Incarto n. 12.2013.111
Lugano 25 novembre 2014fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2012.5 della Pretura
AP 1 già in, a cui sono subentrati in causa gli eredi , , __________, __________ tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 3
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 21'272.50 oltre accessori e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________;
domande avversate dalla convenuta e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 28 maggio 2013, con la quale ha accolto parzialmente la petizione per fr. 8'009.01 oltre interessi, e ha rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione interposta al PE summenzionato;
appellante la parte attrice che con appello 27 giugno 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese giudiziarie di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni (correttamente: risposta) 5 settembre 2013 la convenuta propone la reiezione del gravame e con appello adesivo (correttamente: incidentale) di medesima data postula, previo ottenimento del gratuito patrocinio, la reiezione integrale della petizione, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;
con scritto 6 marzo 2014 la parte attrice ha comunicato di non essere intenzionata a presentare osservazioni all’appello incidentale;
richiamata la decisione del 25 novembre 2013, con cui questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito patrocinio presentata dall’appellante incidentale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal mese di novembre 2009 fino al mese di giugno 2010 AO 1 ha prestato il suo aiuto quale collaboratrice domestica a AP 1, occupandosi in particolare della preparazione del pranzo e restando un paio di ore presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. A e doc. E). Il 28 giugno 2010 è stata istituita una tutela volontaria a favore di AP 1 e nominata quale sua tutrice RA 1 (doc. B). In data 2 agosto 2011AP 1 ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio per un importo di fr. 21'272.50, oltre interessi e spese esecutive, indicando quale causa dell’obbligazione un “prestito per pagare i debiti (disdetto 19.05.2011)”, contro il quale la precettata ha interposto tempestiva opposizione (doc. G).
B. Fallito il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 197 segg. CPC, con petizione 9 febbraio 2012 AP 1 (rappresentato dalla tutrice RA 1) ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 21'272.50, oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE summenzionato. L’importo corrisponderebbe alla somma dei pagamenti di fatture di pertinenza della convenuta e dell’ex marito di costei effettuati in data 22 gennaio 2010 da AP 1 a titolo di prestito. In subordine, egli fonda la sua pretesa facendo valere la sua incapacità di discernimento e di conseguenza la nullità dell’atto giuridico alla base del pagamento. AO 1 si è opposta alla petizione in occasione dell'udienza di dibattimento del 15 maggio 2012. In sintesi, la convenuta ha ammesso il pagamento effettuato da AP 1 il 22 gennaio 2010 ma ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione al pagamento delle fatture di pertinenza del suo ex marito. La convenuta ha inoltre contestato l’incapacità di intendere e di volere di AP 1 e ha rilevato che i pagamenti sarebbero avvenuti a titolo di donazione. Esperita l’istruttoria, nei rispettivi memoriali scritti le parti si sono confermate nelle loro domande ed argomentazioni. Con decisione 28 maggio 2013 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione limitatamente a fr. 8'009.01, oltre interessi, corrispondenti alle sole fatture di pertinenza della convenuta. Il primo giudice ha accertato la capacità di discernimento di AP 1 al momento del pagamento delle fatture il 22 gennaio 2010 e costatato che egli non aveva l’intenzione di eseguire una donazione a favore di AO 1. Il Pretore ha pertanto condannato quest’ultima alla restituzione dell’importo di fr. 8'009,01, pari all’ammontare delle fatture a lei intestate, e rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione interposta al PE summenzionato.
C. Con appello 27 giugno 2013 la parte attrice è insorta contro il querelato giudizio chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 21'272.50, oltre accessori e spese esecutive, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta 5 settembre 2013 AO 1 propone la reiezione del gravame e con appello incidentale di medesima data postula la reiezione integrale della petizione, pure con protesta di spese processuali e ripetibili, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione 25 novembre 2013 questa Camera ha accolto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante incidentale. La parte attrice non ha espresso osservazioni all’appello incidentale, rimettendosi alla decisione della Camera.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura di prima istanza è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
AP 1 è deceduto il 9 febbraio 2014 (atto di morte agli atti). Al fine di conoscere chi fossero gli eredi del defunto, rispettivamente se essi avessero accettato o rifiutato l’eredità, la procedura di appello è stata sospesa fino al 30 settembre 2014 (act. XXVII), termine in seguito prorogato fino al 31 ottobre 2014 (act. XXVIII). Dal certificato ereditario rilasciato nel frattempo dal Pretore __________ risulta che unici eredi istituiti del defunto AP 1 sono __________ G__________, __________ C__________, __________ F__________ e __________ P__________ (certificato ereditario 16 giugno 2014 agli atti). Secondo i combinati disposti degli artt. 83 cpv. 4 CPC e 560 CCS, essi sono pertanto subentrati in causa, avvenendo la sostituzione della parte in materia di successione a titolo universale immediatamente e senza il consenso della controparte (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006, 6657; Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, n. 16 ad art. 83).
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 28 maggio 2013 e ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 27 giugno 2013 è tempestivo, così come lo sono la risposta e l’appello incidentale del 5 settembre 2013, essendo stati inoltrati, tenuto conto delle ferie giudiziarie, nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera l’8 luglio 2013. Tempestiva pure la risposta all’appello incidentale del 6 marzo 2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
I. Sull’appello 27 giugno 2013 della parte attrice
4.1 La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 181, N. 641). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati, rispettivamente contestati, dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare (rispettivamente di contestare). Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.4; Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 181, N. 642 e riferimenti; II CCA 29 ottobre 2013, inc. n. 12.12.164). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base delle allegazioni e degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Bohnet, CPC commenté, cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83).
4.2 Nel caso di specie, in sede di risposta la convenuta ha ammesso esplicitamente che AP 1 “ha effettuato pagamenti di fatture di pertinenza della signora AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Ella ha contestato unicamente l’importo di fr. 4'000.- pari all’ammontare di una fattura intestata all’ex marito (cfr. osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3). Anche nelle conclusioni la convenuta ha ribadito che “l’importo che eventualmente AO 1 dovrà restituire è di fr. 17'272.51, pari alle fatture di cui la stessa era debitrice” (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).
4.2.1 Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Secondo l’art. 150 cpv. 1 CPC, applicabile in concreto, oggetto della prova sono unicamente i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. Ne deriva che il giudice dovrà considerare veri i fatti ammessi dalle parti, a meno che "sussistano notevoli dubbi" secondo l'art. 153 cpv. 2 CPC (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006, n. 5.10.1, 6683, commento all'art. 148 del disegno di legge). In altre parole, l’ammissione (o l’assenza di contestazione) comporta la presunzione di fatto accertato, che si sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice accerta normalmente i fatti. E’ questa una delle conseguenze del principio attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e 3.3).
4.2.2 Nella fattispecie la parte attrice ha indicato in modo particolareggiato nella petizione di causa le proprie pretese, specificando che egli aveva pagato fatture di pertinenza della convenuta per un importo di fr. 17'272.51, rispettivamente del suo ex marito per fr. 4'000.-. A sostegno della sua domanda AP 1 ha prodotto agli atti l’estratto del “Conto Deposito __________” per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010, dal quale risulta il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010 per un importo complessivo di fr. 17'272.51 e i verbali di interrogatorio della convenuta davanti alla Polizia giudiziaria, dai quali risultavano nel dettaglio i dati delle polizze di versamento (debitore, creditore, ammontare) relative al pagamento effettuato il 22 gennaio 2010 (doc. C e E). Dagli stessi verbali risultano inoltre la dichiarazione della convenuta, secondo cui AP 1 “si è offerto di pagare certi miei conti in sospeso, perché sia il mio ex marito sia io eravamo senza lavoro ed in difficoltà economiche” (doc. E, pag. 10) e l’ammissione, secondo cui egli “mi ha saldato diverse bollette e meglio quelle già menzionate sopra per un importo complessivo di fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 6.12.2010, pag. 12, doc. E). Tale circostanza è stata in seguito confermata dalla convenuta contestualmente ad un altro interrogatorio nel quale ha dichiarato che AP 1 “si è offerto di pagare certi miei conti in sospeso per complessivi fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 14.12.2010, pag. 3, doc. E). In sede di risposta la convenuta ha esplicitamente ammesso che AP 1 “ha effettuato pagamenti di fatture di pertinenza di AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Quest’ultima ha contestato unicamente la somma di fr. 4'000.-, relativa a fatture intestate al suo ex marito, precisando che “detta somma non può essere in alcun modo contestata alla convenuta, non essendo quest’ultima debitrice di detta somma non avendone beneficiato” (osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3). Anche nelle conclusioni la convenuta ha contestato unicamente la somma di fr. 4'000.-, ammettendo esplicitamente il pagamento di fatture di sua pertinenza per un importo di fr. 17'272.51 (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).
Ne discende che l’esplicita ammissione della convenuta, secondo cui AP 1 il 22 gennaio 2010 aveva pagato fatture di sua pertinenza per un importo complessivo di fr. 17'272.51 imponeva al Pretore di considerare ammessa la legittimazione passiva di AO 1 per almeno fr. 17'272.51. L’appello su questo punto deve essere accolto e la decisione, che poggia su di una applicazione errata degli artt. 150 e 222 cpv. 2 CPC, deve essere riformata.
4.3 Per quanto concerne l’importo di fr. 4'000.-, contestato dalla convenuta poiché relativo a fatture intestate all’ex marito, la parte appellante rimprovera il Pretore per non avere tenuto conto del fatto che debitrice dell’intero importo fatto valere non poteva che essere la convenuta, la quale avrebbe ammesso durante l’interrogatorio presso la polizia cantonale che l’intero importo costituiva un suo debito (doc. E). Il Pretore ha invece negato la legittimazione passiva della convenuta in relazione alle fatture intestate all’ex marito di costei, non essendo quest’ultima beneficiaria del pagamento (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 6).
Preliminarmente giova rilevare che la conclusione del Pretore appare priva di fondamento, non essendoci agli atti alcun riscontro relativo ai rapporti di dare e avere tra AO 1 e il suo ex marito. Nel caso di specie la questione di sapere con chi l’attore abbia concluso il contratto in relazione all’importo di fr. 4'000.-, contestato dalla convenuta, può comunque restare indeciso. Dall’estratto del “Conto Deposito __________” intestato a AP 1 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010 emerge infatti che i versamenti effettuati il 22 gennaio 2010 allo sportello postale ammontavano all’importo complessivo di fr. 17'272.51 (doc. C). Tale importo è stato riconosciuto dalla convenuta sia in sede di risposta sia in sede di interrogatorio di polizia (doc. E). Da quest’ultimo si evince che il versamento avvenuto il 22 gennaio 2010 ammonta a fr. 17'272.51 mentre la somma degli importi delle 37 singole polizze passate in rassegna assomma a fr. 21'272.51 (doc. E). Considerato che agli atti non sono state versate le singole polizze, che non vi è riscontro alcuno circa un ulteriore versamento di fr. 4'000.- effettuato in data 22 gennaio 2010, bisogna ritenere che l’ammontare complessivo delle fatture di pertinenza di AO 1 pagate da AP 1 il 22 gennaio 2010 è di fr. 17'272.51, come risulta dall’estratto del “Conto Deposito __________” di cui al doc. C. In queste circostanze, a prescindere dall’esame delle altre censure e del buon fondamento della domanda, la pretesa della parte attrice, alla quale incombe l’onere della prova, deve essere limitata a fr. 17'272.51.
II. Sull’appello incidentale 5 settembre 2013 di AO 1
6.1 Preliminarmente si osserva che l’appellante incidentale non si confronta compiutamente con gli esaurienti motivi che hanno indotto il Pretore a maturare il proprio convincimento, segnatamente il fatto che al momento del pagamento AP 1 conosceva la convenuta da poco più di due mesi, che tra i due non vi era alcun legame sentimentale e che il pagamento è avvenuto in aiuto a una difficile situazione finanziaria in cui ella versava. Ella si limita in sostanza ad evidenziare altri indizi, rispettivamente a riproporre una propria interpretazione delle risultanze di causa, a sostegno della propria tesi. Tale modo di procedere è contrario ai requisiti di motivazione posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e la censura è pertanto inammissibile. La stessa risulta ad ogni modo anche infondata.
6.2 Secondo l’appellante incidentale dall’istruttoria sarebbe emerso come AP 1 “se non al momento del pagamento, successivamente” avrebbe espressamente manifestato l’”animus donandi”. Tale argomentazione è già di per sé sufficiente per respingere l’appello incidentale, costituendo la volontà di donare un elemento essenziale del contratto che deve esistere al momento della sua conclusione (Vogt, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 239 CO; Baddely, CR - CO I – n. 27 ad art. 239 CO; decisione del TF 5C.212/2000 del 2 aprile 2001).
6.2.1 A sostegno della sua tesi l’appellante incidentale rinvia all’audizione della teste __________ P__________, amica di lunga data della convenuta, la quale avrebbe riferito che i pagamenti sarebbero avvenuti a titolo di liberalità. Il Pretore ha ritenuto ininfluente tale audizione per più motivi. Da un lato, considerato che la deposizione si riferiva ad una visita all’amica presso l’abitazione di AP 1 avvenuta nel maggio 2010, ha ritenuto poco verosimile che a distanza di mesi dal pagamento del 22 gennaio 2010 la teste avesse trovato la convenuta ancora arrabbiata con lui per la presunta donazione di cui aveva beneficiato mesi prima. D’altro canto il primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione non forniva alcun indizio in merito alla connessione tra i pagamenti che AP 1 e la convenuta avrebbero evocato durante tale incontro e il pagamento contestato. L’appellante incidentale, che si limita a contrapporre la propria interpretazione, non si confronta con l’esauriente argomentazione pretorile, in particolare non spende una parola in merito al fatto, giustamente ritenuto dal primo giudice, che tra il contestato pagamento e la visita all’amica fossero passati diversi mesi. La censura è già solo per questo motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per il resto con l’appello incidentale la convenuta non aggiunge nulla di più a una affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Infatti la sua tesi, secondo cui la teste non poteva che riferirsi al pagamento del 22 gennaio 2010, essendo l’unico effettuato da AP 1 a favore di AO 1, rimane un’allegazione non suffragata da alcuna prova, non potendosi inoltre escludere che in epoca successiva siano avvenuti altri pagamenti con altre modalità.
6.2.2 L’appellante incidentale ritiene contraddittoria la sentenza impugnata poiché il Pretore, sulla base della testimonianza di __________ C__________, ex marito della convenuta, avrebbe qualificato quale donazione i pagamenti effettuati a favore di quest’ultimo, mentre che, sempre sulla base della medesima testimonianza, avrebbe invece escluso la donazione per quanto attiene alle fatture a lei intestate.
Contrariamente a quanto ritiene la convenuta, si osserva che in realtà il primo giudice non ha qualificato quale donazione il pagamento delle fatture intestate a __________ C__________. Egli si è limitato a valutare quanto da quest’ultimo riferito nell’ambito dell’apprezzamento della prove, concludendo che la deposizione era addirittura contraria alla tesi della donazione, poiché dalla stessa risultava che “nella misura in cui AP 1 aveva voluto fare un pagamento a terzi a titolo di donazione, manifestava espressamente questa volontà”, ciò che non era successo per quanto concerneva il pagamento delle fatture di pertinenza della convenuta (decisione impugnata, ad 8.2, pag. 7). Il primo giudice ha inoltre considerato, senza che l’appellante incidentale lo abbia censurato, che il teste nulla aveva riferito in merito al pagamento da parte di AP 1 di fatture di pertinenza di AO 1 a titolo di donazione. In queste circostanze la censura deve essere respinta siccome infondata.
6.2.3 Contrariamente a quanto ritiene l’appellante incidentale, nemmeno i due scritti prodotti sub. doc. 1 e 2 permettono di ritenere dimostrato l’”animus donandi” di AP 1 per quanto attiene il pagamento da lui effettuato il 22 gennaio 2010 delle fatture di pertinenza di AO 1. Tali scritti, redatti in epoca successiva al citato versamento, non fanno riferimento alcuno al pagamento del 22 gennaio 2010. Anche il fatto che in un’altra occasione AP 1 aveva sottoscritto un contratto con il quale veniva espressamente indicato l’obbligo di restituzione della somma data, non costituisce una circostanza sufficiente per considerare e contrario l’esistenza di una donazione in relazione al pagamento del 22 gennaio 2010. Giova rilevare che la donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato a favore del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest’ultimo (Baddeley, op. cit. , n. 20 ad art. 239 CO).
Così stando le cose la decisione del Pretore, che sulla base di diverse circostanze convergenti ha ritenuto che il pagamento del 22 gennaio 2010 di fatture di pertinenza di AO 1 non poteva ragionevolmente spiegarsi se non con l’ipotesi di un mutuo, regge alle critiche e va confermata.
III. Sulle spese giudiziarie
Le spese processuali dell’appello principale sono poste a carico degli eredi subentrati in causa, in solido, nella misura di 1/3 mentre che la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio anche in questa sede, allo Stato), con l’obbligo di rifondere agli appellanti congrue ripetibili parziali, fermo restando che quest’ultima, posta al beneficio del gratuito patrocinio, è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC), ma non delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Le spese processuali dell’appello incidentale seguono la totale soccombenza di AO 1. Per la procedura di appello incidentale alla parte attrice non possono tuttavia essere attribuite ripetibili, avendo rinunciato a presentare osservazioni al gravame di parte avversa. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello sono stabilite in funzione delle domande, ovvero fr. 13'263.50 per l’appello principale e fr. 8'009.01 per quello incidentale.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello principale 27 giugno 2013 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza inc. SE.2012.5 del 28 maggio 2013 è così riformata:
1.1 AO 1 è condannata a versare a AP 1, e per esso agli eredi istituiti subentrati in causa, fr. 17.272.51 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2011.
1.2 L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 17'272.51 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2011.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, e le spese di fr. 540.-, sono poste a carico della parte attrice in solido in misura del 20% e a carico della convenuta (e per essa a beneficio dell’AG a carico dello Stato) in misura dell’80%, con l’obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 450.- a titolo di ripetibili parziali.
invariato
II. Le spese processuali dell’appello principale di fr. 800.-, anticipate dalla parte attrice, restano a suo carico in ragione di 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato), con l’obbligo di rifondere alla parte attrice complessivi fr.400.- a titolo di ripetibili parziali.
III. L’appello incidentale 5 settembre 2013 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali dell’appello incidentale di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato). Non si attribuiscono ripetibili.
V. Notificazione:
-, -.
Comunicazione alla Pretura.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).