Incarto n. 12.2013.166
Lugano 27 marzo 2015/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.807 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 11 dicembre 2008 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 125'000.- oltre interessi al 5% dal 9 agosto 2007;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 settembre 2013 ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 7 ottobre 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 20 novembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
visto l’ulteriore scritto 22 novembre 2013 dell’attore;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1 ha stipulato con AO 1 un contratto per la copertura assicurativa di veicoli a motore, denominato “__________”, relativo al suo autoveicolo __________ targato __________, e valido con effetto dal 1° marzo 2007 (doc. B). La polizza, recante il n. __________ (doc. B), prevedeva, tra le altre cose, una prestazione di fr. 100'000.- in caso di invalidità del conducente conseguente ad infortunio, ritenuto che nelle condizioni generali (doc. A) è stato precisato da una parte che l’assicurazione copriva gli infortuni derivanti dall’uso del veicolo assicurato (clausola D 1.1), rispettivamente che si consideravano infortuni le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (clausola D 1.2) nonché la respirazione fortuita di gas o vapori, l’ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive, i congelamenti, le insolazioni, i colpi di sole come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti e l’annegamento (clausola D 1.3), ed è stato dall’altra previsto che se al momento dell’incidente l’assicurato viaggiava in un’autovettura ed era protetto dalla cintura di sicurezza le prestazioni per il caso d’invalidità andavano maggiorate del 25% (clausola D 3).
Alle 11.45 circa del 22 marzo 2007 alcuni passanti hanno notato la presenza dell’autoveicolo __________ targato __________, fermo ai lati della strada, senza che vi fossero segni evidenti di collisione o fossero state riscontrate altre anomalie nei dintorni. A bordo dello stesso AP 1, che stava allora rientrando da __________ al suo domicilio di __________, è stato rinvenuto in un forte stato confusionale. Prontamente soccorso e trasportato all’Ospedale Regionale di __________, al medesimo è stata diagnosticata la frattura della vertebra L1, in seguito stabilizzata, e un emangioma cavernoso al cervello, successivamente asportato chirurgicamente.
Con decisione 23 ottobre 2007 (doc. L) l’Ufficio AI del Cantone Ticino gli ha riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità intera con grado AI del 100% con effetto dal 1° novembre 2006.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
Il Pretore, con la sentenza 5 settembre 2013 qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, fondandosi sulla perizia giudiziaria pluridisciplinare dei dr. N__________ __________ e G__________ , ha innanzitutto ritenuto che l’attore con tutta probabilità aveva avuto una crisi epilettica (causata dall’emangioma cavernoso al cervello che lo affliggeva) mentre era alla guida del proprio veicolo con conseguente frattura vertebrale, rilevando che altri eventi venivano ritenuti dal perito dr. N __________ meno probabili e dal perito dr. G__________ __________ esplicitamente esclusi, come pure escluso era il concorso all’insorgere della frattura di altre debolezze in capo all’attore, quali l’osteoporosi. Egli ha quindi osservato che le contestazioni mosse dall’attore alle conclusioni peritali, oltre che non sostanziate, si scontravano con l’evidenza peritale, che andava considerata tale nonostante la cautela nell’esprimersi adottata dai medici, e non scalfivano minimamente le conclusioni dei periti, rilevando ad esempio che l’impossibilità di effettuare un EEG al momento della crisi subita dall’attore non rendeva privi di rilevanza gli innumerevoli fatti e gli indizi convergenti valutati da entrambi i periti, rispettivamente che il fatto che i medici avevano ritenuta solo “remota” la possibilità che altri fattori avessero causato la frattura non permetteva sicuramente di dare per scontato un diverso evento traumatico. Ciò posto, ha senz’altro escluso l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della petizione: nonostante la crisi epilettica potesse in sé anche rappresentare la causa di una lesione parificabile ad infortunio, nel caso di specie era l’origine dell’epilessia ad escludere che quanto accaduto potesse parificarsi a un infortunio, la perizia avendo fatto ricondurre con certezza l’attacco epilettico alla malattia cerebrale, che non costituiva un semplice fattore che aveva favorito l’insorgere della crisi bensì l’unico ad averla causata (il che rendeva inapplicabile l’art. 9 cpv. 1 [recte: 2] OAINF); parimenti ciò comportava che l’accaduto non poteva essere messo in relazione all’utilizzo del veicolo, condizione basilare per l’erogazione delle prestazioni.
Con l’appello 7 ottobre 2013 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 20 novembre 2013, l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione. Egli rileva che l’istruttoria, caratterizzata dalla perizia giudiziaria dei dr. N__________ __________ e G__________ __________, non aveva dato risposte inconfutabili in punto alle cause della frattura vertebrale, ma si era conclusa con risultati meramente ipotetici non suffragati da elementi concreti, per cui il Pretore era caduto nell’arbitrio laddove aveva ritenuto che la frattura fosse con certezza riconducibile ad una crisi epilettica generata da un’anomalia cerebrale. Ritenuto così che l’istruttoria non aveva dimostrato alcuna altra causa alla base del trauma in esame, lo stesso, equiparabile ad un infortunio in base all’art. 9 cpv. 1 [recte: 2] OAINF, era chiaramente da ascrivere all’utilizzo dell’autoveicolo.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
L’appello dell’attore è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte l’attore non si è in effetti confrontato criticamente con gran parte della circostanziata argomentazione del Pretore (e meglio con quella relativa all’infondatezza delle contestazioni neppure sostanziate da lui mosse alle conclusioni peritali, all’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF ed al fatto che l’accaduto non poteva essere messo in relazione all’utilizzo del veicolo) ed in particolare non ha spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174). Dall’altra, anche laddove ha menzionato la decisione pretorile (con riferimento alle a suo dire insufficienti risultanze della perizia giudiziaria sulla preponderante probabilità che la frattura vertebrale fosse stata causata da una crisi epilettica dovuta all’emangioma cavernoso al cervello), egli si è perlopiù limitato a riprodurre quanto da lui già addotto in sede conclusionale, sia pure sotto forma di un “collage” completato solo da qualche breve commento relativo al giudizio pretorile, ciò che a ben vedere non costituisce però ancora una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86).
Quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere la ricevibilità dell’appello su quest’ultima questione, ossia nella misura in cui al Pretore veniva rimproverato di aver arbitrariamente ritenuto che la frattura vertebrale fosse riconducibile con certezza ad una crisi epilettica generata da un’anomalia cerebrale, l’appello sarebbe comunque stato infondato nel merito. In effetti, se anche si volesse seguire l’attore ed ammettere con lui che la perizia giudiziaria non aveva dato risposte inconfutabili in punto alle cause della frattura vertebrale e si era invece conclusa con risultati meramente ipotetici non suffragati da elementi concreti, la sua posizione non sarebbe stata migliore, egli, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC e 39 LCA; Nef, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 39 LCA; DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 8 luglio 2008 4A_193/2008 consid. 2.1.1, 17 novembre 2008 4A_393/2008 consid. 4.1, 3 marzo 2010 4A_186/2009 consid. 6.2.1, 3 agosto 2010 4A_180/2010 consid. 2.4.1, 17 novembre 2010 4A_431/2010 consid. 2.4, 3 marzo 2015 4A_382/2014 consid. 5.3; II CCA 13 novembre 2003 inc. n. 12.2002.213, 17 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.202), non avendo in tal modo ancora dimostrato (con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante applicabile in un caso del genere, cfr. Nef, op. cit., n. 27 e 37 ad art. 39 LCA; Carré, Loi fédérale sur le contrat d’assurance, p. 284 seg.; DTF 130 III 321 consid. 3.2; TF 3 marzo 2010 4A_186/2009 consid. 6.2.1, 3 agosto 2010 4A_180/2010 consid. 2.4.1, 17 novembre 2010 4A_431/2010 consid. 2.4, 3 marzo 2015 4A_382/2014 consid. 5.3; II CCA 5 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.208) che la frattura fosse riconducibile a un evento coperto dalla polizza ed in particolare fosse chiaramente da ascrivere all’utilizzo dell’autoveicolo.
Ma ad ogni buon conto, a prescindere da quanto si è appena detto, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’integrale reiezione della petizione risulta del tutto ineccepibile.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto vero che la perizia giudiziaria non aveva dato risposte inconfutabili in punto alle cause della frattura vertebrale e si era invece conclusa con risultati meramente ipotetici non suffragati da elementi concreti: come rilevato dal Pretore ed ammesso dallo stesso attore in sede conclusionale (p. 7), il perito dr. N__________ __________ aveva in effetti ritenuto probabile che la frattura fosse stata causata dalla crisi epilettica (perizia p. 13 segg.), aggiungendo che la probabilità che essa fosse dovuta ad altre circostanze era molto bassa o remota anche se non esclusa a priori (perizia p. 14 seg.), cosicché la crisi epilettica ne costituiva la causa più probabile (perizia p. 15 seg.); a favore dell’esistenza di una crisi epilettica, ritenuta altamente verosimile, si era del resto espresso anche il perito dr. G__________ __________ (p. 3 seg.). È così stato dimostrato, sia pure non con certezza - come stabilito dal Pretore - ma solo con una verosimiglianza preponderante (ciò che è comunque ampiamente sufficiente allo scopo, anche perché l’onere della prova incombeva come detto all’attore), che la frattura in questione è stata causata da una malattia cerebrale, la quale non costituisce però un “infortunio” ai sensi della polizza (concetto questo che in base alla clausola D 1.2 delle condizioni generali comprende solo le lesioni corporali ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF, cfr. in particolare gli art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LAINF, ora concretizzati all’art. 4 LPGA], che qui non sono date, e quelle elencate nella clausola D 1.3, a loro volta qui non pertinenti, senza che sia dunque possibile una sua estensione alle fattispecie di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF [e meglio alle fratture non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi], ammessa solo nel diritto delle assicurazioni sociali, tranne in caso di un esplicito rinvio nella polizza, qui però inesistente).
Neppure si può in ogni caso ritenere, come già evidenziato dal Pretore, che l’evento che aveva provocato la frattura (ossia l’attacco epilettico dovuto alla malattia cerebrale) - come detto già tale da non essere considerato un “infortunio” - fosse derivante “dall’uso del veicolo assicurato”, il fatto che lo stesso sia casualmente capitato in occasione dell’utilizzo del veicolo non essendo sufficiente per ammettere l’esistenza di una fattispecie coperta dall’assicurazione. E, del resto, il perito dr. N__________ __________ ha ritenuto solo remota la probabilità che la frattura fosse dovuta al veicolo (perizia p. 14).
Per completezza di motivazione, si aggiunga che l’attore nemmeno è stato in grado di dimostrare di essere stato allacciato con la cintura di sicurezza allorché si era prodotta la frattura e con ciò di avere diritto a una maggiorazione del 25% dell’eventuale copertura originaria per invalidità.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 125'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, BU 2015 pag. 38 e 39).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 7 ottobre 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).