Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.03.2016 12.2013.209

Incarto n. 12.2013.209

Lugano 29 marzo 2016/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2011.361 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28 ottobre 2011 da

AO 1 AO 2 patr. dall’ RA 4

contro

AP 1 rappr. dal suo RA 1 patr. dall’ RA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr. 17'415.60, di cui fr. 735.- per costi di assistenza, fr. 9'000.- per torto morale e fr. 7'680.60 per spese legali preprocessuali, oltre interessi ed accessori,

richieste avversate dal convenuto che ne ha postulato la reiezione e che il Pretore con sentenza dell’11 novembre 2013 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 735.-,

appellante il convenuto che con atto di appello del 13 dicembre 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili,

mentre gli attori con risposta del 31 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiedono l’accoglimento integrale della petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,

con risposta all’appello incidentale di data 20 marzo 2014 il convenuto ha postulato la reiezione integrale dello stesso,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. In data 17 agosto 2010 AO 2, nato il 16.11.2005, ha subito un infortunio mentre con la madre percorreva la strada pedonale comunale che costeggia il lato sud del Cimitero di __________ collegando via __________ a via __________. Più precisamente, alcuni manufatti tubolari volti ad impedire il passaggio di mezzi motorizzati su predetta via, rimossi dalla loro sede originaria (munita di lucchetto) e accatastati sul margine della strada, sono caduti sul capo del bambino procurandogli un trauma cranico con frattura della base cranica (doc. F, G, H, I, L, M, N).

Il bambino è quindi stato trasportato in ambulanza dapprima all'Ospedale regionale di __________ (in seguito: ORL) e poi in elicottero al Kinderspital di Zurigo dove è rimasto alcuni giorni.

B. In seguito all’infortunio AO 2 e la di lui madre, per il tramite del loro legale, hanno avanzato una richiesta di risarcimento nei confronti del AP 1 ritenendo lo stesso responsabile dell’incidente accorso al bambino. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti che ha interessato anche la compagnia assicurativa che copre la responsabilità civile del Comune. Quest’ultima ha rifiutato la copertura dell’evento.

C. Previo tentativo di conciliazione (CM.2011.451), il 28 ottobre 2011 AO 1 e AO 2 hanno inoltrato una petizione con cui hanno chiesto la condanna della controparte al versamento di complessivi fr. 17'415,60 e meglio fr. 735.- per costi di assistenza della madre al figlio, fr. 6'000.- per torto morale del figlio, fr. 3'000.- per torto morale della madre e fr. 7'680.60 di spese legali preprocessuali. In breve, gli attori hanno invocato la responsabilità del AP 1 in quanto proprietario della stradina e relativi manufatti giusta l’art. 58 CO e a titolo sussidiario in base all’art. 41 CO. In particolare, gli attori rimproverano alla controparte una grave negligenza per aver lasciato i tubolari non affrancati, in posizione instabile e pericolosa, senza alcuna segnalazione, venendo così meno al proprio dovere di garantire la sicurezza dei passanti. Ciò costituirebbe un difetto di manutenzione della stradina.

Il convenuto si è opposto alla petizione e ha contestato le pretese creditorie degli attori. In sintesi, preliminarmente il AP 1 ha contestato la tempestività dell’azione in responsabilità fondata sugli art. 41 CO e 25 Lresp come pure la propria legittimazione passiva . Per quanto attiene all’art. 58 CO, lo stesso ha negato che i manufatti in questione costituissero opera ai sensi della norma e ha affermato che il comportamento del bambino è stato tale da interrompere il nesso di causalità adeguata. Egli ha altresì rimproverato alla madre di essere venuta meno ai propri obblighi di sorveglianza. Nel contempo il convenuto ha negato ogni e qualsiasi responsabilità per quanto avvenuto e ha contestato l’affermazione attorea secondo cui sarebbe stato negligente.

Esperita l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno confermato le proprie antitetiche posizioni.

D. Con sentenza dell’11 novembre 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando il convenuto al pagamento di fr. 735.- oltre interessi.

E. Con appello del 13 dicembre 2013 il AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili. Per loro parte gli attori con risposta del 31 gennaio 2014 postulano la reiezione del gravame e con contestuale appello incidentale chiedono l’accoglimento integrale della petizione, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta all’appello incidentale del 20 marzo 2014 il convenuto postula la reiezione dell’appello incidentale.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale, inoltrati nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 23 dicembre 2013, e la risposta all’appello incidentale inoltrata a sua volta nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 13 febbraio 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione dei gravami.

  1. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver esposto la fattispecie, ha da un canto negato che l’agire della madre potesse essere giudicato negligente o lesivo dei propri doveri di sorveglianza e dall’altro ritenuto che il convenuto avesse violato l’obbligo di assicurare i passaggi pedonali e veicolari che compete al proprietario delle relative opere. Relativamente al danno, il magistrato ha accertato che il trauma cranico e la paralisi facciale sono interamente guarite e che il bambino non ha subito danni permanenti a livello fisico. Secondo il primo giudice neppure risulta che vi siano state delle ripercussioni a livello psichico ascrivibili all’evento in esame. Il magistrato ha quindi respinto la pretesa per torto morale giusta l’art. 49 CO ritenendo che non sussistessero i requisiti di sofferenza particolarmente acuta richiesti dalla giurisprudenza. Egli ha pure negato il risarcimento dei costi preprocessuali essendo gli stessi connessi alla bontà della pretesa vantata in causa che, in concreto, è stata giudicata fondata unicamente per l’importo di fr. 735.- corrispondente alle spese sopportate dalla madre durante il ricovero del figlio a __________ e __________. Il primo giudice ha ritenuto che l’azione, essendo fondata sull’art. 58 CO non fosse né prescritta né perenta. Al riguardo egli ha spiegato che i manufatti in questione costituivano un accessorio del fondo a cui erano durevolmente fissati e che il loro stato al momento dell’incidente era da ritenersi difettoso.

I. Sull’appello principale del convenuto

  1. Con l’appello il AP 1 contesta in primo luogo l’esistenza di una propria responsabilità sulla base dell’art. 58 CO. Al riguardo l’appellante nega che i tubolari all’origine dell’infortunio accorso a AO 2 rientrino nella nozione di opera prevista dalla norma. Il AP 1 contesta inoltre la sussistenza di un difetto di costruzione o manutenzione, come invece ammesso dal Pretore, e ribadisce la tesi secondo cui l’infortunio sarebbe da imputare esclusivamente all’agire negligente degli attori con conseguente esclusione di ogni responsabilità per colpa del danneggiato, rispettivamente rottura del nesso di causalità adeguata.

L’appellante, riprendendo quanto allegato in prima sede, espone inoltre a titolo abbondanziale le ragioni per cui non sarebbero date neppure le premesse di una responsabilità ai sensi degli art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.

  1. Ai sensi dell’art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. La norma sancisce quindi una responsabilità causale accresciuta per quei danni che intervengono a seguito di opere difettose.

Per opera si intende ogni oggetto o insieme di oggetti creati o sistemati dall’uomo e attaccati al suolo. La nozione si estende anche a parti e accessori ad essa fissati. Per quanto qui interessa vale la pena ricordare che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di spiegare che muri, barriere e costruzioni di protezione possono costituire parte o accessorio di una strada e come tali vanno trattati.

La difettosità di un’opera è determinata in base a criteri oggettivi tenendo in considerazione quello che può essere sopportato in quel luogo secondo l’esperienza della vita. Un’opera è da ritenersi difettosa se non offre la sicurezza che è lecito aspettarsi in base all’uso al quale essa è destinata. L’assenza di un accessorio può costituire un difetto dell’opera. Nel caso di una strada l’assenza di un segnale può essere considerato un difetto.

  1. Per quanto attiene alla prima censura relativa alla nozione di opera, l’istruttoria ha permesso di stabilire che (di norma) le barriere tubolari in questione erano infilate in fori realizzati nel manto stradale al quale erano assicurate in maniera stabile e durevole tramite dei lucchetti. Esse costituivano con ogni evidenza un accessorio caratterizzante della stradina pedonale in cui erano infisse, dove avevano la funzione di impedire il transito veicolare. Il legame fisico e funzionale di questi manufatti con la strada è palese.

Ora, vero è che - come sottolineato a più riprese dall’appellante - al momento dell’infortunio queste barriere erano state rimosse (provvisoriamente) dalla loro sede naturale per permettere, come risulta dagli atti, la manutenzione della stradina (cfr. audizione testimoniale del 14 maggio 2012 di V__________ pag. 6), nondimeno è opinione di questa Camera che tale spostamento non sia atto a comprometterne la qualità di accessorio al manufatto stradale, ritenuto oltretutto che, come si dirà meglio in seguito, nel caso concreto, il difetto dell’opera è da ricercarsi proprio nella rimozione delle stesse e nel loro posizionamento ai bordi del passaggio senza che venisse adottata alcuna misura di sicurezza.

Nel caso che qui ci occupa, diversamente da quelli oggetto della giurisprudenza citata dall’appellante in cui gli “accessori” non erano mai stati legati in maniera stabile al bene principale e di riflesso non ne avevano mai fatto parte, i manufatti tubolari in esame costituivano parte integrante dell’opera stradale a cui erano fissati in maniera durevole.

Su questo punto la decisione del Pretore dev’essere condivisa e va tutelata.

A titolo abbondanziale, si osserva che, nel caso che qui ci occupa, pare ipotizzabile anche una responsabilità AP 1 quale proprietario dell’opera giusta l’art. 58 CO per aver permesso l’utilizzo normale della stradina anche se in quel momento essa era incompleta in quanto oggetto di lavori di manutenzione (cfr. anche DTF 108 II 184).

  1. L’appellante prosegue negando che i tubolari in questione presentassero dei vizi di costruzione o di manutenzione e sostenendo che i manufatti erano posti in posizione sufficientemente sicura. A detto dello stesso travalicherebbe “i limiti della ragionevolezza” imporre all’ente pubblico che essi vengano sempre “riposti nella loro sede naturale” per evitare di incorrere nella responsabilità dell’art. 58 CO (cfr. per i dettagli appello pag. 9).

6.1. Questa tesi non può essere condivisa. Come si evince dall’incarto, al momento dell’incidente le due barriere tubolari erano collocate sul ciglio del percorso pedonale addossate a un albero e a un palo; una di queste poggiava, parzialmente, sul manto stradale, in posizione obliqua e tutt’altro che stabile (doc. C). L’istruttoria ha permesso di appurare che i due manufatti non erano né affrancati né segnalati e questo benché un simile intervento di messa in sicurezza si sarebbe rivelato di facile e rapida attuazione, oltre che economicamente sopportabile visto il suo costo minimo. Sarebbe infatti stato sufficiente assicurare le barriere con una catena o quantomeno provvedere alla delimitazione e segnalazione del potenziale pericolo, ad esempio, con del nastro o dei coni stradali.

Con ogni evidenza l’omissione di simili provvedimenti, in considerazione proprio del loro carattere essenziale, costituisce una palese violazione dell’obbligo di assicurare i passaggi pedonali e veicolari che compete al proprietario dell’opera.

Nel caso concreto l’adozione di misure atte a salvaguardare l’utenza si rivela particolarmente doverosa in ragione proprio del carattere pedonale di questo percorso che per sua natura dovrebbe garantire una maggiore sicurezza di transito rispetto alle strade veicolari. Soprattutto per questo motivo, questo tipo di passaggio viene frequentato anche da bambini che possono percorrerlo con maggiore liberà di movimento rispetto a quanto avviene, ad esempio, per un marciapiede ai bordi di una strada carrabile. Aspetto questo che va considerato nell’ambito della valutazione della sussistenza del difetto dell’opera giusta l’art. 58 CO. Le allegazioni dell’appellante che cercano di addossare l’intera responsabilità di quanto accaduto al bambino sono prive di buon fondamento (cfr. appello pag. 8; cfr. anche consid. 7).

Da ultimo vada aggiunto che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, le misure da mettere in atto paiono, sia a livello di tempo che dal punto di vista economico, ragionevoli e proporzionate e in ogni caso non certo tali da mettere a rischio “lo svolgimento delle normali attività quotidiane di cui l’ente pubblico si occupa riguardo alle proprie strutture aperte al pubblico” (cfr. appello pag. 9 a metà).

Sulla base di quanto precede è pertanto a giusta ragione che il primo giudice ha riconosciuto il carattere difettoso dell’opera al momento dell’infortunio accorso a AO 2.

  1. Neppure può essere accolta la tesi del AP 1 secondo cui il comportamento negligente di parte attrice sarebbe stato di gravità tale “da costituire un elemento di esclusione di ogni responsabilità per colpa del danneggiato medesimo o, comunque, per interruzione del nesso di causalità adeguata” (cfr. appello pag. 10).

Sulla scorsa degli accertamenti fattuali, infatti, l’agire della madre non può essere ritenuto negligente e tantomeno lesivo del suo dovere di sorveglianza. Come esposto nei considerandi che precedono a cui si rinvia, al momento dell’infortunio gli attori stavano passeggiando su una stradina pedonale, zona che per sua natura e in assenza di segnalazioni di segno opposto (che in concreto facevano difetto), essi potevano ritenere sicura. In virtù di questo l’attrice ha permesso al figlio di correre liberamente e di allontanarsi di alcuni metri da lei, comportamento che non può essere ritenuto biasimevole. Essa non poteva certo aspettarsi, in assenza di qualsiasi indicazione di pericolo, che i manufatti posti sul ciglio del passaggio e a cui si è poi aggrappato il bambino non fossero assicurati ma unicamente appoggiati, per altro in maniera poco stabile, a un albero e a un palo che si trovavano a fianco del percorso. L’agire della madre non va pertanto stigmatizzato.

Anche su questo punto la sentenza pretorile merita pertanto conferma.

  1. Alla luce di quanto precede ne discende pertanto che il ricorso deve essere respinto e la responsabilità del AP 1 quale proprietario dell’opera ai sensi dell’art. 58 CO confermata, così come stabilito dal Pretore.

Così stando le cose non è necessario entrare nel merito delle altre argomentazioni sollevate a titolo sussidiario dall’appellante in relazione agli art. 4 e 10 Lresp e 41 CO.

II. Sull’appello incidentale degli attori

  1. RA 1 e AO 2 contestano la decisione pretorile nella misura in cui non ha riconosciuto loro né un risarcimento per il torto morale né il rimborso delle spese preprocessuali. In merito alla pretesa per torto morale gli attori sottolineano la gravità dell’infortunio accorso al bambino, il rischio di possibili complicazioni, la necessità di trasportare la piccola vittima a __________ in elicottero e il grave trauma da loro subito.

9.1. L’art. 47 CO fa dipendere dalla sussistenza di particolari circostanze la possibilità di riconoscere, in caso di lesione corporale di una persona, un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Al danneggiato non è di conseguenza sempre riconosciuto un risarcimento, ancora essendo necessaria l’esistenza di particolari circostanze che lo giustifichino. In materia di lesione della personalità (art. 49 CO), il Tribunale federale ha stabilito che per suffragare una pretesa a titolo di torto morale la parte lesa deve provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 consid. 2b). La prova di una sofferenza morale è difficilmente dimostrabile (SJ 1995 352), ma ciò non dispensa il richiedente dall’addurre e circostanziare tale sentimento (DTF 120 II 98 consid. 2b). Le lesioni corporali, fisiche o psichiche che siano, devono comportare, di principio, un importante dolore fisico o morale, oppure aver causato una lesione durevole della salute. Un lungo periodo di sofferenza e d’incapacità al lavoro, oppure dei danni psichici importanti, quali uno stato post-traumatico con modifica durevole della personalità, possono così giustificare il riconoscimento di un’indennità. Qualora, invece, si tratta di una lesione temporanea, essa deve essere grave, comportante, per esempio, un’esposizione al rischio di morte, una lunga ospedalizzazione oppure dei dolori particolarmente intensi (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014, consid. 3.2 con rinvii).

9.2. Il primo giudice ha accertato che dal punto di vista fisico AO 2 non ha subito conseguenze permanenti; sia il trauma cranico subito dal bambino che la paralisi del nervo facciale destro sono perfettamente guarite. Egli ha inoltre ricordato che il periodo di guarigione è durato circa un mese. In relazione alle invocate ripercussioni a livello psichico il magistrato ha ritenuto che non vi fossero prove in tal senso e che le problematiche addotte fossero da ricondurre alla situazione di fragilità relazionale e caratteriale delle parti e non specificatamente all’incidente.

Gli accadimenti di quel giorno come pure le conseguenze dell’infortunio emergono in maniera chiara dall’incarto. Senza voler minimizzare lo spavento subito dagli attori al momento dell’incidente e il coinvolgimento emotivo degli stessi durante il trasferimento in elicottero e il successivo ricovero al Kinderspital di Zurigo, risulta che la guarigione di AO 2 è avvenuta senza particolari complicazioni e in tempi tutto sommato contenuti. Il ricovero in ospedale è durato infatti alcuni giorni e il recupero totale è avvenuto in circa un mese, durante il quale il bambino non ha subito restrizioni particolari se non per quanto attiene allo svolgimento di attività sportive e alla frequentazione di parchi giochi che durante quel periodo sono stati sconsigliati. Come si evince dagli atti AO 2 si è ripreso completamente dall’infortunio e questo senza che il percorso di guarigione presentasse elementi di sofferenza particolari o carattere eccezionale.

Anche per la di lui madre, al di là di quanto menzionato poc’anzi, non sono ravvisabili sofferenze straordinarie per quanto accorso al figlio.

Con ogni evidenza, per entrambi le sofferenze patite non raggiungono le premesse, molto restrittive, fissate dall’ art. 49 CO ricordate qui sopra (cfr. anche Werro, Commentaire Romand CO-I, n. 2 ad art. 47 CO, n. 9 ad art. 49 CO).

In merito alle addotte conseguenze psichiche, a giusta ragione il Pretore ha ritenuto che, in assenza di un referto peritale e di riscontri testimoniali specifici, le stesse non fossero debitamente comprovate e non potessero essere riconosciute.

Sulla base di quanto precede, la richiesta degli attori di un risarcimento a titolo di torto morale va pertanto disattesa.

9.3. Analogo destino deve essere riservato alla richieste di rifusione delle spese preprocessuali in quanto connesse alla bontà delle pretese fatte valere in giudizio qui ammesse unicamente in misura di fr. 735.-.

Ne consegue pertanto che l’appello incidentale non può essere accolto.

III. Sulle spese giudiziarie

  1. Alla luce di quanto suesposto sia l’appello del convenuto che l’appello incidentale degli attori vanno respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza delle parti.

Per quanto attiene alla determinazione delle stesse in relazione all’appello principale si terrà conto del fatto che AP 1 ha impugnato la decisione di prima istanza per una mera questione di principio a fronte di un valore di causa irrisorio.

Il valore litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale (sentenza del Tribunale federale inc. 5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid. 1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc. 5A_500/2009 del 19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del Tribunale federale inc. 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 17'415.60.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello principale 13 dicembre 2013 del AP 1 è respinto.

II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 2'500.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, sono poste a carico dello stesso, con obbligo di rifondere a controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello principale.

III. L’appello incidentale 31 gennaio 2014 di AO 1 e di AO 2 è respinto.

IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di fr. 500.-, già anticipate dagli appellanti, sono poste a loro carico, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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