Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2014 12.2013.204

Incarto n. 12.2013.204

Lugano 16 maggio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2012.388 della Pretura __________ - promossa con petizione 9 ottobre 2012 (azione di disconoscimento del debito) da

AP 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

AO 1 patrocinata dall’ PA 2

con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 12'000.- e la conferma definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che con risposta (correttamente: osservazioni) 30 novembre 2012 ha postulato la reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con decisione 5 novembre 2013, ha integralmente respinto;

appellante l’attore con atto di appello 6 dicembre 2013, con cui chiede, in via principale, la riforma dell’impugnato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove respinte, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto non ha presentato una risposta all’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto: A. Il 30 giugno 2008 AP 1 e AO 1 hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di AP 1 e di sua moglie (doc. C). Il 21 gennaio 2010 AP 1 ha disdetto il contratto di locazione per il 28 febbraio 2010, a causa del mancato pagamento delle pigioni (doc. E). Con decisione 31 marzo 2010 il Pretore del Distretto di Lugano ha ordinato lo sfratto di AO 1 e di sua moglie dall’appartamento (doc. F).

Nell’ambito della procedura esecutiva avviata da AP 1 allo scopo di ottenere il pagamento delle pigioni arretrate, AO 1, rappresentato in quella sede da __________ T__________, ha inviato il 1° aprile 2010 una lettera all’Ufficio di esecuzione di Lugano, chiedendone la sospensione siccome creditore nei confronti di AP 1 di un importo pari a fr. 12'000.- (doc. I). Contestualmente a tale richiesta egli ha prodotto una dichiarazione datata 22 dicembre 2008, in cui AP 1 si riconosceva debitore nei confronti di AO 1 dell’importo di fr. 12'000.-, somma che si impegnava a restituire entro fine maggio 2010 (doc. I, doc. 1). Non essendo stata interposta opposizione, la procedura esecutiva in questione è sfociata nel pignoramento del salario di AO 1 e di sua moglie (doc. H).

Il 17 maggio 2010, AP 1 ha sporto denuncia penale contro AO 1 per il titolo di falsità in documenti ex art. 251 CP, asserendo che il documento datato 22 dicembre 2008 prodotto da AO 1 nell’ambito delle procedura esecutiva volta all’incasso delle pigioni arretrate sarebbe falso. Il 10 settembre 2012 il Ministero pubblico ha emanato un decreto di abbandono per insufficienza di prove (inc. n. __________ richiamato sub. doc. II°).

Il 9 marzo 2011 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzioni di __________ per l’importo di fr. 12'000.- oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010, indicando quale titolo di credito il “prestito del 22.12.2008” (doc. 2). L’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo è stata respinta in via provvisoria dal Pretore del Distretto di __________, __________, con decisione 18 settembre 2011 (inc. n. __________ richiamato sub. doc. I° e doc. B).

B. Con petizione 9 ottobre 2012 (azione di disconoscimento del debito) AP 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito posto in esecuzione e di confermare definitivamente l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________. Egli contesta di “aver redatto e/o sottoscritto e/o consegnato al suo presunto e contestato creditore” la dichiarazione datata 22 dicembre 2008 (doc. 1) e di avere ricevuto l’importo di fr. 12'000.-, somma che non avrebbe mai richiesto e di cui non avrebbe avuto bisogno. Egli sostiene che la pretesa posta in esecuzione rappresenterebbe invece un atto di rivalsa nei suoi confronti dovuto alla procedura di sfratto e al conseguente pignoramento del salario. A tal proposito rinvia a quanto emerso dalla procedura penale, evidenziando una serie di circostanze che, a suo dire, metterebbero in dubbio la credibilità di AO 1 e confermerebbero la falsità della dichiarazione del 22 dicembre 2008 (doc. 1). Nella propria risposta (recte: osservazioni) 30 novembre 2012 il convenuto si è opposto alla petizione, contestando la presunta mancata paternità della dichiarazione del 22 dicembre 2008 (doc. 1) che risulterebbe invece inconfutabilmente dalla procedura penale. All’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 le parti, in replica e duplica, si sono riconfermate nelle rispettive opposte tesi ed allegazioni e hanno notificato le prove. Esperita l’istruttoria, attore e convenuto hanno inoltrato il 25 settembre 2013 le rispettive conclusioni scritte, nelle quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni.

C. Con sentenza 5 novembre 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione e posto a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese. In sintesi, egli ha qualificato la dichiarazione 22 dicembre 2008 prodotta sub. doc. 1 quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 17 CO e ha rilevato che l’istruttoria non aveva sostanziato elemento alcuno atto a sovvertirne la validità e la fedefacenza. In particolare il primo giudice, rinviando alla perizia calligrafica ordinata in sede penale, ha evidenziato come dall’istruttoria non fossero emersi elementi atti a inficiare l’autenticità della firma dell’attore posta su tale documento. Il Pretore ha infine concluso che l’istruttoria non aveva nemmeno permesso di accertare l’inesistenza della causa alla base del riconoscimento di debito.

D. Con appello 6 dicembre 2013 AP 1 ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, in particolare per assumere le prove notificate dall’attore che sono “state respinte o non sono state amministrate” (appello pag. 3) con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. La controparte ha rinunciato a presentare una risposta all’appello entro il termine di 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC).

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 5 novembre 2013 e ricevuta dall’appellante il giorno successivo. L’appello del 6 dicembre 2013 è di conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 e 142 cpv. 1 CPC).

  1. Preliminarmente si osserva che l’appellante con l’atto di appello 6 dicembre 2013 si limita a riproporre le tesi e le allegazioni fatte valere in prima istanza, limitandosi sostanzialmente a trascrivere quanto contenuto nel proprio memoriale conclusivo del 25 settembre 2013, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo l’atto di appello contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119 e riferimenti ivi contenuti), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Nel presente caso l’atto di appello rappresenta la quasi totale trascrizione, seppur con qualche spostamento di alcuni paragrafi, delle conclusioni del 25 settembre 2013. Ciò vale per quanto riguarda il riassunto dei fatti (pag. 3 e 4 dell’appello corrispondenti alle pag. 2 - 4 delle conclusioni), le presunte circostanze che comproverebbero l’inesistenza del debito [in particolare quelle riferite alla situazione finanziaria dell’attore (punto 5.5 pag. 6 - 7 dell’appello corrispondenti al punto 13 pag. 5 delle conclusioni), alla procedura in materia di locazione (punto 5.6 pag. 7 dell’appello corrispondente ai primi tre paragrafi del punto 14 pag. 7 - 8 delle conclusioni), alla situazione finanziaria del convenuto (punto 5.8 pag. 8 - 9 corrispondente al quinto paragrafo del punto 13 pag. 7, al quinto paragrafo del punto 14 a pag. 8 e al punto 16 pag. 9 delle conclusioni), alla paternità del documento del 22 dicembre 2008 (punti 5.7 e 5.9 dell’appello corrispondenti alle pag. 6 - 7 delle conclusioni)], il fatto che il convenuto non avrebbe mai fatto valere in precedenza il suo credito (punto 5.10 pag. 10 - 11 corrispondente al terzo e quarto paragrafo di pag. 8 delle conclusioni), l’onere di collaborazione della controparte (punto 5.11 dell’appello corrispondente al punto 15 pag. 9 delle conclusioni) e le conclusioni (punto 6 pag. 11 - 12 dell’appello corrispondente al punto 16 pag. 9 delle conclusioni). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile, rendono queste parti dell’appello irricevibili, poiché non conformi ai requisiti posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Ne discende che possono essere esaminate unicamente le rimanenti censure esposte nelle aggiunte originali, nella misura in cui hanno una valenza autonoma rispetto alla parte ricopiata dalle conclusioni.

Dall’appello, a prescindere dalle parti non ammesse, si possono individuare due censure alla decisione pretorile: quella relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione di parte delle prove offerte durante l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 e quella di avere ritenuto a torto adempiuto l’onere probatorio del convenuto “per il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc. 1” (appello punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.8 in fine).

  1. L’appellante fa valere in via subordinata la violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del Pretore di alcune prove da lui offerte durante l’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di dimostrare il ben fondato delle sue tesi (appello punto 5.2 e 5.3 pag. 5 - 6 e punto 5.8 in fine pag. 9). Questa censura, anche se fatta valere in subordine, deve essere trattata preliminarmente. Se fondata implicherebbe infatti l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8 e riferimenti, 25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 consid. 4).

3.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e ripreso anche all’art. 53 CPC, garantisce tra l’altro alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; decisione del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158 consid. 8.1; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto alla prova non è assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 664; Haberbeck, Abgrenzung der zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).

L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck, op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138 III 374 consid. 4.3.2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag. 664; Haberbeck, op. cit., n. 3, pag. 2, decisione del TF 4A_307/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.1, 5A_877/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 4.3.1).

3.2 Nel caso di specie l’appellante ritiene che la sentenza impugnata deve essere annullata poiché il Pretore non ha assunto parte delle prove da lui offerte in occasione dell’udienza di dibattimento del 7 gennaio 2013 che gli avrebbero permesso di dimostrare il buon fondamento delle proprie tesi, in particolare l’inesistenza del prestito (appello punti 5.2, 5.3 e 5.8 in fine). La censura è in realtà irricevibile. Con ordinanza sulle prove 30 gennaio 2013 il Pretore, delle prove indicate dalle parti, ha ammesso il richiamo dell’incarto relativo alla procedura esecutiva avviata dal convenuto contro l’appellante per l’incasso dell’importo di fr. 12'000.- (versato agli atti sub. doc. I°) e il richiamo dell’incarto penale concernente la denuncia dell’appellante nei confronti del convenuto per falsità in documenti (versato agli atti sub. doc. II°). Il primo giudice ha precisato che sulle altre prove avrebbe deciso dopo l’assunzione dei due incarti richiamati. Con ordinanza sulle prove 31 luglio 2013 egli ha poi esposto in dettaglio le ragioni che lo hanno indotto a non assumere le altre prove offerte dalle parti e non ancora ammesse. In particolare, per quanto concerne le prove offerte dall’attore (edizione da parte del convenuto dei conti bancari e/o postali e delle notifiche di tassazione per il periodo 2007-2010; richiamo dell’incarto fiscale per il medesimo periodo, assunzione teste e interrogatorio delle parti), il Pretore le ha ritenute ininfluenti per dimostrare le circostanze di fatto da lui indicate poiché non avrebbero portato ulteriori elementi rispetto a quelli già contenuti nell’incarto penale richiamato. In particolare il Pretore ha considerato che il convenuto aveva già prodotto agli atti dell’incarto penale la pertinente documentazione bancaria (doc. II° plico 16) e “spiegato da dove provenivano le sue disponibilità che gli hanno poi consentito a suo dire di prestare il denaro a controparte”, che il teste __________ J__________ era già stato sentito in sede penale “alla presenza anche dei legali delle parti, i quali in tale contesto hanno potuto porre le domande ritenute pertinenti” e che le parti in causa si erano già “ampiamente espresse sui fatti oggetto di lite in sede penale” (ordinanza prove 31 luglio 2013, act. V, pag. 1 e 2).

L’appellante in questa sede, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si è assolutamente confrontato con le precise argomentazioni del Pretore e non ha spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise. Egli si è invece limitato a contestare in maniera del tutto generica la violazione del diritto alla prova e a ribadire le finalità delle singole prove richieste, riproducendo ampi stralci delle conclusioni del 25 settembre 2013 (cfr. supra consid. 2). In queste circostanze la censura dell’appellante in merito alla violazione del suo diritto di essere sentito è irricevibile.

In ogni caso la censura si appalesa comunque infondata. Nella misura in cui i mezzi di prova richiesti dall’attore sono già stati acquisiti agli atti nella precedente procedura penale e il realtivo incarto è stato richiamato e versato agli atti nella procedura innanzi al Pretore, non si capisce in che maniera (e l’appellante nemmeno lo spiega) la loro ulteriore assunzione sarebbe stata suscettibile di portare elementi a sostegno della tesi attorea.

  1. L’appellante critica poi il Pretore per avere ritenuto adempiuto l’onere probatorio del convenuto “per il solo e unico fatto di avere prodotto la dichiarazione doc. 1” (appello punto 5.1 pag. L’appellante non motiva e non specifica ulteriormente la sua censura. Così come espressa essa è pertanto ancora una volta irricevibile poiché non adempie alle condizioni di motivazione poste dall’art. 311 CPC. La stessa andrebbe in ogni caso anche respinta nel merito poiché infondata. Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000; II CCA 25 aprile 2014 inc. n. 12.2013.105 e riferimenti). Come rettamente considerato dal Pretore, spettava all’appellante l’onere di dimostrare l’inesistenza del prestito, avendo il convenuto e creditore prodotto il riconoscimento di debito. Quest’ ultimo, in quanto scrittura privata, configura un titolo che pone il creditore al beneficio della presunzione dell’esistenza del suo credito, indipendentemente dalla natura causale o astratta dello stesso. Per costante giurisprudenza spetta dunque al debitore l’onere di addurre le prove atte a determinare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito risultante dal titolo (decisione del TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000). Ne discende che la censura, priva di fondamento, deve essere respinta.

  2. Visto quanto si è detto, l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 12'000.- (determinante anche per stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale), sono poste interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).

Al convenuto non vengono attribuite ripetibili per la procedura di appello poiché egli ha rinunciato a presentare osservazioni al gravame.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello di AP 1 del 6 dicembre 2013 è respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

  1. Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 600.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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