzione giuridica.

  4. Ne discende che l'infortunio non ha avuto come conseguenza, entro cinque anni dal giorno dell'evento, un'invalidità presunta definitiva. In questo modo la limitazione temporale del rischio doveva giustamente trovare applicazione e ostava alla nascita della pretesa assicurativa. L'appellante si duole (comprensibilmente) del fatto che con la soluzione qui proposta egli si trova di fatto confrontato con un diniego delle prestazioni pattuite per il solo motivo, da lui ininfluenzabile, che l'iter terapeutico sarebbe durato oltre cinque anni e non avrebbe avuto il successo auspicato. A suo giudizio, al dovere dell'assicurato di contribuire alla riduzione del danno (art. 61 LCA) sottoponendosi alle adeguate cure mediche, dovrebbe specularmente corrispondere un dies a quo che non sia precedente al raggiungimento del loro grado di saturazione. Sennonché il testo della clausola contrattuale è chiaro e non si presta a una siffatta interpretazione. Se quest'ultima si giustifica per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione dell'art. 46 cpv. 1 LCA per le prestazioni dovute in caso d'invalidità (cfr. DTF 118 II 447), essa non può per contro vanificare l'applicabilità di una chiara e lecita limitazione temporale del rischio che, come detto, costituisce una condizione (supplementare) per l'insorgenza della pretesa assicurativa e in quanto tale serve a delimitare il rischio assicurato e a definire le prestazioni dovute oltre che il premio da pagare. Né è del resto ravvisabile un rischio di abuso - peraltro neppure invocato - da parte dell'assicuratore privato per il motivo che esso potrebbe essere indotto a prolungare oltre misura l'iter terapeutico, rinviando così il momento della stabilizzazione dello stato di salute e, di riflesso, la realizzazione del rischio assicurato. Tale rischio è oltretutto scongiurato nella fattispecie poiché la prognosi medica è stata resa da uno specialista esterno alla convenuta e incaricato da un terzo assicuratore (sociale).

  5. Ne segue che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 315'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

  1. L'appello 22 aprile 2013 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 5'700.- per ripetibili di appello.

  3. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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