Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.02.2013 12.2013.10

Incarto n. 12.2013.10 rinvio TF

Lugano 20 febbraio 2013/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.13 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 2 marzo 2009 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 161'400.- e di € 80'132.44 oltre interessi, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di intervenuta prescrizione sollevate dalla convenuta nell’allegato responsivo, avversate dalla controparte, e che il Pretore con sentenza 5 marzo 2010 ha accolto (limitatamente all’eccezione di carenza di legittimazione attiva), respingendo con ciò la petizione;

appellante l'attrice con atto di appello 26 marzo 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le due eccezioni e di rinviare con ciò l’incarto al Pretore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 7 maggio 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della sentenza 4A_224/2012 3 dicembre 2012 con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo, in quanto ammissibile, il ricorso in materia civile presentato il 26 aprile 2012 dall’attrice, ha annullato la sentenza 26 marzo 2012 di questa Camera (inc. n. 12.2010.71), rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

richiamato il decreto 24 febbraio 2012 con cui l’appellante è stata astretta a prestare una cauzione processuale di fr. 3'000.-, nel frattempo tempestivamente fornita;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto fiduciario 6 giugno 2000 (doc. C), retto dal diritto svizzero, il cittadino __________ ivi domiciliato E__________ __________ ha incaricato la società svizzera AO 1 e tre membri di direzione di quest’ultima e meglio __________, __________ e , di amministrare, dopo averne assunto la qualità di organi formali (cfr. doc. F), la società dell’ AP 1, di cui egli risultava essere l’avente diritto economico (doc. 2).

Il contratto è poi stato disdetto il 21 settembre 2007 (doc. 1)

  1. Con petizione 2 marzo 2009 AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord AO 1 per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 161'400.- (doc. M) e di € 80'132.44 (doc. I) oltre interessi, somma pari al pregiudizio da lei asseritamente subito a seguito dell’operato negligente degli amministratori designati (restituzione degli ingiustificati onorari esposti nel doc. M e risarcimento del danno di cui al doc. I derivante dall’accettazione di una transazione), di cui ha preso conoscenza nell’agosto 2007 (cfr. doc. 69 e 70).

  2. Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando in via preliminare le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di intervenuta prescrizione: da una parte ha evidenziato come la parte contraente del contratto fiduciario (doc. C) fosse E__________ __________ e non l’attrice; dall’altra ha osservato che l’eventuale pretesa di quest’ultima, che non poteva con ciò essere di natura contrattuale ma semmai solo di carattere extracontrattuale, non era stata azionata nel termine di un anno.

L’attrice si è opposta ad entrambe le eccezioni: il fatto che la controparte l’avesse per anni amministrata comprovava già di per sé l’esistenza di un rapporto contrattuale, tanto più che E__________ __________ aveva sottoscritto il doc. C in sua rappresentanza, rispettivamente il suo operato era poi stato da lei ratificato; in tali circostanze l’eccezione di prescrizione risultava persino “futile”.

  1. Il Pretore, dopo aver preliminarmente limitato (giusta l’art. 181 CPC/TI) l’udienza preliminare del 2 dicembre 2009 e l’istruttoria all’esame delle due eccezioni, con la sentenza 5 marzo 2010 qui impugnata ha respinto la petizione, caricando all’attrice la tassa di giustizia di fr. 1'000.-, le spese e le ripetibili di fr. 8'000.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che il fatto che E__________ __________, sottoscrittore del contratto di cui al doc. C, fosse l’avente diritto economico dell’attrice (ma non un suo organo, né titolare di un diritto di firma), non implicava che egli potesse impegnare quest’ultima, tanto più che non risultava che nell’occasione avesse agito a nome e per conto di quella società, che dunque nemmeno poteva aver ratificato il suo operato. La disamina dell’eccezione di prescrizione è pertanto stata lasciata aperta.

  2. Con l’appello 26 marzo 2010 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con osservazioni 7 maggio 2010, l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le due eccezioni e di rinviare con ciò l’incarto al Pretore. Essa, in estrema sintesi, rimprovera al giudice di prime cure di non aver motivato in modo sufficiente la sentenza ed in particolare di non aver esaminato la sua argomentazione, da lei ora nuovamente riproposta, secondo cui il fatto che la convenuta l’avesse per anni amministrata (fatturandole pure le relative prestazioni) comprovava già di per sé l’esistenza di un rapporto contrattuale. Per il resto, l’esistenza di un contratto fra le parti, a suo dire così dimostrata, faceva sì che la pretesa azionata non era prescritta.

  3. Con sentenza 26 marzo 2012 (inc. n. 12.2010.71) questa Camera, dopo aver rammentato che la procedura di primo e secondo grado rimaneva disciplinata dal CPC/TI, ha innanzitutto respinto la censura con cui l’attrice aveva rimproverato al Pretore di non essersi pronunciato su una sua argomentazione difensiva e di non aver con ciò motivato in modo sufficiente la sentenza. Nel merito, essa ha ritenuto che la legittimazione attiva dell’attrice doveva essere ammessa già per il solo fatto che la convenuta l’aveva per anni amministrata, essendo incontestabile in base al diritto svizzero che la società amministrata e i suoi amministratori siano effettivamente legati tra loro da un rapporto contrattuale e meglio, a dipendenza delle circostanze del caso, da un contratto di mandato, da un contratto di lavoro o ancora da un contratto innominato assimilabile a questi. Con riferimento all’eccezione di prescrizione, ha escluso, stante l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, che la pretesa dell’attrice volta al risarcimento del danno di € 80'132.44 (doc. I) potesse essere soggetta al termine di prescrizione annuale dell’art. 60 cpv. 1 CO, nella peggiore - per lei - delle ipotesi, risultandole in effetti applicabile il termine di prescrizione di cinque anni (art. 760 CO), che al momento dell’inoltro della petizione non era ancora scaduto; diversa era invece la situazione per l’altra pretesa attorea, quella avente per oggetto la domanda di restituzione degli onorari straordinari di fr. 161'400.- (doc. M) fatturati e già direttamente addebitati dalla convenuta (cfr. il documento completo sub doc. 69), che era retta dalle norme sull’indebito arricchimento e come tale soggetta ad un termine di prescrizione annuale (art. 67 cpv. 1 CO), che, avendo preso inizio nell’agosto 2007, al momento dell’inoltro della petizione era già scaduto. Di qui, in parziale accoglimento del gravame, la riforma del giudizio pretorile nel senso che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva doveva essere respinta, mentre l’eccezione di prescrizione doveva esserlo solo per quanto riguardava la pretesa di € 80'132.44 ed andava invece accolta per quanto riguardava la pretesa di fr. 161'400.-, ciò che comportava la conferma della reiezione della petizione solo nella misura in cui aveva per oggetto quest’ultima pretesa, mentre che, con riferimento a quella di € 80'132.44, l’incarto doveva essere rinviato al primo giudice affinché affrontasse il merito della controversia.

  4. Con sentenza 3 dicembre 2012 (4A_224/2012), la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo in quanto ammissibile il ricorso in materia civile presentato il 26 aprile 2012 dall’attrice, ha annullato la sentenza 26 marzo 2012 di questa Camera, rinviando la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha innanzitutto respinto la censura di carenza di motivazione del giudizio d’appello ed ha dichiarato irricevibile quella riguardante il doppio grado di giurisdizione. Con riferimento all’eccezione di prescrizione relativa alla pretesa di fr. 161'400.-, ha rilevato che i pochi accertamenti effettuati dalla Corte cantonale in realtà non permettevano di discernere i fatti che stavano alla base della domanda litigiosa, lasciando aperte due ipotesi: qualora gli addebiti degli onorari fossero stati effettuati con il consenso della convenuta (correttamente: recte: dell’attrice), dietro presentazione delle fatture, così da poter essere equiparati a dei pagamenti volontari, se del caso erronei, le prestazioni, in considerazione del consapevole adempimento del contratto, avrebbero dovuto essere ripetute secondo le regole dell’indebito arricchimento; se invece, come si sarebbe anche potuto desumere da quegli accertamenti, l’attrice non avesse pagato né volontariamente né per errore le prestazioni straordinarie, ma la convenuta avesse prelevato a sua insaputa gli onorari litigiosi addebitando direttamente i conti che amministrava, la controversia sulla legittimità degli addebiti sarebbe ancora rientrata nel campo dell’esecuzione del contratto e la pretesa di restituzione avrebbe perciò avuto carattere contrattuale. Siccome l’insufficienza degli accertamenti di fatto non permetteva al Tribunale federale di applicare il diritto federale, di stabilire cioè se la pretesa litigiosa si prescriveva secondo le regole contrattuali oppure dell’arricchimento indebito, i giudici cantonali, previo annullamento della loro decisione e rinvio dell’incarto al loro indirizzo, sono stati invitati a completare gli accertamenti e a decidere di nuovo in diritto.

  5. La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale al quale la causa è rinviata è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146).

  6. Visto quanto precede, a questo stadio della lite devono ormai essere considerati assodati - per i motivi già indicati nella sentenza 26 marzo 2012 di questa Camera (cfr. supra consid. 6), che si intendono qui per riprodotti - l’applicabilità del CPC/TI alla procedura di primo e secondo grado (quest’ultima per altro da ammettere anche per l’attuale giudizio su rinvio del Tribunale federale: cfr. TF 17 gennaio 2012 inc. 4A_471/2011 consid. 3.3 e 3.4; II CCA 31 maggio 2011 inc. n. 12.2010.160, 14 settembre 2012 inc. n. 12.2012.146), l’infondatezza della censura di carente motivazione della sentenza pretorile, l’effettiva esistenza della legittimazione attiva dell’attrice e la non intervenuta prescrizione della pretesa volta al risarcimento del danno di € 80'132.44 (doc. I), questioni queste che in effetti non erano state a suo tempo impugnate dalla convenuta innanzi al Tribunale federale (II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).

  7. In questa sede resta in definitiva da decidere - come per altro rammentato esplicitamente nel giudizio di rinvio - se la pretesa di fr. 161'400.- di cui al doc. M si prescriveva secondo le regole dell’arricchimento indebito o quelle contrattuali, giudizio questo per il quale è necessario chiarire se gli addebiti degli onorari siano stati effettuati con il consenso dell’attrice, dietro presentazione delle fatture, così da poter essere equiparati a dei pagamenti volontari, se del caso erronei, oppure se la convenuta abbia prelevato ad insaputa dell’attrice gli onorari litigiosi addebitando direttamente i conti che amministrava senza con ciò che quest’ultima abbia pagato né volontariamente né per errore le prestazioni straordinarie (cfr. infra consid. 11); nonché, ovviamente, di esprimersi sulle spese e sulle ripetibili di primo e secondo grado (cfr. infra consid. 12 e 13).

  8. Nel caso di specie è incontestabile che la pretesa qui ancora litigiosa sia retta dalle norme contrattuali (come detto, relative al contratto di mandato, di lavoro o innominato) e non invece da quelle sull’indebito arricchimento (art. 67 cpv. 1 CO).

11.1 Negli allegati preliminari le parti si sono espresse sul tema nei seguenti termini: l’attrice ha rimproverato alla controparte di averle sottaciuto o di non averle illustrato o esposto l’esistenza e l’ammontare di questi onorari (relativi alle prestazioni svolte in relazione ai contenziosi con __________, __________ e __________), già addebitati dalla convenuta sul suo conto in forza del diritto di firma conferitole, e da lei conosciuti solo nell’agosto 2007 (petizione p. 5, 15 seg. e 17 seg.; replica p. 3, 11, 13 seg. e 16 seg.); la convenuta, pur avendo ammesso di aver prelevato direttamente gli onorari in questione, ha obiettato che l’attrice ne era a conoscenza e che li aveva approvati o ratificati (risposta p. 29, 36 segg., 42, 44 seg. e 47 seg.; duplica p. 6, 26 e 33 segg.).

11.2 Pacifico con ciò che questi onorari straordinari siano stati prelevati direttamente dalla convenuta, che in effetti disponeva di un diritto di firma sui conti dell’attrice, rimane ancora da chiarire se quest’ultima, beninteso a conoscenza del fatto che la convenuta stava effettuando quelle prestazioni straordinarie, fosse stata informata preventivamente (e non invece solo successivamente) in merito al loro ammontare, possibile o effettivo. Il quesito dev’essere risolto negativamente. La convenuta, gravata dell’onere della prova, non ha in effetti dimostrato di aver informato l’attrice, e meglio il suo avente diritto economico, circa l’entità degli onorari straordinari, e di averne ottenuto il consenso preventivo al prelevamento, avendo rinunciato a far esperire innanzi al Pretore le prove che pure aveva preannunciato sul tema (risposta p. 38). Dal doc. 69, allestito a seguito della richiesta dell’attrice volta ad ottenere un dettaglio analitico delle spese a lei addebitate (doc. 68), si evince per altro che la convenuta, dall’ottobre 2002 all’aprile 2005, aveva sì provveduto ad incassare fr. 235'095.70 in forza di 6 acconti, sennonché non risulta che quelle richieste d’acconto - diversamente dalle fatture, che l’attrice a p. 8 dell’appello ha ammesso esserle state regolarmente recapitate - fossero state oggetto di comunicazione all’attrice o all’avente diritto economico, e comunque se e in quale misura facessero riferimento alle prestazioni straordinarie e non invece a quelle ordinarie; si aggiunga, oltretutto, che il pagamento qui avvenuto di uno o più acconti, che comporta pur sempre l’implicita riserva del debitore di farsi poi retrocedere quanto versato in eccesso, non è equiparabile al pagamento di una fattura, che nel caso di specie l’attrice, non appena ne ha preso effettiva conoscenza (doc. 69), ha prontamente provveduto a contestare, segnatamente nel suo ammontare (doc. 70, 73, E e N).

11.3 In tali circostanze non si può dunque ritenere che gli addebiti degli onorari siano stati effettuati con il consenso dell’attrice sul loro ammontare e dietro presentazione delle relative fatture (in realtà inesistenti), così da poter essere equiparati a dei pagamenti volontari, se del caso erronei, essendo al contrario chiaro che la convenuta ha prelevato ad insaputa dell’attrice gli onorari litigiosi addebitando direttamente i conti che amministrava senza che quest’ultima abbia con ciò pagato né volontariamente né per errore le prestazioni straordinarie. Del resto, lo stesso Tribunale federale nei suoi considerandi ha lasciato intendere che già sulla base dei pochi accertamenti effettuati a suo tempo da questa Camera e meglio “come si potrebbe anche desumere da quegli accertamenti” si sarebbe potuto concludere a favore di questa seconda ipotesi.

11.4 Dovendosi con ciò ritenere che la pretesa qui ancora litigiosa era retta dalle norme contrattuali, la stessa non è assolutamente prescritta: essa è in effetti soggetta ad un termine di prescrizione di 10 anni (art. 127 CO), che al momento dell’inoltro della petizione non era ancora giunto a scadenza.

  1. Ne discende che le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione devono essere respinte, ciò che comporta il rinvio dell’incarto al primo giudice affinché affronti il merito della lite. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della sede pretorile, calcolate su un valore litigioso di fr. 161'400.- e € 80'132.44, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI). Atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite, le ripetibili attribuite in primo grado - non così gli oneri processuali, già assai contenuti - devono essere adeguatamente ridotte (II CCA 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111, 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62, 18 giugno 2010 inc. n. 12.2009.149, 23 agosto 2010 inc. n. 12.2009.218, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2010.11, 16 ottobre 2012 inc. n. 12.2010.199).

  2. L’appello deve pertanto essere parzialmente accolto (tranne che per quanto riguarda l’ammontare delle ripetibili della prima istanza), ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su quel medesimo valore litigioso, seguono la pressoché integrale soccombenza della convenuta (art. 148 CPC/TI)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 26 marzo 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 marzo 2010 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

  1. Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione sono respinte.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 4’000.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’500.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 2’600.-

da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 3’000.- per ripetibili.

§ Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione processuale di fr. 3'000.- prestata dall’appellante a seguito del decreto 24 febbraio 2012 di questa Camera sarà liberata a suo favore.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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