Incarto n. 12.2013.5
Lugano 15 aprile 2014/jm
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Walser
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause inc. n. DI.2010.977 e DI.2010.1307 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promosse da
AO 1 rappr. dall' RA 1
contro
AP 1
chiedente, con la prima istanza del 2 luglio 2010, una decisione supercautelare, rispettivamente cautelare, e meglio di far ordine alla convenuta di consegnare le nuove chiavi onde poter accedere ai locali oggetto di un contratto di locazione;
mentre con successiva istanza 27/30 agosto 2010 l'istante ha richiesto una decisione di merito relativamente al libero accesso agli spazi locati in questione e al ripristino di una determinata situazione preesistente, segnatamente a proposito del mobilio asportato;
istanze accolte con giudizio 15 novembre 2012;
appellante l'avv. AP 1 che, con appello 8 gennaio 2013, chiede l'annullamento del giudizio impugnato, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre AO 1, con risposta 20 marzo 2013, postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe le istanze;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 3 dicembre 1997 (doc. B inc. DI.2010.977) F__________ e S__________ R__________ hanno concesso in locazione a AO 1 l'appartamento di 4 ½ locali, al quarto piano del palazzo sito in Piazza San __________ 2 a __________, adibito ad uso familiare per due persone. Il rapporto di locazione, inizialmente di durata determinata di tre anni a valere dal 1° gennaio 1998, si è in seguito prolungato a tempo indeterminato.
B. Con contratto 21 giugno 2006 (doc. C inc. DI.2010.977) AO 1 ha concesso all'avv. AP 1, in sublocazione, ad uso commerciale quale studio legale (cifra n. 2 del contratto), una parte dell'appartamento in questione. Il contratto, redatto su modulo prestampato, conteneva tra l'altro le seguenti aggiunte a mano: "Il presente contratto è un contratto di parziale sub-locazione (in ragione di un mezzo) fra l'inquilina principale AO 1 e la subinquilina parziale AP 1 " (doc. C inc. DI.2010.977, clausola n. 14.7), "le spese ed eventuale conguaglio è in ragione di ½ (un mezzo) con l'inquilina principale come da contratto all. A del 3.12.97 fratelli R__________ / AO 1 " (doc. C inc. DI.2010.977, clausola n. 12.5).
C. Con istanza 2 luglio 2010 AO 1, lamentando l'impossibilità di accedere ai locali in suo uso in base al contratto di locazione in vigore tra le parti, ha chiesto alla competente Pretura di adottare, in via supercautelare, rispettivamente cautelare, provvedimenti nel senso di ordinare all'avv. AP 1 di consegnare una copia delle nuove chiavi dell'ingresso del bene locato in questione. Esposte le parti le rispettive allegazioni in occasione dell'udienza di contraddittorio dell'8 luglio 2010 (Act. II inc. DI.2010.977), con decreto supercautelare 12 luglio 2010 la Pretora ha ordinato alla convenuta di consegnare immediatamente all'istante una copia delle nuove chiavi di ingresso dell'ente locato.
D. Il 27 agosto 2010 AO 1, previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente Ufficio, ha chiesto alla Pretura di fare ordine all'avv. AP 1 di continuare a consentire il libero, autonomo, costante e incondizionato accesso all'appartamento oggetto del contratto di sublocazione, nonché di ripristinare lo stato quo ante dell'appartamento/ufficio e meglio di ripristinare il mobilio, la targa all'ingresso e le targhette sulla bucalettere e il citofono, il tutto con le comminatorie di rito.
E. In occasione dell'udienza di discussione del 21 ottobre 2010 la parte istante ha riproposto le sue domande, alle quali si è opposta la convenuta. Le contrapposte tesi e domande sono state ribadite con replica e duplica e, infine, nuovamente riconfermate con le conclusioni finali scritte del 5 marzo 2012.
F. Con decisione 15 novembre 2012 la Pretora ha accolto entrambe le istanze, confermando l'ordine impartito alla convenuta soccombente di continuare a consentire all'istante il libero, autonomo, costante e incondizionato accesso al bene locato litigioso, facendo altresì ordine alla medesima di ripristinare lo stato quo ante dell'appartamento/ufficio, riportando immediatamente il mobilio asportato, nonché di ripristinare le targhe preesistenti, con la comminatoria di rito e spese e ripetibili poste a carico della parte soccombente.
G. Con appello 8 gennaio 2013 l'avv. AP 1 chiede l'annullamento del giudizio impugnato, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Con risposta 20 marzo 2013 AO 1 postula invece la reiezione del gravame, protestando a sua volta spese e ripetibili di entrambe le istanze.
H. Con giudizio 14 marzo 2014 (inc. 12.2013.69) questa Camera ha respinto l'istanza di ricusazione presentata dell'avv. AP 1 nei confronti della Presidente giudice __________, dopo aver in precedenza respinto, con decisione 17 dicembre 2013, la domanda di gratuito patrocinio presentata dalla ricusante.
considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che le procedure innanzi al Pretore sono state avviate prima di quella data, le stesse, fino alla loro conclusione, restano disciplinate dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
3.Nel giudizio impugnato la Pretora ha preliminarmente ricordato la giurisprudenza federale e cantonale in merito alla nozione di controversia in materia di locazione, confermando che a tale concetto deve essere ricondotta la vertenza in questione, che ha tratto origine dal contratto di sublocazione venuto in essere tra le parti, respingendo così le censure della convenuta che contestava l'applicazione delle normative codificate negli art. 404 segg. CPC-TI, pretendendo che la procedura fosse retta dalle specifiche norme di rito per le azioni possessorie (art. 373 segg. CPC-TI). Sempre in merito alle censure mosse alla procedura adottata, la Pretora ha altresì respinto la richiesta di sospensione del procedimento ritenendo che non potesse essere di ostacolo alcuno l'assunzione agli atti del procedimento penale (nel frattempo avviato dal Ministero Pubblico) dell'originale del verbale d'udienza del 21 ottobre 2010, una sua copia essendo agli atti e l'incarto risultando così completo. Il giudizio pretorile ha altresì respinto le censure della convenuta che contestava la legittimazione attiva dell'istante. A questa è infatti stata riconosciuta la legittimazione ad agire nella sua qualità di sublocatrice nel rapporto contrattuale che la lega alla subconduttrice convenuta in giudizio. Rimaste indecise ulteriori eccezioni sollevate dalla parte convenuta, la Pretora ha quindi concluso che il contratto di sublocazione sorto tra le parti a far tempo dal 1° luglio 2006 (doc. C inc. DI.2010.977), avente per oggetto la metà dei locali di un appartamento, ha continuato validamente a sussistere, non risultando dimostrata l'asserita successiva stipulazione di un nuovo contratto sostitutivo del primo. La tesi della convenuta a questo proposito è stata considerata in contrasto con le dichiarazioni rese dal teste G__________ R__________, proprietario del bene immobile in questione, dalle quali emerge come tale nuovo contratto datato 26 aprile 2010 (doc. 9) non si sia perfezionato per la mancata firma da parte di due contraenti. Riconosciuta pertanto la qualità di sublocatrice della parte istante, le domande da essa formulate sono state accolte dalla Pretora al fine di permetterle il libero accesso all'appartamento/ufficio e di ripristinare la situazione precedente dei luoghi. Gli oneri processuali e le ripetibili sono stati posti a carico della convenuta soccombente.
4.Con appello 4 gennaio 2013 l'avv. AP 1 chiede l'annullamento del giudizio impugnato, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza. A titolo di mera premessa, e come tale senza adempiere ai requisiti di motivazione di una censura di appello (art. 311 CPC), l'appellante menziona, omettendo di indicare in quale misura la circostanza possa essere di rilievo ai fini del presente giudizio, una pretesa procedura pendente presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, in relazione ad un procedimento giudiziario sfociato in una, non meglio precisata, sentenza del 7 febbraio 2012 del Tribunale federale, di cui non vengono forniti particolari, se non vaghi accenni a circostanze che l'appellante ritiene di rilevanza penale. La questione, sollevata con modalità irrite, non merita quindi di essere approfondita.
5.L'appellante, nell'ambito di una premessa di carattere generale in cui elenca una serie di vizi imputati all'agire della Pretora e alla decisione impugnata, richiama un documento (doc. EE) prodotto con appello separato 4 gennaio 2013 (inc. 12.2013.6) nell'ambito della vertenza tra le medesime parti avente come oggetto la disdetta del contratto di sublocazione e lo sfratto dai locali (inc. n. DI.2010.1451 della medesima Pretura). Come già statuito con giudizio 31 marzo 2014 di questa Corte, che ha respinto l'appello in questione, i nuovi documenti (doc. da AA a EE) così prodotti sono inammissibili poiché proposti senza fornire particolari indicazioni che possano giustificarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 317 CPC, venendo così meno all'obbligo di motivazione (art. 311 CPC), in quanto l'appellante non ha spiegato per quale motivo non avrebbe potuto produrli dinanzi alla giurisdizione inferiore (TF 4A_334/2012 del 16 ottobre 2012, consid. 3.1). Il richiamo del doc. EE dall'inc. 12.2013.6 è di conseguenza a sua volta inammissibile.
6.Con la conclusione e la domanda di appello l'appellante si limita a chiedere formalmente l'annullamento della sentenza pretorile. Al riguardo l'appellata (risposta pag. 2 punto C) ha preteso che la domanda sarebbe carente, non potendo bastare l'invocazione di un effetto cassatorio avendo l'appellante omesso di chiedere una riforma del giudizio, nel rispetto della natura riformatoria del rimedio giuridico proposto. Come dottrina e giurisprudenza hanno rilevato, la sanzione dell’irricevibilità dell’appello per l’erroneità della domanda di giudizio va applicata con cautela e non può essere sanzionato l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (in tal senso II CCA 26 agosto 2011 inc. n. 12.2011.40, 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che l'appellante, pur non avendo concretizzato nel “petitum” la domanda di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere le istanze 2 luglio 2010 e 27/30 agosto 2010, ha lasciato intendere che quello era il senso della sua richiesta, non potendosi interpretare in altro modo i rimproveri mossi alla Pretora, perlomeno nella misura in cui questi risultino ricevibili. Ne deriva pertanto che, sebbene formulata con modalità tutt'altro che precisa, la richiesta di giudizio può comunque essere ritenuta sufficientemente chiara e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
7.L'appellante ricapitola le circostanze che l'hanno vista protagonista di una contestazione durante l'udienza del 21 ottobre 2010, censurando l'agire in quel frangente della giudice di prime cure, nei confronti della quale formula una serie di accuse di parzialità. Le censure, sostanzialmente irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC), sono comunque infondate, non potendosi ravvisare nell'agire della giudice di prime cure nessuno dei pretesi vizi accennati dall'appellante. Le domande di ricusa nei confronti della Pretora sono state oggetto della decisione 28 marzo 2011 di questa Camera (inc. 12.2010.205-206-207), confermata dal Tribunale federale con sentenza 7 luglio 2011 (STF 4A_302/2011), con la quale questa Corte ha respinto l’istanza di ricusa 21-27 ottobre 2010 presentata dall'avv. AP 1. L'udienza durante la quale è sorto il contrasto tra l'avv. AP 1 e la Pretora si è svolta correttamente, malgrado la decisione della convenuta di lasciare anticipatamente l'aula, mostrando così il suo evidente disaccordo. Neppure con le tesi di appello vengono indicate in modo preciso violazioni di disposti legali, le doglianze rimanendo sostanzialmente limitate all'esposizione di soggettive percezioni in merito alla prevenzione e al conseguente giudizio negativo sul preteso comportamento di parte della giudice di prime cure.
8.Le censure dell'appellante proseguono quindi (punto 8 da pag. 6 a pag. 12) con una serie di argomentazioni esposte in modo assai confuso e genericamente riferite a varie circostanze verificatesi nel corso degli anni (in particolare a dissapori sorti tra i soci dello studio legale dell'appellante e a screzi tra questa e il patrocinatore della controparte) che, oltre a risultare carenti dal punto di vista della motivazione e pure in parte nuove, non sono messe in relazione con le conclusioni del giudizio impugnato, al quale neppure fanno riferimento. Ne consegue una manifesta inammissibilità delle argomentazioni esposte con modalità tali da non potervi riconoscere la natura di censure d'appello (art. 311 CPC). Unica eccezione in questo senso risulta la critica al passaggio in cui la Pretora (pag. 3 consid. 4 b del giudizio impugnato) non riconosce l'esistenza di un nuovo contratto di locazione a partire dal 1° maggio 2010, come invece preteso dalla convenuta. Sennonché anche a questo proposito l'appellante insiste nel ribadire la sua tesi, senza contrastare la conclusione pretorile che anzi, riconosce esplicitamente come valida perlomeno per quanto concerne l'accertamento di fatto. Alla conclusione della Pretora, che ha considerato il preteso contratto (prodotto sub doc. 9) come mai sorto siccome non validamente stipulato mancando le firme di tutti i conduttori in esso indicati, l'appellante dichiara infatti di non aver "mai preteso che ciò fosse diverso o non vero, ma semplicemente che il contratto era valido tra le parti che lo avevano sottoscritto" (appello pag. 11). Questa affermazione, oltre a rimanere allo stadio di semplice asserzione o opinione di parte, mancando qualsiasi riferimento a nozioni di diritto che dovrebbero permettere di considerare il doc. 9 altrimenti che una proposta di contratto mai firmata dalle parti, non si confronta quindi con gli elementi su cui la giudice di prime cure ha fondato la sua conclusione, segnatamente il tenore del documento 9 e le dichiarazioni rese dal teste G__________ R__________ (che su quel contratto figurava appunto come parte locatrice) che ha riferito del mancato perfezionamento del contratto per la mancata firma dello stesso da parte di tutti i contraenti (sentenza pag. 3 consid. 4 b). La conclusione pretorile merita comunque conferma siccome il tenore del documento 9 non lascia effettivamente spazio alcuno all'interpretazione suggerita dall'appellante, che peraltro neppure spiega per quale motivo la parte locatrice nel contratto avrebbe dovuto considerare conclusa una pattuizione che ha visto due dei tre conduttori indicati nello stesso rinunciare a sottoscriverlo in segno di accordo. Se ne deve dedurre che, anche senza la peraltro chiara testimonianza del locatore G__________ R__________, già per il suo tenore il documento 9 non conferma altro che il mancato perfezionamento di un nuovo contratto (sostitutivo di quelli precedenti, doc. B e C inc. DI.2010.977) in assenza della necessaria concorde manifestazione della reciproca volontà dei contraenti (art. 1 CO). Abbondanzialmente si rileva come medesima conclusione è scaturita nell'ambito del parallelo procedimento svoltosi tra le parti per la contestazione della disdetta del contratto di sublocazione del 21 giugno 2006 (doc. C inc. DI.2010.977): il giudizio reso dalla Pretora il 15 novembre 2012 (inc. DI.2010.1451) ha infatti ritenuto il contratto di sublocazione ancora valido al momento della disdetta straordinaria del 29 luglio 2010 (per il 31 agosto successivo) e ha quindi giudicato tale disdetta legittima, ordinando conseguentemente lo sfratto dai locali. Conclusione questa che ha poi trovato conferma nel giudizio 31 marzo 2014 di questa Corte che ha respinto l'appello 4 gennaio 2013 proposto dall'avv. (inc. n. 12.2013.6). Il rimprovero mosso alla Pretora in merito all'interpretazione del documento 9 e alla conclusione a proposito degli effetti dello stesso sui rapporti contrattuali vigenti tra le parti risulta quindi inconsistente.
9.L'appellante prosegue poi ribadendo la tesi secondo la quale tra lei e i proprietari dell'appartamento in questione sarebbe sorto un nuovo contratto il 26 aprile 2010. Ancora una volta, senza confrontarsi con il giudizio impugnato, l'appellante si limita semplicemente a riproporre (da pag. 12 a pag. 16 dell'appello) la trascrizione di ampi stralci della querela penale che dichiara aver presentato il 14 novembre 2010 al Ministero pubblico (atto irritualmente proposto quale doc. CC nella summenzionata parallela procedura di appello, inc. n. 12.2013.6) per concludere al proposito trattarsi "di circostanze fattuali articolate e molto importanti che la Pretora ha totalmente ignorato, proprio conto tenuto del tipo di analisi da Ella operato, assente ogni tipo di cenno nella sua decisione qui querelata" (appello pag. 16). La tesi, irricevibile, è comunque da respingere nel merito in quanto non idonea a smentire le differenti conclusioni pretorili. A ben vedere nelle allegazioni dell'appellante si trova anzi la conferma del fatto che proprio il disaccordo tra i titolari dello studio legale, caratterizzato da dissapori che avrebbero coinvolto anche la sublocatrice, è stato l'ostacolo che ha impedito la stipulazione di un nuovo contratto come chiaramente desiderato dalla subconduttrice appellante, ovvero di un contratto di locazione direttamente con i proprietari dell'ente locato. Queste ammissioni di parte bastano da sole a provare come il contratto di sublocazione 21 giugno 2006 (doc. C inc. DI.2010.977) abbia continuato a sussistere inalterato, come correttamente rilevato dalla Pretora, circostanza che, come esposto nei considerandi precedenti, ha peraltro trovato conferma nelle dichiarazioni rese da uno dei locatori sentito quale teste (audizione testimoniale di G__________ R__________). I rimproveri mossi alla Pretora a questo proposito, invocando una serie di violazioni di disposti di rango costituzionale e della CEDU, oltre che irricevibili, sono quindi pure infondati nel merito.
L'appellante accenna altresì ad una presunta violazione del "suo diritto al rispetto del domicilio professionale: trattasi di una sfera privata che dovrebbe essere protetta in modo accresciuto dato che si tratta di uno studio legale che sottende la protezione di una serie di valori degni di meritevolezza - ancorché non tutti scritti, ma che la giurisprudenza federale ha elevato e codificato tra quelli tutelati a livello costituzionale - che si saldano ai suoi diritti discendenti dalla protezione della sfera privata, garantiti dalla Costituzione (art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 17 PATTO II), gravemente e illecitamente lesi" (appello pag. 17). Sennonché la censura, motivata in modo carente e a tratti confusa, omette di indicare in cosa consisterebbe la violazione degli invocati diritti a seguito delle conclusioni pretorili al riguardo dello specifico rapporto di locazione e delle conseguenze sul diritto della parte sublocatrice di accedere liberamente ai locali. Irrilevanti ai fini di questa procedura risultano infine le circostanze invocate in maniera vaga (e pure in parte nuove) e quindi in modo nuovamente irricevibile, relativamente a presunte scorrettezze e a atti di rilevanza penale subiti dall'appellante (appello pag. 19 e 20).
Evase le censure esposte dall'appellante, giova infine rilevare come a ben vedere essa non abbia neppure ritenuto di contestare il diritto della parte istante, sulla base del rapporto contrattuale in vigore accertato dalla Pretora, di poter accedere liberamente agli spazi oggetto di locazione comune. Le obiezioni esposte con l'appello sono infatti limitate a sostenere, come visto con modalità parzialmente irricevibili e senza valida ragione, che non sussisterebbe più alcun contratto di sublocazione parziale (doc. C inc. DI.2010.977) a seguito di stipulazione di un nuovo contratto. Ne consegue che, vista la corretta deduzione pretorile in merito alla sussistenza di un valido contratto di sublocazione, la conseguente conclusione della Pretora in merito al diritto dell'istante di accedere liberamente ai locali e ottenere il ripristino dello stato precedente del mobilio è da confermare poiché neppure contestata in sede di appello.
In definitiva, l’appello deve essere respinto per quanto ricevibile. Il valore di causa, anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, corrisponde a fr. 11'400.- come accertato dalla Pretora. Le spese processuali della presente procedura seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono quindi poste a carico della conduttrice, che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate secondo gli artt. 11 e 13 del Regolamento sulle ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
L’appello 4 gennaio 2013 dell'avv. AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).