Incarto n. 12.2013.197 Rinvio TF
Lugano 26 agosto 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.936 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza di riconoscimento e di exequatur 22 febbraio 2012 da
CO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
RE 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’istante ha chiesto, oltre al sequestro, di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale ordinario di Milano il 29/30 settembre 2011 (n. 32435/2011) e di ordinare, quale provvedimento cautelare, il sequestro di qualsiasi relazione bancaria (co)intestata alla convenuta presso __________ Banque (Suisse) SA, Ginevra, e presso la sua succursale di Lugano, in particolare del conto n. __________ che era detenuto presso la __________ Lugano, e di qualsiasi altra relazione bancaria a lei (co)intestata presso __________ SA, Zurigo, in particolare del conto __________, presso Banque __________ & Cie SA, Ginevra, in particolare del conto __________ presso la sua succursale di Lugano, e presso __________ SA, Lugano, in particolare dei conti __________, sino a concorrenza di fr. 327'234.03;
domanda che il Pretore con decisione 24 febbraio 2012 ha integralmente accolto;
ed ora sul reclamo 26 marzo 2012 con cui la convenuta ha chiesto (in via principale) di negare l’esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il sequestro, al quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 13 luglio 2012;
viste la replica 10 agosto 2012, la duplica 12 settembre 2012, le osservazioni in occasione del dibattimento del 19 novembre 2012, gli scritti spontanei del 23 maggio 2013 (con annessi), del 19 luglio 2013 e del 14 agosto 2013 (con annessi);
preso atto della sentenza del 6 novembre 2013 5A_685/2013 con la quale la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato la decisione 14 agosto 2013 della Camera (inc. 12.2012.61) e le ha rinviato l’incarto per nuova decisione nel senso dei considerandi;
viste la replica 22 novembre 2013 “sugli scritti del 23 maggio 2013 e del 14 agosto 2013” con notifica di nuovi mezzi di prova, le lettere 26 novembre 2013, 4 dicembre 2013 e 27 dicembre 2013, la duplica 29 gennaio 2014 e le osservazioni 13 febbraio 2014 alla duplica;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con decreto ingiuntivo 30 settembre 2011 (doc. B; n. 32435/2011), il Tribunale ordinario di Milano, ha ingiunto a RE 1 di pagare a CO 1 la somma di € 235'618.06 oltre interessi e spese giudiziarie, avvertendo nel contempo che il debitore ingiunto aveva diritto di proporre opposizione contro il decreto nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica e che in tale mancanza il decreto sarebbe diventato definitivo. Nel decreto ingiuntivo è stata altresì autorizzata, in applicazione dell’art. 642 CPCIt, la provvisoria e immediata esecuzione (cfr. doc. B).
Con istanza 22 febbraio 2012 CO 1 (in seguito istante) ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano RE 1, chiedendo che il menzionato decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Milano, relativo a una pretesa contrattuale (factoring), fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato il sequestro dei beni di pertinenza della convenuta indicati in ingresso sino a concorrenza del credito risultante dal decreto, di complessivi fr. 327'234.03 (corrispondente a € 272'046.16, pari all’importo in capitale, agli interessi nel frattempo maturati e alle spese giudiziarie), domanda che il Pretore ha integralmente accolto il 24 febbraio 2012.
Con il reclamo 26 marzo 2012 la convenuta (in seguito reclamante) chiede, per quanto di rilievo, in via principale di negare l’esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il sequestro dei suoi beni. In via subordinata domanda in particolare di subordinare l'esecuzione e il sequestro al versamento di una cauzione non inferiore al 25%-30% dell'importo oggetto di sequestro, con modifica del decreto di sequestro nel senso di permetterle, con l'accordo dei creditori pignoratizi, il pagamento delle spese giudiziarie e di patrocinio di ogni istanza e di garantire l'operatività sulle relazioni bancarie a vantaggio dei creditori titolari di pegno. Sostanzialmente la reclamante rileva che il decreto ingiuntivo non può essere riconosciuto poiché, munito della sola dichiarazione di esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, è stato emesso senza contraddittorio e senza motivazione e poiché il termine assegnato per proporre l'opposizione sarebbe manifestamente errato.
3.1 La Camera ha respinto con decisione 27 marzo 2012, passata in giudicato, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dalla reclamante.
3.2 Con risposta 13 luglio 2012 l'istante postula la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. Con replica 18 agosto 2012 la convenuta ha modificato in parte le sue domande subordinate (segnatamente per quel che concerne l'importo della garanzia richiesta) e chiesto in particolare di sospendere ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12) la presente procedura fino ad evasione, da parte dell'autorità italiana, dell'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo (ex art. 645 CPCIt). Con la duplica 12 settembre 2012 e al dibattimento del 19 novembre 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
Nell’attesa dell’emanazione della decisione della Camera, le parti hanno presentato spontaneamente nuovi scritti il 23 maggio 2013 (con annessi) e il 19 luglio 2013. Statuendo il 14 agosto 2013 (inc. 12.2012.61) questa Camera ha accolto il reclamo, ritenendo che il decreto ingiuntivo in esame non era una decisione riconoscibile in Svizzera. In concomitanza con l’emanazione della decisione, la reclamante ha sollecitato il 14 agosto 2013 l’avanzare della procedura, inviando svariato materiale giuridico a supporto delle proprie tesi. Su ricorso dell’istante, la II Corte civile del Tribunale federale ha annullato la decisione 14 agosto 2013 con sentenza del 6 novembre 2013 inc. 5A_685/2013 e ha rinviato l’incarto alla Camera per nuova decisione nel senso dei considerandi, dopo aver consentito alle parti, segnatamente all’istante di presentare le proprie osservazioni agli scritti di controparte del 23 maggio 2013 e del 14 agosto 2013.
Le parti hanno fatto uso del loro diritto di replica con la replica 22 novembre 2013 “sugli scritti del 23 maggio 2013 e del 14 agosto 2013” con notifica di nuovi mezzi di prova, le lettere 26 novembre 2013, 4 dicembre 2013 e 27 dicembre 2013, la duplica 29 gennaio 2014 e le osservazioni 13 febbraio 2014 alla duplica.
5.1 Nella replica del 22 novembre 2013, presentata per esprimersi sugli scritti del 23 maggio 2013 e del 14 agosto 2013 della reclamante, l’istante produce in questa sede nuovi documenti, tra i quali la sentenza n. 11416/2013 del 6 settembre 2013 del Tribunale di Milano, che respinge l’opposizione della reclamante e conferma il decreto ingiuntivo del 30 settembre 2011 (doc. V1, V2) e il ricorso presentato da quest’ultima (doc. Z), poggiandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che ne ammette la produzione in procedure sull’exequatur ai sensi della Convenzione di Lugano. Nel merito della vertenza, l’istante discute la rilevanza dell’art. 2 lett. a cpv. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012 (prodotto dalla reclamante) e sostiene che i provvedimenti supercautelari possono costituire decisioni delibabili, citando giurisprudenza cantonale ticinese (Rep. 1995 pag. 243), grigionese (KSK 11.71 del 14 febbraio 2012) e federale sul tema della decisione emanata senza contraddittorio.
5.2 La reclamante con gli scritti spontanei del 26 novembre 2013, 4 dicembre 2013 e 27 dicembre 2013 chiede ripetutamente di considerare nulla la replica del 22 novembre 2013 e di non ammettere i nuovi mezzi di prova così prodotti, presentando la propria visione di come doveva essere condotta la procedura di reclamo. Dopo l’ordinanza 30 dicembre 2013 della Presidente della Camera, la reclamante ha prodotto la duplica 29 gennaio 2014, nella quale ha ribadito che la replica dell’istante doveva limitarsi a quanto esposto nello scritto 23 maggio 2013, che i nuovi documenti non sono ammissibili, non trattandosi di nova e non essendo pertinenti con l’oggetto della vertenza, e infine e in estrema sintesi che il decreto ingiuntivo di cui è chiesto l’exequatur non è una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, tale difetto originale non potendo essere sanato da fatti e argomentazioni successive. Nel merito della vertenza italiana ha riaffermato che la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare e che tale vizio non è stato sanato dalle procedure affrontate poi dalla reclamante in Italia. Infine, chiede che le vengano riconosciute ripetibili per almeno fr. 20'000.- come richiesto in sede federale, al cui fascicolo rinvia (con riferimento al doc. 20) e ribadisce la richiesta di gratuito patrocinio.
5.3 L’istante, a sua volta, ha presentato nuove osservazioni il 13 febbraio 2014 per ribattere alla duplica della reclamante. Essa ha ancora una volta ribadito l’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti con la replica, ha contestato la duplica, confermato la replica e l’istanza 22 novembre 2013 e si è diffusa sulla giurisprudenza relativa alla riconoscibilità dei provvedimenti cautelari, insistendo sul fatto, in estrema sintesi, che la fattispecie è diversa in quanto la reclamante è intervenuta nella procedura di origine, presentando opposizione contro il decreto ingiuntivo.
Terminati lo scambio delle osservazioni e le prese di posizione delle parti, la Camera può ora emanare una nuova decisione. In ordine, bisogna premettere che il Tribunale federale ha annullato la decisione 14 agosto 2013 di questa Camera (inc. 12.2012.61) e ha rinviato la causa per nuova decisione nel senso dei considerandi (dispositivo n. 1). Ne deriva che la Camera deve emettere una nuova decisione tenendo conto del diritto di replica delle parti (consid. 3.1, pag. 5 della sentenza 5A_685/2013), senza essere vincolata a quanto deciso nell’annullata sentenza 14 agosto 2013. In primo luogo va risolto il quesito dell’ammissibilità dei nuovi documenti prodotti con la replica 22 novembre 2013 (doc. V1 provvedimento di conferma del decreto ingiuntivo su pronuncia nel giudizio di opposizione del 6 settembre 2013 con relata di notifica, doc. V2 email con la sentenza ricevuta dal Tribunale con posta elettronica certificata PEC, doc. Z, atto di citazione in appello del 14 novembre 2013). L’istante fonda la sua richiesta sull’art. 317 cpv. 1 CPC, mentre la reclamante vi si oppone, ritenendo che la controparte doveva esprimersi solo sullo scritto 23 maggio 2013 senza produrre documenti, per altro non pertinenti con l’oggetto della vertenza.
Il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug esamina con cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC) e le parti hanno la possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar LugÜ, 2011 n. 56-57 ad art. 43 CLug). Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug – rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) e previa possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) – rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Secondo la dottrina più autorevole, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin, op. cit., n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
8 Nella sentenza di rinvio del 6 novembre 2013 5A_685/2013 (consid. 3.1, pag. 5) il Tribunale federale ha esplicitamente invitato l’autorità cantonale a emanare la sua nuova decisione “alle luce delle osservazioni che la ricorrente [vale a dire l’istante CO 1.] vorrà semmai fornire allo scritto di controparte del 23 maggio 2013, nonché a quello del 14 agosto 2013”. Le obiezioni della reclamante devono essere respinte, sia per quel che concerne la produzione di nuovi documenti, sia per quel che concerne l’allegazione di nuovi fatti, tale modo di procedere essendo ammissibile nella procedura di reclamo relativa all’opposizione in materia di exequatur secondo la Convenzione di Lugano. Vanno dunque acquisiti agli atti tutti i nuovi documenti prodotti dalle parti e tutti gli scritti che esse hanno ritenuto di inviare spontaneamente alla Camera e di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Contrariamente a quanto ritiene la reclamante, infatti, per costante giurisprudenza federale il tribunale deve accettare gli allegati prodotti spontaneamente dalle parti, che hanno il diritto di esprimersi al riguardo (da ultimo DTF 138 I 154).
In sostanza si tratta di decidere se il decreto ingiuntivo n. 32435/2011 emanato il 29/30 settembre 2011 dal Tribunale di Milano (doc. B) può essere riconosciuto in Svizzera. È pacifico che il citato provvedimento è stato emanato senza che la parte convenuta abbia potuto esprimersi e che esso è stato emanato quale “decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo” dal giudice __________ il 29 settembre 2011 con il N.R.G. 57958/2011, con l’esplicita annotazione “decreto immediatamente esecutivo” e la dichiarazione di esecutività 11 ottobre 2011 applicata a tergo a firma del funzionario giudiziario. A tale decreto ha fatto seguito l’atto di precetto spiccato il 21 ottobre 2011 dai procuratori legali di CO 1 e l’invio completo con relata di notifica il 3 novembre 2011 alla convenuta. La notifica degli atti a quest’ultima è avvenuta tramite il Presidente del Tribunale d’appello del Cantone Ticino solo l’8 novembre 2011 (doc. C). A quel momento, come detto, il decreto doc. B era già esecutivo.
Con la principale censura ricorsuale, ripresa poi sistematicamente con i successivi allegati spontanei, la reclamante rileva che il decreto ingiuntivo in esame non potrebbe essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, in quanto, provvisto della sola dichiarazione di esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, è stato emesso senza previo contraddittorio e non può dunque essere considerato una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug. Il vizio non poteva inoltre essere sanato con atti successivi. Da parte sua l'istante sostiene invece che la reclamante ha potuto fare valere in modo compiuto il suo diritto alla difesa chiedendo il 22 novembre 2011 allo stesso Tribunale ordinario di Milano la sospensione ex art. 649 CPCIt dell'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 CPCIt (cfr. doc. D). Sospensione che l'autorità giudiziaria adita ha respinto una prima volta il 23 dicembre 2011 (doc. E) e una seconda volta il 29 maggio 2012 (doc. T) in seguito a una nuova richiesta della convenuta (doc. S). Nella replica l’istante ha ancora diffusamente spiegato il proprio punto di vista, rilevando che dopo l’emanazione del decreto qui in esame la reclamante aveva potuto difendersi, tanto che aveva inoltrato opposizione, respinta il 6 settembre 2013 (doc. V1), e aveva presentato appello il 14 novembre 2013 (doc. Z). In tal modo, prosegue l’istante, la controparte ha potuto difendersi e il mancato contraddittorio è stato sanato nel seguito del procedimento giudiziario italiano, visto che l’esigenza del contraddittorio deve esistere al momento in cui viene chiesto l’exequatur. In tal modo, a detta dell’istante, la fattispecie si differenziava notevolmente dai casi giurisprudenziali citati dalla controparte, dove la parte convenuta non aveva potuto difendersi. La reclamante nella duplica 29 gennaio 2014 ha ribadito la propria linea difensiva, a sapere che il vizio originale del decreto ingiuntivo, consistente nell’immediata esecutività senza che la parte convenuta avesse potuto esprimersi, non poteva essere sanato con atti procedurali successivi, rilevando altresì che la giurisprudenza citata dalla controparte era datata.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere riconosciuto e eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di esecutività (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 e 4.2 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, 8 novembre 2011 5A_611/2010 consid. 2.1) e meglio quella di cui all’art. 647 CPCIt (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, 3 luglio 2012 5A_48/2012 consid. 2.1.2), apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente, quella di cui all’art. 653 seg. CPCIt, decretata in caso di rigetto o parziale accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente ancora quella di cui all’art. 648 CPCIt (TF 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid. 4.2), rilasciata provvisoriamente in pendenza di un’opposizione (in tal senso, pure, Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 p. 627; cfr. pure II CCA 17 maggio 1995 inc. n. 12.95.126 pubbl. in Rep. 1995 p. 243, 13 maggio 1996 inc. n. 12.96.79 pubbl. in Rep. 1996 p. 233). L’Alta Corte ha al proposito rilevato che è l’istituzione in sé di una procedura che dia la possibilità di esercitare (preventivamente) il diritto al contraddittorio a essere condizione necessaria per ammettere l’esistenza di una decisione ai sensi della Convenzione e che in concreto la procedura civile italiana garantisce per l’appunto al debitore il diritto di opporsi e di attuare il contraddittorio (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.2 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783; sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV c. Campese, Racc. 1995 I 2127 n. 14).
Nella fattispecie qui in esame la situazione è tuttavia assai diversa. Come già evidenziato nella sentenza II CCA 14 agosto 2012 (inc. n. 12.2012.90), in questo caso è escluso che ci si possa trovare di fronte a una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, visto e considerato che la convenuta non ha avuto la possibilità – virtuale o effettiva – di rendere contraddittoria la procedura prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo 29/30 settembre 2011 n. 32435/2011del Tribunale ordinario di Milano (che in effetti era subito provvisoriamente esecutivo; doc. B), il quale costituisce dunque un giudizio supercautelare inaudita altera parte, non passibile con ciò di riconoscimento in base alla Convenzione (DTF 139 III 232, confermata anche nella sentenza non pubblicata 5A_899/2013 dell’11 luglio 2014, consid. 3.4.1; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 22 ad art. 32 EuGVO; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 35 ad art. 32 EuGVVO; Schuler, Basler Kommentar, n. 30 ad art. 32 CLug). La stessa dottrina italiana ha ugualmente già avuto modo di precisare che l’ingiunzione pronunciata ab origine in forma esecutiva secondo l’art. 642 CPCIt non soddisfa il requisito del previo contraddittorio anche solo virtuale e non può quindi avvantaggiarsi del sistema della Convenzione (Consolo, op. cit., p. 626 seg.). Nella sentenza DTF 139 III 232, analizzando la giurisprudenza – di cui occorre tenere conto per costante prassi nell'ambito applicativo della CLug (cfr. DTF 137 III 261 consid. 1.1.1 con riferimenti) - attinente sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha sostituito quest'ultima Convenzione, i giudici federali hanno rilevato la necessità per il riconoscimento di un decreto ingiuntivo italiano dell'attivazione del contraddittorio prima dell'esecutorietà della pronuncia (Caterina Silvestri, La disapplicazione dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., a fronte del diritto comunitario, in Il Foro italiano 1998 I pag. 2705 n. 2). Hanno inoltre illustrato come pure i paesi confinanti ritengano, in applicazione della giurisprudenza della CGCE, che un decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo ex art. 642 CPC italiano non possa beneficiare del riconoscimento e dell'esecuzione prevista dalla Convenzione di Bruxelles, rispettivamente dal Regolamento CE 44/2001 (v. sentenza citata consid. 2.3 con i riferimenti di dottrina e giurisprudenza). In tal caso infatti non si pone soltanto la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 34 n. 2, bensì è la qualifica stessa di decisione ai sensi dell'art. 32 a essere esclusa (Peter F. Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 3a ed. 2009, n. 6 ad art. 32 Regolamento (CE) 44/2001; v. anche Kruis, Anerkennung und Vollstreckung eines italienischen Mahnbescheids (decreto ingiuntivo) in Deutschland, in IPRax 2001, pag. 58).
Poco importa dunque che la convenuta qui reclamante abbia chiesto la sospensione – che poteva comunque essere accordata solo in presenza di gravi motivi e solo con effetto ex nunc – della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'art. 649 CPCIt non costituisce infatti per l'opponente un mezzo di impugnazione della dichiarazione di esecutività avente effetto sospensivo e devolutivo (sentenza dell'Oberlandesgericht Zweibrücken del 22 settembre 2005, in Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2005, pag. 430; Stefan Leible, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, a cura di Thomas Rauscher, 2011, n. 12a ad art. 32 Regolamento (CE) 44/2001). La fattispecie non potrebbe neppure essere accostata a quella esaminata dalla CGCE il 14 ottobre 2004 nella causa C-39/02 Maersk in cui la Corte di giustizia europea, pronunciandosi sulla qualifica quale decisione ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Bruxelles di un provvedimento che disponeva la costituzione di un fondo di limitazione della responsabilità, aveva rilevato che, ancorché emanata in esito ad una prima fase procedurale non contraddittoria, l'ordinanza del giudice olandese poteva costituire oggetto di dibattito contraddittorio prima che sorgesse la questione del suo riconoscimento o della sua esecuzione in base alla Convenzione (causa citata, punto 50). Orbene, proprio questa possibilità di un dibattito contraddittorio preventivo, come ha rilevato in un obiter dictum l'Oberste Gerichtshof austriaco nella sentenza 3 Ob 123/12b del 19 settembre 2012 indicata nella sentenza DTF 139 III 232, sarebbe preclusa al destinatario di un decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo, la questione del suo riconoscimento o della sua esecuzione ponendosi giuridicamente già nel momento in cui la decisione supercautelare (ex parte) diventa esecutiva nello Stato di origine, quindi con la decisione che conferisce la provvisoria esecutività (sentenza austriaca citata, consid. 3.4). In tali condizioni, vista anche l'inequivocabile conclusione del Tribunale federale che nella sentenza DTF 139 III 232 (consid. 2.3 pag. 235) ha escluso che un decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo con la sua emanazione possa essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, perché non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug, la tesi di parte istante non può essere seguita ancorché trovi riscontro in alcune sentenze cantonali, precedenti però a quella di principio nel frattempo emessa dall'Alta Corte federale (cfr. CEF 18 gennaio 2013 inc. n. 14.2012.172 e sentenza del Tribunale cantonale grigionese 14 febbraio 2012 KSK 11 71, oltre che la remota Rep. 1995 pag. 246). Non è quindi necessario entrare nelle discussioni teoriche sollevate dall’istante, né nell’esame della procedura italiana tuttora in corso.
In definitiva, dunque, il decreto ingiuntivo del 29/30 settembre 2011 n. 32435/2011 (doc. B) del Tribunale di Milano, emanato senza aver dato alla convenuta la possibilità di esprimersi, non è una decisione riconoscibile in Svizzera. Il reclamo della convenuta deve di conseguenza essere accolto nelle sue conclusioni principali.
Le spese processuali (tassa di giustizia e spese) e di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug e 14 LTG (Domej, in: Stämpflis HandKommentar LugÜ, 2a ed., 2011, n. 3 segg. ad art. 52), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
15.1 La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è stata respinta il 27 marzo 2012 da questa Camera con decisione passata in giudicato. Il Tribunale federale ha spiegato (consid. 3.2 della sentenza 6 novembre 2013 5A_685/2013) che la concessione dell’assistenza giudiziaria a una persona giuridica era esclusa in linea di principio e la reclamante non aveva allegato né dimostrato l’esistenza dei presupposti che potrebbero eventualmente giustificare un’eccezione. In questa sede la reclamante ribadisce la domanda di gratuito patrocinio nella duplica 29 gennaio 2014, chiedendo la concessione con effetto retroattivo all’istanza 12 marzo 2012 presentata alla Pretura. Essa non fornisce tuttavia alcuna spiegazione sui motivi che giustificherebbero un’eccezione al principio dettagliatamente spiegato dal Tribunale federale. La domanda 29 gennaio 2014 deve dunque essere respinta.
15.2 Nella determinazione dell’indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC), contrariamente a quanto previsto per le spese processuali dall’art. 52 CLug, si può tenere in considerazione il valore litigioso (Hohmann/Kunz, Basler Kommentar LugÜ, 2011, n. 9 ad art. 52). La reclamante rivendica un’indennità di almeno fr. 20'000.-, riferendosi a quanto esposto in sede federale, in particolare al doc. 20 da lei prodotto. Se non che, gli atti del procedimento federale non costituiscono parte del fascicolo processuale cantonale e il Tribunale federale non trasmette all’autorità cantonale i documenti prodotti dalle parti. In mancanza della nota professionale (art. 105 cpv. 2 CPC) la Camera può di conseguenza stimare l’indennità per ripetibili, tenendo conto del valore di causa di € 235'618.06, pari a circa fr. 282'742.-, e dell’impegno profuso dal patrocinatore in una procedura sommaria, così come previsto dall’art. 11 cpv. 1 e 5 dell’apposito Regolamento sulle ripetibili (RTar).
Per questi motivi,
decide:
I. Il reclamo 26 marzo 2012 di RE 1 è accolto. Di conseguenza la decisione 24 febbraio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è così riformata:
L'istanza volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 30 settembre 2011 del Tribunale ordinario di Milano (n. 32435/2011) è respinta.
È annullato il sequestro di:
a) ogni avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a RE 1, Lugano, presso la __________ Banque(__________) SA, __________, Ginevra e presso la succursale in __________, 6900 Lugano, in particolare il Conto __________ che era detenuto presso la __________ di Lugano;
b) ogni avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché crediti riferiti a relazioni bancarie intestate cointestate a RE 1, Lugano, presso la spettabile ____________________ in __________, 8001 Zurigo, in particolare il Conto __________.
c) ogni avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a RE 1, Lugano, presso la Banque __________ & Cie SA, __________, 1206 Ginevra ed in particolare il Conto __________, presso la sua succursale in __________, __________;
d) ogni avere patrimoniale depositato su conti o in cassette di sicurezza, nonché crediti riferiti a relazioni bancarie intestate cointestate a RE 1, Lugano, presso la __________ SA, __________, 6900 Lugano, in particolare il conto __________ ed il conto __________, quest'ultimo intrattenuto a suo tempo presso la Spettabile Banca __________ di Lugano, sino a concorrenza dell'importo di fr. 327'234.03 pari a € 272'046.16.
(invariato)
La tassa di giustizia comprensiva delle spese, per il dispositivo n. 1, fissata in fr. 500.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico di quest'ultimo. Non si assegnano ripetibili.
La tassa di giustizia comprensiva delle spese, per il dispositivo n. 2, fissata in fr. 500.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico di quest'ultimo. Non si assegnano ripetibili.
(invariato)
II. Le spese processuali di complessivi fr. 2’000.-, in parte già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà fr. 5'000.- per ripetibili.
III. La domanda di gratuito patrocinio presentata il 29 gennaio 2014 da RE 1 è respinta.
IV. Non si prelevano spese giudiziarie per la procedura incidentale sulla domanda di gratuito patrocinio.
V. Notificazione:
Comunicazione:
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
all'Ufficio esecuzione di Lugano (a quest'ultimo solo a crescita
in giudicato della presente decisione)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).