Incarto n. 12.2013.62
Lugano 28 giugno 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del Tribunale d'appello
quale giudice unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.5200 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 27 novembre 2012 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. da: RA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa,
nell’ambito della quale il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con decisione 29 marzo 2013, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con atto di appello 12 aprile 2013 con cui chiede di respingere l’istanza dell’Ufficio del registro di commercio, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre l’istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 novembre 2012 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano AP 1, chiedendo che nei confronti della società, priva dell’organo di revisione ai sensi degli art. 818 e 727 seg. CO e invano diffidata (sia per raccomandata che tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B e C dell’inc. SO.2012.5200) al ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art. 154 cpv. 3 ORC, 731b, 819 e 941a cpv. 1 CO);
che con ordinanza 29 novembre 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha assegnato alla convenuta un termine di 10 giorni per esprimersi in merito all’istanza dell’Ufficio del registro di commercio con l’avvertenza delle conseguenze in caso di silenzio nel termine impartito;
che con sentenza 29 marzo 2013 il Pretore aggiunto, preso atto dell’inazione della società, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO (cui rinvia l’art. 819 CO), ha accolto l’istanza dell’URC e pronunciato lo scioglimento della AP 1, e ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.- sono state poste a carico della società;
che con appello del 12 aprile 2013 AP 1 postula la reiezione dell’istanza dell’URC adducendo il ripristino della situazione legale e meglio la nomina del nuovo ufficio di revisione – __________: v. doc. E - avvenuta nel corso dell’assemblea generale straordinaria tenutasi in data 11 aprile 2013 (v. doc. D);
che all’appello in esame, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che in considerazione del fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente provata dai documenti allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, ossia un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore aggiunto nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206);
che, in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto e la decisione di prima istanza riformata nel senso che l’istanza dell’URC va respinta;
che per quanto riguarda le spese e le ripetibili di prima e seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. F; sentenza del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n. 4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n. 4A_278/2010, consid. 6; II CCA 16 dicembre 2011, inc. n. 12.2011.206), vale quanto segue. Da una parte occorre considerare che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), dall’altra che la presente procedura – come già quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto essere evitata se l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto. Ciò premesso, in applicazione dell’art. 108 CPC, la società deve sopportare le spese processuali da essa inutilmente causate. Ne segue che il dispositivo sulla tassa di giustizia e sulle spese della sentenza impugnata non viene modificato mentre le spese processuali di appello sono fissate in fr. 600.-. Sempre in applicazione dell’art. 108 CPC non si assegnano ripetibili (CPC Comm, Trezzini, art.108, pag. 444).
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 12 aprile 2013 di AP 1è accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 marzo 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, inc. SO.2012.5200, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Le spese processuali di fr. 600.-, anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il giudice unico
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).