Incarto n. 12.2013.22
Lugano 29 settembre 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.139 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 27 giugno 2008 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 903'832.- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 1993, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 355’456.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2008 su fr. 172'007.35 e dal 1° luglio 2008 su fr. 355'456.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 dicembre 2012 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 1° febbraio 2013, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 13 marzo 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 25 ottobre 1993, quando era ancora parzialmente inabile al lavoro in considerazione del sinistro, essa è stata coinvolta in un nuovo incidente della circolazione a __________ (tamponamento da tergo), con colpa questa volta imputabile ad __________, assicurato RC presso __________.
A seguito di questi fatti AP 1, a quel tempo parrucchiera con un negozio proprio, ha poi dovuto abbandonare quell’attività e riqualificarsi quale assistente di cura, restando inabile al lavoro, con alterna incidenza, durante vari periodi.
Con petizione 27 giugno 2008, avversata dalla AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli iniziali fr. 903'832.- a fr. 355’456.-, oltre interessi. Essa, in estrema sintesi, ha addotto di aver patito un pregiudizio di fr. 710'912.- a seguito dei due incidenti (fr. 172'007.- perdita di guadagno passata, fr. 321'357.- perdita di guadagno futura, fr. 17'095.- danno domestico passato, fr. 30'711.- danno domestico futuro, fr. 36'000.- torto morale, fr. 5'000.- spese mediche e cure termali passate, fr. 10'000.- spese mediche e cure termali future, fr. 7'000.- costi accessori, fr. 88'213.- danno pensionistico, fr. 10'000.- perdita per chiusura negozio, fr. 13'529.- spese legali), salvo poi aver ridotto della metà la sua richiesta di risarcimento nei confronti dell’assicuratore RC di __________ per il fatto che al danno così calcolato aveva contribuito anche il secondo sinistro.
Con sentenza 17 dicembre 2012 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 10'000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla convenuta fr. 19'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che tra il primo incidente e il danno subito asseritamente dall’attrice non vi era un nesso causale naturale e che quest’ultima nemmeno aveva provato la chiave di riparto del 50% tra i due incidenti. Ed ha evidenziato che gran parte delle pretese attoree non avrebbero in ogni caso potuto essere accolte nella misura auspicata dall’attrice.
Con l’appello 1° febbraio 2013 che qui ci occupa, l'attrice chiede in via principale di riformare la querelata sentenza nel senso dell’accoglimento della petizione e in via subordinata, qualora la causa non fosse considerata matura per il giudizio, di annullare la pronuncia pretorile con rinvio dell’incarto al primo giudice per una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa rileva che tra il primo incidente e il danno da lei subito vi era il necessario nesso di causalità naturale ed esclude che la mancata dimostrazione della chiave di riparto tra i due incidenti potesse giustificare la reiezione delle sue pretese. Per il resto contesta che parte delle sue richieste non avrebbero potuto trovare accoglimento nella misura da lei auspicata.
Della risposta 13 marzo 2013 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Con la prima censura d’appello l’attrice rimprovera al Pretore di aver respinto la petizione già solo per il fatto che tra il primo incidente e il danno da lei asseritamente subito non vi era un nesso causale naturale. La censura è fondata.
7.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza un rapporto di causalità naturale tra un pregiudizio e un determinato evento può essere ammesso, se quest’ultimo ne costituisce la conditio (o condicio) sine qua non. Esso è da considerare adempiuto qualora si possa ammettere che senza l’evento in questione il danno non si sarebbe verificato rispettivamente si sarebbe verificato in un altro modo o in un altro tempo (TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1; Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 109 ad art. 41 CO). Non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica del pregiudizio (DTF 115 IV 199 consid. 5b; Brehm, op. cit., n. 109a ad art. 41 CO). Se il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, è sufficiente un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 132 III 715 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b/aa, 121 III 358 consid. 5; TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1; cfr. pure Brehm, op. cit., n. 117 segg. ad art. 41 CO; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed., n. 518b; II CCA 4 settembre 2007 inc. n. 12.2006.152, 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubbl. in: RtiD I-2007 40c p. 796), ritenuto che la verosimiglianza preponderante viene ammessa quando a sostegno dell’allegazione di fatto litigiosa vi sono, da un punto di vista oggettivo, elementi talmente importanti che ogni altra eventuale possibilità non entra più ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2). L’accertamento della causalità naturale è una questione di fatto (DTF 132 III 715 consid. 2.2, 128 III 174 consid. 2b, 128 III 180 consid. 2d; TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.1, 20 luglio 2009 4A_520/2008 consid. 3.1; cfr. pure Brehm, op. cit., n. 110 ad art. 41 CO; Rey, op. cit., n. 521; II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubbl. in: RtiD I-2007 40c p. 796).
7.2 La convenuta ha pacificamente riconosciuto, sia nella sede pretorile (risposta p. 12; assunto questo che la controparte ha già evidenziato a p. 5 delle conclusioni) sia in seconda istanza (risposta all’appello p. 16, 21, 23, 24), che il primo incidente aveva avuto almeno in un primo momento (e meglio a suo dire nei primi 6 mesi, prima cioè dell’insorgenza del secondo sinistro) conseguenze sullo stato valetudinario dell’attrice, anche commisurate in un’inabilità lavorativa temporanea al 100%. Siccome l’accertamento della causalità naturale costituisce una questione di fatto (cfr. supra consid. 7.1), è chiaro che in tal modo essa ha ammesso (in modo vincolante per il giudice, cfr. II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 Pubb. in: RtiD I-2007 40c p. 796) l’esistenza di un nesso di causalità naturale - sia pure solo in una prima fase ben limitata nel tempo - tra il primo incidente e il suo danno alla salute, nesso per altro confermato di fatto anche dagli stessi periti giudiziari, i quali hanno a loro volta dichiarato che i dolori a livello cervicale rispettivamente la fibromialgia dell’attrice erano stati resi sintomatici da quell’incidente (cfr. delucidazione peritale ad C1 e C8). Ora, ritenuto che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto della responsabilità civile è sufficiente che il nesso di causalità naturale fra il sinistro e il danno sussista al momento del sinistro (TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.4; cfr. pure Pribnow, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in: HAVE 2010 p. 156), è di per sé escluso che il Pretore possa respingere la petizione asserendo che il nesso di causalità naturale sarebbe venuto meno in epoca successiva.
7.3 A prescindere da quanto precede, si osserva in ogni caso che la convenuta negli allegati preliminari aveva a più riprese pure ammesso che il primo incidente aveva contribuito ai danni della salute che avevano afflitto l’attrice (risposta p. 11, 13, 14, 30 e duplica p. 5, 6, 14) almeno fino al 2002 (risposta p. 14 e duplica p. 14; a p. 25 della risposta all’appello essa ammette nuovamente l’esistenza della causalità, almeno fino al maggio 1995), le sue contestazioni riguardando semmai l’influenza del sinistro sullo stato valetudinario “attuale” dell’attrice (cfr. duplica p. 6, 15, 16, 30), e che l’istruttoria non ha al proposito permesso di dimostrare con il necessario grado probatorio se e quando il relativo nesso di causalità naturale sia poi effettivamente venuto meno. Se da una parte è in effetti vero che i periti giudiziari hanno dichiarato che il nesso naturale tra l’incidente e l’attuale stato clinico dell’attrice era solo possibile ma non verosimile o probabile tanto meno in modo proponderante (cfr. perizia giudiziaria ad A4, consulto reumatologico dr. med. __________ [allegato alla perizia giudiziaria] ad A4 e A7, delucidazione peritale ad C3, C6 e C8), è però altrettanto vero che essi hanno pure evidenziato che l’attrice soffriva in pratica di una sindrome cervicovertebrale sino a cervicospondilogena a destra iniziata proprio dopo il duplice trauma distorsivo dato dai due incidenti (cfr. perizia giudiziaria p. 20 e ad 2.1), aggiungendo poi che lo stato attuale, sostanzialmente stabile dal 2002 (cfr. perizia giudiziaria p. 20, consulto reumatologico dr. med. __________ p. 6), era l’insieme di più fattori (cfr. consulto reumatologico dr. med. __________ ad A4 e A8, delucidazione peritale ad C3), che lo stesso non dipendeva solo dagli incidenti - ritenuti con ciò rilevanti - ma anche dalla fibromialgia e dalla tendenza a una generalizzazione dei dolori (cfr. consulto reumatologico dr. med. __________ ad A7) e che tra l’attuale diagnosi reumatologica e lo stato clinico dell’attrice riscontrato prima del secondo incidente vi era ancora una relazione, sia pure ritenuta minima (cfr. consulto reumatologico dr. med. __________ ad A4, delucidazione peritale ad C2). In tali circostanze, anche per il periodo successivo al 2002 s’imponeva di decidere a sfavore della convenuta, gravata dell’onere della prova (cfr. Pribnow, op. cit., p. 157; Herzog-Zwitter/Haas/Neuhaus-Descuves, Haftpflichtrecht: Wegfall einer einmal gegebenen natürlichen Kausalität, in: HAVE 2011 p. 36 seg.; identica soluzione nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, cfr. TF 20 agosto 2009 8C_363/2009 consid. 1; Herzog-Zwitter/Haas/Neuhaus-Descuves, op. cit., p. 35 seg.; Angelozzi, La dualité de la causalité adéquate en assurance accidents et en responsabilité civile sous l’angle des traumatismes de la colonne cervicale et des troubles psychiques, in: SJ 2009 p. 189).
7.4 Ciò non significa, beninteso, che nel diritto della responsabilità civile lo stato patologico preesistente della vittima (cosiddetta “predisposizione costituzionale”) non venga tenuto in nessun conto. Tutt’altro. Esso dovrà in effetti essere preso in considerazione nel quadro della determinazione del danno (art. 42 CO) e della commisurazione del risarcimento (art. 44 CO), se ha contribuito all’insorgere del danno o ad aggravarlo (cfr. TF 17 febbraio 2012 4A_65/2009 consid. 5.5; cfr. pure TF 28 agosto 2007 4C.49/2007 consid. 5.1.1 e 5.1.2).
L’attrice ha pure ragione laddove ritiene che la mancata dimostrazione da parte sua della chiave di riparto dell’influenza dei due incidenti (con la conseguente spontanea riduzione del 50% delle sue pretese risarcitorie) non era a sua volta tale da giustificare la reiezione della petizione, decisa dal Pretore. A parte il fatto che la stessa convenuta aveva di principio dato il suo accordo a tale chiave di riparto (sia pure con le riserve del caso, specialmente qualora fosse risultato che il secondo sinistro aveva “pesato” in modo maggiore, cfr. risposta p. 5 seg., 29 e duplica p. 7 seg., 16, 31 seg.) e soprattutto alla conseguente riduzione delle pretese fatte valere nei suoi confronti (cfr. risposta p. 29 e duplica p. 16), si osserva in effetti che quest’ultima, gravata del relativo onere della prova, non ha assolutamente dimostrato con il necessario grado probatorio che il secondo incidente avesse annichilito gli effetti del primo e fosse con ciò tale da farne venir meno la rilevanza (così da poter essere considerata una cosiddetta “cause naturelle dépassante” o una “Überholende Kausalität”, cfr. Brehm, op. cit., n. 147 ad art. 41 CO; Angelozzi, op. cit., p. 200), i periti giudiziari non essendo stati in grado di confermare quella circostanza (cfr. perizia giudiziaria ad A7).
Nel prosieguo del suo esposto il Pretore ha aggiunto che gran parte delle pretese attoree - ma non tutte - non avrebbero in ogni caso potuto essere accolte nella misura auspicata dall’attrice.
9.1 Il giudice di prime cure ha dapprima rilevato che l’incapacità lavorativa dell’attrice era quella accertata peritalmente in ragione del 20% per le attività leggere (con possibilità di cambiare regolarmente la postura e senza sollevare pesi superiori ai 10-15 kg) e non quella stabilita in ragione del 50% per l’attività di parrucchiera o di assistente di cura, che l’attrice aveva posto alla base - sia pure apportandovi poi alcuni correttivi in determinati periodi - del calcolo della perdita di guadagno passata e futura. In questa sede l’attrice non ha assolutamente preso posizione sulla particolare circostanza, che deve con ciò essere considerata assodata (art. 311 cpv. 1 CPC).
9.2 Il Pretore ha quindi ritenuto, con riferimento al calcolo del reddito dell’attrice al momento dell’incidente ed alla sua conseguente perdita di guadagno, che costei non poteva fondarsi sul reddito lordo da lei dichiarato alla propria assicurazione nel doc. H. In questa sede l’attrice rimprovera al giudice di prime cure di non aver indicato sulla base di quali considerazioni era giunto a tale conclusione. Il rilievo è perfettamente fondato. Privo di qualsiasi motivazione, il giudizio su tale questione deve pertanto essere annullato (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI).
9.3 A detta del primo giudice, nemmeno andava poi tralasciato che l’attrice nel 1995 aveva sottoscritto con la convenuta un accordo di indennità per lo scoperto LAINF del 20% (doc. 3), nel quale era a suo dire indicata la tacitazione almeno per quanto riguardava la pretese di medesima natura, ovvero le differenze fra guadagno in caso di grado di occupazione effettivo e il 20% di incapacità lavorativa, indicata dall’attrice sino al 2000. In questa sede l’attrice obietta, con pertinenza, che la controparte, oltre a non aver in realtà mai dedotto nulla da quel documento (cfr. risposta p. 26 e duplica p. 4, circostanza per altro evidenziata anche dal Pretore [a p. 4 della sentenza], il quale, contraddittoriamente, vorrebbe ciononostante trarne le conclusioni ora censurate), aveva pacificamente dato atto in causa che il versamento da lei effettuato a suo tempo per quel titolo costituiva un semplice acconto sulle pretese attoree (risposta p. 2, 19, duplica p. 21 e conclusioni p. 11, 13). L’assunto pretorile non può pertanto essere seguito.
9.4 Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento all’altro accordo sottoscritto con la convenuta nel 1998 (doc. 4) per quanto riguardava l’indennità per torto morale, somma che la convenuta non ha mai preteso sia stata corrisposta a titolo di liquidazione (cfr. risposta p. 26 e duplica p. 4, circostanza come detto già evidenziata anche dal Pretore), ma solo a titolo di acconto (risposta p. 2, 20, duplica p. 25 e conclusioni p. 11). Il Pretore non poteva pertanto concludere che la somma di fr. 36'000.- richiesta dall’attrice per questa posizione, già ridotta a seguito dell’indennità ricevuta nel 1998, non fosse dovuta.
9.5 Il giudice di prime cure ha infine rilevato, con riferimento in particolare alle spese mediche e cure termali, ai costi accessori, alla perdita per chiusura negozio e alle spese legali, che le stesse non erano state dimostrate e nemmeno era stato provato che fossero riconducibili al primo incidente. In questa sede l’attrice obietta innanzitutto a ragione che quelle pretese non potevano essere disattese adducendo l’assenza del nesso causale naturale: la questione è in effetti già stata risolta a suo favore nei considerandi precedenti. Per il resto rileva di aver provato, per quanto possibile, i relativi esborsi: mentre l’ammontare delle spese mediche e cure termali, della perdita per chiusura negozio (spesa questa che per la stessa convenuta sembrava per altro ammissibile, cfr. duplica p. 28 e conclusioni p. 16, 18) e delle spese legali pare effettivamente evincibile, almeno in parte, dai doc. AM, R e AN da lei ora menzionati, sicché il giudice non poteva liquidare quelle posizioni siccome non provate ignorando bellamente quelle prove, nulla permette invece di confermare l’attuale assunto dell’attrice secondo cui il danno per i costi accessori (auto, tempo, spostamenti, ecc.), non documentato, avrebbe comunque dovuto essere determinato in via equitativa in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, la stessa attrice avendo del resto ammesso in precedenza che quelle spese avrebbero dovuto essere da lei dimostrate nel corso dell’istruttoria attraverso la documentazione richiamata e le testimonianze, fermo restando che in caso contrario essa vi avrebbe rinunciato in sede di conclusioni (replica p. 20).
Il giudizio pretorile di reiezione della petizione, non sorretto così da valide argomentazioni, deve pertanto essere annullato. Ritenuto che i fatti alla base del giudizio devono essere ancora accertati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC) e che soprattutto la petizione non è stata oggetto di un giudizio completo sui suoi aspetti rilevanti (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC; in tal senso pure II CCA 25 maggio 2010 inc. n. 12.2009.85, 15 marzo 2013 inc. n. 12.2012.219), in particolare sulla determinazione del danno effettivamente subito dall’attrice (ritenuto che sinora non vi è stato un esame di tutte le numerose e complesse obiezioni sollevate dalla convenuta alle singole posizioni di danno azionate nei suoi confronti, che, nella limitata misura in cui sono state trattate dal giudice di prime cure con una decisione sufficientemente motivata, hanno qui trovato solo parziale conferma) e sulla successiva commisurazione del risarcimento a suo favore, la causa va in definitiva rinviata al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
L’appello in esame deve così essere parzialmente accolto come alla richiesta di giudizio subordinata dell’attrice, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 355’456.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 1° febbraio 2013 di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 17 dicembre 2012 della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 5’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).