Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.12.2013 12.2012.89

Incarto n. 12.2012.89

Lugano 9 dicembre 2013/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.728 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 novembre 2004 da

AP 1 rappr. dallo studio legale RA 1

contro

AO 1 AO 2 entrambi rappr. dall’avv. PA 1, in subdelega dell’avv. RA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di

fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% - poi ridotti al 5% con le conclusioni - dal 30 maggio 2000;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 aprile 2012 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 2'300.-, le relative spese di fr. 300.-, le spese peritali (non meglio quantificate) e le ripetibili di fr. 6'000.-;

appellante l'attore con atto di appello 24 maggio 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% dal 30 maggio 2000 con accollo a costoro degli oneri processuali e delle ripetibili, e in via subordinata nel senso almeno di ridurre considerevolmente la tassa di giustizia e le relative spese poste a suo carico e di non assegnare ripetibili alla controparte per la procedura di prima istanza, protestando in entrambe le ipotesi le spese e le ripetibili di secondo grado;

mentre i convenuti con risposta 5 luglio 2012 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nella primavera del 1999 l’arch. AO 1 è stato verbalmente incaricato da AO 1 e AO 2 di effettuare le opere di architettura (progettazione, cura della fase esecutiva e direzione lavori, ecc.) inerenti l’edificazione di una casa unifamiliare sul mappale n. 150 RFD di __________.

Il 14 agosto 2001 (doc. N) egli ha trasmesso loro la sua nota professionale di complessivi fr. 63'890.- (pari al 59% delle prestazioni totali fatturabili), a cui andava aggiunto un importo di fr. 4'439.80 a titolo di supplemento d’onorario per revoca ingiustificata del mandato, che è però rimasta insoluta.

  1. Con la petizione in rassegna l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% - poi ridotti al 5% con le conclusioni - dal 30 maggio 2000: all’importo di fr. 68'329.80 oggetto della nota di cui al doc. N, calcolato in base alla norma SIA 102 (doc. M), egli ha aggiunto una somma di fr. 1'000.- per le spese vive (cfr. pure doc. E/7).

I convenuti si sono opposti alla petizione, evidenziando da una parte come il progetto elaborato dall’attore fosse risultato inutilizzabile siccome non conforme ai limiti di costo da essi imposti (di fr. 650'000.-), ciò che li aveva poi indotti, dopo il rientro delle principali offerte degli artigiani (e meglio quelle per le opere da impresario costruttore, cfr. doc. I e L), a rinunciare all’edificazione, e rilevando dall’altra che l’applicazione della norma SIA 102, utilizzata dall’attore per stabilire le proprie spettanze, tra cui l’infondata pretesa per revoca ingiustificata dell’incarico, non era mai stata concordata tra le parti.

  1. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 2'300.-, le relative spese di fr. 300.-, le spese peritali (non meglio quantificate) e le ripetibili di fr. 6'000.-.

Il giudice di prime cure, dopo aver escluso che le parti avessero stipulato accordi sulla remunerazione dovuta all’attore, ha ritenuto da una parte che quest’ultimo, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti in merito all’applicabilità della norma SIA 102 da lui posta alla base del calcolo delle sue spettanze, non aveva provato alcunché e che dall’altra questi neppure aveva allegato e dimostrato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute per l’adempimento del mandato, ciò che imponeva di rigettare ogni sua pretesa. A titolo abbondanziale, ha rilevato che in ogni caso il comprovato superamento da parte dell’attore del limite massimo dei costi imposto dai convenuti avrebbe giustificato una sostanziale riduzione del suo onorario, mentre che la pretesa per la revoca ingiustificata dell’incarico, già infondata per l’inapplicabilità della norma SIA 102, sarebbe stata destinata all’insuccesso anche per il fatto che non erano stati provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO.

  1. Con l’appello, che qui ci occupa, l’attore chiede di riformare il querelato giudizio in via principale nel senso di condannare i convenuti in solido al pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% dal 30 maggio 2000 con accollo a costoro degli oneri processuali e delle ripetibili, e in via subordinata nel senso almeno di ridurre considerevolmente la tassa di giustizia e le relative spese poste a suo carico e di non assegnare ripetibili alla controparte per la procedura di prima istanza, protestando in entrambe le ipotesi le spese e le ripetibili di secondo grado.

Egli conferma innanzitutto l’applicabilità nella fattispecie della norma SIA 102 e con ciò il suo diritto all’onorario di fr. 69'329.80 (doc. N) e alle spese di fr. 1'000.- (cfr. doc. N e E/7), adducendo che la contestazione dei convenuti non era tempestiva, che egli aveva comunque dimostrato l’accettazione per atti concludenti di quella norma e che la stessa era in ogni caso ugualmente applicabile in virtù degli usi del settore. Rileva che il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso potuto e dovuto stabilire le sue spettanze secondo il suo prudente criterio in base al valore del lavoro da lui svolto, che per altro in base alle risultanze peritali (le quali ritenevano equo un onorario a suo favore di

fr. 59'426.25 oltre a fr. 4'056.35), non contestate dalla controparte, nemmeno avrebbe necessitato di essere precisato e dimostrato. Ribadisce l’assenza di un superamento del limite massimo dei costi imposto dai convenuti. E ritiene infine che il giudizio pretorile, che respingeva la petizione e oltretutto gli caricava gli oneri processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli aveva comunque effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva essere corretto in base al principio dell’equità.

  1. Della risposta con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  2. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  3. A questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le quali l’attore pretende di essere remunerato siano rette dalle norme relative al contratto di mandato (art. 394 segg. CO).

In tale evenienza la mercede del mandatario deve pertanto considerare, in assenza di accordi specifici delle parti (cfr. infra consid. 10), gli usi del settore (cfr. infra consid. 11) e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). In quest’ultima eventualità (cfr. infra consid. 12) i primi fattori da considerare per determinare se l’onorario preteso sia proporzionato sono il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi subalterni, e i costi affrontati (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 934 segg.; Weber, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 39 ad art. 394 CO; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.2, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).

  1. Atteso che le principali censure d’appello, che verranno esaminate qui di seguito, hanno per oggetto l’applicazione della norma SIA 102, appare opportuno rammentare già sin d’ora che le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). Da un punto di vista processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2 settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5 aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).

  2. Con la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver ritenuto che i convenuti avessero tempestivamente contestato l’applicabilità della norma SIA 102, quando invece quella loro contestazione doveva essere considerata tardiva, essendo avvenuta per la prima volta solo in causa. La censura, per altro già irricevibile in ordine siccome sollevata per la prima volta solamente in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata anche nel merito. A parte il fatto che nessuna disposizione di legge impediva ai convenuti di eccepire l’applicabilità della norma SIA 102 per la prima volta solo nel corso della causa (in tal senso pure TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 4.2), si osserva in effetti che dagli atti risulta che essi avevano in ogni caso formulato quella contestazione ben prima, già in occasione dello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l’inoltro della causa (cfr. doc. P e S).

  3. Nel proseguo del suo esposto, l’attore ritiene di aver senz’altro dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, che le parti si erano a suo tempo accordate per l’applicabilità della norma SIA 102: a suo dire, l’applicazione della norma SIA 102 era in effetti stata accettata dai convenuti per atti concludenti, visto e considerato che costoro non avevano mai contestato il preventivo generale definito “stima generale dei costi di costruzione” (doc. B)

  • espressamente stilato sulla base della norma SIA 102/4.2.2 - in cui era compresa anche la voce “onorario architetto” a suo favore. La censura è infondata. Nonostante sia vero che la “stima generale dei costi di costruzione” era stata allestita dall’attore (unilateralmente) proprio “secondo la norma SIA 102/4.2.2” (doc. B) e che quella valutazione non era poi stata contestata dai convenuti, è però altrettanto vero che da queste sole circostanze non si può ancora concludere che le parti si fossero accordate per l’applicazione in generale ai loro rapporti della norma SIA 102 (I CCA 24 luglio 2006 inc. n. 10.1995.96), in precedenza mai portata a conoscenza dei convenuti e nemmeno oggetto di un accordo esplicito o implicito oppure anche solo di un semplice rimando delle parti, non comprovati. E comunque, da quelle circostanze, a maggior ragione, nemmeno si può ritenere che la posizione “onorario architetto”, contenuta in quel documento - accanto a un’altra ottantina di posizioni, che nulla avevano a che fare con la norma SIA 102 - con la sola indicazione dell’importo preventivato, potesse e dovesse essere intesa in buona fede e in base al principio dell’affidamento nel senso che, in assenza di ulteriori indicazioni, quella retribuzione dovesse essere calcolata proprio in base alla norma SIA 102. Oltretutto, la somma complessiva esposta a quel momento a favore dell’architetto, di fr. 58'000.- (pos. 291), di fr. 900.- (pos. 491) e di fr. 4'800.- (pos. 524), era stata considerata dal perito giudiziario sottodimensionata - per la prestazione completa - anche applicando un ribasso elevato rispetto al calcolo operato facendo capo al regolamento SIA 102 (perizia p. 13), il che a maggior ragione porta a concludere che quelle somme non potessero essere state calcolate in funzione di quella regolamentazione.
  1. Sempre a sostegno dell’applicazione della norma SIA 102, l’attore rileva che quest’ultima, in base alla perizia giudiziaria, concretizzava in ogni caso un uso del settore. La censura, oltre che irricevibile in quanto formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è in ogni caso infondata. Dal solo fatto che il perito giudiziario abbia dichiarato che la norma SIA 102 tutelava “sia i progettisti che i committenti, determinando di fatto una base corretta di remunerazione di prestazioni normalizzate” (perizia p. 5) non si può in effetti ritenere che egli si fosse espresso nei termini pretesi dall’attore, ossia che, diversamente da quanto valeva in generale (cfr. supra consid. 8), nel caso concreto quella norma esprimesse un uso riconosciuto.

  2. Appurata con ciò l’inapplicabilità della norma SIA 102 - il che tra l’altro vanificava ogni pretesa attorea avente per oggetto la revoca ingiustificata del mandato (che comunque doveva essere disattesa anche per il fatto che l’attore non aveva censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui non erano stati provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO) -, il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva allegato e dimostrato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute per l’adempimento del mandato, ciò che imponeva di rigettare ogni sua richiesta.

In questa sede l’attore obietta che il giudice di prime cure, sulla base del materiale probatorio versato agli atti, avrebbe in ogni caso potuto e dovuto stabilire le sue spettanze secondo il suo prudente criterio in base al valore del lavoro da lui svolto.

La censura è ampiamente irricevibile e infondata, almeno nella misura in cui è riferita alle pretese relative all’onorario. Essa è dapprima irricevibile, visto che l’attore, pur avendo rimproverato al primo giudice di non aver ritenuto provato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute, non ha però censurato l’altro assunto pretorile, che costituisce una motivazione alternativa e indipendente, secondo cui egli non aveva mai allegato quelle circostanze (la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la sentenza - o la decisione su una questione - impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi con entrambe, cfr. Hungerbühler, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.51, 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79); ed è comunque infondata nel merito, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che il giudice di prime cure non è legittimato, applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO, a far proprie le conclusioni del perito giudiziario che aveva tentato di sopperire a tali carenze applicando la norma SIA 102 con o senza correttivi (in concreto con una riduzione del 10%; cfr. perizia p. 6, e meglio per il fatto che il progetto di massima era stato elaborato praticamente senza sostanziali modifiche, così fino ai piani esecutivi e per il fatto che si trattava di un mandato parziale), oppure ancora a stimare di sua iniziativa il tempo impiegato e le spese assunte: l’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO, norma che presuppone che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2), ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso, fermo restando invece che - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né l’attore lo ha del resto preteso (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).

Diverso è invece l’esito della censura nella misura in cui è riferita alla pretesa concernente le spese vive e di riproduzione, che l’attore, con riferimento ai doc. N e E/7, aveva indicato in petizione essere di fr. 1'000.-. Atteso che in risposta i convenuti non avevano contestato l’ammontare di quella posizione e che l’importo è in seguito stato fatto proprio, invero senza particolare motivazione, anche dal perito giudiziario (perizia p. 5 seg., nonostante dal doc. E/7 risulti un esborso di soli fr. 120.40 per le spese di riproduzione), la posizione in esame, debitamente allegata e comprovata, può di principio essere riconosciuta.

  1. Nel suo appello l’attore censura poi l’assunto pretorile secondo cui un’eventuale sua pretesa per onorari e spese – quest’ultima teoricamente fondata in ragione di fr. 1'000.- – avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotta sostanzialmente (senza che l’entità della riduzione fosse stata allora indicata) a seguito del comprovato superamento da parte sua del limite massimo dei costi imposto dai convenuti. La censura è in parte fondata.

In questa sede l’attore non ha invero rimesso in discussione l’accertamento fattuale contenuto nella sentenza del Pretore secondo cui l’importo di fr. 650'000.- rappresentasse un limite di spesa insuperabile ed egli fosse consapevole della circostanza. In tali circostanze non è pertanto necessario esaminare se la stima dei prezzi da lui elaborata nel doc. B (di fr. 644'700.-) costituisse un semplice preventivo generale (non ancora dettagliato, cfr. doc. A), che avrebbe poi potuto essere superato senza - per lui - particolari conseguenze in ragione di circa il 10- 20% secondo il perito giudiziario (perizia p. 3, 8, 15, 21 e 23 con riferimento alla norma SIA 102), o meglio nella misura del 10% in base alla giurisprudenza (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.2, 26 settembre 2013 4A_271/2013 consid. 2.1 e 2.5; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, “tolleranza” valida anche in caso di mancata applicazione della norma SIA 102).

Ora, ritenuto che nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, a quello stesso livello di approfondimento del progetto il costo dell’opera avrebbe in realtà dovuto essere stimato a fr. 689'200.- (cfr. perizia p. 3, 16 e 19; senza per altro che in tale importo fossero stati considerati il costo degli arredi fissi di fr. 10'000.- e gli interessi bancari di fr. 22'000.-, cfr. perizia p. 16), cioè ad un importo che eccedeva almeno del 6% (o del 9%) il limite di spesa concordato, si deve di principio concludere che la valutazione resa nel doc. B, non rispettosa di quel limite massimo, era costitutiva di una violazione del contratto (e meglio di un’istruzione fornita, cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3, 9 maggio 2006 4C.54/2006 consid. 3.2.1 14 luglio 2009 4A_187/2009 consid. 4.1) ed era con ciò tale da influire sull’entità della retribuzione dovuta a favore dell’attore.

A questo proposito, si osserva che, nonostante i convenuti, a seguito di questi fatti, avessero poi rinunciato alla prospettata edificazione, non si può però ancora affermare che l’attività dell’attore sarebbe stata per loro del tutto inutilizzabile, ciò che avrebbe potuto escludere ogni sua retribuzione (cfr. Schumacher, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 605 e 787; TF 17 luglio 2012 4A_89/2012 consid. 3.1). Avendo essi però ammesso la almeno parziale utilizzabilità dei piani elaborati e degli altri atti di progettazione eseguiti (che avevano poi chiesto di essere autorizzati ad usare, cfr. doc. S), confermata per altro implicitamente anche dal perito giudiziario (il quale riteneva possibile, senza grandi rinunce, edificare la casa per l’importo indicato nel doc. B, cfr. perizia p. 4 e 19), la soluzione corretta è in definitiva quella di imporre solo una riduzione delle spettanze a favore dell’attore (cfr. TF 11 febbraio 2000 4C.408/1999 consid. 3a; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69 in NRCP 2003 pag. 410, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160), che, tenuto conto del valore oggettivo delle prestazioni da lui svolte e della misura - tutto sommato contenuta - del superamento del preventivo, questa Camera, nell’ambito del suo ampio potere di apprezzamento (cfr. Schumacher, op. cit., n. 604), determina concretamente in ragione del 40%: la giurisprudenza (DTF 108 II 197; RJN 1991 p. 54) ha in effetti già avuto modo di stabilire che è al più tardi al momento della fase del progetto definitivo (per la quale l’attore aveva esposto una percentuale del 35%, a fronte del totale fatturato in ragione del 59%, cfr. doc. N) che deve intervenire la stima dei costi di costruzione, ossia che l’attore ha o avrebbe potuto rendersi conto dell’impossibilità di rispettare il limite impostogli, ritenuto che da quel momento egli avrebbe dovuto rinunciare alle inutili prestazioni successive (fase di preparazione all’esecuzione e fase esecutiva, per le quali era stata da lui esposta una percentuale del 24%, cfr. doc. N).

  1. In definitiva, all’attore può così essere riconosciuto un importo di fr. 600.- (60% di fr. 1'000.-) oltre interessi dal 14 agosto 2001 (doc. N), non essendo per altro stato provato se e quando il mandato sarebbe stato rescisso. Gli interessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO): a parte il fatto che la domanda in questa sede di attribuirli ad un saggio del 6% è irricevibile atteso che con le conclusioni l’attore già li aveva ridotti al 5%, si osserva che quest’ultimo, nonostante la contestazione della controparte, non ha allegato ancor prima che provato le circostanze che avrebbero eventualmente giustificato un tasso maggiore ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 e 3 CO.

  2. Manifestamente infondata e al limite del temerario è infine la censura dell’attore, secondo il giudizio pretorile, che respingeva la petizione e gli caricava gli oneri processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli aveva comunque effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva essere corretto in base al principio dell’equità. Come si è visto, la (ora solo parziale) reiezione della petizione è dovuta al fatto che l’attore ha insistito a voler fatturare le sue pretese in base alla norma SIA 102, in realtà non applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 9-11), ed ha invece omesso in larga misura di allegare e poi di provare il tempo impiegato e le spese da lui assunte (cfr. supra consid. 12); non invece all’oggettiva assenza di prove o ancora alla difficoltà di assumerle. In tali circostanze non vi motivo di far capo ai non meglio precisati criteri di equità indicati dall’attore (si rinvia anzi al consid. 12, ove sono state spiegate le ragioni che escludevano l’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO), per cui non si giustifica di modificare nel merito il primo giudizio, né di adottare una diversa decisione sulle spese e sulle ripetibili di prima sede.

  3. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere ammessa solo limitatamente all’importo di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14 agosto 2001, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 69'329.80, devono rimanere a carico dell’attore, pressoché integralmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 24 maggio 2012 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AO 1 e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare all’arch. AP 1, __________, la somma di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14 agosto 2001.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’800.- sono posti a carico dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

– –

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2012.89
Entscheidungsdatum
09.12.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026