Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.07.2014 12.2013.11

Incarto n. 12.2013.11

Lugano 7 luglio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Canepa Meuli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.525 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 luglio 2010 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 95'191.50 (importo modificato in sede di replica in € 65'903.829) oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, con protesta di spese, tasse e ripetibili;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con giudizio 29 novembre 2012 ha accolto per l’importo di € 65'903.80, oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, ponendo a carico della convenuta la tasse di giustizia e le spese per complessivi fr. 2'500.- e assegnando all’attrice fr. 10'000.- a titolo di ripetibili;

appellante la convenuta, la quale con appello 17 gennaio 2013 chiede la riforma del giudizio impugnato con la reiezione della petizione dell’attrice, con tasse e spese interamente a carico dell’attrice e protesta di ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l’attrice con risposta 6 marzo 2013 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese, tasse e ripetibili di secondo grado:

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

A. Con petizione 23 luglio 2010 AO 1, società attiva nella produzione e commercializzazione di serramenti e infissi con sede a L__________ (-Italia, doc. C), ha chiesto la condanna di AP 1, società con sede a L (doc. B), al pagamento di fr. 95'191.50 oltre interessi dal 18 dicembre 2006, quale saldo per una serie di fatture dell’importo complessivo di € 770'903.82 (doc. D). Il credito è stato vantato a titolo di pagamento per serramenti e accessori in legno e alluminio, che l’attrice ha sostenuto di avere fornito alla convenuta per cantieri in Libia, negli anni 2004, 2005 e 2006. I manufatti sarebbero stati eseguiti a regola d’arte e mai contestati. La mercede non sarebbe stata soluta per intero, ma solo con acconti di € 705'000.- (doc. E).

L’ammontare del credito, calcolato deducendo dalle fatture doc. D gli importi di cui al doc. E, è stato quantificato in fr. 95'191.50, convertendo gli importi in euro al tasso di cambio del 1° febbraio 2010, data dell’invio della domanda di esecuzione. Per pari importo è stato richiesto il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (doc. G)

B. Con risposta 6 ottobre 2010 AP 1 ha contestato integralmente la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti da AO 1, asserendo di non avere mai conferito all’attrice alcuna ordinazione per la fornitura della merce di cui al doc. D. La convenuta ha allegato di non conoscere i documenti prodotti dalla controparte, di non averli mai ricevuti né controfirmati. Ha contestato che sia stata concordata una mercede complessiva di € 770'903.82 e che siano stati versati € 705'000 a titolo di acconto. Per AP 1 i documenti prodotti dalla controparte non proverebbero l’esistenza di ordini di merce e l’accettazione delle fatture. Dalla documentazione risulterebbero molte incongruenze riguardo all’identità dei committenti della merce e agli ordinanti dei pagamenti. Sempre a dire della convenuta i rapporti commerciali con l’attrice sarebbero cessati molto tempo prima della domanda di esecuzione per il credito dedotto in causa, senza che rimanessero debiti da saldare e neppure ci fossero stati solleciti di pagamento.

C. Con l’allegato di replica AO 1 ha confermato le sue richieste, giudicando infondate e pretestuose le eccezioni della controparte. Ha prodotto ulteriore documentazione per dimostrare la sussistenza di un rapporto commerciale con la convenuta e la ricezione di acconti sulle fatture a partire da marzo 2005. L’attrice ha spiegato le modalità di ordinazione della merce da parte della convenuta, sia per iscritto che verbalmente, indicandola come unica debitrice.

L’attrice ha postulato la condanna della convenuta per l’importo di € 65'903.82, corrispondente a quello in franchi indicato in petizione.

Con la duplica AP 1 ha ribadito di non avere mai richiesto la fornitura di serramenti e accessori di cui alle fatture del doc. D, sottolineando che nella documentazione agli atti mancherebbero le offerte scritte per tali forniture e le relative conferme d’ordine scritte. Ha contestato la concludenza probatoria dei documenti prodotti dall’attrice e ha sostenuto che committenti della stessa sarebbero stati i destinatari finali della merce residenti in Libia.

Esperita l’istruttoria le parti hanno prodotto dei memoriali conclusivi scritti, rinunciando al dibattimento finale e mantenendo, in sostanza, le loro antitetiche posizioni.

D. Con decisione 29 novembre 2012, il Pretore del Distretto di Lugano sezione 1, ha accolto la petizione e ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di € 65'903.80 oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006, rigettando l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzioni di Lugano. In estrema sintesi il Pretore ha stabilito che la convenuta è stata un’importante cliente per diversi anni dell’attrice, alla quale ha fornito merce destinata alla Libia e ha ammesso la sussistenza di un contratto di appalto tra le parti, ritenendo la convenuta unica ordinante e destinataria delle forniture dell’attrice. Il primo giudice ha quindi accolto integralmente le richieste creditorie dell’attrice, giudicandole provate sulla base dei documenti e delle risultanze testimoniali. Ha quantificato il credito in euro, motivando che la modifica della valuta del credito, avanzata con la replica, è ammissibile e proceduralmente corretta.

E. Contro la decisione di prima istanza è insorta AP 1 con atto di appello 17 gennaio 2013, con il quale ha postulato la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e mantenere l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del __________, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede. Mentre AO 1, con risposta 6 marzo 2013, ha chiesto che l’appello sia respinto con spese a carico dell’appellante e congrua indennità per ripetibili di secondo grado.

Gli argomenti proposti saranno esaminati nei considerandi in diritto.

F. Dopo un primo esame degli atti, constatato che l’attrice ha sede in Italia e che pertanto poteva porsi la questione dell’applicabilità del diritto italiano, in particolare degli art. 1665 segg. CCIt, la Presidente di questa Camera, con ordinanza 24 marzo 2014, ha invitato le parti a prendere posizione sull’applicabilità del diritto italiano alla questione litigiosa. AP 1 ha osservato di non essere mai stata messa nella condizione di eseguire la verifica di cui all’art. 1665 comma 3 CCIt, , dal profilo del diritto italiano, per mancata consegna delle opere contestate da parte dell’attrice.

AO 1 ha invece rilevato di avere fatto valere le sue pretese in applicazione del diritto svizzero, scelta alla quale, a suo giudizio, avrebbe pure aderito la controparte. L’attrice ha constatato che in tutti gli allegati di causa, anche negli atti di appello, è sempre stato invocato il diritto svizzero, da cui risulterebbe la concorde volontà di entrambe le parti di regolare i loro rapporti in base a tale ordinamento.

e considerato

in diritto:

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, è stata disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 30 novembre 2012. L’appello del 17 gennaio 2013 è di conseguenza tempestivo, in considerazione del computo di cui all’art. 142 cpv. 3 CPC e della sospensione per ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 let. c CPC. Anche la risposta del 6 marzo 2013, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 6 febbraio 2013, risulta tempestiva. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

2.Considerato che il domicilio delle parti è in due nazioni diverse occorre verificare preliminarmente la competenza dell’autorità adita e il diritto applicabile alla fattispecie. In applicazione dell’art. 2 cpv.1 CLug e dell’art. 2 LDIP la competenza delle istanze giudiziarie svizzere è pacifica.

In materia contrattuale l’art. 116 cpv. 1 LDIP prevede che le parti scelgano il diritto applicabile. Se questa scelta è stata omessa, si deve applicare al contratto la legge dello stato con il quale è più strettamente connesso (art. 117 cpv. 1 LDIP), in particolare nell’appalto e nei contratti di prestazioni in genere, quello dello stato in cui avviene la prestazione caratteristica (art. 117 cpv. 2 e 3 LDIP).

Nel caso in cui le parti abbiano scelto il diritto applicabile, la loro scelta deve essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze (art. 116 cpv. 2 LDIP) ed è valida solo se ne sono coscienti e manifestano la volontà di risolvere le questioni giuridiche sulla base di un determinato ordinamento. L’art. 116 cpv. 2 LDIP va tuttavia interpretato restrittivamente (Patocchi, Geisinger, Lüke, Internationales Privatrecht, Zurigo, 2000, pag. 383 e segg.). Ciò significa che una scelta tacita del diritto applicabile non è esclusa a priori, ma deve essere ponderata secondo il principio dell’affidamento. In particolare una dichiarazione di volontà oggettivamente manifesta e concludente di una parte, di volere sottoporre le pattuizioni contrattuali ad un determinato ordinamento giuridico, per essere valida, deve potere essere interpretata dall’altra parte in modo inequivocabile, quale offerta per la conclusione di un accordo sulla scelta del diritto applicabile. Nel caso di specie, in tutti gli allegati di causa, già dalla prima istanza, l’attrice ha invocato norme di diritto svizzero. Questa scelta non è mai stata contestata dalla convenuta che parimenti, in tutte le sue comparse scritte, ha sempre fatto riferimento al Codice delle obbligazioni (CO) svizzero. Dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la sussistenza di una valida scelta del diritto applicabile quando le parti hanno fatto riferimento al diritto svizzero nei loro allegati scritti, senza porsi la questioni dell’applicabilità del diritto materiale di un altro Stato, e in seguito, sollecitati dal Tribunale di prendere posizione sulla questione, una parte non si è pronunciata e l’altra ha confermato la scelta (Patocchi, Geisinger, Lüke, Op. cit., pag. 385, 7.4.2, in fine).

Nel caso di specie la situazione è analoga. Prima dell’inoltro dell’appello, nessuno si è posto la questione del diritto applicabile, pur trattandosi di fattispecie con prestazione caratteristica prodotta in Italia, da ditta italiana, con consegna della merce in Libia. Le parti hanno condotto l’istruttoria facendo sempre riferimento a norme di legge svizzere e il giudice di prime cure nella sua decisione, senza peraltro porre esplicitamente il problema del diritto applicabile, ha giudicato la fattispecie in applicazione del diritto svizzero.

In questa sede, richieste di prendere posizione sul diritto applicabile dalla Presidente di questa Camera, AO 1 ha sostenuto la tesi della scelta del diritto svizzero, mentre AP 1 ha preteso che nel caso di specie “anche dal profilo del diritto italiano” non sarebbe stata messa in condizioni di eseguire la verifica dell’opera. Ora, dall’espressione usata dall’appellante, che propone in sostanza una valutazione della fattispecie qualora si volesse applicare il diritto italiano, non si può desumere con certezza che il diritto prescelto dalle parti sia stato quello italiano, considerato anzi che essa stessa nell’atto di appello ha citato esclusivamente gli articoli di legge svizzeri e la dottrina svizzera.

Stando così le cose, nella fattispecie è applicabile il diritto svizzero, dalle circostanze emergendo la scelta concorde delle parti in questo senso (art. 116 pv. 2 LDIP).

3.In ingresso della sua impugnativa l’appellante censura, in linea generale, che nella decisione pretorile i fatti sono stati dedotti in modo errato sulla base di una qualificazione giuridica erronea della fattispecie, ciò che ha pregiudicato la fondatezza della decisione, sia prescindendo da una corretta selezione dei fatti controversi, sia dimenticando le contestazioni della convenuta sulle allegazioni e sui riscontri avversari agli atti”. Fatta questa premessa, in seguito l’appellante non si è però confrontata direttamente con le singole argomentazioni addotte dal giudice di prime cure, indicando per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere condivise (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80). Le censure avanzate non sono nemmeno state articolate in modo sistematico, bensì l’appellante ha proposto le proprie interpretazioni, riprese da quelle che aveva già formulato in prima istanza e le ha contrapposte alle argomentazioni del primo giudice. Per questo motivo l'atto di appello è carente sotto il profilo di una motivazione conforme all'art. 311 CPC.

4.A detta dell’appellante il Pretore avrebbe disatteso il principio dell’onere probatorio e nella valutazione delle prove avrebbe superato il limite di apprezzamento concessogli.

In applicazione dell’art. 8 CC chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Qualora fatti giuridicamente determinanti non sono accertati, il giudice deve decidere a sfavore della parte che doveva provarli. Questo vale anche per la prova di fatti negativi, come ad esempio l’inesistenza di un credito, allegata dalla convenuta.

Le regole della buona fede impongono infatti di collaborare al chiarimento dei fatti, fornendo in concreto la prova del contrario. L’art. 8 CC garantisce il diritto a questa controprova, suscettibile di contrastare e di mettere in dubbio il valore della prova principale (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013, cons. 5.1). Il giudice si pronuncia nell’ambito dell’apprezzamento delle prove sul risultato di questa collaborazione (sentenza del Tribunale federale 4A_256/2013, cons. 2.2).

In concreto, dunque, il Pretore non ha operato alcuna inversione del criterio dell’onere della prova, allegando che non è stata dimostrata alcuna contestazione delle fatture prima dell’inoltro della causa, ma ha semplicemente constatato che AP 1 è venuta meno al proprio onere probatorio.

4.1 Per costante giurisprudenza se il giudice apprezzando le prove si convince che un fatto allegato da una parte non è stato provato, la questione della ripartizione dell'onere della prova non si pone più e la censura di violazione dell'art. 8 CC diviene senza oggetto. Questa norma regola le conseguenze dell'assenza della prova di un fatto determinato, ma non prescrive al giudice che mezzi di prova scegliere e assumere e come valutarli nell’ambito del suo apprezzamento (DTF 138 III 359 consid. 6.3; 134 II 235 consid. 4.3.4; sentenza 4A_128/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3). L’appellante non può quindi rimproverare al Pretore di avere sbagliato nel valutare i mezzi di prova messi a sua disposizione dalle parti. In ogni caso la facoltà di apprezzare liberamente le prove comporta per il giudice il dovere di motivare la propria opinione. Non è sufficiente che egli si dichiari semplicemente convinto di qualche cosa, ma è necessario che esponga scrupolosamente le ragioni che lo hanno condotto a maturare un determinato convincimento. In quest’ottica il primo giudice ha motivato la propria decisione, riferendosi ampiamente alle risultanze istruttorie e spiegando per quali motivi riteneva provati i fatti su cui l’attrice poggiava le proprie pretese (cfr. sentenza pag. 2 a 5). Il Pretore non ha superato il suo potere d’apprezzamento constatando che le deposizioni testimoniali e le prove documentali offerte dall’attrice hanno confermato i fatti da questa addotti, mentre la convenuta non è stata in grado di provare l’inesistenza del debito.

4.2 L’appellante sostiene che il Pretore ha fondato la sua decisione unicamente su alcuni testi poco attendibili, tralasciando le deposizioni di altri, non direttamente legati alla controparte. Le conclusioni alle quali è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni testimoniali, lungi dall’essere criticabili come afferma l’appellante, trovano riscontro nell’istruttoria. I testimoni assunti hanno confermato nel loro complesso le stesse circostanze. L’appellante non può sostenere per la prima volta in questa sede, dopo la sentenza del giudice di primo grado, che la maggior parte dei testi assunti erano poco attendibili perché strettamente legati all’attrice, quando non ne ha mai contestato in precedenza l’assunzione e l’indipendenza. Neppure può pretendere che l’affermazione di un unico teste (A N), il quale come rilevato dal Pretore aveva una conoscenza dei fatti generica e non era a conoscenza della struttura contrattuale tra le parti, possa sovvertire tutte le altre risultanze probatorie, che valutate nel loro complesso, conducono a confermare che le parti trattavano anche verbalmente i loro contratti e che l’attrice vantava ancora uno scoperto per le forniture di merce effettuate.

4.3 Secondo l’appellante agli atti difetterebbero le prove scritte della conclusione del contratto. La circostanza non è rilevante ai fini del giudizio. La pretesa creditoria, come si dirà anche in seguito, è stata dimostrata indipendentemente dal fatto che non siano state prodotte agli atti le offerte dell’appaltatore e le relative accettazioni da parte del committente. Rettamente la loro mancanza agli atti non è stata considerata come lacuna probatoria da parte del Pretore.

  1. La convenuta ritiene che il Pretore avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie. La spiegazione giuridica esposta a tal riguardo non risulta del tutto chiara. A detta dell’appellante il Pretore avrebbe ritenuto che le forniture siano state “semplicemente vendute” (appello, pag. 3) e avrebbe assimilato i rapporti contrattuali tra le parti ad una “vendita franco fabbrica” (ibidem, pag. 5) senza considerare che in ragione dei rapporti commerciali intrattenuti dalle parti, ogni fornitura effettuata dall’attrice avveniva a seguito di singoli contratti perfezionati di volta in volta, sempre preceduti da un ordine scritto del committente e da una conferma scritta dell’attrice.

5.1 I rimproveri dell’appellante sulla qualificazione del contratto operata dal Pretore non hanno fondamento e non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata. Il primo giudice ha infatti giudicato la fattispecie dal profilo delle norme sull’appalto, laddove la convenuta è stata ritenuta “committente” e il perfezionamento del contratto e la fornitura della merce sono stati valutati sulla base dei principi e dei presupposti elencati dal CO nel contesto dell’appalto. A pag. 3 della decisione impugnata il Pretore menziona chiaramente “contratto di appalto”. In buona sostanza quindi la qualificazione giuridica operata in prima sede coincide con quella avanzata dall’appellante, che nel suo atto di appello si prevale delle norme giuridiche dell’appalto, e sostiene che le forniture non venivano semplicemente “vendute” bensì “confezionate a misura”. La censura è quindi ampiamente infondata.

5.2 Per quel che concerne l’esigenza della forma scritta, non è emerso dall’istruttoria, come rilevato dal Pretore, che le parti avessero condizionato i loro rapporti giuridici a tale forma. Se la legge non prevede disposizioni di forma vincolanti o non risulta che le parti le abbiano pattuite, la conclusione di un contratto si avvera allorquando i contraenti si sono accordati reciprocamente e hanno manifestato la volontà di fornire ciascuno la propria prestazione caratteristica. In regime di libertà contrattuale non è neppure necessario che essi siano in chiaro sulla qualificazione giuridica da attribuire ai loro accordi, purché lo siano sulle rispettive obbligazioni. Un contratto, concluso validamente con il consenso delle parti, si perfeziona infine quando la prestazione caratteristica di un contraente viene fornita all’altro e viene da esso accettata. Questi, a sua volta, è tenuto ad adempiere la sua obbligazione, nel caso concreto di un appalto, a pagare la merce dopo che gli è stata fornita la merce. È fuori dubbio, come hanno riferito i testi G F, M R e A N, che vi siano stati accordi tra le parti sugli infissi e i serramenti da confezionare secondo le esigenze e misure indicate dall’appellante e che l’appellata, facendovi seguito, li abbia messi in opera e forniti ai cantieri libici in cui era attiva l’appellante. Tale circostanza determina che l’appaltatore ha adempiuto per parte sua il contratto e che il committente, per il fatto di non avere contestato la merce ricevuta, l’abbia implicitamente accettata. Per questo motivo egli non può opporsi alla richiesta di pagamento dei manufatti in corso di causa asserendo che non sia stata fornita la prova che siano stati conclusi singoli contratti scritti per ogni fornitura di infissi e che difettano gli ordini scritti di tale merce da parte sua. Questo rimprovero avrebbe dovuto essere sollevato nel momento in cui l’appaltatore ha fornito e posato gli infissi, e avrebbe dovuto comportare il rifiuto della merce da parte del committente anziché la sua concludente accettazione.

Dall’istruttoria è emerso che durante la loro relazione commerciale, durata diversi anni, le parti discutevano di volta in volta della merce da fornire e produrre a misura per i singoli cantieri, accordandosi sia per iscritto che verbalmente (teste G F). Ai fini del giudizio, come si è detto, le modalità di conclusione dei contratti tra le parti non sono però di rilevanza, giacché superati dall’avvenuta consegna della merce e con ciò dal perfezionamento definitivo della relazione contrattuale. Non è quindi neppure necessario definire da quali distinti contratti discenda la pretesa creditoria vantata dall’attrice, contrariamente a quanto sostiene l’appellante.

5.3 Il Pretore, sostiene l’appellante, avrebbe dato per acquisito che le fatture emesse per le forniture di serramenti e infissi siano state da essa accettate. Ciò che invece non sarebbe stato il caso e quindi determinerebbe l’impossibilità dell’appellata di far valere il proprio credito. L’argomentazione non regge. L’obbligo di pagare all’appaltatore il corrispettivo in denaro per manufatti da lui prodotti non dipende dall’accettazione delle fatture, bensì dal fatto che, conformemente al contratto, questi manufatti sono stati effettivamente forniti senza difetti e a titolo oneroso da parte del committente. Ciò che è stato ampiamente dimostrato negli atti istruttori, in particolare dalle testimonianze dei testi G F, A N e M R. In ogni caso è stato anzi dimostrato dall’istruttoria che le fatture sono state consegnate o inviate alla committente, come rettamente rilevato anche dal Pretore.

5.4 Sempre la qualifica giuridica inesatta che il Pretore avrebbe dato alla fattispecie, prosegue l’appellante, lo avrebbe indotto a concludere che la convenuta fosse la reale committente dell’attrice, mentre invece era solo la rappresentante dei reali committenti. La censura è infondata. Tutti i riscontri fattuali emersi dalle deposizioni dei testi, e evidenziati dal Pretore, confermano che committente dell’attrice per gli infissi forniti in Libia sia stata esclusivamente la convenuta. Così i testi G F e G P hanno specificato che le trattative avvenivano sempre con il responsabile dell’appellante, che conferiva gli appalti all’attrice. L’appellante osserva che in alcuni casi i pagamenti sono stati fatti da terze persone, poiché nel plico di estratti bancari doc. E figurano tra gli ordinanti nomi diversi dal suo. Questa circostanza, spiegata anche dal Pretore nelle motivazioni della sua sentenza, non contrasta da sola gli altri riscontri, tutti concludenti. I testi E M, G F e E R hanno confermato che si trattava di persone incaricate dall’appellante di saldare direttamente le fatture a chiusura degli acconti versati da questa (cfr. in particolare la deposizione del teste E R). In un caso l’ordinante corrisponde anzi all’indirizzo di fatturazione indicato dall’appellante medesima (teste E M e doc. V).

  1. A detta dell’appellante la decisione di primo grado sarebbe errata perché il Pretore avrebbe ritenuto a torto che siano stati pagati acconti per 705'000 € sull’importo delle fatture. I testi E R, E M e G F hanno confermato che l’appellante aveva iniziato a pagare la mercede con degli acconti. In particolare il teste G F ha riferito che “quando il responsabile della AP 1 G veniva in visita alla sede della AO 1 in Italia, venivano concordati di volta in volta (da me, dai signori P) il pagamento di acconti. Questo sistema ha funzionato fino a un certo punto a partire dal quale il signor G ha invece sospeso il pagamento di acconti. Mancavano in definitiva i saldi e il signor G si giustificava dicendo che a sua volta non aveva preso i soldi dai suoi clienti”. Tale riscontro probatorio dimostra chiaramente che la censura sollevata dall’appellante riguardo agli acconti versati è priva di fondamento.

Inoltre, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, non è necessario indagare sulla destinazione degli acconti versati, se in diminuzione del credito dedotto in causa o di altro. Considerato che tra le parti ci sono stati rapporti commerciali, che hanno comportato la conclusione di diversi contratti, tutti da onorare con il versamento di una mercede in denaro, è del tutto ininfluente sapere quale debito avrebbe dovuto essere estinto con gli acconti versati, giacché la persona del debitore non cambia e il creditore ha azionato il credito residuo ancora dovutogli per la merce da lui fornita. Se gli acconti documentati non fossero riconosciuti a pagamento delle fatture prodotte in causa, il debito residuo sarebbe più elevato, ciò che rende la censura sollevata dal debitore contraria ad ogni logica.

  1. L’appellante contesta infine che la somma totale risultante dal doc. D sia il corrispettivo contrattuale pattuito e ritiene che l’appaltatore non avrebbe comprovato l’esistenza dei necessari elementi per la determinazione del prezzo, cioè il valore del lavoro, del materiale e i criteri di calcolo della mercede. Questa censura, sollevata in modo puntuale per la prima volta in appello, è irricevibile in applicazione dell’art. 317 CPC. In prima sede, infatti, l’appellante aveva citato solo in termini generici di opporsi alla pretesa della controparte per motivi di “congruità”, dal che non era dato di capire che contestasse anche la quantificazione della mercede. Il Pretore quindi non è incorso in alcun errore, ammettendo l’ammontare del credito indicato dall’attrice, giacché la sussistenza dello stesso è stata dimostrata e non è stata sollevata in prima sede alcuna eccezione riguardo alla quantificazione della mercede operata dall’appaltatore.

  2. Visto quanto precede, la decisione di prima istanza, regge alle critiche e va confermata. L’appello di AP 1, per quanto ricevibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso complessivo di € 65'903.80, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente, e che rifonderà inoltre all’attrice un’equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è stata calcolata in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide

  1. L’appello 17 gennaio 2013 di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto.

Di conseguenza la sentenza 29 novembre 2012 della Pretura di Lugano sezione 1 è confermata.

  1. Le spese processuali della procedura di appello, consistenti in complessivi fr. 3'000.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 5’700.- per ripetibili di appello.

  2. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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