Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.05.2014 12.2013.125

Incarto n. 12.2013.125

Lugano 26 maggio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2012.122 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 giugno 2012 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 237'000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 18 giugno 2013;

appellante l'attrice che con atto di appello 20 agosto 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi oltre che della procedura di conciliazione;

mentre la convenuta con risposta 1° ottobre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. A__________ è stato iscritto a registro di commercio in qualità di direttore con firma individuale della AO 1 dal 5 febbraio 1998 al 15 gennaio 2010 (doc. C) ed è deceduto il 20 agosto 2009. Nell'ambito della procedura di fallimento in via sommaria dell'eredità giacente è stato ammesso in terza classe un credito di fr. 64'903.- dell'avv. RA 1 (doc. L), il quale si è fatto cedere (art. 260 LEF) dalla massa fallimentare – che l'ha autorizzato a far valere tale pretesa per proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa (doc. B) - una pretesa (contestata) di fr. 237'000.- che il defunto direttore avrebbe vantato nei confronti della società a titolo di salari insoluti.

  2. Fallito il tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC; doc. A), con petizione 11 giugno 2012 l'avv. RA 1 ha chiesto, in nome della massa, la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 237'000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2009 e spese esecutive a titolo di pretesa salariale per il lavoro svolto – ma non retribuito - da A__________ dal 1° gennaio 2003 al 31 luglio 2009. Inoltre ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (doc. G). In sintesi, ritenendo che il lavoro svolto dal defunto direttore per la convenuta andasse regolarmente remunerato, non potendo egli avere (validamente) rinunciato al proprio salario durante detto periodo, l'attrice ha quantificato la pretesa sulla base di una retribuzione annua di almeno fr. 36'000.-, corrispondente all'importo che sarebbe stato dichiarato fiscalmente fino al 2002. Nella risposta del 12 luglio 2012 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, argomentando che A__________, portatore del capitale azionario della società, si sarebbe riservato la carica di direttore senza però svolgere una effettiva attività lavorativa, il suo ruolo essendo limitato a firmare gli ordini di pagamento allestiti dall'amministratore. Egli non sarebbe così stato vincolato alla società da un contratto di lavoro. Avrebbe invece lavorato a tempo pieno per un'altra società facente a lui capo, la L__________ Sarl di , e dedicato il resto del tempo a curare gli interessi della L SA di __________ di cui sarebbe stato direttore dal 13 giugno 2006. In ogni caso la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa salariale e accessoria nei cinque anni precedenti il decesso di A__________. Con la replica l'attrice ha contestato che il direttore fosse azionista della convenuta e socio della L__________ Sarl, tra gli attivi della successione mancando traccia di tali partecipazioni. Nel sottolineare come le difficoltà della convenuta non avessero comportato il licenziamento del direttore, bensì ne avessero unicamente procrastinato il versamento dello stipendio, la massa ha ricordato che un pignoramento di salario aveva dato risultati positivi nel periodo gennaio-settembre 2003. A ciò si aggiungeva la menzione del direttore A__________ nell'elenco dei salari al 1° gennaio 2004 trasmesso alla Fondazione istituto collettore LPP (doc. N). In duplica e nel suo memoriale conclusivo la convenuta ha sostanzialmente ribadito la propria contrapposta tesi, mentre l'attrice non ha presentato conclusioni al termine dell'istruttoria.

  3. Con sentenza 18 giugno 2013 il Pretore ha respinto la petizione. Dopo avere ricordato che incombeva all'attrice dimostrare l'esistenza di un contratto di lavoro tra A__________ e la convenuta, il giudice di prime cure ha ritenuto -alla luce delle evidenze istruttorie- che gli indizi forniti dalla prima non fossero sufficienti a convincerlo di tale circostanza nel periodo rilevante. In particolare, il fatto che il direttore si limitasse a firmare quanto gli preparava l'amministratore non poteva a suo giudizio integrare una prestazione lavorativa di carattere dirigenziale. Né il Pretore ha rilevato la presenza di un rapporto di subordinazione tra le parti o di un qualsiasi controllo economico di altri organi sull'attività societaria.

  4. L'attrice è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 20 agosto 2013, con il quale chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, comprese quelle della procedura di conciliazione. Nella risposta del 1° ottobre 2013 la convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

  5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data.

  6. L’appellante deve spiegare perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi -giuridici e fattuali- le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80). Orbene, l'atto di appello non si confronta nelle debite forme con l'argomentazione decisiva del giudizio impugnato. Il primo giudice ha infatti negato l'esistenza di un contratto di lavoro tra il defunto direttore e la convenuta, oltre che per l'assenza di una effettiva prestazione lavorativa del primo in favore della seconda - tale non essendo stato considerato il fatto che egli, nella sua funzione, firmasse quanto gli preparava l'amministratore -, essenzialmente per la mancanza di un rapporto di subordinazione tra le parti e di un qualsiasi controllo economico di altri organi sull'attività della società. L'appellante - che in larga misura si diffonde nell'interpretazione, per la prima volta in appello, dei dati contabili della società richiamati dal Pretore dopo che in quella sede aveva invece rinunciato non solo alle arringhe finali ma anche a presentare una memoria scritta conclusiva con cui avrebbe potuto agevolmente esprimersi sulle risultanze istruttorie - non affronta sufficientemente, come dovrebbe, questi due aspetti. Essa contesta sì l'affermazione, ritenuta non credibile, dell'amministratore unico L__________ che considerava A__________ azionista unico e proprietario della convenuta. Ma, a prescindere dalla fondatezza della censura ricorsuale, ciò non basta ancora per smontare il giudizio di primo grado e per dimostrare l'esistenza di un rapporto di subordinazione, rispettivamente di un controllo (economico) di altri organi sull'attività della società. L'atto di appello si rivela di conseguenza già carente sotto il profilo di una motivazione conforme all'art. 311 CPC. Ad ogni modo, quand'anche potessero essere esaminate nel merito, le censure sollevate dovrebbero essere respinte in quanto infondate, per i motivi di cui si dirà in seguito.

  7. Il giudice stabilisce liberamente la natura di una convenzione senza essere vincolato alla qualifica, eventualmente concorde, delle parti. La terminologia utilizzata non è dunque decisiva a tal fine (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 129 III 664 consid. 3.1).

7.1 L’art. 319 CO definisce il contratto individuale di lavoro come quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario stabilito in tempo o a cottimo (Tercier/Favre /Conus, Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5255). Durata e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione: il lavoratore si trova cioè a dover affrontare una relazione di dipendenza, rispetto al datore di lavoro, che lo porta a dover seguire le sue istruzioni e direttive (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con riferimenti, in JdT 2012 II 198; DTF 130 III 213 consid. 2.1). La subordinazione si concretizza nella mancanza di libertà del lavoratore, nell’obbligo di fedeltà, che comprende il rispetto del segreto professionale e il dovere di rendere regolarmente conto del lavoro svolto e, da ultimo, nel controllo esercitato dal datore di lavoro. Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un’influenza diretta sull’andamento e sulla forma dell’attività ed una delle parti gode di un diritto di controllo sull’altra (II CCA 4 novembre 1998 inc. n. 12.1998.208). Il necessario rapporto di subordinazione può fare difetto anche se le parti ritengono di avere concluso un contratto di lavoro (DTF 128 III 129 consid. 1a/aa; sentenza del Tribunale federale 4C.39/2005 dell'8 giugno 2005 consid. 2.2). Siffatto rapporto è ad esempio assente se l'organizzazione lavorativa non è dettata da terze persone, se non vi è l'obbligo di seguire le istruzioni né dipendenza economica e se inoltre chi fornisce la prestazione lavorativa gode di autonomia sotto il profilo territoriale e temporale (cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 5).

7.2 Il criterio della subordinazione va invero relativizzato di fronte a chi esercita professioni tipicamente liberali oppure svolge funzioni dirigenziali. L'autonomia è in quel caso molto più ampia e la subordinazione è essenzialmente di natura organizzativa (Wyler, droit du travail, 2a ed. 2008, pag. 58). Depongono allora per un contratto di lavoro i seguenti elementi: la remunerazione fissa e periodica, la messa a disposizione di un posto e degli strumenti di lavoro così come l'assunzione da parte del datore di lavoro del rischio imprenditoriale. Il lavoratore rinuncia in effetti a partecipare al mercato in qualità di imprenditore e non si assume il rischio economico, lasciando che un terzo disponga della sua prestazione in cambio di un reddito garantito (sentenza citata 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con riferimenti). Ciò vale anche per un'attività a tempo parziale. In tal caso ci si deve domandare se con il vincolo contrattuale vada persa la possibilità di disporre della propria forza lavoro, nel senso che al di là della remunerazione, che ne configura la controprestazione, non vi sia più spazio per partecipare al successo economico di detto impiego (sentenza del Tribunale federale 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.6.1). Nell'ipotesi affermativa si realizza un rapporto di dipendenza economica che depone piuttosto per un contratto di lavoro.

7.3 Oltre a questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere decisivi, aiutano nella qualifica del contratto. In particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l’obbligo di presenza regolare nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); il prelievo di contributi sociali sulla remunerazione dovuta oppure la qualifica d'attività lucrativa dipendente operata dalle autorità fiscali o in materia di assicurazioni sociali. Questi criteri non sono però decisivi poiché le nozioni non collimano esattamente (sentenza citata 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con riferimenti; DTF 95 I 21 consid. 5b). In nessun caso si può tuttavia ammettere un rapporto di lavoro quando vi è identità economica fra la persona giuridica e la persona che funge quale suo organo dirigente; manca qui, infatti, la relazione di subordinazione fra datore di lavoro e dipendente. Per questo motivo in tali circostanze viene piuttosto ammessa l'esistenza di un contratto innominato simile al mandato (cfr. DTF 125 III 78 consid. 4).

7.4 L’art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid. 3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il lavoratore deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro – mediante un'esplicita dichiarazione di volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) – così come l'ammontare del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore di lavoro incombe dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro o la prova dell’avvenuto pagamento del salario (cfr. DTF 125 III 78 consid. 3b).

7.5 Dottrina e giurisprudenza propendono invero a qualificare il contratto tra una società e il proprio direttore (o vicedirettore) quale rapporto di lavoro per il motivo che quest'ultimo, nonostante la sua posizione dirigenziale, soggiace normalmente alle istruzioni del consiglio di amministrazione. Ciò non toglie tuttavia che anche in questa evenienza sono decisive le particolarità del caso di specie (DTF 128 III 129 consid. 1a/aa).

7.6 Nella fattispecie, l'esistenza di un rapporto di subordinazione come è stato sopra definito non traspare minimamente. In particolare, non risulta in alcun modo che l'amministratore unico o altri organi della AO 1 impartissero istruzioni al direttore o ne dettassero l'organizzazione del lavoro. Al contrario, dall'interrogatorio di L__________, attivo nella società dal 2005 e poi diventato suo amministratore unico dal 2008, si evince piuttosto che quest'ultimo si occupava (unicamente) delle questioni amministrative e preparava le pratiche - perlopiù bonifici per il pagamento della merce - che in seguito A__________ firmava quando passava in ufficio. Agli occhi suoi e di chiunque altro, il direttore agiva come se fosse l'unico azionista e proprietario della società. Tant'è che al suo decesso le azioni della società le avrebbe prese la vedova che poi avrebbe cercato di venderle, senza successo però, a una società italiana. Del resto, sarebbe stato lo stesso A__________ ad avergli chiesto nel 2008 il favore di entrare nel consiglio di amministrazione e sarebbe sempre stato lui ad avere portato le azioni per l'assemblea. Addirittura, da quando - l'interrogato- è entrato nella società nel 2005, A__________ non avrebbe mai svolto una vera attività lavorativa per la convenuta, essendosi egli occupato di una ditta italiana (L__________ Sarl), oltre che della L__________ SA. L__________ ha in ogni caso escluso che vi fosse un rapporto di subordinazione tra il direttore e la convenuta (cfr. verbale di udienza 29 gennaio 2013).

7.7 Anche volendo soppesare con la dovuta prudenza queste dichiarazioni, soprattutto dopo che il 29 aprile 2010 lo stesso L__________, sollecitato dall'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. I), aveva comunicato di non conoscere i proprietari delle azioni (doc. E), gli elementi agli atti non permettono di stabilire il necessario rapporto di subordinazione tra A__________ e la convenuta. Benché possano essere individuati, come ha del resto evidenziato lo stesso Pretore, alcuni indizi a favore di un rapporto di lavoro, quali la dichiarazione dei salari all'istituto delle assicurazioni sociali (IAS) per gli anni 2000-2002 (doc. I°; non sono per contro stati dichiarati salari del direttore per il 2003 e il 2004, mentre a partire dal 1° ottobre 2004 la ditta è stata iscritta quale "ente senza salari" [comunicazione 7 gennaio 2013 dello IAS alla Pretura di Lugano]), il pignoramento di quote mensili di fr. 925.- nel periodo gennaio-settembre 2003 (doc. M1 e M2) - che però avrebbe allo stesso modo potuto riguardare un reddito da attività indipendente (art. 93 cpv. 1 LEF; SJ 2011 I pag. 333) - e la menzione di A__________ nell'elenco dei salari al 1° gennaio 2004 all'indirizzo della Fondazione istituto collettore LPP sebbene, come detto, sia per l'anno 2003 che per quello successivo non figurasse alcun salario AVS (doc. N), manca la prova dell'indispensabile relazione di subordinazione. D'altronde, anche gli altri elementi agli atti avvalorano la tesi del primo giudice. Il defunto direttore, che era già attivo per conto di altre due (sue) società e che sembrava poter disporre liberamente della sua forza lavoro, ha ricoperto formalmente tale funzione dirigenziale nel corso degli anni nonostante si siano succeduti quattro amministratori unici (doc. C). Inoltre, egli deteneva quanto meno di fatto il pacchetto azionario della società e agiva esternamente come se ne fosse il proprietario. Seguendo la tesi attorea egli avrebbe invece, contrariamente a ogni logica e all'esperienza generale della vita, accettato per anni di fornire le proprie prestazioni non remunerate senza rivendicare il diritto al salario e questo oltretutto, per quanto riconosciuto dalla stessa appellante, dopo avere concesso in passato un prestito alla convenuta di circa fr. 100'000.- (v. rapporti annuali 2000 e 2001 della convenuta: doc. II°). In realtà, rinunciando alla propria remunerazione il direttore si è assunto il tipico rischio imprenditoriale. Ipotesi che appare ancora più accreditata dalla concessione del suddetto prestito. A fronte di tutti questi elementi, gli altri aspetti evocati in appello appaiono irrilevanti. Non soccorre in particolare all'appellante l'interpretazione che intende ricavare, per la prima volta in questa sede, dai dati contabili della convenuta. Essi non permettono infatti di pronunciarsi sull'esistenza di un rapporto di subordinazione con A__________, ma sono tutt'al più atti a suffragare l'esistenza di un'attività lavorativa per conto di essa, pur non chiarendo né da parte di chi né tanto meno con quale funzione o statuto. Anche l'utilizzo del termine salario da parte delle persone coinvolte assume in questo contesto tutt'al più valore indiziario (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 4C.419/1999 del 19 aprile 2000 consid. 1c).

7.8 L'accertamento dei fatti non permette dunque di stabilire l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra il defunto direttore e la convenuta. Di conseguenza, l'attrice, che fonda le proprie pretese su un contratto di lavoro, deve sopportare le conseguenze della mancata prova (art. 8 CC). In tali condizioni può restare aperta anche l'altra questione – negata dal primo giudice alla luce dell'audizione di L__________ - di sapere se il defunto direttore abbia effettivamente, nel periodo contestato, fornito prestazioni lavorative per la convenuta.

  1. A titolo abbondanziale si osserva, come ha già eccepito in sede pretorile la convenuta, che le pretese salariali rivendicate sarebbero comunque in buona parte prescritte (art. 341 cpv. 2 in relazione con l'art. 128 cifra 3 CO; DTF 113 II 414 consid. 3; 110 II 273 consid. 2). Il primo atto interruttivo risulta infatti essere il PE del marzo 2011 (doc. G). Inoltre l'attrice rivendica i salari dal mese di gennaio 2003, ma dimentica che la convenuta aveva già versato all'UE di Lugano, a seguito di pignoramento, delle quote di fr. 925.- per i mesi da gennaio a settembre 2003 (v. doc. M2); le quali andavano quanto meno dedotte dalla richiesta di causa.

  2. Ne discende che, per quanto ammissibile, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 237'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

  1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello 20 agosto 2013 della Massa fallimentare eredità giacente fu A__________ è respinto.

  2. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 4'500.- per ripetibili di appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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