Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.2014 12.2013.16

Incarto n. 12.2013.16

Lugano 21 agosto 2014/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 1° luglio 2011 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2008;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 19 dicembre 2012 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 28 gennaio 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 5 marzo 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. In data 1° luglio 2004 A__________ , fiduciario di E __________, ha indirizzato ai cinque figli di quest’ultimo, __________, __________, AO 1, AP 1 e , una lettera (cfr. plico n. 5 nel doc. rich. IV°; quella indirizzata a AO 1 risulta pure allegata quale doc. B inc. UC), con cui comunicava loro che “vostro padre E ha deciso di devolvere in donazione l’importo [ndR poi risultato essere di fr. 150'000.-] che gli è rimasto dal ricavo della vendita del terreno [ndR frattanto frazionato nelle part. n. __________ e __________ __________] di __________ dopo il pagamento del debito ipotecario e relative spese in ragione di un terzo alle tre figlie. Per mantenere una stessa linea di reciprocità ha pure deciso di dedurre lo stesso importo dai debiti che i figli __________ e __________ hanno verso di lui. Prego quindi le tre figlie a volermi indicare la rispettiva relazione bancaria onde poter effettuare il relativo pagamento ”.

In assenza di indicazioni da parte della figlia AO 1, il 20 gennaio 2006 - come è stato possibile accertare solo nel corso dell’istruttoria di causa - E__________ __________ ha bonificato fr. 50'000.- su un conto della figlia AP 1 presso la Banca , con la causale “da E __________ in favore di AO 1 figlia di E__________ come da accordo” (cfr. doc. I° rich. e doc. 1a), ritenuto però che la somma non è in seguito mai stata riversata a AO 1.

E__________ __________ è deceduto il 17 febbraio 2008, lasciando quali eredi la moglie __________ e i cinque figli sopramenzionati (cfr. doc. A inc. UC).

  1. Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), con petizione 1° luglio 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2008, domanda questa che il Pretore, con decisione 19 dicembre 2012, ha integralmente accolto, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 4'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere all’attrice fr. 5'500.- per ripetibili. Pur avendo ritenuto che la promessa di donazione formulata nel luglio 2004 per conto di E__________ __________ non era stata a suo tempo accettata dall’attrice, egli le ha comunque riconosciuto il diritto a ricevere l’importo di fr. 50'000.- più interessi, rilevando in sostanza come la convenuta non avesse adempiuto al mandato poi affidatole da quest’ultimo nel gennaio 2006 di trasferire alla controparte, in virtù di un contratto a favore di terzi perfetto (art. 112 cpv. 2 CO), la somma bonificata in precedenza sul suo conto.

  2. Con l’appello 28 gennaio 2013, che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa contesta dapprima la venuta in essere di un separato rapporto giuridico (a favore di terzi) accanto all’originaria promessa di donazione, mai accettata, e rileva come lo stesso, al pari della promessa di donazione, sarebbe comunque decaduto a seguito dell’avvenuta morte del donatore e mandante (art. 405 CO).

Con risposta 5 marzo 2013 l'attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili, precisando come la promessa di donazione fosse già stata da lei accettata.

  1. La tesi dell’attrice secondo cui essa, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, avrebbe già accettato (o comunque non rifiutato) nel luglio 2004 la promessa di donazione formulata nei suoi confronti non può essere seguita. E in ogni caso la circostanza non avrebbe permesso di accogliere la petizione.

4.1 L’attrice osserva innanzitutto che il tema dell’accettazione o meno della promessa di donazione nemmeno avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di prime cure, in quanto lo stesso era stato sollevato dalla controparte per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo con le conclusioni. Non è così. La questione è in realtà stata esaminata non tanto per il fatto che la convenuta aveva contestato l’accettazione da parte dell’attrice solo in sede conclusionale (tardivamente), ma piuttosto per il fatto che negli allegati preliminari l’attrice mai aveva addotto di aver a suo tempo accettato la promessa di donazione (limitandosi a sostenere di non aver a suo tempo ricevuto la somma oggetto della promessa di donazione). In tali circostanze il Pretore era pertanto autorizzato ad esaminare se la promessa di donazione, di per sé inefficace se non accettata, si fosse allora perfezionata.

4.2 Il Pretore ha concluso per la mancata accettazione (o per il rifiuto) da parte dell’attrice della promessa di donazione formulata nel luglio 2004, rilevando da una parte come essa non avesse evaso in termini ragionevoli la richiesta contenuta nello scritto 1° luglio 2004 di indicare la relazione bancaria per effettuare il relativo pagamento, ciò che risultava pure dalle note manoscritte di A__________ __________ visibili nel doc. 5 del plico doc. IV° rich. (secondo cui “ha rifiutato!! tel __________ E__________ Agosto 2004” rispettivamente “non ha mai risposto alla lettera!!!”), evidenziando dall’altra come il rifiuto della somma da parte sua fosse stato confermato in sede testimoniale dal fratello __________, e osservando infine che un ulteriore indizio della mancata accettazione era costituito dalla circostanza secondo cui essa nulla aveva preteso o chiesto in relazione a quella somma fino al 30 maggio 2008 (doc. C inc. UC).

In questa sede l’attrice non è stata in grado di provare l’erroneità della conclusione del Pretore. Essa, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto censurato l’assunto pretorile secondo cui non aveva evaso in termini ragionevoli la richiesta formulata nello scritto 1° luglio 2004 di indicare la relazione bancaria per effettuare il relativo pagamento, essa avendo ora anzi ammesso di non aver “subito dato seguito all’invito di indicare la relazione bancaria sulla quale mettere in atto la promessa di donazione” (risposta all’appello p. 6). Il fatto poi che le note manoscritte riportate nel doc. 5 del plico doc. IV° rich. non emanassero da A__________ __________ ma da altri, segnatamente dalla convenuta, è invece stato da lei addotto per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede e oltretutto nemmeno è stato provato. Pure irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è l’altra circostanza secondo cui la testimonianza resa da __________ non potrebbe essere considerata, essendo egli stato in cattivi rapporti con lei e non risultando da chi egli avrebbe appreso le circostanze da lui poi riferite. Ed è infine corretto che essa nulla avrebbe preteso o chiesto in relazione a quella somma fino al 30 maggio 2008 (doc. C inc. UC): da una parte essa non contesta qui di non aver sollecitato il pagamento prima del gennaio 2006; dall’altra, pur avendo ora preteso di averlo però sollecitato al padre dopo quella data tramite la cognata __________, essa non ha assolutamente provato la veridicità di questa circostanza, contestata a suo tempo dalla controparte (risposta p. 3) e che la cognata, sentita in qualità di teste, non ha confermato.

4.3 Ma a prescindere da quanto precede, la particolare questione nemmeno sarebbe stata determinante per l’esito della lite. L’eventuale perfezionamento nel luglio 2004 della promessa di donazione in forza della sua accettazione da parte dell’attrice avrebbe in effetti comportato l’obbligo per E__________ __________, ma non certo per la convenuta, di corrispondere all’attrice la somma così promessa. In tale eventualità la causa avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta per carenza di legittimazione passiva.

  1. Da parte sua, la convenuta rimprovera invece al Pretore una triplice errata applicazione del diritto, da una parte per aver ritenuto che nel gennaio 2006 fosse venuto in essere un nuovo e separato rapporto giuridico (volto semmai al “posteggio” presso di lei della somma oggetto della promessa di donazione e non invece al pagamento della stessa, per il suo tramite, all’attrice) accanto all’originaria promessa di donazione e dall’altra per non aver preso atto come quel rapporto giuridico, al pari della promessa di donazione, sarebbe comunque decaduto a seguito della morte del donatore e mandante (art. 405 CO).

5.1 La prima censura è chiaramente infondata. Come si è appena detto, la promessa di donazione formulata nel luglio 2004 da E__________ __________ all’indirizzo dell’attrice non si è perfezionata a seguito dalla sua mancata accettazione da parte di quest’ultima ed è senz’altro decaduta. Nondimeno, a distanza di oltre un anno e mezzo da questi fatti, nel gennaio 2006, E__________ __________ ha nuovamente tentato di attuare l’auspicata donazione a favore dell’attrice, versando ora sul conto della convenuta la somma promessa con il contestuale invito a volergliela riversare (in tal senso va in effetti intesa la causale nel bonifico alla convenuta “in favore di AO 1 figlia di E__________ come da accordo”), nulla permettendo invece di ritenere - come invece preteso dalla convenuta - che in tal modo la somma fosse da lui stata semplicemente “posteggiata” presso di lei (con un mandato di pagamento condizionato) in attesa che l’attrice accettasse la donazione, tesi questa che per altro era stata evocata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC). Come rilevato dal giudice di prime cure, in tal modo costui ha dunque fatto capo a una nuova costruzione giuridica - la cui qualifica verrà esaminata più oltre - separata e diversa da quella originaria (con oltretutto coinvolte parti diverse) allo scopo di attuare la sua volontà di donare.

5.2 L’altra censura sul tema, quella secondo cui il negozio giuridico venuto in essere nel gennaio 2006 tra la convenuta e E__________ __________ sarebbe decaduto a seguito della morte di quest’ultimo e non potrebbe così più essere adempiuto, presuppone un esame della qualifica giuridica dello stesso.

5.2.1 Nel suo giudizio il Pretore ha ritenuto che tra la convenuta e E__________ __________ fosse allora venuto in essere un mandato (art. 394 CO) di pagamento a favore dell’attrice, legittimata in virtù di un contratto a favore di terzi perfetto (art. 112 cpv. 2 CO).

Tale qualifica non può tuttavia essere qui confermata, almeno nella misura in cui viene ritenuta l’esistenza di un contratto a favore di terzi perfetto: dalla sola causale contenuta nel bonifico (“da E__________ __________ in favore di AO 1 figlia di E__________ come da accordo”, cfr. doc. I° rich. e doc. 1a), a cui non sono state aggiunte ulteriori circostanze, non si può in effetti concludere che all’attrice sia allora stato conferito il diritto di pretendere direttamente il pagamento dalla convenuta, che di per sé non è presunto (DTF 123 III 129 consid. 3d; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 10 ad art. 112 CO). Semmai ci si potrebbe trovare in presenza di un assegno (art. 466 CO).

5.2.2 Alla luce di questa qualifica giuridica la censura della convenuta deve senz’altro essere respinta. In effetti il mandato di effettuare un pagamento a un terzo (ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CO) non decade a seguito della morte del mandante (cfr. in generale Gautschi, Berner Kommentar, n. 4b ad art. 405 CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 86 ad art. 405 CO). E lo stesso vale in caso di decesso dell’assegnante (cfr. DTF 105 II 104 consid. 3c; Gautschi, op. cit., n. 3b e 4b ad art. 405 CO e 6a ad art. 470 CO; Koller, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 10 ad art. 470 CO).

  1. La reiezione delle censure d’appello non significa però ancora che il gravame debba essere respinto, la decisione del Pretore non potendo nel caso particolare essere confermata.

Già si è detto che il rapporto giuridico venuto in essere tra la convenuta e E__________ __________ può essere qualificato come un mandato di pagamento a favore di un terzo non legittimato a pretendere direttamente il pagamento dalla mandataria (ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CO): in tal caso l’attrice non può dunque pretendere dalla convenuta il pagamento della somma a lei bonificata (Gonzenbach, op. cit., n. 13 ad art. 112 CO).

Un discorso analogo può essere fatto anche nell’eventualità in cui quel rapporto giuridico possa essere esaminato secondo le disposizioni sull’assegno (art. 466 CO). L’attrice ha in effetti ammesso a più riprese (cfr. conclusioni p. 9 segg., risposta all’appello p. 3 e 9) che la convenuta le aveva sempre pervicacemente sottaciuto, anche negli allegati preliminari, di aver ricevuto il bonifico da riversarle, e dall’incarto risulta che neppure in seguito, dopo che il 30 maggio 2008 essa aveva finalmente scoperto da altri il versamento alla stessa (e le aveva così chiesto di trasferirle la somma, cfr. doc. C inc. UC), costei le avesse dichiarato o le avesse lasciato intendere in buona fede di volersi obbligare al pagamento nei suoi confronti (cfr. anzi doc. D, H e L inc. UC e l’opposizione al PE notificatole di cui al doc. M inc. UC), mai effettuato, ossia che le avesse in sostanza comunicato l’accettazione dell’assegno (la cui accettazione tacita non è presunta, cfr. Koller, op. cit., n. 4 ad art. 468 CO). In assenza di una tale accettazione, nemmeno in tal caso essa dispone del diritto di pretendere direttamente il pagamento dall’assegnata (DTF 122 III 237 consid. 3b; Koller, op. cit., n. 3 ad art. 468 CO; Gautschi, op. cit., n. 3b ad art. 405 CO).

Tanto basta per respingere la petizione ed accogliere l’appello.

  1. Non è tuttavia escluso che l’attrice possa in futuro pretendere almeno parte di quella somma. Non avendo adempiuto il mandato di pagamento a favore di terzi rispettivamente eseguito l’assegno, la convenuta è in effetti tenuta a risarcire il mandante rispettivamente assegnante del danno che glien’è derivato (per il contratto a favore di terzi imperfetto cfr. Gonzenbach, op. cit., ibidem; per l’assegno cfr. Koller, op. cit., n. 12 ad art. 468 CO). Ritenuto che al mandante rispettivamente assegnante E__________ __________, nel frattempo deceduto, è come detto subentrata la sua comunione ereditaria, solo quest’ultima, di cui fa tra l’altro parte anche l’attrice (cfr. doc. A inc. UC), è di principio legittimata a far valere quel danno in comune (cfr. Schaufelberger/Keller Lüscher, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 26 segg. ad art. 602 CC; Forni/Piatti, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 ad art. 598 CC; II CCA 3 maggio 2011 inc. n. 12.2010.239) nei confronti della convenuta; l’attrice non ha del resto preteso né tanto meno dimostrato che nel frattempo la divisione dell’eredità paterna (che nel febbraio 2009 non risultava essere stata effettuata, cfr. doc. G inc. UC, e per la quale nell’aprile 2009 essa aveva preannunciato l’inoltro della relativa istanza, cfr. doc. I inc. UC; cfr. pure risposta all’appello p. 6) sia stata portata a termine e che essa disponesse così della facoltà di azionarlo singolarmente (cfr. Forni/Piatti, op. cit., ibidem).

  2. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la decisione pretorile dev’essere riformata nel senso dell’integrale reiezione della petizione, ritenuto che le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 28 gennaio 2013 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la decisione 19 dicembre 2012 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

  2. Le spese processuali della presente procedura in fr. 3'500.-, già anticipate dall’attrice, nonché le spese processuali di fr. 1'000.- versate dall’attrice nell’incarto di conciliazione CM.2011.4, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 5'500.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 2’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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