Incarto n. 12.2013.187
Lugano 11 novembre 2015/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.312 (già inc. n. 1490 e poi inc. n. OA.95.00020) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 10 settembre 1992 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
, e per esso, ora defunto, la sua comunione ereditaria composta di:
(in seguito essa pure defunta) AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 6'930'000.-, oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1990 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, somma poi ridotta in occasione dell’udienza per incombenti del 19 ottobre 2007 a fr. 3'425'575.35 (recte:
fr. 3'425'575.45) più interessi al 5% dal 15 marzo 1990, ritenuto che la decorrenza degli interessi è poi stata procrastinata al 5 aprile 1991 in sede conclusionale;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 ottobre 2013 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 45'000.-, le spese di fr. 600.-, le spese peritali e le ripetibili di fr. 230'000.-;
appellante l'attore con atto di appello 6 novembre 2013, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio con conseguente rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per nuova decisione e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'425'575.35 (recte: fr. 3'425'575.45) oltre interessi al 5% dal 5 maggio 1992 ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante incidentalmente la parte convenuta con allegato datato 31 dicembre 2013, con cui chiede la reiezione dell’appello principale e la riforma della sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr. 365'000.- le ripetibili a suo favore, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con risposta 14 febbraio 2014 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel corso degli anni Settanta i clienti del C__________ titolari dei conti cifrati “” e “” vennero consigliati dagli organi dell’istituto bancario (e meglio dal direttore __________ e dal vicedirettore ) di effettuare degli investimenti tramite la società del Liechtenstein T , con la promessa della corresponsione di un interesse di favore e l’assicurazione che le relative operazioni non sarebbero state assoggettate all’imposta preventiva né al pagamento di interessi negativi per investitori stranieri. Poiché tuttavia, come si è potuto appurare solo negli anni successivi, anche queste operazioni erano in realtà soggette all’imposta preventiva e al prelevamento degli interessi negativi, la banca, in data 29 aprile 1977, provvide a trattenere, a garanzia delle somme non corrisposte allo Stato, parte degli averi dei due clienti, che in data 5 maggio 1980 ammontavano ancora a fr. 4'305'761.30 per il titolare del conto “” e a fr. 301'061.45 per il titolare del conto “__________”.
Nel frattempo, già nel 1979, i titolari dei due conti si erano rivolti all’avv. Ca__________ __________ affinché costui, sia pure tenendo conto delle loro particolari esigenze di riservatezza, tutelasse i loro interessi nei confronti del C__________ ed in particolare facesse in modo che le loro pretese non avessero a prescriversi. Fu così che in una prima fase, dopo aver fatto cedere alla società F__________ __________ (doc. 85) i crediti in questione, l’avvocato, tramite i suoi collaboratori, il 29 maggio 1981 inoltrò una domanda d’esecuzione nei confronti della banca per fr. 5'755'675.58 più interessi al 5% (dalla data del PE, doc. 6), seguita da quella datata 27 maggio 1982 (doc. NN2), a cui hanno fatto seguito le esecuzioni del 20 maggio 1983 (con interessi ora dal 1° giugno 1982, doc. NN4) e del 22 maggio 1984 (doc. NN5); l’esecuzione del 21 giugno 1985 vedeva un aumento dell’importo richiesto a fr. 6'000'000.- più interessi (dal 29 aprile 1977, doc. NN6), somma riproposta con le esecuzioni del 20 maggio 1986 (doc. NN7), del 24 aprile 1987 (doc. NN8) e del 13 aprile 1988 (doc. NN10); con esecuzione 28 marzo 1989 (doc. 75) l’importo richiesto è quindi stato ulteriormente aumentato a fr. 20'000'000.- più interessi all’8%.
In una seconda fase, e meglio dal 1988, dopo aver preso atto, visto anche l’esito di precedenti cause in fattispecie analoghe approdate fino al Tribunale federale, della modalità di computo del danno subito dai clienti, che in sostanza corrispondeva alla differenza tra lo stato attuale dei loro conti e le somme che essi avrebbero ipoteticamente incassato se, consci delle trattenute, avessero rinunciato ad investire presso T__________ __________ optando invece per altri investimenti, l’avvocato si adoperò, facendo pure capo dall’estate del 1989 alla collaborazione del prof. P__________, nella ricerca di una soluzione transattiva della vertenza, ottenendo la disponibilità della banca a transigere, nel luglio 1988 per un importo di circa fr. 1'200'000.- (doc. 36), nel dicembre 1988 per un importo di fr. 1'900'000.- (doc. 46) ed infine, nel febbraio 1990, per un importo di fr. 4'000'000.- (doc. 76), soluzione questa che trovò l’adesione da parte dei clienti e venne adottata con convenzione 23 marzo 1990 (doc. T).
Con petizione 10 settembre 1992 AP 1, agente in qualità di cessionario delle pretese dei titolari dei conti “” e “” (doc. B e C), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, l’avv. Ca__________ , per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 6'930'000.- più interessi al 5% dal 15 marzo 1990 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. R). Egli ha in estrema sintesi rimproverato al convenuto di non aver dato tempestivamente seguito alle richieste dei clienti, formulate il 12 maggio 1980 (doc. D e E), di interrompere la prescrizione delle loro pretese verso la banca, che allora si doveva presumere o comunque, nel dubbio o per maggiore prudenza, non si doveva escludere potesse essere di carattere annuale, rispettivamente di non aver agito con la necessaria diligenza allorché aveva finalmente proceduto a spiccare i precetti esecutivi, inoltrati in effetti quando il termine annuale era ormai trascorso - la scadenza annuale non era stata in ogni caso ossequiata neppure con il precetto esecutivo del 1985 (doc. NN6) - e contenenti un’errata data di decorrenza degli interessi rispettivamente un importo in capitale insufficiente. Queste negligenze avevano di fatto indebolito la posizione dei clienti nelle trattative, che, confrontati con il rischio, a quel momento tutt’altro che remoto, che le loro pretese potessero essere in parte o integralmente prescritte, si erano visti “costretti” ad accettare una transazione con la banca per soli fr. 4'000'000.-, quando in realtà l’importo a cui avrebbero potuto legittimamente aspirare, secondo il parere del prof. P (cfr. doc. H), si aggirava tra circa fr. 10'330'000.- (fr. 7'425'575.45 danno per investimenti “alternativi” + fr. 2'908'680.- perdite su valuta) e circa fr. 10'930'000.- (fr. 8'031'074.75 danno derivante dal pagamento dell’imposta preventiva e dal prelevamento degli interessi negativi + fr. 2'908'680.- perdite su valuta).
Il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente la carente legittimazione attiva dell’attore, la prescrizione della pretesa attorea e la falsità di un documento, questioni queste che nel frattempo sono state evase con decisione 22 febbraio 1999 di questa Camera. Nel merito egli ha invece osservato che le pretese nei confronti della banca erano chiaramente di carattere contrattuale e quindi soggette ad un termine di prescrizione decennale, rispettivamente che, se anche fossero state di natura extracontrattuale, il termine di prescrizione non sarebbe stato quello di un anno, bensì quello decennale (o eventualmente quinquennale) del diritto penale; e in ogni caso il mancato ossequio dell’eventuale termine annuale o quinquennale non sarebbe stato imputabile a lui, ma ai clienti, che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti interruttivi della prescrizione. Se i clienti avevano ritenuto di accettare la transazione, l’avevano poi fatto liberamente e dopo aver valutato ogni aspetto della fattispecie, in particolare i molteplici rischi - specie in punto all’ammontare del danno, non però in punto alla prescrizione, che non era intervenuta e neppure era stata seriamente eccepita dalla controparte - i costi e i tempi che sarebbero stati legati ad un’eventuale procedura giudiziaria, e non per “mitigare” il presunto danno più elevato, per altro non comprovato, di cui si voleva rendere responsabile il convenuto. Responsabili di quell’eventuale maggior danno erano in realtà altri mandatari dei clienti, che con il loro comportamento avevano contribuito ad aumentare il rischio processuale, in particolare sottoscrivendo dichiarazioni di rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della banca e impedendo al convenuto di agire tempestivamente a tutela delle pretese dei mandanti.
Nelle more della causa, dopo che con decisione 22 giugno 2007 questa Camera aveva provveduto ad annullare la precedente sentenza 24 aprile 2006 del Pretore (che aveva integralmente respinto la petizione) e a ritornare a quest’ultimo gli atti per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi, l’attore ha provveduto a modificare in due occasioni le sue pretese nei confronti del convenuto, che nel frattempo era deceduto ed al quale erano subentrati i membri della sua comunione ereditaria, la moglie __________ (in seguito essa pure deceduta) e i figli AO 1, AO 2 e AO 3.
Nell’ambito dell’udienza per incombenti del 19 ottobre 2007 egli ha dapprima ridotto le sue richieste a fr. 3'425'575.35 (recte: fr. 3'425'575.45) oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1990, rinunciando al risarcimento del danno per le perdite su valuta e ribadendo che senza gli errori del convenuto avrebbe potuto ottenere dalla banca un risarcimento di fr. 7'425'575.35 (recte: fr. 7'425'575.45, cfr. doc. 66) per gli investimenti “alternativi”.
In sede conclusionale ha quindi chiesto che gli interessi al 5% sul capitale iniziassero a decorrere solo dal 5 aprile 1991.
Con la sentenza 2 ottobre 2013 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha nuovamente respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 45'000.-, le spese di fr. 600.- e le spese peritali a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 230'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, richiamate in diritto le norme sulla responsabilità del mandatario (art. 398 CO), ha innanzitutto rilevato che nel momento topico, ossia nel 1980/1981, la qualifica giuridica dei rapporti tra il C__________ __________ e i loro clienti per gli investimenti effettuati tramite la T__________ __________ non era ancora stata definitivamente chiarita per cui si poteva e doveva ipotizzare sia una responsabilità di tipo contrattuale sia una responsabilità di tipo extracontrattuale, e che in simili circostanze un avvocato prudente e diligente avrebbe dovuto ipotizzare entrambe le varianti ed assicurarsi la possibilità di tutelare gli interessi del cliente sia nell’una che nell’altra, preoccupandosi anche di interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione di cui all’art. 60 CO applicabile nel caso di responsabilità extracontrattuale. Ciò premesso, egli ha quindi ritenuto che il convenuto non aveva però agito in tal modo, visto che la prima esecuzione era stata da lui inoltrata solo il 29 maggio 1981 (doc. 6) quando il danno era già noto sin dal 24 aprile 1980 (teste avv. RA 2), il che costituiva di principio una violazione del suo dovere di diligenza. A suo giudizio, ciò non bastava tuttavia ancora per innescare una responsabilità del convenuto, visto e considerato che l’istruttoria (le deposizioni dei testi __________ e RA 2 essendo preferibili a quelle dei testi __________ e ) aveva permesso di accertare che il mancato rispetto del termine annuale non era imputabile a lui ma ai clienti che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti interruttivi della prescrizione, avendo sottoscritto l’atto di cessione a F __________ solo il 29 maggio 1981 (doc. 2 e 3). A titolo abbondanziale ha infine rilevato che sulla decisione di accettare la transazione con la banca per un importo (fr. 4'000'000.-) inferiore a quanto preteso (fr. 7'500'000.-) avevano pesato non solo il rischio della prescrizione, ma anche altri importanti fattori, quali il rischio e i costi di una causa, la durata e il peso psicologico del processo, gli interessi che sarebbero venuti a mancare nonché la questione della “prassi del Tribunale di commercio cantonale di Zurigo molto severa ed esigente relativamente alla prova nel richiedere un interesse che andasse oltre il 5%” (teste prof. P__________ __________). Ai fini del calcolo degli oneri processuali e delle ripetibili, egli si è fondato su un valore di causa determinato dalla ponderazione della domanda iniziale (fr. 6'930'000.-) e l’ammontare della pretesa poi ridotta in corso di causa (fr. 3'425'575.35, recte: fr. 3'425'575.45).
Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile.
Con appello 6 novembre 2013 l'attore ha chiesto di annullare il querelato giudizio, rilevando che il riserbo richiesto dai clienti non avrebbe impedito al convenuto di effettuare atti interruttivi della prescrizione e che in ogni caso quest’ultimo non aveva chiaramente informato i clienti dei rischi che si sarebbero potuti presentare in caso di mancata tempestiva interruzione della prescrizione, se del caso sollecitandoli a rilasciargli per tempo la cessione, ciò che innescava la sua responsabilità ed imponeva un rinvio dell’incarto al primo giudice affinché si esprimesse sulle conseguenze della violazione del mandato; in via subordinata, qualora l’incarto fosse considerato maturo per essere deciso nel merito, ha chiesto di riformare la sentenza di prima istanza nel senso di accogliere la petizione per fr. 3'425'575.35 (recte: fr. 3'425'575.45) oltre interessi al 5% dal 5 maggio 1992 (anche se nei considerandi ha poi riproposto la decorrenza del 5 aprile 1991) ed accessori, per le ragioni esposte in sede conclusionale; il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta e appello incidentale 31 dicembre 2013 la parte convenuta ha chiesto di respingere l’appello principale e di modificare il giudizio pretorile nel senso di aumentare a fr. 365'000.- le ripetibili a suo favore, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando che la particolarità della lite giustificava di tener conto di un valore di causa ponderato di fr. 6'070'000.- e di applicare l’aliquota massima del 6%.
Con risposta 14 febbraio 2014 l’attore ha postulato la reiezione dell’appello incidentale pure protestando spese e ripetibili.
sull’appello principale
L’attività dell’avvocato soggiace alle norme del mandato (art. 394 segg. CO). In quanto mandatario l’avvocato non è tenuto a fornire un risultato, ma è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). L’estensione del suo dovere di diligenza si determina secondo criteri oggettivi. Le esigenze che devono essere poste al proposito non possono essere stabilite una volta per tutte, dato che la qualità dei servizi che il mandante può attendersi dall’avvocato dipende dalle circostanze e dalle difficoltà cui questi è confrontato. L’esercizio della sua professione diverrebbe impossibile se il mandante potesse renderlo responsabile per ogni insuccesso, tenuto conto, da una parte, della complessità della legislazione e dei fatti, delle incognite derivanti dall’istruttoria e, dall’altra, di certe imperfezioni umane minori che si manifestano necessariamente in occasione dell’esercizio di una tale professione, di per sé tale da comportare dei rischi. Nondimeno, da un mandatario al beneficio di un certificato di capacità professionale, che si è visto rilasciare un’autorizzazione ufficiale a praticare ed esercita la sua attività a pagamento, si deve poter attendere una diligenza particolare in relazione con le sue conoscenze specifiche e confidare in particolare che abbia a consigliare ed orientare il suo cliente in merito alle possibilità giuridiche e pratiche che gli si presentano in determinate situazioni. In definitiva l’avvocato viene meno al suo dovere di diligenza unicamente se la mancanza che gli è rimproverata rappresenta la violazione di regole generalmente riconosciute e ammesse, quali ad esempio il rispetto dei termini di perenzione o di prescrizione (DTF 117 II 563 consid. 2a; JdT 1984 I p. 146). La violazione da parte dell’avvocato del suo dovere di diligenza costituisce, da un punto di vista giuridico, un’inesecuzione o una cattiva esecuzione del suo obbligo di mandatario. Essa comporta la perdita del diritto agli onorari e al rimborso delle spese assunte per l’esecuzione del mandato. Se essa causa un danno al mandante, questi, in caso di colpa del mandatario, potrà pretenderne il risarcimento (DTF 117 II 563 consid. 2a), fermo restando, con particolare riferimento proprio alle conseguenze dell’inosservanza di un termine da parte del mandatario, che quest’ultimo potrà essere tenuto al risarcimento solo nel caso in cui sia dimostrato che il mandante molto verosimilmente avrebbe vinto l’eventuale causa, qualora il termine non fosse stato disatteso (cfr. Fellmann, Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 p. 195 con rif.; DTF 87 II 364 consid. 2; cfr. pure TF 18 marzo 2003 4C.284/2002 consid. 1, 26 novembre 2003 4C.231/2003 consid. 1; II CCA 11 giugno 2003 inc. n. 12.2003.84), ciò che impone di esaminare quale sarebbe stato il destino di quell’eventuale causa senza l’omissione (Fellmann, op. cit., ibidem; DTF 87 II 364 consid. 2).
L’esame della lite, e con ciò dell’appello principale, non può prescindere dal chiarire se le pretese vantate a suo tempo nei confronti del C__________ __________ dai suoi clienti titolari dei conti cifrati “” e “” fossero di natura contrattuale, e dunque soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO pacificamente ossequiato, oppure fossero di natura extracontrattuale, e dunque soggette al termine di prescrizione annuale dell’art. 60 cpv. 1 CO pacificamente non rispettato (in questa sede non viene per contro più preteso che esso potesse essere quinquennale o decennale in applicazione dell’art. 60 cpv. 2 CO siccome derivante dalla più lunga prescrizione del diritto penale). Ebbene, come per altro già rilevato da questa Camera nella sua decisione 22 gennaio 1999, la questione è stata risolta nel 1984 dal Tribunale federale che, in una fattispecie del tutto analoga, ha inequivocabilmente deciso nel senso della loro natura contrattuale (TF 13 marzo 1984 C 251/83 = DTF 110 II 360 consid. 5a e b = doc. 11 e 2a; II CCA 28 febbraio 1992 inc. n. 2412 = doc. 92), ritenuto che l’apparente diversa conclusione resa dall’Alta Corte nel 1989 (TF 10 marzo 1989 C.527/1987 consid. 5 = doc. DD3) riguardava invece una fattispecie diversa (in cui non vi era in particolare traccia di consigli agli investimenti al cliente) e comunque, in assenza di una qualsiasi motivazione sulla particolare tematica, non poteva assolutamente essere considerata un cambiamento dell’opposta giurisprudenza da poco pubblicata nella raccolta ufficiale (in tal senso, pure, il parere giuridico reso dal prof. __________ di cui al doc. 91), che in effetti è stata successivamente confermata anche in altre decisioni (per esempio TF 21 febbraio 2007 4C.205/2006 consid. 3.4.1).
Si aggiunga, per completezza di motivazione, che lo stesso attore, pur avendo sostenuto che le pretese vantate nei confronti del C__________ __________ dai titolari dei conti “” e “” fossero di natura extracontrattuale (appello p. 9), ha per finire ammesso che la responsabilità della banca era ed è pacificamente data sulla base della sentenza TF 13 marzo 1984 C 251/83 consid. 5b di cui al doc. 11 (appello p. 15), che però, come si è appena detto, concludeva proprio per un suo chiaro fondamento contrattuale.
Escluso con ciò, sia pure solo con un giudizio ex post, che il convenuto, non avendo provveduto ad avviare nei confronti del C__________ __________ un’esecuzione entro il 24 aprile 1981, avesse lasciato prescrivere le pretese dei clienti “” e “”, si tratta ora di esaminare (consid. 12-16) se egli, come pure rimproveratogli dall’attore, non possa in ogni caso essere reso responsabile per il fatto che, richiesto di agire in tal senso nell’aprile 1980 (doc. D e E), non aveva ritenuto di interrompere, in presenza di una situazione di insicurezza giuridica e comunque per maggior prudenza, il termine annuale di prescrizione, ciò che di fatto aveva permesso alla banca di evocare nelle successive trattative l’eventualità, ritenuta nel 1989-1990 tutt’altro che remota dallo stesso prof. P__________ (cfr. doc. 66, 70, 73, H, PP28 e PP30; cfr. pure la sua testimonianza, verbale 6 febbraio 2008 p. 2 seg.), che la prescrizione, annuale, potesse essere intervenuta (doc. I, L e M) con le gravi conseguenze che sarebbero potute derivare ai clienti, argomento questo di cui essa non avrebbe ovviamente potuto prevalersi se il termine annuale fosse stato interrotto tempestivamente nel 1980, prima dell’inoltro del PE di cui al doc. 6, e ancora in seguito nel 1985, con il PE di cui al doc. NN6.
Al proposito, nel querelato giudizio il Pretore ha innanzitutto ritenuto che il convenuto, omettendo di inoltrare atti interruttivi della prescrizione entro un anno dal 24 aprile 1980 in una situazione di incertezza giuridica, aveva di principio violato il suo dovere di diligenza. Questo assunto non è qui stato censurato dalle parti e deve pertanto essere considerato assodato.
Il giudice di prime cure ha in seguito aggiunto, passando implicitamente ad esaminare il tema della colpa, che ciò non bastava però ancora per innescare una responsabilità del convenuto, siccome l’istruttoria aveva permesso di accertare che il mancato rispetto del termine annuale non era imputabile a lui ma ai clienti che non gli avevano permesso di procedere ai necessari atti interruttivi della prescrizione, avendo sottoscritto l’atto di cessione a F__________ __________ solo il 29 maggio 1981.
In questa sede l’attore obietta che il riserbo richiesto dai clienti non avrebbe in ogni caso impedito al convenuto di effettuare entro l’anno atti interruttivi della prescrizione, segnatamente di inoltrare un PE indicandoli con gli pseudonimi “” e “” o di chiedere alla banca di sottoscrivere un atto di rinuncia alla prescrizione, e che in ogni caso costui non aveva informato i clienti dei rischi che si sarebbero potuti presentare in caso di inazione entro quel termine, se del caso sollecitandoli a rilasciargli per tempo la cessione a F__________ __________. Il rilievo è fondato. A prescindere dalla questione a sapere se il particolare riserbo richiesto dai clienti fosse effettivamente tale da impedire al convenuto di effettuare entro l’anno i senz’altro ammissibili atti interruttivi della prescrizione menzionati nel gravame (ciò che pare invero contraddetto dal chiaro tenore dei doc. D e E), si osserva in effetti che il convenuto, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), non è stato in grado di dimostrare di aver a suo tempo informato i clienti dei rischi che si sarebbero potuti presentare in assenza di atti interruttivi della prescrizione entro l’anno e di averli perciò resi attenti a dargli istruzioni precise su come comportarsi entro il 24 aprile 1981 ritenuto che in caso contrario egli avrebbe omesso qualsiasi iniziativa in tal senso.
Contrariamente a quanto preteso in via principale dall’attore, non potendosi però ritenere che in tal modo una parte essenziale dell’azione non sia stata giudicata (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), la circostanza non impone tuttavia di annullare la sentenza pretorile e di rinviare l’incarto al giudice di prime cure affinché abbia ad esprimersi sugli altri requisiti di un’eventuale responsabilità, ossia sul danno e sulla questione del nesso di causalità. In conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello, spetta dunque a questa Camera, come per altro richiesto comunque in via subordinata dall’attore, esaminare se gli stessi siano o meno adempiuti.
15.1 Per la parte convenuta l’attore non poteva pretendere alcun risarcimento già per il fatto di non aver dimostrato l’entità del danno da lui subito, e meglio per non aver dimostrato che i doc. UU e TT, che a detta della controparte si riferivano ai conti intestati ai clienti “” e/o “” in altre banche e dunque dovevano documentare gli investimenti “alternativi”, erano riconducibili a quei due clienti. L’obiezione è ampiamente infondata. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che quei documenti, per altro già utilizzati per quantificare il reddito da investimenti “alternativi” nell’ambito delle trattative con la banca (doc. 57 tabella 1), erano effettivamente riconducibili ai titolari dei conti “” e/o “”, ossia agli eredi __________ (teste __________, verbale 28 aprile 2008 p. 2 e 4). Lo stesso perito giudiziario ha del resto ammesso che almeno una parte di quei documenti, e meglio il quarto plico del doc. UU, era oggettivamente riferibile a quei clienti (cfr. prefazione della perizia giudiziaria).
15.2 La parte convenuta può invece essere seguita laddove rileva che alla luce delle conclusioni del perito giudiziario il maggior reddito ottenibile dagli investimenti “alternativi” sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello di fr. 7'425'575.45 preteso dall’attore.
Dai doc. H e 66 si evince che quest’ultimo importo risultava da un maggior reddito (compresi i relativi interessi di mora) di fr. 6'864'582.- per il cliente “”, ottenuto deducendo dal reddito da investimenti “alternativi” di fr. 7'708'142.- - calcolato sulla base di un tasso d’interesse medio conseguibile del 7.19% - il risultato conseguito con gli investimenti in T __________ di fr. 3'906'208.95 a cui andava poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 3'950'128.30] ammontanti ad altri fr. 2'469’378.80 e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 445'074.90; e da un maggior reddito (compresi i relativi interessi di mora) di fr. 560'993.45 per il cliente “”, ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti “alternativi” di fr. 193’452.- - calcolato sulla base di un tasso d’interesse conseguibile tra il 6.54% e il 7.19%, ossia del 6.865% - la perdita conseguita con gli investimenti in T __________ di fr. 83'910.75 a cui andava poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 284'113.45] ammontanti ad altri fr. 177’610.- e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 99'270.-. Ora, ritenuto che per il perito giudiziario le percentuali relative al rendimento degli investimenti “alternativi” proposte dall’attore non avevano trovato sufficiente conferma nei documenti di causa (audizione del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), non potevano essere verificate in assenza dei movimenti nei conti (perizia giudiziaria ad 4, prefazione e considerazioni generali nel supplemento peritale, audizione del perito nel verbale 9 maggio 2011 p. 1) e in ogni caso risultavano troppo alte (perizia giudiziaria ad 4), potendosi al contrario ammettere un rendimento indicato inizialmente del 6% - 6.5% con deduzione dello 0.2% - 0.3% per spese di gestione (perizia giudiziaria ad 4 e C), percentuali queste che sono poi state corrette al ribasso in occasione della sua audizione, ove è per finire stato indicato un rendimento netto del 5.4% - 5.5% (rendimento lordo del 6.4% e costi di gestione dell’1%, audizione del perito nel verbale 27 giugno 2012 p. 1), si ha che il maggior reddito (compresi i relativi interessi di mora) conseguibile per il cliente “” può essere quantificato in fr. 3'833'061.25 (importo ottenuto deducendo dal reddito da investimenti “alternativi” di fr. 5'842’750.20 - calcolato sulla base di un tasso d’interesse del 5.45% - il risultato conseguito con gli investimenti in T __________ di fr. 3'906'208.95 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 148'195.25, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di
fr. 2'084'736.50] ammontanti proporzionalmente ad altri fr. 1'303'249.85 e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 445'074.90) e quello (compresi i relativi interessi di mora) per il cliente “” in fr. 496'192.80 (importo ottenuto aggiungendo al reddito da investimenti “alternativi” di fr. 153'578.05 - calcolato sulla base di un tasso d’interesse del 5.45% - la perdita conseguita con gli investimenti in T __________ di fr. 83'910.75 a cui va poi sommato il danno sul conto in US$ di fr. 6'750.70, il tutto aggiungendo poi gli interessi di mora sul totale [di fr. 244’239.50] ammontanti proporzionalmente ad altri fr. 152'683.30 e gli interessi di mora sulle somme a suo tempo bloccate in eccesso di fr. 99'270.-), per complessivi fr. 4'329'254.05. Il danno subito dall’attore risulta così di fr. 329'254.05.
Ora, come si è visto, il fatto, coerentemente sempre ribadito dal convenuto (ancora 3 giorni prima della conclusione della transazione, cfr. doc. 81), che le pretese dei clienti “” e “” fossero poi effettivamente di natura contrattuale e fossero dunque soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO è di per sé tale da far venir meno il rischio causato a suo tempo dal convenuto a seguito dell’omissione di atti interruttivi della prescrizione il 24 aprile 1981, che è dunque rimasta priva di qualsiasi rilevanza pratica. In tali circostanze, ritenuto che la conclusione di una transazione costituisce una semplice facoltà e non certo un obbligo, è incontestabile che se i clienti, invece di decidere di transigere (e di riservarsi di azionare il convenuto per la differenza), avessero proceduto in causa contro la banca, avrebbero verosimilmente ottenuto i loro fr. 4'329'254.05 e nulla avrebbero potuto ottenere dal convenuto (quand’anche fosse stato convenuto in giudizio con la banca). Il danno subito dai clienti non è dunque stato causato dalla violazione dei doveri di diligenza imputata al convenuto, che non può pertanto essere obbligato al suo risarcimento.
sull’appello incidentale
La censura è infondata. Per giurisprudenza invalsa (ritenuta del tutto sostenibile dal Tribunale federale, cfr. TF 26 gennaio 2009 4A_143/2008 consid. 8.3), nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162, 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.87, 26 marzo 2015 inc. n. 12.2013.23), che in concreto, come giustamente indicato nella sentenza di primo grado, è la ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2; cfr. la norma transitoria di cui all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulle ripetibili). Ora, volendosi anche ammettere che il valore litigioso ponderato della lite sia effettivamente quello di fr. 6'070'000.- indicato dalla parte convenuta e rammentato che in presenza di un tale valore l’art. 9 cpv. 1 vTOA prevede un’aliquota dal 3% al 6%, si osserva che il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 230’000.- (pari a circa il 3.79% del valore litigioso), è in definitiva rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui quel suo giudizio, del tutto congruo, sfugge a qualsiasi critica, tanto più che per i precedenti “incidenti processuali” il Pretore aveva già riconosciuto alle parti altri fr. 30'500.- per ripetibili (fr. 500.- in occasione del decreto 23 novembre 1994 sulla cauzione e fr. 30'000.- in occasione del giudizio 23 settembre 1998 [poi così riformato dalla decisione 22 febbraio 1999 di questa Camera] sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione). Nulla permette del resto di ritenere che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le particolarità del caso imponessero di applicare la percentuale massima del 6%: in effetti, se è vero che la causa si è protratta per una durata decisamente inusuale (21 anni al momento della sentenza pretorile), è però altrettanto vero che ciò non basta ancora per concludere che la causa, sicuramente non di immediata soluzione, fosse “di grande complessità tanto a livello fattuale quanto sul piano giuridico”, affermazione questa che la parte convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha minimamente provveduto ad illustrare e che ad ogni buon conto è smentita, oltre che dalle allegazioni che precedono, dal fatto che, a parte l’allestimento di corposi allegati preliminari (specie la risposta di 67 pagine, la replica di 60 pagine e la duplica di 97 pagine, per altro comprensive la prima di almeno 5 pagine, la seconda di almeno 6 pagine e la terza di almeno 10 pagine relative agli “incidenti processuali” di cui si è detto) e la produzione di ingente documentazione (110 documenti della parte convenuta e almeno altrettanti dell’attore), l’istruttoria si è in definitiva limitata all’assunzione di 7 testimoni, all’allestimento di una breve perizia giudiziaria con il suo relativo complemento e alla duplice audizione del perito, ritenuto che gli allegati conclusivi sono poi risultati essere tutto sommato contenuti (di 17 rispettivamente 27 pagine).
conclusione
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 3'425'575.45 per l’appello principale e di fr. 135’000.- per l’appello incidentale, seguono la rispettiva soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 6 novembre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 40’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 40’000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 31 dicembre 2013 di AO 1, AO 2 e AO 3 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 5’000.- sono a carico degli appellanti incidentalmente in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 5’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).