Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.04.2013 12.2013.52

Incarto n. 12.2013.52

Lugano 8 aprile 2013/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Simoni

sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. 83-2012 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, promossa con istanza 14 dicembre 2012 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che il 14 dicembre 2012 AO 1 si è rivolto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, chiedendo di convocare per la procedura preventiva di conciliazione l’AP 1, per una vertenza asseritamente fondata su un contratto di affitto relativo all’immobile in cui è situato il Teatro del __________, del valore di fr. 21'000.-;

che l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha citato le parti per l’udienza di conciliazione indetta il 15 marzo 2013;

che all’udienza di conciliazione tenutasi il 15 marzo 2013 le parti non hanno trovato un accordo, il convenuto contestando l’esistenza del contratto addotto dall’istante e la competenza per materia dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

che l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, preso atto della mancata conciliazione, ha rilasciato il 15 marzo 2013 a AO 1 l’autorizzazione ad agire;

che il 22 marzo 2013 il convenuto ha presentato appello contro il rilascio dell’autorizzazione ad agire, chiedendone l’annullamento e il rinvio all’Ufficio affinché si pronunci sulla propria competenza materiale, in via subordinata postulandone la nullità per difetto di competenza materiale;

che l’atto non è stato notificato alla controparte;

che l’appello è stato presentato contro il rilascio di un’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione (autorità di conciliazione giusta l’art. 4 LACPC) nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 197 a 212 CPC);

che ai sensi dell’art. 308 CPC il rimedio dell’appello è dato contro le decisioni finali e incidentali di prima istanza (cpv. 1 lett. a) nelle vertenze patrimoniali con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2);

che nella fattispecie il requisito del valore litigioso è adempiuto, visto che l’istante fa valere l’esistenza di un contratto di affitto con un valore di fr. 21'600.-;

che l’autorità di conciliazione è “un’autorità di prima istanza” solo quando emana decisioni ai sensi dell’art. 210 CPC (Messaggio sul CPC, FF 2006 pag. 6707; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 6 Vor Art. 308-334 pag. 1734, n. 6 Art. 308 pag. 1755);

che l’autorizzazione ad agire rilasciata dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ non è una decisione sul merito della controversia e si limita a constatare l’assenza di una conciliazione tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza 15 marzo 2013;

che il rilascio dell’autorizzazione ad agire non è una decisione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4C.354/2004 consid. 3.2, citato in Brunner/Gasser/Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 209 pag. 1248);

che nella fattispecie non vi è quindi una decisione di prima istanza, la procedura di conciliazione essendo solo un presupposto della procedura giudiziaria ancora da avviare;

che l’appello 22 marzo 2013 è pertanto d’acchito improponibile e la Camera può statuire con la procedura prevista dall’art. 312 CPC, senza notificare l’atto all’appellata e senza necessità di esaminare le particolareggiate censure esposte dall’appellante, non potendo entrare nel merito della vertenza (sentenza II CCA 14 agosto 2012 inc. 12.2012.134);

che a titolo abbondanziale si può rilevare che le autorità di conciliazione non sono competenti a statuire sulla propria competenza, territoriale o funzionale, il giudizio sulla competenza spettando solo all’autorità giudiziaria alla quale sarà poi presentata la procedura di merito (Peter, Berner Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 197);

che le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato notificato per osservazioni;

che nella commisurazione delle spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 5 e 13 LTG, visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di diritto;

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

  1. L’appello 22 marzo 2013 di AP 1 è irricevibile.

  2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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