Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.09.2015 12.2013.206

Incarto n. 12.2013.206

Lugano 4 settembre 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Sartori-Lombardi (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa in procedura ordinaria - inc. n. OR.2011.156 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29 novembre 2011 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento dell’importo di fr. 77'421.- oltre interessi di mora del 5 % dal 21 febbraio 2011, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 6 novembre 2013;

appellante l’attrice con appello 9 dicembre 2013 con cui chiede in via principale la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, modificando di conseguenza anche il dispositivo sulle spese giudiziarie; subordinatamente di rinviare la causa al Pretore affinché emani una nuova sentenza sulla base dei considerandi, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda istanza;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 3 novembre 2008 AP 1 (in seguito: l’assicurata) ha sottoscritto un contratto d’assicurazione con AO 1 (in seguito: l’assicurazione) avente per oggetto l’autovettura Volvo XC90 V8 Executive () in leasing (presso la __________ ) con copertura dei rischi RC e casco (compreso anche il furto, doc. D, pag. 2). In precedenza l’automobile era stata assicurata presso la compagnia assicurativa G (doc. 3) per il periodo dal 3 settembre 2007 al 6 novembre 2011, con contratto disdetto per lettera raccomandata del 30 ottobre 2008 (doc. C1). Il 26 gennaio 2009 AP 1 ha poi assicurato presso AO 1 un secondo autoveicolo marca Volvo XC70 D5 AWD () anch’esso acquistato in leasing con copertura dei rischi RC e casco (doc. H). In precedenza, detto veicolo era assicurato presso la compagnia d’assicurazioni A__________ (doc. 3).

  2. Il 31 dicembre 2010 AP 1 ha denunciato la rapina/furto dell’automobile Volvo XC90 alla Polizia cantonale. Nell’ambito del verbale d’interrogatorio reso alla Polizia, AP 1 ha dichiarato che, il medesimo giorno, verso le 13.30 in Via __________, dopo aver appoggiato la propria borsetta sul sedile sinistro posteriore, un uomo le si sarebbe avvicinato da tergo intimandole, in lingua italiana, senza particolari accenti, di non voltarsi e di consegnargli le chiavi dell’auto e il telefonino (cfr. verbale d’interrogatorio, doc. E). AP 1 avrebbe eseguito le istruzioni dell’uomo riferendogli inoltre che il telefonino si trovava nell’automobile. L’uomo sarebbe poi salito in macchina e, dopo aver acceso il motore, sarebbe partito. A questo punto AP 1 si sarebbe voltata senza però riuscire a vederlo in modo tale da poterlo riconoscere (cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale, doc. E). Ancora sotto shock, ella si sarebbe immediatamente incamminata verso il più vicino posto di Polizia per denunciare l’accaduto (cfr. verbale di interrogatorio Polizia cantonale, doc. E). Lo stesso giorno l’assicurata ha inoltre annunciato il furto al numero verde della AO 1 e il 3 gennaio 2011 ella ha contattato il settore sinistri dell’agenzia di __________ per comunicare il furto. Il 20 gennaio 2011 l’assicurata ha poi inoltrato all’assicurazione il formulario “dichiarazione di sinistro”, nel frattempo trasmessole dalla succursale di __________, debitamente compilato (cfr. doc. F). Successivamente, il 16 giugno 2011, l’assicurata è stata convocata presso gli uffici dell’assicurazione per rispondere a diverse domande volte a chiarire le circostanze del furto/rapina denunciato. Di tale colloquio è stato redatto un verbale scritto (cfr. doc. 4). Ad esso ha fatto seguito lo scritto 1° luglio 2011 dell’assicurazione, la quale, rimproverando false dichiarazioni dell’assicurata, si riservava di rescindere immediatamente i contratti di assicurazione relativi ai veicoli Volvo XC90 e Volvo XC70 ritenendo si fosse verificato un caso di reticenza ex art. 6 LCA (cfr. doc. H). L’assicurazione ha pertanto rifiutato le prestazioni richieste dall’assicurata a seguito dell’asserito furto.

  3. Ottenuta il 18 novembre 2011 l’autorizzazione ad agire (doc. R, CM.2011.606), con petizione 29 novembre 2011 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 77'421.- oltre interessi di mora del 5 % dal 21 febbraio 2011, corrispondenti al valore assicurato (maggiorato) dell’autoveicolo rubato oltre a spese legali pre-processuali e al costo di un veicolo sostitutivo. La convenuta si è opposta alla domanda con la risposta 5 luglio 2012, postulandone la reiezione. Essa sostiene in primo luogo che l’asserito furto, in realtà, non è mai avvenuto, in quanto l’attrice non ha prodotto alcuna prova che dimostri o renda anche solo verosimile che effettivamente si sia in presenza di un furto-rapina. Inoltre l’attrice avrebbe sottaciuto l’esistenza di vari danni sia in ambito casco, sia in ambito RC con le precedenti compagnie assicurative; di conseguenza il comportamento dell’attrice costituirebbe un caso di reticenza giusta l’art. 6 LCA. In replica l’attrice argomenta che le modalità utilizzate dal rapinatore non sarebbero anomale alle nostre latitudini, così come sostenuto dalla convenuta; inoltre, l’immediato blocco del numero del cellulare rimasto nell’automobile rubata, comproverebbe l’avvenuto furto, poiché il blocco della scheda SIM rappresenta per l’utente sicuramente un fastidio, causato dalla perdita di tutti i numeri della rubrica. Secondo l’attrice, il fatto che non vi siano stati testimoni e che il veicolo non sia stato più visto né trovato dopo il furto non significherebbe che esso non sia stato rubato, bensì dimostrerebbe la scaltrezza del ladro. Infine contesta recisamente il caso di reticenza, avendo risposto correttamente e in buona fede a tutte le domande rivoltele dalla convenuta ed avendo informato quest’ultima di aver subito un vandalismo in precedenza per l’importo di fr. 300.- oltre ad altri danni (doc. C).

Riferendosi alla giurisprudenza relativa all’art. 6 LCA l’attrice rileva, in particolare, che non sussiste alcun nesso causale fra la presunta mancata comunicazione relativa ai danni di parcheggio e l’aver subito un furto, per cui, a mente di quest’ultima, non è dato il caso di reticenza.

In duplica la convenuta ha ribadito e precisato le sue argomentazioni, mentre negli allegati conclusionali le parti si sono confermate nelle rispettive ed opposte tesi di fatto e di diritto.

  1. Con sentenza 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione ponendo le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2'100.- a carico dell’attrice, con l’obbligo di rifondere alla convenuta l’importo di fr. 6'200.- a titolo di ripetibili. In sostanza il giudice di prime cure ha raggiunto il convincimento che il furto non sia avvenuto, non avendo addotto l’attrice alcuna prova atta a dimostrarlo, e soprattutto non avendo fatto le cose che avrebbe dovuto imperativamente fare per potere ambire alla tutela della verosimiglianza preponderante richiesta dalla giurisprudenza. Venendo meno i necessari presupposti affinché potesse essere ammesso il furto, il Pretore non ha ritenuto necessario chinarsi sulla questione della reticenza invocata dalla convenuta, respingendo di conseguenza la petizione giacché priva di buon fondamento.

  2. L’attrice è insorta contro il giudizio pretorile con appello 9 dicembre 2013, nell’ambito del quale postula la riforma della sentenza di prima istanza nel senso di accogliere la petizione e di condannare la convenuta al pagamento di fr. 77'241.- oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2011, nonché l’attribuzione di tasse, spese di giustizia e ripetibili di prima e seconda istanza a carico di quest’ultima. In via subordinata l’attrice ha postulato il rinvio della causa al Pretore affinché emani una nuova sentenza sulla scorta dei considerandi. In particolare, per quanto attiene al furto, l’attrice rimprovera al Pretore di essersi fondato su un errato apprezzamento sia dei fatti che del diritto. A suo dire l’esistenza del furto-rapina sarebbe stata sufficientemente comprovata oltre ad essere l’unica soluzione oggettivamente possibile in funzione della documentazione versata agli atti, rispettivamente dello stato emotivo sofferto ancora a distanza di anni. La tesi del Pretore apparirebbe altresì insostenibile in considerazione del fatto che l’appellante non trarrebbe alcun vantaggio diretto dal furto, dovendo l’Assicurazione semmai indennizzare la società di leasing. In secondo luogo l’appellante contesta puntualmente le argomentazioni della convenuta relative all’asserita reticenza. La convenuta, con risposta 17 febbraio 2014, ha concluso per la reiezione dell’appello, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle rispettive considerazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

  3. Il 22 aprile 2015 l’appellata ha inoltrato a questa Camera un’istanza per la produzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 317 CPC, chiedendo l’assunzione agli atti della dichiarazione spontanea rilasciata dal marito dell’appellante, , oltre all’interrogatorio testimoniale di quest’ultimo e di C e S__________, presso l’appellata, dinanzi ai quali è stata resa la dichiarazione scritta in oggetto.

Con osservazioni 18 maggio 2015 l’appellante si oppone integralmente alla richiesta sostenendo che la dichiarazione scritta del teste non costituisce alcun valido mezzo di prova. Inoltre le dichiarazioni del marito sarebbero inverosimili oltre che contraddittorie. L’appellante si oppone altresì all’audizione testimoniale di quest’ultimo, poiché tardiva, così come di C__________ e S__________, essendo le stesse del tutto ininfluenti. Nella denegata ipotesi in cui l’istanza dovesse essere ammessa, l’appellante chiede l’assunzione agli atti dei documenti che permetterebbero di contraddire le affermazioni del marito, con il quale i rapporti sarebbero peraltro estremamente tesi, essendo in corso una procedura di separazione litigiosa.

  1. Preliminarmente occorre esaminare se siano date le premesse per l’accoglimento dell’istanza per la produzione di nuovi mezzi di prova presentata dall’appellata il 22 aprile 2015. Giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. In concreto appare innegabile che l’appellata abbia inoltrato diligentemente e tempestivamente la dichiarazione rilasciata il 20 aprile 2015 da __________ chiedendone l’assunzione agli atti. Sennonché, come osservato dall’appellante, le dichiarazioni testimoniali scritte, di principio, non hanno alcun valore probatorio, ad eccezione di alcuni casi, del tutto particolari, ove trattasi di autocertificazioni previste dalla legge o comportanti la responsabilità del loro autore, alle quali il Tribunale federale riconosce un chiaro valore probatorio (cfr. Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 157, pag. 723, con richiamo alla sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2003 4P.139/2003). La dichiarazione di __________ non rientra in tali casi particolari e non ha di conseguenza alcun valore probatorio. Il contenuto della stessa è inoltre piuttosto vago e non permette di dimostrare nulla. Se a ciò si aggiunge la conflittualità dei rapporti personali fra l’appellante ed il marito, la dichiarazione spontanea di quest’ultimo lascia adito a diversi dubbi. Per tutte queste considerazioni la dichiarazione 20 aprile 2015 non può essere assunta agli atti. Di conseguenza appaiono pure prive di buon fondamento la richiesta di interrogatorio testimoniale del medesimo A__________ così come dei dipendenti dell’appellata che hanno raccolto la dichiarazione, i quali non potrebbero dichiarare nulla di rilevante ai fini della causa. L’istanza di produzione di nuovi mezzi di prova viene di conseguenza respinta. D’altra parte la stessa risulterebbe del tutto inutile ritenuto l’esito dell’appello, e meglio come ai considerandi che seguono.

  2. Nella fattispecie il Pretore è giunto alla conclusione che l’attrice non ha provato con il necessario grado di verosimiglianza richiesto dagli art. 8 CC e 39 LCA la tesi del furto da lei sostenuta, venendo quindi meno al suo onere probatorio riguardo all’esistenza del sinistro assicurato. Secondo gli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio all’assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile – a meno di sorprendere l’autore del furto in flagranza di reato – giurisprudenza e dottrina considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che l’assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell’ipotesi di furto; egli deve invece provare la realizzazione dell’evento con un grado di probabilità elevato, in base all’andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. sentenza del Tribunale federale 1° febbraio 1996 5C.240/1995, 8 gennaio 2001 5C.79/2000; JdT 1997 I 811; RUA XVII n. 31; II CCA sentenza inc. no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCS e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter, L’assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth/Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Peraltro, di fronte a una prova che non è assoluta, l’assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l’esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305, 120 II 393 consid. 4b;TF 21 agosto 2001 5C. 162/2001; Kummer, Berner Kommentar, n. 362 segg. e in particolare n. 366 ad art. 8 CC; Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA 26 pag. 306 segg., 309; Nef, op. cit. n. , 22 e 38 ad art. 39 LCA).

Il Tribunale federale ha poi ulteriormente precisato che colui il quale fa valere pretese nei confronti della compagnia di assicurazione è gravato dall’onere della prova per quanto concerne le circostanze che giustificano il suo credito, mentre l’assicuratore deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 133 III 121 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale del 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell’evento assicurato – segnatamente nell’ambito dell’assicurazione contro i furti – una prova rigorosa non può di regola essere apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (DTF 133 III 121 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il grado della prova richiesta all’avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza preponderante. Quest’ultima, che non deve essere confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 121 consid. 3.3.; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.26172003 consid. 3.2.). Il Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l’applicazione di un cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile appaia la versione dell’assicurato (DTF 133 III 121 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4 cpv. 3; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Ha infine rilevato che l’art. 8 CC include anche il diritto alla controprova dell’assicurazione: a quest’ultima deve essere permesso di apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall’avente diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come preponderantemente verosimile (DTF 133 III 121 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2).

  1. Nel caso concreto si tratta quindi in primo luogo di stabilire se la versione del furto fornita dall’attrice risulti preponderantemente verosimile, come correttamente esaminato dal primo giudice. Abbondanzialmente si rileva che la tesi dell’appellante, stante la quale la parte convenuta non avrebbe apportato alcuna controprova atta a demolire la tesi del furto, non merita tutela. L’onere probatorio incombeva infatti all’attrice e non viceversa. Nella sentenza 6 novembre 2013 il Pretore ha concluso che i presupposti necessari affinché l’asserito furto possa essere ammesso non si sono realizzati. Secondo il giudice di prime cure, malgrado l’attrice abbia denunciato il furto alla Polizia e all’assicurazione, abbia bloccato la carta SIM del telefonino e il veicolo non sia più stato ritrovato, il necessario grado di verosimiglianza atto a comprovare l’avvenuto furto non è stato raggiunto. Nemmeno lo stato d’animo angosciato espresso in Polizia (al momento della denuncia) e anche in Pretura (in occasione del suo interrogatorio) può essere ritenuto determinante ai fini dell’onere probatorio. In effetti, sebbene l’appellante insista nel sostenere che gli atti da essa compiuti subito dopo l’asserito furto, così come lo stato emozionale, apparso ancora turbato, a oltre tre anni di distanza, siano sufficienti a dimostrare l’avvenuto furto, e rimproveri al Pretore di essere incorso in un erroneo apprezzamento dei fatti, oggettivamente gli stessi non permettono di concludere che il furto si sia effettivamente realizzato, senza che un diverso svolgimento dei fatti possa essere tenuto ragionevolmente in considerazione. Anche nell’ambito della propria censura l’appellante non fornisce elementi tali che possano permettere a questa Camera di scostarsi dagli accertamenti e dalle conclusioni del Pretore.

  2. Secondo il Pretore sarebbero, però, le cose che l’attrice non ha fatto e che invece avrebbe dovuto imperativamente fare per poter tentare di ambire alla tutela della verosimiglianza, motivo determinante affinché non possa essere accolta la tesi del furto.

10.1 La prima di tali motivazioni riguarda la questione delle chiavi. A detta del primo giudice appare infatti del tutto inverosimile che per il veicolo in questione, acquistato a un prezzo considerevole da un rivenditore ufficiale, non siano state consegnate all’acquirente le due chiavi di fabbrica, nemmeno in un secondo tempo, a richiesta dell’attrice. Come rettamente argomentato dalla convenuta la questione non è sicuramente irrilevante e lascia spazio a parecchi dubbi. Nemmeno la dichiarazione di D__________, dipendente del __________, presso il quale il veicolo era stato acquistato, e prodotta dall’appellante ai sensi dell’art. 317 CPC, contribuisce in qualche modo a fare chiarezza. A prescindere dall’improponibilità della dichiarazione testimoniale scritta (cfr. consid. 7) come mezzo di prova, la tempestività e la diligenza nella presentazione della nuova prova in appello non sono date, poiché la rilevanza del tema delle chiavi era noto all’assicurata fin dal colloquio 16 giugno 2011 (cfr. doc. 4, pag. 7). A ogni modo la dichiarazione in questione non sarebbe nemmeno utile per il giudizio anche se fosse proponibile, in quanto il suo estensore si è limitato a indicare che poteva “essere possibile” la consegna di una sola chiave all’acquirente e che, nonostante la richiesta dell’interessata, non le era stata fornita una seconda chiave. Contrariamente a quanto preteso dell’appellante, tale dichiarazione lascia spazio a diverse ipotesi e non si rivela quindi decisiva per il giudizio.

10.2 Per il Pretore il grado di prova richiesto non è stato raggiunto nemmeno per quanto attiene alla somma di fr. 3'000.- in contanti, che l’appellante sostiene di avere avuto in borsetta al momento del furto poiché destinati al pagamento delle fatture di fine anno. Secondo quanto dichiarato dall’attrice (cfr. doc. 4, pag. 2) si tratterebbe di denaro ricevuto quel medesimo giorno da un cliente. Ora, l’attrice non ha citato come teste il cliente in questione né ha prodotto una ricevuta attestante tale versamento. Le argomentazioni del Pretore su questo punto resistono pertanto alle censure dell’appellante, che si limitano a contestare la sussistenza di una contraddizione fra quanto indicato nel suo interrogatorio e quanto indicato dall’assicurazione. Se da un lato è vero che non vi è stata contraddizione da parte dell’appellante, la stessa è però rimasta completamente inattiva nel documentare le proprie affermazioni. Del resto, come rileva con pertinenza l’appellata, l’attrice era dipendente a tempo pieno del Dicastero del territorio della Città di __________ e appariva dunque strano l’incasso di denaro in contanti da un cliente privato.

10.3 Il comportamento dell’appellante subito dopo aver subito l’asserito furto/rapina costituirebbe, secondo il Pretore, un’ulteriore motivazione per denegare la verosimiglianza preponderante. In particolare la mancata richiesta di aiuto, così come il non aver interpellato i vicini a sapere se avessero visto qualcosa e, soprattutto, il fatto di non aver cambiato la serratura dell’appartamento e dell’ufficio (doc. 4, pag. 3), ritenuto che le chiavi erano tra gli oggetti rubati unitamente all’automobile, renderebbero del tutto inverosimile la tesi dell’asserito furto. Le argomentazioni dell’appellante, la quale insiste nel giustificare il proprio comportamento con lo stato di shok in cui si sarebbe trovata dopo la rapina, appaiono infondate. Come correttamente rilevato dal Pretore, il fatto di non aver pensato a cambiare le serrature dell’appartamento e dell’ufficio risulta del tutto ingiustificato, quando il comune buon senso avrebbe imposto a chiunque, nella medesima circostanza, di provvedere al più presto a cambiare i cilindri e le chiavi. Se l’attrice fosse rimasta davvero profondamente turbata dall’avvenuto furto, a maggior ragione avrebbe dovuto adottare tutte le necessarie precauzioni a tutela della propria sicurezza. Tutti questi elementi fanno ritenere poco credibile quanto affermato dall’appellante.

  1. L’appellante contesta inoltre le circostanze, definite “di contorno”, indicate dal Pretore a supporto della propria motivazione. Ella ribadisce in appello che le circostanze del furto/rapina non erano anomale, riferendosi ad alcuni articoli di giornale prodotti agli atti (doc. T, U) e rilevando che la stradina in cui era avvenuto il fatto criminale era in una zona residenziale “certamente deserta” il 31 dicembre 2010 sul mezzogiorno. Se non che, l’argomentazione non è sufficiente per contrastare gli accertamenti del Pretore. L’articolo doc. T si riferisce a un tentativo di rapina all’alba a un distributore di benzina, del tutto diverso dalla fattispecie, mentre il doc. U menziona solo le statistiche sull’aumento dei furti nel 2011. Non si vede quindi come possano dimostrare con verosimiglianza preponderante l’esistenza del furto/rapina denunciato dall’attrice. Per quel che concerne la situazione finanziaria dell’assicurata, definita “problematica” dal Pretore, l’appellante sostiene che essa non aveva nulla da guadagnare con il furto, poiché l’indennizzo assicurativo sarebbe andato a beneficio della società concedente il leasing. L’argomentazione non è sufficiente, ancora una volta, per adempiere i requisiti della verosimiglianza preponderante. Nella situazione finanziaria “problematica” accertata dal Pretore, consistente in esecuzioni pendenti per fr. 432'401.60 e 18 attestati di carenza di beni (cfr. fascicolo cauzione processuale), l’attrice avrebbe avuto, infatti, un vantaggio finanziario già solo con il venir meno delle rate mensili del leasing dell’autoveicolo di cui ha denunciato il furto.

  2. In considerazione di quanto esposto, la sentenza pretorile resiste alle censure dell’appellante e va pertanto confermata. La modalità dell’asserito furto/rapina, così come il comportamento dell’appellante e la mancata produzione di prove, suscitano notevoli dubbi sulla versione fornita da quest’ultima, in modo tale da impedire che la stessa venga considerata come preponderatamente verosimile ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA.

L’appello risulta quindi infondato e deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare ulteriormente le censure dell’appellante sull’esistenza di una sua reticenza. Anche su questo punto la sentenza pretorile deve essere confermata.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle spese giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 77'421.-. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è determinata seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

decide:

  1. L’appello 9 dicembre 2013 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 4'000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante, restano a suo carico, la quale rifonderà alla controparte un importo di fr. 3'100.- a titolo di ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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