Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 24.10.2014 12.2013.119

Incarto n. 12.2013.119

Lugano 24 ottobre 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.740 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 27 novembre 2007 da

AP 1 rappr. dall’avv. RA 1

contro

AO 1 ora AO 1 rappr. dallo studio legale RA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 290'400.- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2007;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 giugno 2013 ha integralmente respinto;

appellante l'attore con atto di appello 10 luglio 2013, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 70'833.- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2007, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni (recte: risposta) 16 settembre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AP 1 è stato assunto da K__________ __________ __________ a far tempo dal gennaio 1998, inizialmente in qualità di assistente del direttore generale (cfr. doc. B) e dall’ottobre di quell’anno quale direttore e capo del dipartimento risorse (cfr. doc. C e D), con un salario che, dapprima di fr. 110'000.- annui, è passato nell’ottobre di quell’anno a fr. 125'000.- annui, per poi raggiungere nel luglio 1999 i fr. 145'000.- annui.

A seguito della fusione tra AO 1 e K__________ __________ __________ e del conseguente scioglimento di quest’ultima, avvenuto nell’aprile 2002 (cfr. doc. A), AP 1 è stato nominato prima direttore aggiunto della succursale di __________ di AO 1 e poi, dal settembre 2003, direttore della stessa (cfr. doc. E e F), assumendo altresì da inizio 2002 la responsabilità dell’unità di organizzazione per l’intero gruppo __________ in __________ (cfr. doc. M). Dal 1° aprile 2007 (doc. H) egli ha lasciato la direzione della succursale di __________ di AO 1 ed è stato promosso a responsabile del settore Logistic & Support presso la sede di __________, con un salario annuo di fr. 308'100.-.

L’11 aprile 2007 (doc. L) gli è stata notificata la disdetta del contratto con effetto al 31 ottobre 2007, con liberazione dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità di partenza pari a 2 salari mensili.

  1. Con petizione 27 novembre 2007, avversata da AO 1, ora AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 290'400.- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2007. Egli, in estrema sintesi, ha preteso l’attribuzione di un’indennità per licenziamento abusivo pari a 6 mesi di salario (fr. 154'050.-), il riconoscimento di un’indennità di partenza corrispondente ad ulteriori 2 salari mensili (fr. 51'350.-) e l’assegnazione del bonus di fr. 85'000.- per l’anno 2007.

  2. Con sentenza 7 giugno 2013 il Pretore ha integralmente respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'300.- nonché le ripetibili di fr. 21'800.-.

Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il licenziamento dell’attore non era abusivo e che neppure erano date le condizioni per l’attribuzione a favore di quest’ultimo del bonus per l’anno 2007 e per un’ulteriore indennità di partenza.

  1. Con l’appello 10 luglio 2013, che qui ci occupa e a cui la convenuta si è opposta con risposta 16 settembre 2013, l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 70'833.- oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2007 con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, ribadendo di aver diritto, pro rata temporis, al bonus per il 2007.

  2. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  3. Nel querelato giudizio, il Pretore, con riferimento al solo tema qui ancora litigioso, quello del bonus preteso dall’attore per il 2007, ha ritenuto che nel caso di specie non era necessario stabilire se i bonus versati dalla convenuta fino al 2006 avessero una componente di salario giusta l’art. 322 CO, e ciò siccome tra le parti dall’aprile 2007 era stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro al quale quella eventuale componente non tornava evidentemente più applicabile. Egli ha quindi rilevato che nel nuovo rapporto contrattuale il bonus, inteso come gratificazione ai sensi dell’art. 322d CO, non era più dovuto: premesso che in caso di licenziamento con liberazione dall’obbligo di presentarsi sul posto di lavoro l’ammontare del bonus andrebbe ridotto e finanche soppresso per il periodo successivo alla ricezione della disdetta, ha in effetti osservato che nella presente fattispecie, alla luce delle condizioni per la fissazione e la valutazione del bonus (doc. P), quest’ultimo poteva essere negato quando il comitato di direzione avesse ritenuto insufficienti le prestazioni del dipendente, apprezzamento che in concreto aveva dato un risultato negativo e che invero l’attore neppure aveva contestato debitamente in causa, tanto più che il suo licenziamento era avvenuto in base a motivazioni oggettivamente difendibili.

In questa sede l’attore censura la conclusione del Pretore, rilevando che i bonus, versati dal 2003 al 2006 senza una riserva del carattere non vincolante del pagamento per gli anni successivi (doc. V, W, X e Y), erano da considerare un elemento di salario e non una gratificazione, poco importando, anche perché le parti avevano concordato che all’attore andavano riconosciuti i precedenti anni di servizio, se dall’aprile 2007 tra le parti fosse stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro. Il bonus per il 2007 era pertanto dovuto, pro rata temporis.

  1. La gratificazione, disciplinata dall’art. 322d CO, è una retribuzione speciale che il datore di lavoro versa al lavoratore in aggiunta al salario, ad esempio una volta all’anno.

Essa si distingue dal salario ai sensi dell’art. 322 CO, anche da quello eventualmente stabilito solo in forma variabile giusta l’art. 322a CO, dal fatto che la sua corresponsione e/o il suo ammontare dipende almeno parzialmente dalla buona volontà del datore di lavoro (DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1). Mentre una somma fissa di denaro stabilita preventivamente costituisce così un salario e non una gratificazione (DTF 129 III 276 consid. 2, 136 III 313 consid. 2, 139 III 155 consid. 3.1), per stabilire se eventuali altre prestazioni che non hanno queste caratteristiche costituiscano un salario oppure una gratificazione occorre esaminare tutte le circostanze pertinenti del caso (DTF 136 III 313 consid. 2), tenendo soprattutto conto del criterio distintivo generale di cui si è detto. Ritenuto però che la gratifica costituisce per definizione un accessorio, di importanza secondaria, rispetto al salario, è nondimeno chiaro che nel caso in cui la prestazione, specie se fornita con una certa regolarità e non in un’unica occasione, ecceda il salario ci si trova in presenza di un vero e proprio elemento salariale (DTF 129 III 276 consid. 2.1, 131 III 615 consid. 5.2, 139 III 155 consid. 3.2).

Se il versamento di una gratificazione non è stato concordato, espressamente o per atti concludenti (ciò che si verifica segnatamente qualora la prestazione venga corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del carattere non vincolante della corresponsione per gli anni successivi, cfr. DTF 129 III 276 consid. 2, 131 III 615 consid. 5.2), questa prestazione è completamente facoltativa; se per contro un versamento di questo genere è stato concordato, il datore di lavoro è tenuto a procedervi, ma dispone pur sempre di una certa libertà nella fissazione del relativo importo (DTF 131 III 615 consid. 5.2).

  1. Nel caso di specie - come si vedrà - il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che il bonus per l’anno 2007 di fr. 85'000.- (il cui ammontare è stato ritenuto non provato dalla convenuta per la prima volta, e con ciò irritualmente ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC, solo in questa sede) non avesse una componente di salario (per cui doveva essere pagato all’attore pro rata temporis nonostante questi non fosse più alle dipendenze della convenuta al momento in cui il bonus era divenuto esigibile, ossia alla fine dell’anno, rispettivamente nonostante il suo rapporto contrattuale fosse stato disdetto, cfr. TF 28 febbraio 2006 4C.426/2005 consid. 5.1, 13 luglio 2007 4A_115/2007 consid. 4.3.1) può senz’altro essere confermato.

8.1 L’istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che tutti i bonus versati all’attore - tranne quello per il 1998 (che per contratto doveva ammontare a fr. 10'000.- [doc. B], poi aumentati a fr. 15'000.- [doc. C], e che ha in definitiva dato luogo a un pagamento di fr. 20'000.- [doc. Q]) - non erano stati quantificati preventivamente nei relativi contratti con un importo fisso.

Per quanto riguarda i bonus versati per il periodo tra il 1999 e il 2001, dal fatto che la loro entità veniva fissata individualmente a dipendenza delle prestazioni svolte dal dipendente (cfr. doc. R, S e T; di qui tra l’altro la loro denominazione “premio per prestazione”), che con ciò erano oggetto dell’apprezzamento da parte del datore di lavoro, si può di principio dedurre che gli stessi costituivano una gratificazione (DTF 139 III 155 consid. 3.1; TF 13 luglio 2007 4A_115/2007 consid. 4.3.3).

Diversa è invece la situazione per i bonus versati dal 2002 al 2005 (denominati “participation au bénéfice pour l’exercice”, cfr. doc. U, V, W e X): dato che gli stessi venivano definiti in funzione del grado del dipendente e non tenevano conto della sua responsabilità (cfr. “Rémunération de la performance années 2006 - 2007 - 2008 Règles générales” p. 1 nel plico doc. P), essi, non dipendendo da un apprezzamento soggettivo del dipendente, costituivano in effetti una forma di salario.

La situazione giuridica è mutata a far tempo dal 1° gennaio 2006: da allora il bonus (sia pure ancora chiamato “participation au bénéfice pour l’exercice”, cfr. doc. Y e H) è in effetti tornato a tener conto del risultato netto del datore di lavoro e della prestazione individuale del dipendente (cfr. “Rémunération de la performance années 2006 - 2007 - 2008 Règles générales” p. 1 nel plico doc. P [versato agli atti dall’attore], il punto 2 della direttiva “Normes concernant la fixation et l’évaluation des objectifs pour la détermination de la rémunération sur la base de la performance” sempre nel plico doc. P e l’art. 7.3 del “Règlement du personnel des entités de AO 1 en __________”, doc. 12), per cui allo stesso andava nuovamente riconosciuto il carattere di gratificazione.

8.2 Neppure si può ritenere che il carattere di gratificazione attribuito ai bonus versati per gli anni dal 1999 al 2001 (pari a fr. 30'000.- [doc. R], fr. 50'000.- [doc. S] e fr. 75'000.- [doc. T]) e per il 2006 (fr. 85'000.- [doc. Y]) nonché al bonus non ancora corrisposto per il 2007 (fr. 85'000.-) venga meno in considerazione degli importi pagati a quel momento a titolo di salario, atteso che quelle retribuzioni speciali fino al 2006 variavano tra il 20% e il 58% del salario annuo di fr. 145'000.- (risultante dal contratto del 1° luglio 1999 [doc. D]) e costituivano in media il 44% dei salari annui così corrisposti - ritenuto che in realtà queste percentuali erano decisamente inferiori, essendo addirittura evidente che le importanti promozioni in seguito ottenute dall’attore (cfr. supra consid. 1) e la sua ulteriore nomina a fine 2004 a membro associato del comitato di direzione della sede centrale (doc. G) avevano comportato un sensibile aumento di quel salario, tanto più che nel contratto del 27 febbraio 2007 [doc. H] era stato specificato che quell’accordo annullava e sostituiva un precedente contratto, non versato agli atti, recante la data del 19 dicembre 2001 e un ulteriore scritto, pure non agli atti, datato 31 ottobre 2003 - e che in ogni caso per il 2007 rappresentavano solo il 27% del salario annuo di fr. 308'100.- (doc. H). La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che, in presenza di salari annuali, come nella fattispecie, ampiamente superiori a fr. 100'000.- e tali persino da superare i fr. 300'000.- non può essere riconosciuto il carattere di salario ai bonus che variano tra il 30% e il 63% del relativo salario annuo e costituiscono in media il 44% dei salari annui corrisposti (TF 15 maggio 2012 4A_26/2012 consid. 5.2.1).

8.3 Alla luce di quanto precede, l’unica censura sollevata dall’attore nel gravame si rivela manifestamente infondata. In base alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 7), dal fatto che gli ultimi 4 bonus annuali, quelli dal 2003 al 2006 (doc. V, W, X e Y), fossero stati versati dalla convenuta senza una riserva del carattere non vincolante del pagamento per gli anni successivi, non si può in effetti dedurre che gli stessi erano da considerare un elemento di salario, ma semmai - fatto salvo quanto si dirà qui di seguito - che gli stessi non erano stati versati a titolo facoltativo, ma a titolo “obbligatorio” (fermo restando che il datore di lavoro in tal caso disponeva di una certa libertà nella fissazione del relativo importo, dovuto in particolare nella misura in cui le condizioni stabilite per la sua concessione erano adempiute). Ciò non toglie però che il bonus per il 2006 (che per altro, a prescindere da quanto si è detto, in base alla direttiva “Rémunération de la performance années 2006 - 2007 - 2008 Règles générales”, a p. 1, nel plico doc. P rimaneva in ogni caso dovuto solo “à bien plaire”, rispettivamente secondo il punto 2 della direttiva “Normes concernant la fixation et l’évaluation des objectifs pour la détermination de la rémunération sur la base de la performance” sempre nel plico doc. P e l’art. 7.3 del “Règlement du personnel des entités de AO 1 en __________” di cui al doc. 12 andava considerato una remunerazione facoltativa il cui versamento continuo e ininterrotto non determinava alcuna pretesa di versamento per il futuro) e soprattutto quello per il 2007 qui in discussione (che oltretutto anche dal contratto risultava essere dovuto solo “à bien plaire”, cfr. doc. H), non costituivano degli elementi del salario. E in ogni caso, dal cambiamento del regime contrattuale sul bonus, intervenuto - come detto - a far tempo dal 1° gennaio 2006, neppure risulta che la relativa retribuzione speciale sia stata corrisposta per almeno 3 anni senza una riserva del carattere non vincolante della sua corresponsione per gli anni successivi (essendo oltretutto chiaro che i bonus corrisposti per gli anni dal 2003 al 2005, che non menzionavano quella riserva, costituivano invece degli elementi del salario), sicché la censura dell’attore dev’essere disattesa anche per questa ragione.

  1. Appurato con ciò che il bonus per l’anno 2007 costituiva una gratificazione ai sensi dell’art. 322d CO, è a ragione che il Pretore ha concluso che lo stesso non era in concreto dovuto.

L’attore, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in effetti censurato nel gravame l’assunto pretorile secondo cui nella presente fattispecie, alla luce delle condizioni per la fissazione e la valutazione del bonus (doc. P), lo stesso poteva essere negato qualora il comitato di direzione avesse ritenuto insufficienti le prestazioni del dipendente, apprezzamento che in concreto aveva dato un risultato negativo e che invero l’attore neppure aveva contestato debitamente in causa, tanto più che il suo licenziamento era avvenuto in base a motivazioni oggettivamente difendibili.

Per completezza di motivazione, si aggiunga - come del resto rilevato dalla convenuta nella sua risposta all’appello

  • che il versamento del bonus in questione pro rata temporis era in ogni caso escluso già per un’altra ragione: l’art. 322d cpv. 2 CO dispone in effetti che se, come nel caso concreto, il rapporto di lavoro termina prima dell’occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale solo se ciò è stato convenuto, ciò che però nella presente fattispecie non era manifestamente il caso, ritenuto che l’art. 7.3 del “Règlement du personnel des entités de AO 1 en __________” (doc. 12) stabiliva unicamente che un bonus pro rata temporis poteva essere attribuito ai collaboratori che avevano cominciato il loro rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio (e non invece a quelli che lo avevano concluso prima della fine dell’esercizio), rispettivamente che l’assegnazione di un bonus in caso di scioglimento del contratto era deciso dalla banca solo secondo il suo libero apprezzamento (e non era così dovuto obbligatoriamente), ritenuto oltretutto che mai in precedenza - come osservato anche dal Pretore, senza che la relativa circostanza sia stata censurata in appello dall’attore - una tale retribuzione era stata concessa a dipendenti che, come l’attore, erano stati licenziati al di fuori di una ristrutturazione (cfr. testi __________ ad 19, __________ ad 11 e __________ ad 21).
  1. Ne discende che l’appello dell’attore deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 70'833.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 10 luglio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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